Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5471
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Sentenza 6 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha pronunciato sentenza in un giudizio di appello avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda proposta da un soggetto, il quale aveva agito nei confronti di una banca e della sua incorporante, chiedendo la dichiarazione di nullità di una fideiussione omnibus da lui sottoscritta. L'attore sosteneva che il contratto fosse nullo per violazione della normativa antitrust, in quanto basato su clausole conformi a uno schema ABI riconosciuto dalla Banca d'Italia come contrario all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 a causa di un'intesa anticoncorrenziale. In subordine, lamentava la decadenza della banca dall'agire nei suoi confronti per mancata tempestiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c. Si era intervenuta volontariamente una società cessionaria di crediti, eccependo l'infondatezza della domanda, qualificando la fideiussione come garanzia autonoma e contestando la nullità delle clausole. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo provata la legittimazione della cessionaria e non provata l'intesa anticoncorrenziale, né la violazione dell'art. 1957 c.c. L'appellante riproponeva le proprie doglianze, lamentando l'omessa dichiarazione d'ufficio della sua qualità di consumatore e la conseguente nullità delle clausole vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, il mancato riconoscimento della nullità della fideiussione per violazione antitrust, l'errata valutazione delle prove e il rigetto dell'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., nonché l'errata valutazione della prova della titolarità del credito da parte della cessionaria.

La Corte d'Appello ha dichiarato la contumacia di una delle appellate, ritenendo l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo di appello, relativo alla contestazione della legittimazione passiva della cessionaria, in quanto introduceva per la prima volta in appello circostanze di fatto non dedotte in primo grado, in violazione del divieto di "nova" ex art. 345 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo di appello, relativo alla qualità di consumatore dell'appellante, ritenendo che, data la sua partecipazione non trascurabile (15%) al capitale della società garantita, sarebbe stato suo onere provare che tale partecipazione fosse in concreto trascurabile rispetto alla sua attività lavorativa principale, prova che non è stata fornita. I motivi dal secondo al quinto, concernenti la nullità della fideiussione per violazione antitrust e le istanze istruttorie, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'intesa anticoncorrenziale grava sull'attore e che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ha efficacia probatoria privilegiata solo per le fideiussioni omnibus nel periodo da ottobre 2002 a maggio 2005, o al più per il periodo immediatamente successivo. Per le fideiussioni successive o specifiche, è necessaria la prova di un'intesa tra istituti bancari volta a limitare la concorrenza, prova che non può desumersi dal mero uso generalizzato delle medesime clausole, potendo queste derivare da scelte di convenienza. La produzione di moduli di fideiussione di diversi istituti non è sufficiente a dimostrare tale intesa. Di conseguenza, l'appello è stato integralmente rigettato, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5471
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 5471
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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