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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, il 15/11/2024 contraddistinta dal n. 9839/2024, iscritto al n.
5525/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Velli (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) con sede in Torino, in Piazza San Carlo n. 156, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
1 NONCHE'
(c.f. ), con sede in Napoli, alla Via Santa Controparte_2 P.IVA_2
Brigida n. 39 che agisce tramite la sua mandataria, giusta procura del 23.12.2024 a rogito Notaio
Dott. rep. n. 65.080 racc. n. 31354, (c.f. Persona_1 Controparte_3
), con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore dott. P.IVA_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Controparte_4 C.F._3
MO (c.f. ); C.F._4
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l' deducendo che: Controparte_5
• in data 10/03/2008 sottoscriveva fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro
338.000,00 in favore della a garanzia del pagamento da parte della Controparte_6 del mutuo fondiario concesso per Notar di Avellino del Parte_2 Persona_2
10.03.2008, n. 205697 di repertorio, raccolta n. 30765;
• in data 8/11/2012 la gli notificava il D.I. n. 1175/2022, con il quale il Controparte_6
Tribunale di Avellino ingiungeva il pagamento della somma di € 146.789,98, oltre interessi di mora;
• la fideiussione era nulla in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI che, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare che ha utilizzato un modulo di CP_6 fideiussione contenente le clausole n. 2 e 6 e 8 del clausolario ABI (Norme Uniformi Bancarie —
NUB) per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla in dipendenza di Parte_2
Mutuo Fondiario n. 205697 di repertorio, raccolta n. 30765; Accertare che l'utilizzo di tale modulo costituisce una violazione dell'art. 2, comma lett. a) Legge 287/90, così come stabilito nel
Provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia;
Accertare che la , fidando nella CP_6 validità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro 6 mesi dalla scadenza
2 dell'obbligazione e che, pertanto, la stessa Banca è incorsa nella decadenza prevista dall'art.
1957c.c. e, per l'effetto, . Dichiarare , utilizzando il suddetto modulo di fideiussione, è CP_6 incorsa nella violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/90; Dichiarare la nullità delle clausole fideiussorie di cui all'art. 2, 6 e 8 del Contratto di fideiussione per cui è causa, e CP_7 di conseguenza, . Dichiarare la intervenuta decadenza del diritto della ad agire nei CP_6 confronti del sig. e della nel termine prescritto dall'art. Parte_1 Parte_2
1957 c.c. Condannare la convenuta, quale incorporante della , al pagamento delle CP_6 spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CAP e, spese generali pari al 15% in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
In data 11 luglio 2022 interveniva volontariamente la Controparte_8
(nel prosieguo anche solo , quale cessionaria dei crediti del patrimonio destinato Gruppo CP_8
Veneto, che evidenziava l'infondatezza della domanda proposta sia in quanto la fideiussione in questione andava qualificata come garanzia autonoma, sia in quanto le clausole contestate non comportavano la nullità dell'intera fideiussione e, comunque, non vi era alcun automatismo tra l'intesa illecita a monte e i contratti stipulati a valle.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:-
Dichiarare ammissibile l'atto di intervento della società cessionaria del credito della CP_8
per le motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto; - Per l'effetto di tanto CP_9 dichiarare la estromissione della in quanto soggetto non legittimato a Controparte_5 resistere nel presente giudizio - Dichiarare inammissibili le eccezioni di nullità sollevate in quanto da proporsi innanzi ad altro Giudice (Tribunale di Avellino) nell'ambito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo definito con sentenza favorevole per la Banca;
NEL MERITO: - perché in ogni caso sia rigettata, nel merito, integralmente la spiegata domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni gradatamente esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Non si costituiva la società incorporante di Controparte_10 Controparte_6
Con sentenza n. 9839/2024 il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) dichiara contumace
[...]
2) rigetta le domande proposte da;
2) condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_8
e per essa in favore della procuratrice, che liquida in €
[...] Controparte_11
3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA”.
In particolare, il Giudice di primo grado:
3 • rigettava l'eccezione dell'attore relativa alla legittimazione e all'interesse ad agire della ritenendo sufficiente, ai fini della prova della cessione di crediti in blocco, la notifica CP_8 mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stante l'assenza di contestazioni specifiche circa l'esistenza dei contratti da parte del debitore ceduto;
• qualificava come fideiussione omnibus la garanzia oggetto del giudizio, sia alla luce della denominazione del negozio riportata nell'intestazione della scrittura del 10/03/2018, sia dell'oggetto della garanzia;
• riteneva che l'attore non avesse fornito la prova che le suddette clausole, ancorché conformi a quelle giudicate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia, derivassero da un'intesa anticoncorrenziale in quanto: 1) le fideiussioni in cui erano inserite erano state prestate molti anni dopo il periodo cui si riferivano gli accertamenti alla base di detto provvedimento;
2) il garante non aveva allegato lo schema ABI;
3) non era sufficiente la mera riproduzione in giudizio di n. 120 fideiussioni di diversi istituti di credito su scala nazionale per il periodo dal 2005 al 2009, risultando di conseguenza irrilevante la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di citazione notificato il 13 Parte_1 dicembre 2024, sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato:
- nel non rilevare d'ufficio la qualità di consumatore del fideiussore e nel non dichiarare vessatorie e, quindi, nulle ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, le clausole 2, 6, 8 della fideiussione omnibus da lui sottoscritta, evidenziando l'ammissibilità di tali questioni in appello;
- nel rigettare la domanda di nullità della fideiussione oggetto del giudizio, omettendo di considerare che le clausole contrattuali in essa contenute risulterebbero analoghe a quelle del modello ABI dichiarato illecito dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- nel ritenere insufficiente la documentazione depositata dall'attore;
- nel rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- nel ritenere assolto da parte della l'onere della prova relativo alla titolarità del credito CP_8 controverso non essendo sufficiente la documentazione allegata dalla stessa.
Ha così concluso: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza
n. 9839/2024 pubbl. il 15/11/2024 RG n. 3325/2022, emessa dal Tribunale di Napoli e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via preliminare, dichiarare
4 ammissibile l'eccezione relativa alla qualità di consumatore del fideiussore. Nel merito, Accertare la qualità di consumatore dell'appellante e dichiarare nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione del Codice del Consumo. Dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. Condannare alla refusione delle Controparte_8 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la con comparsa depositata il 24 aprile 2025, eccependo, in via preliminare, CP_8
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare inammissibile l'avverso appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per le ragioni innanzi esposte;
NEL MERITO: - rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa con integrale conferma della sentenza gravata;
- con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Questioni preliminari
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia dell'appellata che, sebbene Controparte_5 regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla risulta rispettoso di quanto prescritto CP_8 dall'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, giacché la sua lettura consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, dunque, le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che l'appellante chiede siano apportate.
I motivi di impugnazione
Occorre esaminare prima l'ultimo motivo di appello, ossia quello con il quale il censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione passiva della cessionaria del credito oggetto del giudizio, ritenendo sufficiente, ai fini della notificazione CP_8 della detta cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d. lgs.
385/1993.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla genericità delle contestazioni del Parte_1 circa l'intervenuta cessione in blocco dei crediti.
Secondo l'appellante, tale ragionamento non sarebbe condivisibile in quanto l' non avrebbe CP_8 prodotto né il contratto di cessione stipulato con in LCA, né gli elenchi Parte_3 analitici o altri atti idonei a dimostrare che il credito rientrasse tra quelli trasferiti e, infine, non
5 avrebbe dimostrato che quest'ultimo non rientrasse tra quelli esclusi per legge dalla cessione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017.
Il motivo di appello è inammissibile.
Ed infatti, va premesso che il in primo grado, con le memorie ex art. 183 VI comma n. 3 Parte_1
c.p.c., ha contestato la legittimazione passiva della solo ed esclusivamente con riferimento al CP_8 fatto che il credito oggetto del giudizio non sarebbe stato incluso tra quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione ( contestazione che il Tribunale ha correttamente non condiviso in quanto ha ritenuto che il garante aveva contestato in maniera del tutto generica la legittimazione all'intervento). Nessun cenno, viceversa, il ha fatto all'inesistenza o mancata prova Parte_1 dell'esistenza del contratto di cessione, alla inidoneità degli elenchi analitici a dimostrare che il credito rientrasse tra quelli trasferiti ed alla mancata dimostrazione che il credito non rientrasse tra quelli esclusi per legge dalla cessione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, tutte tematiche nuove, oggetto dell'odierno motivo di gravame.
Ebbene, è noto che la S.C. in più occasioni ha avuto modo di specificare che le allegazioni in appello di circostanze di fatto introdotte per la prima volta in tale sede devono considerarsi inammissibili in quanto “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ. n. 9211/2022).
Nel caso in esame devono considerarsi inammissibili tutte le censure di cui all'ultimo motivo, relative a circostanze di fatto viziate da “nova”.
Può quindi passarsi ad esaminare gli ulteriori motivi di appello.
Con il primo motivo il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare d'ufficio Parte_1 la propria qualità di consumatore e, conseguentemente, nel non dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la nullità di protezione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 36 del
Codice del Consumo, deve essere rilevata dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
6 purché i suoi presupposti di fatto emergano univocamente da quanto tempestivamente allegato e provato dalle parti nel corso del processo di primo grado.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Qualora la fideiussione sia prestata in favore di società da parte di soggetti che siano a vario titolo coinvolti nelle stesse, occorre tener presente – al fine di verificare se le garanzie siano state prestate nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione - l'entità della partecipazione al capitale sociale, partecipazione che deve essere “non trascurabile” (cfr. CGUE C-74/15).
Dagli atti emerge che l'appellante possiede la non oggettivamente trascurabile quota del 15% del capitale della società garantita;
ne consegue che, pur non avendo svolto ruoli gestionali o amministrativi e lavorando in un settore diverso da quello della società, sarebbe spettato all'appellante fornire elementi di prova idonei a dimostrare che tale partecipazione sociale fosse in concreto “trascurabile”, ossia poco rilevante rispetto al complesso della propria attività lavorativa.
In sostanza, il garante avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che la partecipazione al 15% del capitale sociale della garantita costituisse una parte marginale rispetto al complesso dell'attività lavorativa da lui svolta e che, per tale ragione, attraverso essa sarebbero derivati ricavi e redditi trascurabili rispetto a quelli della propria attività lavorativa principale.
Non avendo l'appellante fornito la prova predetta, non può essere accertata la sua qualità di consumatore e, di conseguenza, la vessatorietà delle clausole sopra indicate, circostanze che determinano il rigetto del motivo di impugnazione.
Con i motivi dal secondo al quinto, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,
l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui:
- ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione, escludendo il valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, la cui efficacia sarebbe limitata al periodo ottobre
2002 – maggio 2005 e non estendendosi anche a contratti stipulati a distanza di tempo;
- ha ritenuto che gravasse sull'odierno appellante dimostrare che l'inserimento delle clausole in questione fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'uso generalizzato delle stesse da parte degli istituti di credito;
7 - ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. e le altre istanze istruttorie.
Tali motivi sono infondati.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 solo per le fideiussioni omnibus per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C. secondo la quale
“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025 in motivazione).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti,
l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'Italia, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche vi sia stata un'intesa tra istituti bancari volta a limitare la concorrenza mediante l'applicazione delle
8 clausole in questione. A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'Italia, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che dalla riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'Italia anche in periodi successivi all'accertamento possa trarsi la dimostrazione, quanto meno per presunzioni, che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia sono state riprodotte anche successivamente in maniera generalizzata dagli istituti di credito nei moduli per le fideiussioni omnibus o per fideiussioni specifiche;
l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori del mercato. Proprio per questo motivo l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguardi aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa. Dunque, dal solo uso generalizzato delle stesse non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
Il contributo probatorio come delineato è stato del tutto carente;
né a tale carenza l'odierno appellante può supplire con la richiesta formulata nel giudizio di primo grado e reiterata con l'atto di appello di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di moduli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito, giacché per quanto esposto l'acquisizione di tali documenti non sarebbe determinante. 9 Né può esentarsi l'onerato dalla prova suddetta in quanto sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza;
ed infatti, chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito garantito, in assenza di nota, in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9839/2024 pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, in data 15 novembre 2024 così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_5
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese generali, ai sensi del dm 147/2022;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, il 15/11/2024 contraddistinta dal n. 9839/2024, iscritto al n.
5525/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Velli (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) con sede in Torino, in Piazza San Carlo n. 156, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
1 NONCHE'
(c.f. ), con sede in Napoli, alla Via Santa Controparte_2 P.IVA_2
Brigida n. 39 che agisce tramite la sua mandataria, giusta procura del 23.12.2024 a rogito Notaio
Dott. rep. n. 65.080 racc. n. 31354, (c.f. Persona_1 Controparte_3
), con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore dott. P.IVA_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Controparte_4 C.F._3
MO (c.f. ); C.F._4
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l' deducendo che: Controparte_5
• in data 10/03/2008 sottoscriveva fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro
338.000,00 in favore della a garanzia del pagamento da parte della Controparte_6 del mutuo fondiario concesso per Notar di Avellino del Parte_2 Persona_2
10.03.2008, n. 205697 di repertorio, raccolta n. 30765;
• in data 8/11/2012 la gli notificava il D.I. n. 1175/2022, con il quale il Controparte_6
Tribunale di Avellino ingiungeva il pagamento della somma di € 146.789,98, oltre interessi di mora;
• la fideiussione era nulla in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI che, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare che ha utilizzato un modulo di CP_6 fideiussione contenente le clausole n. 2 e 6 e 8 del clausolario ABI (Norme Uniformi Bancarie —
NUB) per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla in dipendenza di Parte_2
Mutuo Fondiario n. 205697 di repertorio, raccolta n. 30765; Accertare che l'utilizzo di tale modulo costituisce una violazione dell'art. 2, comma lett. a) Legge 287/90, così come stabilito nel
Provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia;
Accertare che la , fidando nella CP_6 validità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro 6 mesi dalla scadenza
2 dell'obbligazione e che, pertanto, la stessa Banca è incorsa nella decadenza prevista dall'art.
1957c.c. e, per l'effetto, . Dichiarare , utilizzando il suddetto modulo di fideiussione, è CP_6 incorsa nella violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/90; Dichiarare la nullità delle clausole fideiussorie di cui all'art. 2, 6 e 8 del Contratto di fideiussione per cui è causa, e CP_7 di conseguenza, . Dichiarare la intervenuta decadenza del diritto della ad agire nei CP_6 confronti del sig. e della nel termine prescritto dall'art. Parte_1 Parte_2
1957 c.c. Condannare la convenuta, quale incorporante della , al pagamento delle CP_6 spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CAP e, spese generali pari al 15% in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
In data 11 luglio 2022 interveniva volontariamente la Controparte_8
(nel prosieguo anche solo , quale cessionaria dei crediti del patrimonio destinato Gruppo CP_8
Veneto, che evidenziava l'infondatezza della domanda proposta sia in quanto la fideiussione in questione andava qualificata come garanzia autonoma, sia in quanto le clausole contestate non comportavano la nullità dell'intera fideiussione e, comunque, non vi era alcun automatismo tra l'intesa illecita a monte e i contratti stipulati a valle.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:-
Dichiarare ammissibile l'atto di intervento della società cessionaria del credito della CP_8
per le motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto; - Per l'effetto di tanto CP_9 dichiarare la estromissione della in quanto soggetto non legittimato a Controparte_5 resistere nel presente giudizio - Dichiarare inammissibili le eccezioni di nullità sollevate in quanto da proporsi innanzi ad altro Giudice (Tribunale di Avellino) nell'ambito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo definito con sentenza favorevole per la Banca;
NEL MERITO: - perché in ogni caso sia rigettata, nel merito, integralmente la spiegata domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni gradatamente esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Non si costituiva la società incorporante di Controparte_10 Controparte_6
Con sentenza n. 9839/2024 il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) dichiara contumace
[...]
2) rigetta le domande proposte da;
2) condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_8
e per essa in favore della procuratrice, che liquida in €
[...] Controparte_11
3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA”.
In particolare, il Giudice di primo grado:
3 • rigettava l'eccezione dell'attore relativa alla legittimazione e all'interesse ad agire della ritenendo sufficiente, ai fini della prova della cessione di crediti in blocco, la notifica CP_8 mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stante l'assenza di contestazioni specifiche circa l'esistenza dei contratti da parte del debitore ceduto;
• qualificava come fideiussione omnibus la garanzia oggetto del giudizio, sia alla luce della denominazione del negozio riportata nell'intestazione della scrittura del 10/03/2018, sia dell'oggetto della garanzia;
• riteneva che l'attore non avesse fornito la prova che le suddette clausole, ancorché conformi a quelle giudicate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia, derivassero da un'intesa anticoncorrenziale in quanto: 1) le fideiussioni in cui erano inserite erano state prestate molti anni dopo il periodo cui si riferivano gli accertamenti alla base di detto provvedimento;
2) il garante non aveva allegato lo schema ABI;
3) non era sufficiente la mera riproduzione in giudizio di n. 120 fideiussioni di diversi istituti di credito su scala nazionale per il periodo dal 2005 al 2009, risultando di conseguenza irrilevante la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di citazione notificato il 13 Parte_1 dicembre 2024, sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato:
- nel non rilevare d'ufficio la qualità di consumatore del fideiussore e nel non dichiarare vessatorie e, quindi, nulle ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, le clausole 2, 6, 8 della fideiussione omnibus da lui sottoscritta, evidenziando l'ammissibilità di tali questioni in appello;
- nel rigettare la domanda di nullità della fideiussione oggetto del giudizio, omettendo di considerare che le clausole contrattuali in essa contenute risulterebbero analoghe a quelle del modello ABI dichiarato illecito dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- nel ritenere insufficiente la documentazione depositata dall'attore;
- nel rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- nel ritenere assolto da parte della l'onere della prova relativo alla titolarità del credito CP_8 controverso non essendo sufficiente la documentazione allegata dalla stessa.
Ha così concluso: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza
n. 9839/2024 pubbl. il 15/11/2024 RG n. 3325/2022, emessa dal Tribunale di Napoli e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via preliminare, dichiarare
4 ammissibile l'eccezione relativa alla qualità di consumatore del fideiussore. Nel merito, Accertare la qualità di consumatore dell'appellante e dichiarare nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione del Codice del Consumo. Dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. Condannare alla refusione delle Controparte_8 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la con comparsa depositata il 24 aprile 2025, eccependo, in via preliminare, CP_8
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare inammissibile l'avverso appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per le ragioni innanzi esposte;
NEL MERITO: - rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa con integrale conferma della sentenza gravata;
- con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Questioni preliminari
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia dell'appellata che, sebbene Controparte_5 regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla risulta rispettoso di quanto prescritto CP_8 dall'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, giacché la sua lettura consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, dunque, le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che l'appellante chiede siano apportate.
I motivi di impugnazione
Occorre esaminare prima l'ultimo motivo di appello, ossia quello con il quale il censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione passiva della cessionaria del credito oggetto del giudizio, ritenendo sufficiente, ai fini della notificazione CP_8 della detta cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d. lgs.
385/1993.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla genericità delle contestazioni del Parte_1 circa l'intervenuta cessione in blocco dei crediti.
Secondo l'appellante, tale ragionamento non sarebbe condivisibile in quanto l' non avrebbe CP_8 prodotto né il contratto di cessione stipulato con in LCA, né gli elenchi Parte_3 analitici o altri atti idonei a dimostrare che il credito rientrasse tra quelli trasferiti e, infine, non
5 avrebbe dimostrato che quest'ultimo non rientrasse tra quelli esclusi per legge dalla cessione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017.
Il motivo di appello è inammissibile.
Ed infatti, va premesso che il in primo grado, con le memorie ex art. 183 VI comma n. 3 Parte_1
c.p.c., ha contestato la legittimazione passiva della solo ed esclusivamente con riferimento al CP_8 fatto che il credito oggetto del giudizio non sarebbe stato incluso tra quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione ( contestazione che il Tribunale ha correttamente non condiviso in quanto ha ritenuto che il garante aveva contestato in maniera del tutto generica la legittimazione all'intervento). Nessun cenno, viceversa, il ha fatto all'inesistenza o mancata prova Parte_1 dell'esistenza del contratto di cessione, alla inidoneità degli elenchi analitici a dimostrare che il credito rientrasse tra quelli trasferiti ed alla mancata dimostrazione che il credito non rientrasse tra quelli esclusi per legge dalla cessione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, tutte tematiche nuove, oggetto dell'odierno motivo di gravame.
Ebbene, è noto che la S.C. in più occasioni ha avuto modo di specificare che le allegazioni in appello di circostanze di fatto introdotte per la prima volta in tale sede devono considerarsi inammissibili in quanto “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ. n. 9211/2022).
Nel caso in esame devono considerarsi inammissibili tutte le censure di cui all'ultimo motivo, relative a circostanze di fatto viziate da “nova”.
Può quindi passarsi ad esaminare gli ulteriori motivi di appello.
Con il primo motivo il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare d'ufficio Parte_1 la propria qualità di consumatore e, conseguentemente, nel non dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la nullità di protezione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 36 del
Codice del Consumo, deve essere rilevata dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
6 purché i suoi presupposti di fatto emergano univocamente da quanto tempestivamente allegato e provato dalle parti nel corso del processo di primo grado.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Qualora la fideiussione sia prestata in favore di società da parte di soggetti che siano a vario titolo coinvolti nelle stesse, occorre tener presente – al fine di verificare se le garanzie siano state prestate nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione - l'entità della partecipazione al capitale sociale, partecipazione che deve essere “non trascurabile” (cfr. CGUE C-74/15).
Dagli atti emerge che l'appellante possiede la non oggettivamente trascurabile quota del 15% del capitale della società garantita;
ne consegue che, pur non avendo svolto ruoli gestionali o amministrativi e lavorando in un settore diverso da quello della società, sarebbe spettato all'appellante fornire elementi di prova idonei a dimostrare che tale partecipazione sociale fosse in concreto “trascurabile”, ossia poco rilevante rispetto al complesso della propria attività lavorativa.
In sostanza, il garante avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che la partecipazione al 15% del capitale sociale della garantita costituisse una parte marginale rispetto al complesso dell'attività lavorativa da lui svolta e che, per tale ragione, attraverso essa sarebbero derivati ricavi e redditi trascurabili rispetto a quelli della propria attività lavorativa principale.
Non avendo l'appellante fornito la prova predetta, non può essere accertata la sua qualità di consumatore e, di conseguenza, la vessatorietà delle clausole sopra indicate, circostanze che determinano il rigetto del motivo di impugnazione.
Con i motivi dal secondo al quinto, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,
l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui:
- ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione, escludendo il valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, la cui efficacia sarebbe limitata al periodo ottobre
2002 – maggio 2005 e non estendendosi anche a contratti stipulati a distanza di tempo;
- ha ritenuto che gravasse sull'odierno appellante dimostrare che l'inserimento delle clausole in questione fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'uso generalizzato delle stesse da parte degli istituti di credito;
7 - ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. e le altre istanze istruttorie.
Tali motivi sono infondati.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 solo per le fideiussioni omnibus per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C. secondo la quale
“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025 in motivazione).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti,
l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'Italia, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche vi sia stata un'intesa tra istituti bancari volta a limitare la concorrenza mediante l'applicazione delle
8 clausole in questione. A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'Italia, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che dalla riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'Italia anche in periodi successivi all'accertamento possa trarsi la dimostrazione, quanto meno per presunzioni, che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia sono state riprodotte anche successivamente in maniera generalizzata dagli istituti di credito nei moduli per le fideiussioni omnibus o per fideiussioni specifiche;
l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori del mercato. Proprio per questo motivo l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguardi aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa. Dunque, dal solo uso generalizzato delle stesse non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
Il contributo probatorio come delineato è stato del tutto carente;
né a tale carenza l'odierno appellante può supplire con la richiesta formulata nel giudizio di primo grado e reiterata con l'atto di appello di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di moduli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito, giacché per quanto esposto l'acquisizione di tali documenti non sarebbe determinante. 9 Né può esentarsi l'onerato dalla prova suddetta in quanto sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza;
ed infatti, chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito garantito, in assenza di nota, in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9839/2024 pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, in data 15 novembre 2024 così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_5
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese generali, ai sensi del dm 147/2022;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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