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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/03/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2288/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Colli al Metauro (PU) in data 9/02/2019.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti quali hanno contratto matrimonio civile a Colli al Metauro (PU) il 9/02/2019, optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, come da decreto di fissazione del Presidente del 6/12/2023, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
È stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
2 che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 18/03/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Colli al Metauro (PU) in data 9/02/2019.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti quali hanno contratto matrimonio civile a Colli al Metauro (PU) il 9/02/2019, optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, come da decreto di fissazione del Presidente del 6/12/2023, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
È stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
2 che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 18/03/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
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