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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIA PUB
n. rgvg 7599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7599 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARRONE GIUSEPPE
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARRONE GIUSEPPE
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025 Parte_1 e Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 27/04/1996;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (26.3.1998) e Per_2 (28.4.2006); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 7.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. I signori Parte_1 si autorizzano a vivere separatamente con e Controparte_1
l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
convengono che la casa coniugale, sita in 2) il sig. Parte 1 e la sig.ra Controparte_1
Napoli alla Vicinale S. Donato n. 25, resterà assegnata definitivamente alla sig.ra CP_1
[...] che provvederà alla sua manutenzione, al pagamento delle relative imposte e delle quote condominiali ordinarie e straordinarie;
3) i ricorrenti stabiliscono che la quota del mutuo stipulato per l'acquisto della casa e ancora da pagare, pari a circa € 48.000,00, sarà a carico di entrambi le parti nella misura del 50% cadauno;
4) i figli Per 1 e Per_2, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, continueranno a vivere presso la casa coniugale finché lo vorranno e ne avranno la necessità;
5) il sig. continuerà ad incontrare i figli Per_1 e Per_2, entrambi Parte_1
maggiorenni, un paio di pomeriggi la settimana, compatibilmente con gli impegni di studio, sociali e sentimentali dei ragazzi. I figli potranno pernottare presso l'abitazione del padre ogniqualvolta lo vorranno. Per le festività e le ferie decideranno i figli con chi trascorrerli, tenuto conto della maggiore età dei ragazzi;
6) il signor Parte_1 verserà mensilmente alla signora Controparte_1 entro il giorno alla sig.ra Controparte_1 e qualora sia necessario sono disponibili a comparire in Tribunale per confermare la loro volontà;
7) Il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_1 convengono che il padre, parteciperà alle spese straordinarie per i figli Per_1 e Per_2 nella misura del 50%, precisamente: a) mediche straordinarie non mutuabili dal S.S.N. comprese quelle ortodontiche, oculistiche o altre, b) scolastiche (tassa iscrizione, assicurazione).
8) il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_1 convengono che l'assegno Unico
Familiare devoluto dall' CP_2 per il figlio Per_2 sarà percepito interamente dalla sig.ra
Controparte_1
9) i signori Parte_1 e Controparte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] (atto n.35, parte II, S. A Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario l'importo di euro 750,00
.Tale somma (settecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli Per_1 e Per_2 sarà adeguata annualmente in ragione della intervenuta variazione degli indici Istat, ciò a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2026. I ricorrenti precisano che i figli concordano con loro che il pagamento dell'importo di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) sia effettuato direttamente
n. rgvg 7599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7599 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARRONE GIUSEPPE
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARRONE GIUSEPPE
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025 Parte_1 e Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 27/04/1996;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (26.3.1998) e Per_2 (28.4.2006); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 7.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. I signori Parte_1 si autorizzano a vivere separatamente con e Controparte_1
l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
convengono che la casa coniugale, sita in 2) il sig. Parte 1 e la sig.ra Controparte_1
Napoli alla Vicinale S. Donato n. 25, resterà assegnata definitivamente alla sig.ra CP_1
[...] che provvederà alla sua manutenzione, al pagamento delle relative imposte e delle quote condominiali ordinarie e straordinarie;
3) i ricorrenti stabiliscono che la quota del mutuo stipulato per l'acquisto della casa e ancora da pagare, pari a circa € 48.000,00, sarà a carico di entrambi le parti nella misura del 50% cadauno;
4) i figli Per 1 e Per_2, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, continueranno a vivere presso la casa coniugale finché lo vorranno e ne avranno la necessità;
5) il sig. continuerà ad incontrare i figli Per_1 e Per_2, entrambi Parte_1
maggiorenni, un paio di pomeriggi la settimana, compatibilmente con gli impegni di studio, sociali e sentimentali dei ragazzi. I figli potranno pernottare presso l'abitazione del padre ogniqualvolta lo vorranno. Per le festività e le ferie decideranno i figli con chi trascorrerli, tenuto conto della maggiore età dei ragazzi;
6) il signor Parte_1 verserà mensilmente alla signora Controparte_1 entro il giorno alla sig.ra Controparte_1 e qualora sia necessario sono disponibili a comparire in Tribunale per confermare la loro volontà;
7) Il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_1 convengono che il padre, parteciperà alle spese straordinarie per i figli Per_1 e Per_2 nella misura del 50%, precisamente: a) mediche straordinarie non mutuabili dal S.S.N. comprese quelle ortodontiche, oculistiche o altre, b) scolastiche (tassa iscrizione, assicurazione).
8) il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_1 convengono che l'assegno Unico
Familiare devoluto dall' CP_2 per il figlio Per_2 sarà percepito interamente dalla sig.ra
Controparte_1
9) i signori Parte_1 e Controparte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] (atto n.35, parte II, S. A Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario l'importo di euro 750,00
.Tale somma (settecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli Per_1 e Per_2 sarà adeguata annualmente in ragione della intervenuta variazione degli indici Istat, ciò a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2026. I ricorrenti precisano che i figli concordano con loro che il pagamento dell'importo di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) sia effettuato direttamente