Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 545/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Serena Cappelli, presso il cui studio in Siena, Piazza
Giacomo Matteotti n. 3, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Ciacci, presso il cui studio in Siena, Viale Vittorio
Veneto n. 1,3 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art 127-ter c.p.c. del 26.3.2025. per l'Avv. Serena Cappelli e per l'Avv. Lucia Parte_1 CP_1
Ciacci hanno concluso chiedendo, al Tribunale di Siena adito, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
A) – Con riferimento ai figli i ricorrenti stabiliscono quanto segue:
1. - Quanto ai figli maggiorenni e essendo oggi gli Persona_1 Persona_2 Persona_3
stessi economicamente autosufficienti, si dà atto della cessazione di ogni dovere al mantenimento in loro favore da parte di entrambi i genitori.
2. -La figlia , studentessa universitaria, è maggiorenne ma non ancora Per_4
economicamente autosufficiente, pertanto ciascun genitore verserà alla medesima, a titolo di contributo al di lei mantenimento la somma di euro 150,00 mensili, somma che sarà versata direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente indicizzata in base agli indici ISTAT.
3. - Le spese di natura straordinaria relative alla figlia dalla stessa sostenute, ovverosia quelle che trascendono le sue prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da Protocollo adottato dall'Ecc.mo Tribunale di Siena - che si allega e di cui le parti dichiarano di ben conoscere i contenuti - con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno corrisposte direttamente alla figlia sul conto Per_4
corrente alla medesima intestato e ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, con le specifiche che seguono.
3.1 - Mentre le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta della figlia o del genitore che le abbia eventualmente anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta della figlia e/o eventualmente dell'altro genitore (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, la figlia e/o il genitore eventualmente anticipatario delle stesse, dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100, al fine di non onerare la figlia e/o uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, che dovrà 3 / 7
comunque essere congruamente preavvisato, i genitori metteranno a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria.
3.2 - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alla figlia stessa. I conteggi di dare – avere, verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
3.3 - Tenendo conto che la figlia si è iscritta all'Università di Trento per il biennio di Per_4
specializzazione, i genitori concordano che qualora per il secondo anno di frequenza – anno accademico 2025-2026- la stessa non potesse più usufruire di borse di studio, le spese relative a canone di locazione/alloggio, trasporti pubblici, utenze e condominio, faranno carico nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre;
mentre, per le restanti spese, ordinarie e straordinarie, i genitori provvederanno a corrispondere euro 150,00 per il mantenimento e le altre spese straordinarie al 50% tra loro.
4. L'abitazione familiare, di proprietà della sig.ra madre del sig. Persona_5 CP_1
assegnata alla sig.ra in sede di separazione quale genitore collocatario
[...] Parte_1
dei figli, anche in considerazione del fatto che la sig.ra trasferirà altrove la propria Pt_1
residenza, è assegnata al sig. anche e soprattutto al fine di continuare a garantire CP_1
il godimento della casa familiare alla figlia ancora economicamente non Persona_6 autosufficiente, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, o si sarà definitivamente trasferita presso altra realtà abitativa. Parimenti, potranno soggiornarvi gli altri figli, e quando dovessero fare rientro a Siena. Persona_1 Persona_2 Persona_3
B). Con riferimento ai rapporti tra i coniugi, le parti stabiliscono quanto segue:
1. - Il sig. corrisponde alla sig.ra a titolo di liquidazione in CP_1 Parte_1 un'unica soluzione dei diritti della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L.
n. 898/1970 (cd. assegno una tantum), l'importo di euro 15.000,00 versato in un'unica soluzione tramite assegno circolare n. 3306761581-06 emesso dalla banca Intesa San Paolo in data
7.2.2025, non trasferibile, intestato alla sig.ra consegnato contestualmente alla Parte_1
firma del presente ricorso e del quale pertanto la rilascia quietanza. Pt_1
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, a favore della sig.ra ed è stata effettuata a tacitazione di Parte_1
ogni e qualunque pretesa della sig.ra assistenziale compensativo-perequativa, Parte_1 4 / 7
nonchè risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n.
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
2. Quanto alla abitazione familiare sita in Siena, Via Garibaldi n. 92 – della quale, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso sarà assegnatario il sig. - verrà CP_1
rilasciata dalla sig.ra entro e non oltre il giorno 7 febbraio 2025, data entro la Parte_1
quale, previa sottoscrizione del presente ricorso, la medesima riconsegnerà le chiavi dell'appartamento all'assegnatario CP_1
2.1 Le parti stabiliscono che da tale momento la sig.ra sarà esonerata da ogni Parte_1
spesa relativa al detto immobile, ovvero tutte le utenze domestiche, così come la TARI, il
Consorzio di Bonifica ed altre eventuali imposte, tasse, nonché oneri condominiali, ed in generale ogni altra spesa spettante all'assegnatario dell'immobile, costi che saranno tutti ad esclusivo carico del sig. e/o della proprietà per quanto di rispettiva spettanza. CP_1
Pertanto, in data 7.2.2025, contestualmente alla restituzione delle chiavi, il sig. CP_1
previa consegna delle bollette e dei dati identificativi delle utenze da parte della sig.ra Parte_1
provvederà alla intestazione a suo nome delle suddette utenze domestiche entro e non
[...]
oltre il giorno 11.2.2025; in caso contrario, la provvederà alla cessazione delle dette Pt_1
utenze, con spese a carico del CP_1
Le parti concordano, altresì, che il provveda, senza indugio, e, comunque, entro e non CP_1
oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, a comunicare il cambio di intestazione dell'immobile presso gli uffici comunali ai fini di sostenere i costi relativi alla Tari, Consorzio di bonifica e quant'altro di tasse ed imposte riguardanti l'immobile in questione.
Il provvederà inoltre, nelle medesime tempistiche, a comunicare il proprio nominativo CP_1 all'amministratore di condominio, inviando copia di tutti i suddetti adempimenti alla sig.ra
Parte_1
Quanto ai consumi relativi alle utenze e agli oneri condominiali dell'abitazione rientranti nel periodo di occupazione della sig.ra e dunque fino al 31.1.2025, essi saranno Parte_1
imputati alla stessa, ivi compresi eventuali conguagli successivamente pervenuti, mentre a partire dal 1.2.2025 saranno ad esclusivo carico del CP_1
2.2 - Quanto ai beni mobili di proprietà ed effetti personali della la stessa dà atto di Pt_1
averne già ritirato la maggior parte e che provvederà ad asportare ogni suo altro bene e/o effetto 5 / 7
personale entro e non oltre il giorno dell'udienza di divorzio o comunque, in caso di udienza fissata in termine inferiore a 60 giorni, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, previo preavviso e accordo con il sig. nulla potendo più CP_1
eccepire e/o richiedere trascorso il detto termine previsto per il rilascio.
Buona parte degli arredi e dei beni mobili presenti nella casa familiare, di proprietà della sig.ra
- di cui all'elenco sottoscritto dalle parti in data 7.2.2025 – per intenzione della Parte_1
stessa, resteranno a corredo della casa familiare in favore dei figli, fino a quando la figlia sarà andata a vivere definitivamente altrove, con divieto di asportare gli stessi senza il Per_4
previo consenso della sig.ra Pt_1
Quando si sarà verificata la suddetta circostanza del definitivo trasferimento di , i detti Per_4
beni, salvo diversi accordi tra le parti, saranno ritirati dalla sig.ra previo congruo Pt_1
preavviso, nulla potendo eccepire circa lo stato di conservazione degli stessi.
Se il decidesse di cambiare a sue spese l'arredamento dell'appartamento, inviterà la CP_1
al ritiro della mobilia lasciata in loco e la stessa, entro 40 giorni dalla richiesta, Pt_1
provvederà in tal senso. In difetto i beni verranno smaltiti.
2.3 In sede di riconsegna delle chiavi verrà valutato unicamente lo stato generale dell'immobile e la sua rispondenza ad un quotidiano uso, senza nulla pretendere circa l'esatta conservazione e dunque il sig. e la sig.ra accettano il detto immobile nello stato CP_1 Persona_5
in cui si trova, con ogni esonero nei confronti della da ogni pretesa per lo stato Pt_1 dell'immobile e con manleva da ogni e qualsiasi responsabilità circa la condizione dell'appartamento, come da allegate sottoscritte dichiarazioni.
C) - Le parti hanno già provveduto a dividere quanto avevano in comune e, pertanto, nulla hanno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, così come con riferimento agli altri rapporti di dare-avere sino ad oggi, posto anche il ricevimento dell'assegno di cui al punto B 1.; pertanto, all'esito degli adempimenti tutti sopra indicati, avranno regolato i loro rapporti reciproci di dare-avere e non avranno più nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione.
D) - Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta. 6 / 7
Le parti dichiarano sin da ora di voler rinunciare all'appello avverso il presente accordo e la sentenza scaturenda.
E) - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 5 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.2.2025, e esponevano Parte_1 CP_1
che avevano contratto matrimonio in Padova il 12.9.1992, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1992, al n 790, parte II serie A, che dalla loro unione erano nati quattro figli, il 15.3.1994, il 20.9.1995, il 1.11.1996 Per_1 Per_2 Per_3
ed il 20.9.2001, quest'ultima non ancora autosufficiente, che il rapporto coniugale si Per_4
era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con provvedimento del 7.7.2010, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Cessazione Pt_1 CP_1
effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 7.7.2010 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli. 7 / 7
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
Padova il 12.9.1992 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova per l'anno 1992, al n 790, parte II serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao