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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Mandelli;
CP_2
-parte attrice opponente-
CONTRO
- società semplice (P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
DR AS;
- parte convenuta opposta–
***
CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente:
come in epigrafe rappresentata ed assistita, formula definitivamente come segue le Parte_1 proprie conclusione, denegando l'accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, e/o eccezione formulata dalla Controparte C O N C L U S I O N I Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Como, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, I) in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le ragioni esposte anche in via integrativa nell'atto di citazione e nelle successive memorie, ivi compreso il difetto di preventiva notifica di titolo ritualmente spedito in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c., DICHIARARE la nullità, e/o PRONUNCIARE l'annullamento del provvedimento in data 05.10.2020, nonché del provvedimento in data 04.12.2020 dell'Ecc.mo G.E. Dott.ssa Conticelli e, per nullità/illegittimità derivate, di ogni altro atto, e/o provvedimento prodromico, conseguente e/o connesso a detti provvedimenti adottati nell'ambito della procedura esecutiva n. 834/2019 R.G.E. di esecuzione degli obblighi di fare promossa da
contro
Parte_2
ivi compreso il provvedimento di liquidazione delle spese di liquidazione a carico di Controparte_1
in data 18-19 settembre 2023 da parte del G.E. della procedura di esecuzione per obblighi Controparte_1
1 di fare n. 834/2019 Trib. Como ed in conseguenza DISPORRE le conseguenti restituzioni a favore di
in persona del L.R.p.t., dell'importo liquidato a titolo di spese legali nella fase sommaria Controparte_1 dal G.E. nel provvedimento in data 04.12.2020 a carico di nonché il completo ripristino a Controparte_1 cure e spese della Procedente della situazione del vano comune anteriore alla avvenuta esecuzione, fatta salva la richiesta del risarcimento dei danni in separata sede;
II) in via gradata, PRONUNCIARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1973 cod. civ. l'annullamento dell'accordo in data 25.10.2018 definito in sede di mediazione inter Partes, in particolare ai punti nn. 1, 2 e 7 e comunque di ogni altri punto o clausola ad essi connessi e DISPORRE la restituzione delle spese legali liquidate nel provvedimento del G.E. in data 04.12.2020, oltre interessi dalla data dell'esborso e sino al saldo effettivo, nonché il conseguente ripristino della situazione quo ante a cura e spese di
[...]
; Controparte_4
III) in via ulteriormente gradata, PRONUNCIARE ai sensi degli artt. 763,764 e 1448 cod. civ. la rescissione dell'accordo in data 25.10.2018 definito in sede di mediazione inter Partes, in particolare ai punti nn. 1, 2 e 7 e comunque di ogni altri punto o clausola ad essi connessi e DISPORRE la restituzione delle spese legali liquidate nel provvedimento del G.E. in data 04.12.2020, oltre interessi dalla data dell'esborso e sino al saldo effettivo, nonché il conseguente ripristino della situazione quo ante a cura e spese di Controparte_4
;
[...]
IV) RIGETTARE ogni contraria eccezione e domanda di , in Controparte_4 quanto inammissibile, e/o infondata in fatto ed in diritto;
V) CONDANNARE la , in persona del Controparte_4
Socio Amministratore Sig. , C.F.: , a rimborsare le spese, ivi Controparte_4 C.F._1 compreso il rimborso forfettario al 15% ed i compensi determinati ai sensi della vigente Tariffa, maggiorati di I.V.A. e C.P.A. sull'imponibile, anche per la pregressa fase sommaria, come da nota che sarà dimessa agli atti. In via istruttoria,
• Dato atto che la domanda di accertamento di cui al capo I è sostanzialmente documentale per entrambi gli aspetti indicati al parag. 2 della prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. e nel parag. 4 della citazione e quindi i capitoli di prova orale ex adverso dedotti nella memoria depositata in data 09.08.2021 sono patentemente irrilevanti, ma anche inammissibili per le seguenti ragioni:
- quanto da cap. 1, considerato che pretenderebbe di affidare al Teste un giudizio tecnico, che espressamente costituirebbe la conclusione di complessi accertamenti peritali;
- quanto ad cap. 2, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
- quanto ad cap.3, considerato che la circostanza è formulata in negativo;
- quanto ad cap. 4, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
- quanto ad cap. 5, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
DISATTENDERE ogni richiesta di ammissione se reiterata;
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo avversario di prova orale, si chiede l'ammissione di prova contraria diretta ed indiretta, indicandosi a Teste la Geom. con Studio in Como, Via Pasquale Paoli n. 1; Persona_1
• Ai fini dell'accoglimento della ulteriore domanda subordinata di rescissione dell'accordo divisionale 25.10.2018 per lesione oltre il quarto ex artt. 763 e 764, I e II co. cod. civ. (v. punto 4.11. citazione e capo II concl. e sub doc. n. 11), richiamata la relazione di stima in data 29.03.2021 della Geom. Persona_1 che fornisce la dimostrazione della misura della minusvalenza del lotto assegnando a per Controparte_1 oggettive ragioni tecnico-estimative (dislivello di accesso alla porzione, diminuzione della superficie calpestabile, rilevanti limitazioni di utilizzo) sub doc. 13 ed impugnato qualsiasi contrario provvedimento, DISPORRE C.T.U. sulla stima e (minor) valutazione e quindi sul minore valore di mercato, rispetto alla quota ideale di comproprietà di un mezzo, della porzione del c.d. vano scale assegnando in sede divisionale a rispetto a quello assegnando a , come stabilito dal Perito nominato Ing. Controparte_1 CP_4 [...] nella procedura di esecuzione degli obblighi di fare avanti il Tribunale di Como n. 834/2019 R.G. Per_2
2
* Per la convenuta opposta
, rappresentata ed assistita come in atti, contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_5 richiamate le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., alle ulteriori difese e documenti prodotti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, deduzioni o produzioni venissero avanzate da parte opponente, precisa le seguenti conclusioni
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, rigettarsi le domande formulate Controparte_1 sia in via principale sia in via gradata, in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente causa costituisce la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c. promosso da avverso il provvedimento emesso in data 05.10.2020 Controparte_1 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare iscritta al n.
834/2019 R.G.E., instaurata con ricorso depositato dall'odierna convenuta Controparte_6 al fine di ottenere coattivamente l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nell'accordo
[...] di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010. In particolare, con ricorso depositato in data
26.10.2020, l'odierno attore ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il richiamato provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione, deducendo l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010 sottoscritto dalle parti in data 25.02.2018
e domandando, in via preliminare, di disporre la sospensione del processo esecutivo. Con ordinanza del 4.12.2020, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine fino al 10 febbraio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
pertanto, nel termine concesso, ha introdotto il giudizio di merito, deducendo: - Controparte_1
l'impossibilità di eseguire l'obbligo di fare, strumentale alla divisione giuridica, in conformità a quanto previsto nel titolo esecutivo e alle norme imperative che regolano la sua attuazione, da cui discenderebbe la nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti;
- il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo;
- la nullità o comunque l'annullabilità dell'accordo di conciliazione ex art. 1973 c.c.; - la rescindibilità del predetto accordo ex artt. 763 e 764 c.c.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità di tutti i Controparte_4 nuovi motivi di opposizione proposti per la prima volta dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e contestando, in ogni caso, in fatto ed in diritto le domande proposte. Istruita la causa, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di
3 note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 24.09.2024, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile. Con provvedimento del
12.02.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo del processo esecutivo iscritto al n. 834/2019 R.G.E. nonché il fascicolo relativo alla fase sommaria svolta dinnanzi al G.E.
(in ossequio ai principi di cui Cass. Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017). La causa, quindi, è stata discussa oralmente all'udienza del
11.06.2025.
2. I motivi di opposizione proposti dall'attore sono in parte infondati e in parte inammissibili per le ragioni che seguono.
Occorre premettere, che le parti del presente giudizio risultano proprietarie di due distinte unità immobiliari poste rispettivamente al primo ed al secondo piano di una palazzina sita in Cermenate,
Via G. Matteotti n. 45. Le stesse risultano, inoltre, comproprietarie di un bene costituito da “un vano di accesso e di collegamento alle rispettive proprietà, site in Cermenate (CO) Via G. Matteotti n.45, ente comune non censibile, identificato al sub. 2 mappale 5499”. Al fine di dirimere la controversia insorta in relazione al predetto bene, ha promosso un procedimento di mediazione Controparte_1 conclusosi con il perfezionamento di un accordo di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010, allegato al verbale sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 25.10.2018.
In particolare, il predetto accordo prevedeva i seguenti obblighi: “1) “La società Controparte_4 si impegna a realizzare soletta di divisione al piano secondo, comprensiva della
[...] pavimentazione identica o similare a quella già esistente, dando incarico all'Ing. Parte_3 di Cermenate, secondo progetto già depositato che verrà nuovamente ripresentato. 2) Le parti sottoscriveranno congiuntamente la richiesta al fine di ottenere la necessaria autorizzazione dal
Comune di Cermenate;
3) La società si impegna a cedere a Controparte_4 CP_1 la porta di apertura del vano comune, attualmente posto al piano primo, provvedendo alla sua
[...] installazione al piano secondo, nella medesima posizione oggi presente al piano primo. Se vi fosse necessità di autorizzazioni / dichiarazioni del/al Comune di Cermenate anche per tale opera la richiesta verrà inserita nel progetto dell'Ing. che le parti sottoscriveranno Per_1 congiuntamente. 4) cederà a il pannello attualmente CP_1 Controparte_4 posto a chiusura della proprietà installato al piano secondo. 5) Le spese di esecuzione delle opere sopra elencate, i costi della progettazione ed eventuali oneri comunali verranno corrisposti in via esclusiva dalla . 6) Le opere sopra descritte dovranno essere Controparte_4 realizzata entro tre mesi dall'autorizzazione/presentazione della domanda (nel caso in cui non fosse necessaria l'autorizzazione) da parte del 7) Le parti si impegnano sin d'ora Controparte_7
a formalizzare la divisione del bene oggi comune avanti a Notaio entro e non oltre trenta giorni dal
4 termine dei lavori. Le parti concordano di individuare lo studio del Notaio di Persona_3
Cantù. Le spese notarili verranno sostenute dalla parti nella misura del 50% ciascuno. 8) Le spese dalla procedura di mediazione rimangono a carico di ciascuna delle parti per la quota di propria competenza. 9) I legali sottoscrivono il presenta accordo anche ai fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”.
L'odierna convenuta, pertanto, con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato in data 24.05.2019, ha domandato al Giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare posto a carico della in forza del richiamato titolo esecutivo, ossia l'accordo di Controparte_1 conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010, deducendo che l'esecutata, pure a fronte della notifica dell'atto di precetto, si era resa inadempiente rispetto ai propri obblighi. Nell'ambito del processo esecutivo si è costituita, altresì, l'odierna attrice opponente. Il Giudice dell'esecuzione, pertanto, al fine di determinare le modalità di esecuzione dei predetti obblighi, ha nominato l'Ing. quale Per_2 consulente tecnico, conferendogli incarico, in particolare, al fine di individuare le operazioni necessarie per dare effettiva attuazione agli obblighi previsti dal titolo esecutivo, nel rispetto, altresì, della disciplina edilizio-urbanistica.
Depositata la consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 05.10.2020, il G.E. ha determinato le modalità di esecuzione degli obblighi di fare richiamando le operazioni indicate dal C.T.U. e ordinandone l'esecuzione, con nomina dello stesso Ing. quale direttore dei lavori e Persona_2 progettista (si legge, in particolare, nel provvedimento opposto che “ritenuto che il CTU ha puntualmente studiato e valutato le soluzioni ai vari punti dell'accordo sottoscritto in data
25.10.2018 da entrambe le parti, e seppur in alcuni casi è necessario attivare procedura di sanatoria, questa sarà posta a carico della società e pertanto non si ravvisa neanche un pregiudizio Parte_4 economico di controparte. … Questo Giudice ritiene esausitva e completa in ogni punto la relazione tecnica del CTU ing. e per tale motivo ordina alle parti di dare immediata esecuzione Persona_2
a tale elaborato nominando sin d'ora quale D.L. e progettista nella persona del CTU ing.
[...] per economia processuale e per la semplificazione di tutte le pratiche amministrative da Per_2 svolgere, visto che per quest'ultimo incombente si è dichiarata disponibile a sostenere gli onorari la parte ricorrente ”.) Parte_5
Avverso il suddetto provvedimento, come anticipato, ha proposto opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c., deducendo, nel proprio ricorso introduttivo, l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di conciliazione sottoscritto in data 25.02.2018.
Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente, in primo luogo, ha riproposto il motivo di opposizione con il quale è stata contestata la possibilità di dare esecuzione agli obblighi di fare contenuti nel titolo in conformità con le previsioni dell'accordo di conciliazione stipulato in sede di
5 mediazione nonché nel rispetto della normativa “edilizia ed igienico sanitaria”. Tale motivo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c., giacché l'opponente ha espressamente contestato la legittimità dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 5.10.2020, con la quale sono state determinate le modalità dell'esecuzione ex art 612 c.p.c., concludendo con la richiesta di dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto, nonché degli atti “prodromici” “conseguenti e/o connessi” ( “DICHIARARE la nullità, e/o PRONUNCIARE l'annullamento del provvedimento in data
05.10.2020, nonché del provvedimento in data 04.12.2020 dell'Ecc.mo G.E. Dott.ssa Conticelli e, per nullità/illegittimità derivate, di ogni altro atto, e/o provvedimento prodromico, conseguente e/o connesso a detti provvedimenti adottati nell'ambito della procedura esecutiva n. 834/2019 R.G.E. di esecuzione degli obblighi di fare promossa da Parte_6
). Controparte_1
Passando all'esame del motivo, l'opponente ha dedotto che l'accordo di conciliazione ex art. 11 d.lgs.
n. 28/2010 prevedeva di realizzare una divisione “orizzontale del corpo edilizio in due parti di eguali volume e superficie e di eguale valore “secondo progetto già depositato da nel 1997” e a CP_4 spese della stessa, compresa la pavimentazione “identica o similare a quella già esistente”, in continuazione, anche a livello di quota, di quella dei locali ad uso professionale di proprietà di
(punti da 1 a 5 dell'accordo). A ciò sarebbe dovuta seguire la conclusione di un Controparte_1 contratto di divisione del bene comune in due unità “in continuazione dei locali adibiti a studio professionale, di eguale estensione ed ovviamente egualmente agibili, cioè utilizzabili sotto il profilo edilizio come locali dello studio professionale cui non solo sono contigue ma anche annesse come pertinenze immobiliari”. La relazione del C.T.U. nominato dal G.E., nondimeno, aveva evidenziato come la divisione per piani, così come ipotizzata, non sarebbe possibile, in quanto: - nella suddivisione del volume in due porzioni eguali mediante la realizzanda soletta, l'accesso dall'unità del secondo piano alla nuova unità sarebbe disallineato rispetto al piano di calpestio di quest'ultima di oltre 30 cm, con la conseguenza che si dovrebbero creare dei gradini che occuperebbero gran parte della superficie di calpestio;
ciò determinerebbe una riduzione dell'area disponibile per ogni uso al fine di rispettare l'altezza minima delle unità abitative di mt. 2,70; - tale dislivello, tuttavia, non è previsto nell'accordo e, quindi, l'opera non potrebbe essere realizzata;
- il difetto di complanarità o allineamento orizzontale della quota dei locali esistenti al secondo piano con quello del nuovo, nonché la mancanza di piastrelle eguali o simili alla pavimentazione esistente dei locali del secondo piano non consentirebbe di “mantenere la omogeneità estetica delle finiture dello studio del II piano, ritenuta, invece, essenziale tra le parti come previsto dalla clausola n. 1”; - il terminale dell'impianto di riscaldamento del vano prima comune è rimasto collocato al primo piano e non è stato previsto dal
CTU alcun intervento per il ripristino della sua funzionalità, privando la nuova unità di un servizio
6 comune essenziale. Con la memoria 183, sesto co. n. 1 c.p.c., l'opponente ha altresì dedotto l'invalidità dell'accordo di conciliazione, atteso che il C.T.U. aveva riscontrato l'abusiva eliminazione della scala interna di collegamento ai due piani da parte di , da cui ne CP_4 conseguirebbe l'impossibilità di eseguire l'obbligo contenuto nel titolo.
Le doglianze dell'opponente, tuttavia, non sono fondate.
Occorre, in primo luogo, precisare che l'obbligo di fare contenuto nel titolo, di cui si è chiesta l'esecuzione coattiva, attiene al compimento delle operazioni necessarie a realizzare una suddivisione meramente materiale del bene di proprietà comune, da effettuarsi mediante la realizzazione di una soletta intermedia al fine di creare all'interno del vano comune due piani calpestabili su due livelli distinti e quindi due locali sovrapposti tra loro corrispondenti al piano primo ed al piano secondo, come ben descritto dal C.T.U. nominato dal G.E. Solo all'esito della realizzazione delle suddette opere, le parti avrebbero dovuto stipulare un contratto di divisione dinnanzi al notaio già individuato
(punto 4 dell'accordo). Contrariamente a quanto dedotto dall'attore, pertanto, l'accordo di conciliazione non è affetto da nullità testuale ex art. 46 T.U. edilizia, atteso che, come si evince dal chiaro tenore letterale delle previsioni contenute nel titolo, le parti hanno pattuito, in primo luogo, alcuni obblighi funzionali alla realizzazione di due distinte ed autonome unità immobiliari, al fine di provvedere successivamente alla conclusione di un contratto di divisione con il quale le suddette porzioni del bene comune sarebbero state assegnate ai singoli comproprietari a titolo di proprietà esclusiva, così sciogliendo la comunione.
In secondo luogo, il progetto redatto dal C.T.U., in esecuzione del provvedimento emesso dal G.E. in data 5.10.2020, ha previsto la divisione dello spazio comune in due vani di altezza pari a m. 2,70 ciascuno con la realizzazione di una soletta di 17 cm (doc. 5 convenuta), conformemente a quanto previsto dal regolamento di igiene del comune di Cermenate (doc. 4 convenuta), risultando infondate le doglianze dell'attore in merito alla presunta impossibilità di eseguire l'obbligo di fare previsto nel titolo nel rispetto della normativa “edilizia ed igienico sanitaria”. Tale circostanza smentisce poi le doglianze dell'opponente in merito al “difetto di complanarità o allineamento orizzontale della quota dei locali esistenti al secondo piano con quello del nuovo”, giacché tale condizione non era espressamente prevista nell'accordo, che richiamava solo la necessità di utilizzare per la soletta “una pavimentazione identica o similare a quella già esistente” e in, ogni caso, non comportava l'ineseguibilità degli obblighi portati dal titolo esecutivo, bensì la sola necessità di determinarne le modalità di esecuzione come disposto poi dal giudice dell'esecuzione. Modalità che, si ribadisce, hanno determinato comunque la realizzazione di un vano rispettoso dell'altezza indicata.
Del resto, l'opera è stata poi realizzata nel corso del processo esecutivo e, nella relazione del
12.05.2023, l'Ing. ha espressamente dichiarato di: “aver provveduto ad inoltrare allo Per_2
7 sportello SUAP di Cermenate - Lomazzo la pratica inerente l'inizio lavori, nonché il deposito dei progetti delle strutture inerenti i lavori in oggetto n. 02872410135-26012023-1337.SUAP”; - di aver provveduto, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti in data 25/26.04.2023 in relazione ai punti
3 e 4 dell'accordo di conciliazione, ad “aggiornare il progetto delle opere in oggetto inoltrando la relativa pratica edilizia CILA in variante allo sportello SUAP del Comune di Cermenate per tramite dello sportello unico SUAP di Cermenate - Lomazzo in data 28-04-2023 pratica n. 01354970137-
28042023-1545.SUAP”. Alla data del 12.05.2023, pertanto, i lavori erano terminati e in data
04.05.2023 era stata inoltrata allo sportello SUAP di Cermenate - Lomazzo la “pratica di fine lavori
e dichiarazione di regolare esecuzione delle strutture pratica n. 01354970137-04052023-
1551.SUAP”. È emerso poi che il dedotto abuso edilizio concernente la rimozione delle scale è stato oggetto di sanatoria, come dichiarato altresì dall'Ing sentito quale testimone all'udienza del Per_2
03.05.2023. Risulta, quindi, e la circostanza non è specificatamente contestata, che tutte le opere realizzate sono state eseguite e assentite dagli Enti competenti, che non hanno proposto alcuna contestazione circa il rispetto della normativa edilizia e urbanistica. È stata, quindi, dichiarata la chiusura della procedura con provvedimento del 18.09.2023, con il quale il G.E. ha dato atto dell'adempimento da parte della società resistente delle previsioni di cui all'elaborato peritale e dell'accordo nelle more raggiunto in relazione agli altri obblighi previsti nel titolo esecutivo (ci si riferisce ai punti 3 e 4 del titolo esecutivo, oggetto del già ricordato accordo intercorso tra le parti nel corso della procedura esecutiva). In ogni caso, come dedotto dal convenuto, quanto alle ulteriori contestazioni, nel titolo esecutivo non vi era alcuna indicazione circa la destinazione d'uso del locale da realizzare al piano secondo a seguito della costruzione della soletta divisoria. La circostanza, quindi, che avesse sottoscritto il verbale di mediazione al solo fine di realizzare un Controparte_1 locale da poter adibire a studio professionale non risulta dal titolo né è stata in alcun modo provata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il giudice dell'Esecuzione ha determinato le modalità di esecuzione nel rispetto delle previsioni del titolo esecutivo, giacché il diritto in esso riconosciuto era eseguibile ed esigibile in rapporto all'esatta determinazione dell'obbligo imposto all'esecutata. A ciò ne consegue il rigetto del primo motivo di opposizione, con il quale, come si è detto, l'opponente ha censurato il provvedimento emesso dal G.E. in data
5.10.2020, deducendo l'impossibilità di dare esecuzione al titolo esecutivo per le ragioni esposte.
3. Gli ulteriori motivi di opposizione proposti sono tutti inammissibili.
Come si è già anticipato, con il ricorso introduttivo, l'opponente si è limitato a contestare l'impossibilità di eseguire l'obbligo di fare portato dal titolo esecutivo, in ragione delle contestazioni già esaminate supra (le conclusioni rassegnate nel ricorso erano le seguenti: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che l'accordo sottoscritto in data 25.10.2018 tra le società e CP_1
8 è ineseguibile, nullo e/o annullabile e/o comunque risolto. IN Parte_7
SUBORDINE: accertare e dichiarare che all'esito della CTU eseguita dall'ing. la soletta di Per_2 divisione tra il primo ed il secondo piano non è eseguibile con le modalità previste al punto n. 1 dell'accordo 25.10.2018 per i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto determinare le modalità di esecuzione atte a consentire alla società l'agibilità e piena fruibilità del locale che CP_1 verrà realizzato al secondo piano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”). L'unico motivo di opposizione proposto, invero, era stato rubricato significativamente con il titolo “NON
ESEGUIBILITA DELL' ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 25.02.2018”.
Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, invece, l'attore ha proposto ulteriori contestazioni, tradottesi in nuovi motivi di opposizione, deducendo, in particolare, il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo, domandando di dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità dell'accordo di conciliazione ex art. 1973 c.c. nonché di pronunciare la rescissione del predetto accordo ex artt. 763
e 764 e 1448 c.c.
L'opposizione all'esecuzione deve essere dichiarata inammissibile, pertanto, in relazione alle contestazioni che non sono state proposte tempestivamente con il ricorso introduttivo. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che si ha mutatio libelli quando nel corso del giudizio l'opponente introduce una contestazione inerente all'esistenza del diritto del creditore ad agire in via esecutiva ulteriore e diversa rispetto a quelle svolte con l'atto introduttivo. Ciò in ragione del fatto che ciascuna contestazione introduce una diversa causa petendi (ossia un diverso motivo in forza del quale si contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva). La giurisprudenza, peraltro, è giunta ad analoghe conclusioni con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi, che risultano inammissibili in relazione alle doglianze concernenti vizi dell'atto impugnato che non siano state rilevate tempestivamente con l''atto introduttivo.
Secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso. Da ultimo, in questi termini si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 153 del 2023, che ha richiamato numerosi precedenti (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011,
Rv. 618875 – 01), evidenziando come il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite (cfr. Cass.
9 Sez. U, Sentenza n. 25478 del 2021, che a sua volta richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 28387 del
2020, secondo la quale non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.)
Tutti i motivi di opposizione fondati su contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'attrice opponente, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta. Le suddette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, previsti con riferimento ai giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda con riferimento al primo motivo di opposizione, come indicato in parte motiva;
2) Dichiara inammissibili tutti gli ulteriori motivi di opposizione e le ulteriori domande proposte da
Controparte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida Controparte_1 in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Como il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Mandelli;
CP_2
-parte attrice opponente-
CONTRO
- società semplice (P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
DR AS;
- parte convenuta opposta–
***
CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente:
come in epigrafe rappresentata ed assistita, formula definitivamente come segue le Parte_1 proprie conclusione, denegando l'accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, e/o eccezione formulata dalla Controparte C O N C L U S I O N I Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Como, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, I) in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le ragioni esposte anche in via integrativa nell'atto di citazione e nelle successive memorie, ivi compreso il difetto di preventiva notifica di titolo ritualmente spedito in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c., DICHIARARE la nullità, e/o PRONUNCIARE l'annullamento del provvedimento in data 05.10.2020, nonché del provvedimento in data 04.12.2020 dell'Ecc.mo G.E. Dott.ssa Conticelli e, per nullità/illegittimità derivate, di ogni altro atto, e/o provvedimento prodromico, conseguente e/o connesso a detti provvedimenti adottati nell'ambito della procedura esecutiva n. 834/2019 R.G.E. di esecuzione degli obblighi di fare promossa da
contro
Parte_2
ivi compreso il provvedimento di liquidazione delle spese di liquidazione a carico di Controparte_1
in data 18-19 settembre 2023 da parte del G.E. della procedura di esecuzione per obblighi Controparte_1
1 di fare n. 834/2019 Trib. Como ed in conseguenza DISPORRE le conseguenti restituzioni a favore di
in persona del L.R.p.t., dell'importo liquidato a titolo di spese legali nella fase sommaria Controparte_1 dal G.E. nel provvedimento in data 04.12.2020 a carico di nonché il completo ripristino a Controparte_1 cure e spese della Procedente della situazione del vano comune anteriore alla avvenuta esecuzione, fatta salva la richiesta del risarcimento dei danni in separata sede;
II) in via gradata, PRONUNCIARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1973 cod. civ. l'annullamento dell'accordo in data 25.10.2018 definito in sede di mediazione inter Partes, in particolare ai punti nn. 1, 2 e 7 e comunque di ogni altri punto o clausola ad essi connessi e DISPORRE la restituzione delle spese legali liquidate nel provvedimento del G.E. in data 04.12.2020, oltre interessi dalla data dell'esborso e sino al saldo effettivo, nonché il conseguente ripristino della situazione quo ante a cura e spese di
[...]
; Controparte_4
III) in via ulteriormente gradata, PRONUNCIARE ai sensi degli artt. 763,764 e 1448 cod. civ. la rescissione dell'accordo in data 25.10.2018 definito in sede di mediazione inter Partes, in particolare ai punti nn. 1, 2 e 7 e comunque di ogni altri punto o clausola ad essi connessi e DISPORRE la restituzione delle spese legali liquidate nel provvedimento del G.E. in data 04.12.2020, oltre interessi dalla data dell'esborso e sino al saldo effettivo, nonché il conseguente ripristino della situazione quo ante a cura e spese di Controparte_4
;
[...]
IV) RIGETTARE ogni contraria eccezione e domanda di , in Controparte_4 quanto inammissibile, e/o infondata in fatto ed in diritto;
V) CONDANNARE la , in persona del Controparte_4
Socio Amministratore Sig. , C.F.: , a rimborsare le spese, ivi Controparte_4 C.F._1 compreso il rimborso forfettario al 15% ed i compensi determinati ai sensi della vigente Tariffa, maggiorati di I.V.A. e C.P.A. sull'imponibile, anche per la pregressa fase sommaria, come da nota che sarà dimessa agli atti. In via istruttoria,
• Dato atto che la domanda di accertamento di cui al capo I è sostanzialmente documentale per entrambi gli aspetti indicati al parag. 2 della prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. e nel parag. 4 della citazione e quindi i capitoli di prova orale ex adverso dedotti nella memoria depositata in data 09.08.2021 sono patentemente irrilevanti, ma anche inammissibili per le seguenti ragioni:
- quanto da cap. 1, considerato che pretenderebbe di affidare al Teste un giudizio tecnico, che espressamente costituirebbe la conclusione di complessi accertamenti peritali;
- quanto ad cap. 2, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
- quanto ad cap.3, considerato che la circostanza è formulata in negativo;
- quanto ad cap. 4, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
- quanto ad cap. 5, considerato che si limita alla conferma di un documento agli atti;
DISATTENDERE ogni richiesta di ammissione se reiterata;
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo avversario di prova orale, si chiede l'ammissione di prova contraria diretta ed indiretta, indicandosi a Teste la Geom. con Studio in Como, Via Pasquale Paoli n. 1; Persona_1
• Ai fini dell'accoglimento della ulteriore domanda subordinata di rescissione dell'accordo divisionale 25.10.2018 per lesione oltre il quarto ex artt. 763 e 764, I e II co. cod. civ. (v. punto 4.11. citazione e capo II concl. e sub doc. n. 11), richiamata la relazione di stima in data 29.03.2021 della Geom. Persona_1 che fornisce la dimostrazione della misura della minusvalenza del lotto assegnando a per Controparte_1 oggettive ragioni tecnico-estimative (dislivello di accesso alla porzione, diminuzione della superficie calpestabile, rilevanti limitazioni di utilizzo) sub doc. 13 ed impugnato qualsiasi contrario provvedimento, DISPORRE C.T.U. sulla stima e (minor) valutazione e quindi sul minore valore di mercato, rispetto alla quota ideale di comproprietà di un mezzo, della porzione del c.d. vano scale assegnando in sede divisionale a rispetto a quello assegnando a , come stabilito dal Perito nominato Ing. Controparte_1 CP_4 [...] nella procedura di esecuzione degli obblighi di fare avanti il Tribunale di Como n. 834/2019 R.G. Per_2
2
* Per la convenuta opposta
, rappresentata ed assistita come in atti, contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_5 richiamate le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., alle ulteriori difese e documenti prodotti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, deduzioni o produzioni venissero avanzate da parte opponente, precisa le seguenti conclusioni
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, rigettarsi le domande formulate Controparte_1 sia in via principale sia in via gradata, in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente causa costituisce la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c. promosso da avverso il provvedimento emesso in data 05.10.2020 Controparte_1 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare iscritta al n.
834/2019 R.G.E., instaurata con ricorso depositato dall'odierna convenuta Controparte_6 al fine di ottenere coattivamente l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nell'accordo
[...] di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010. In particolare, con ricorso depositato in data
26.10.2020, l'odierno attore ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il richiamato provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione, deducendo l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010 sottoscritto dalle parti in data 25.02.2018
e domandando, in via preliminare, di disporre la sospensione del processo esecutivo. Con ordinanza del 4.12.2020, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine fino al 10 febbraio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
pertanto, nel termine concesso, ha introdotto il giudizio di merito, deducendo: - Controparte_1
l'impossibilità di eseguire l'obbligo di fare, strumentale alla divisione giuridica, in conformità a quanto previsto nel titolo esecutivo e alle norme imperative che regolano la sua attuazione, da cui discenderebbe la nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti;
- il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo;
- la nullità o comunque l'annullabilità dell'accordo di conciliazione ex art. 1973 c.c.; - la rescindibilità del predetto accordo ex artt. 763 e 764 c.c.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità di tutti i Controparte_4 nuovi motivi di opposizione proposti per la prima volta dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e contestando, in ogni caso, in fatto ed in diritto le domande proposte. Istruita la causa, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di
3 note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 24.09.2024, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile. Con provvedimento del
12.02.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo del processo esecutivo iscritto al n. 834/2019 R.G.E. nonché il fascicolo relativo alla fase sommaria svolta dinnanzi al G.E.
(in ossequio ai principi di cui Cass. Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017). La causa, quindi, è stata discussa oralmente all'udienza del
11.06.2025.
2. I motivi di opposizione proposti dall'attore sono in parte infondati e in parte inammissibili per le ragioni che seguono.
Occorre premettere, che le parti del presente giudizio risultano proprietarie di due distinte unità immobiliari poste rispettivamente al primo ed al secondo piano di una palazzina sita in Cermenate,
Via G. Matteotti n. 45. Le stesse risultano, inoltre, comproprietarie di un bene costituito da “un vano di accesso e di collegamento alle rispettive proprietà, site in Cermenate (CO) Via G. Matteotti n.45, ente comune non censibile, identificato al sub. 2 mappale 5499”. Al fine di dirimere la controversia insorta in relazione al predetto bene, ha promosso un procedimento di mediazione Controparte_1 conclusosi con il perfezionamento di un accordo di conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010, allegato al verbale sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 25.10.2018.
In particolare, il predetto accordo prevedeva i seguenti obblighi: “1) “La società Controparte_4 si impegna a realizzare soletta di divisione al piano secondo, comprensiva della
[...] pavimentazione identica o similare a quella già esistente, dando incarico all'Ing. Parte_3 di Cermenate, secondo progetto già depositato che verrà nuovamente ripresentato. 2) Le parti sottoscriveranno congiuntamente la richiesta al fine di ottenere la necessaria autorizzazione dal
Comune di Cermenate;
3) La società si impegna a cedere a Controparte_4 CP_1 la porta di apertura del vano comune, attualmente posto al piano primo, provvedendo alla sua
[...] installazione al piano secondo, nella medesima posizione oggi presente al piano primo. Se vi fosse necessità di autorizzazioni / dichiarazioni del/al Comune di Cermenate anche per tale opera la richiesta verrà inserita nel progetto dell'Ing. che le parti sottoscriveranno Per_1 congiuntamente. 4) cederà a il pannello attualmente CP_1 Controparte_4 posto a chiusura della proprietà installato al piano secondo. 5) Le spese di esecuzione delle opere sopra elencate, i costi della progettazione ed eventuali oneri comunali verranno corrisposti in via esclusiva dalla . 6) Le opere sopra descritte dovranno essere Controparte_4 realizzata entro tre mesi dall'autorizzazione/presentazione della domanda (nel caso in cui non fosse necessaria l'autorizzazione) da parte del 7) Le parti si impegnano sin d'ora Controparte_7
a formalizzare la divisione del bene oggi comune avanti a Notaio entro e non oltre trenta giorni dal
4 termine dei lavori. Le parti concordano di individuare lo studio del Notaio di Persona_3
Cantù. Le spese notarili verranno sostenute dalla parti nella misura del 50% ciascuno. 8) Le spese dalla procedura di mediazione rimangono a carico di ciascuna delle parti per la quota di propria competenza. 9) I legali sottoscrivono il presenta accordo anche ai fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”.
L'odierna convenuta, pertanto, con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato in data 24.05.2019, ha domandato al Giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare posto a carico della in forza del richiamato titolo esecutivo, ossia l'accordo di Controparte_1 conciliazione ex art. 11 del D.L.vo 28/2010, deducendo che l'esecutata, pure a fronte della notifica dell'atto di precetto, si era resa inadempiente rispetto ai propri obblighi. Nell'ambito del processo esecutivo si è costituita, altresì, l'odierna attrice opponente. Il Giudice dell'esecuzione, pertanto, al fine di determinare le modalità di esecuzione dei predetti obblighi, ha nominato l'Ing. quale Per_2 consulente tecnico, conferendogli incarico, in particolare, al fine di individuare le operazioni necessarie per dare effettiva attuazione agli obblighi previsti dal titolo esecutivo, nel rispetto, altresì, della disciplina edilizio-urbanistica.
Depositata la consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 05.10.2020, il G.E. ha determinato le modalità di esecuzione degli obblighi di fare richiamando le operazioni indicate dal C.T.U. e ordinandone l'esecuzione, con nomina dello stesso Ing. quale direttore dei lavori e Persona_2 progettista (si legge, in particolare, nel provvedimento opposto che “ritenuto che il CTU ha puntualmente studiato e valutato le soluzioni ai vari punti dell'accordo sottoscritto in data
25.10.2018 da entrambe le parti, e seppur in alcuni casi è necessario attivare procedura di sanatoria, questa sarà posta a carico della società e pertanto non si ravvisa neanche un pregiudizio Parte_4 economico di controparte. … Questo Giudice ritiene esausitva e completa in ogni punto la relazione tecnica del CTU ing. e per tale motivo ordina alle parti di dare immediata esecuzione Persona_2
a tale elaborato nominando sin d'ora quale D.L. e progettista nella persona del CTU ing.
[...] per economia processuale e per la semplificazione di tutte le pratiche amministrative da Per_2 svolgere, visto che per quest'ultimo incombente si è dichiarata disponibile a sostenere gli onorari la parte ricorrente ”.) Parte_5
Avverso il suddetto provvedimento, come anticipato, ha proposto opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c., deducendo, nel proprio ricorso introduttivo, l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di conciliazione sottoscritto in data 25.02.2018.
Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente, in primo luogo, ha riproposto il motivo di opposizione con il quale è stata contestata la possibilità di dare esecuzione agli obblighi di fare contenuti nel titolo in conformità con le previsioni dell'accordo di conciliazione stipulato in sede di
5 mediazione nonché nel rispetto della normativa “edilizia ed igienico sanitaria”. Tale motivo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c., giacché l'opponente ha espressamente contestato la legittimità dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 5.10.2020, con la quale sono state determinate le modalità dell'esecuzione ex art 612 c.p.c., concludendo con la richiesta di dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto, nonché degli atti “prodromici” “conseguenti e/o connessi” ( “DICHIARARE la nullità, e/o PRONUNCIARE l'annullamento del provvedimento in data
05.10.2020, nonché del provvedimento in data 04.12.2020 dell'Ecc.mo G.E. Dott.ssa Conticelli e, per nullità/illegittimità derivate, di ogni altro atto, e/o provvedimento prodromico, conseguente e/o connesso a detti provvedimenti adottati nell'ambito della procedura esecutiva n. 834/2019 R.G.E. di esecuzione degli obblighi di fare promossa da Parte_6
). Controparte_1
Passando all'esame del motivo, l'opponente ha dedotto che l'accordo di conciliazione ex art. 11 d.lgs.
n. 28/2010 prevedeva di realizzare una divisione “orizzontale del corpo edilizio in due parti di eguali volume e superficie e di eguale valore “secondo progetto già depositato da nel 1997” e a CP_4 spese della stessa, compresa la pavimentazione “identica o similare a quella già esistente”, in continuazione, anche a livello di quota, di quella dei locali ad uso professionale di proprietà di
(punti da 1 a 5 dell'accordo). A ciò sarebbe dovuta seguire la conclusione di un Controparte_1 contratto di divisione del bene comune in due unità “in continuazione dei locali adibiti a studio professionale, di eguale estensione ed ovviamente egualmente agibili, cioè utilizzabili sotto il profilo edilizio come locali dello studio professionale cui non solo sono contigue ma anche annesse come pertinenze immobiliari”. La relazione del C.T.U. nominato dal G.E., nondimeno, aveva evidenziato come la divisione per piani, così come ipotizzata, non sarebbe possibile, in quanto: - nella suddivisione del volume in due porzioni eguali mediante la realizzanda soletta, l'accesso dall'unità del secondo piano alla nuova unità sarebbe disallineato rispetto al piano di calpestio di quest'ultima di oltre 30 cm, con la conseguenza che si dovrebbero creare dei gradini che occuperebbero gran parte della superficie di calpestio;
ciò determinerebbe una riduzione dell'area disponibile per ogni uso al fine di rispettare l'altezza minima delle unità abitative di mt. 2,70; - tale dislivello, tuttavia, non è previsto nell'accordo e, quindi, l'opera non potrebbe essere realizzata;
- il difetto di complanarità o allineamento orizzontale della quota dei locali esistenti al secondo piano con quello del nuovo, nonché la mancanza di piastrelle eguali o simili alla pavimentazione esistente dei locali del secondo piano non consentirebbe di “mantenere la omogeneità estetica delle finiture dello studio del II piano, ritenuta, invece, essenziale tra le parti come previsto dalla clausola n. 1”; - il terminale dell'impianto di riscaldamento del vano prima comune è rimasto collocato al primo piano e non è stato previsto dal
CTU alcun intervento per il ripristino della sua funzionalità, privando la nuova unità di un servizio
6 comune essenziale. Con la memoria 183, sesto co. n. 1 c.p.c., l'opponente ha altresì dedotto l'invalidità dell'accordo di conciliazione, atteso che il C.T.U. aveva riscontrato l'abusiva eliminazione della scala interna di collegamento ai due piani da parte di , da cui ne CP_4 conseguirebbe l'impossibilità di eseguire l'obbligo contenuto nel titolo.
Le doglianze dell'opponente, tuttavia, non sono fondate.
Occorre, in primo luogo, precisare che l'obbligo di fare contenuto nel titolo, di cui si è chiesta l'esecuzione coattiva, attiene al compimento delle operazioni necessarie a realizzare una suddivisione meramente materiale del bene di proprietà comune, da effettuarsi mediante la realizzazione di una soletta intermedia al fine di creare all'interno del vano comune due piani calpestabili su due livelli distinti e quindi due locali sovrapposti tra loro corrispondenti al piano primo ed al piano secondo, come ben descritto dal C.T.U. nominato dal G.E. Solo all'esito della realizzazione delle suddette opere, le parti avrebbero dovuto stipulare un contratto di divisione dinnanzi al notaio già individuato
(punto 4 dell'accordo). Contrariamente a quanto dedotto dall'attore, pertanto, l'accordo di conciliazione non è affetto da nullità testuale ex art. 46 T.U. edilizia, atteso che, come si evince dal chiaro tenore letterale delle previsioni contenute nel titolo, le parti hanno pattuito, in primo luogo, alcuni obblighi funzionali alla realizzazione di due distinte ed autonome unità immobiliari, al fine di provvedere successivamente alla conclusione di un contratto di divisione con il quale le suddette porzioni del bene comune sarebbero state assegnate ai singoli comproprietari a titolo di proprietà esclusiva, così sciogliendo la comunione.
In secondo luogo, il progetto redatto dal C.T.U., in esecuzione del provvedimento emesso dal G.E. in data 5.10.2020, ha previsto la divisione dello spazio comune in due vani di altezza pari a m. 2,70 ciascuno con la realizzazione di una soletta di 17 cm (doc. 5 convenuta), conformemente a quanto previsto dal regolamento di igiene del comune di Cermenate (doc. 4 convenuta), risultando infondate le doglianze dell'attore in merito alla presunta impossibilità di eseguire l'obbligo di fare previsto nel titolo nel rispetto della normativa “edilizia ed igienico sanitaria”. Tale circostanza smentisce poi le doglianze dell'opponente in merito al “difetto di complanarità o allineamento orizzontale della quota dei locali esistenti al secondo piano con quello del nuovo”, giacché tale condizione non era espressamente prevista nell'accordo, che richiamava solo la necessità di utilizzare per la soletta “una pavimentazione identica o similare a quella già esistente” e in, ogni caso, non comportava l'ineseguibilità degli obblighi portati dal titolo esecutivo, bensì la sola necessità di determinarne le modalità di esecuzione come disposto poi dal giudice dell'esecuzione. Modalità che, si ribadisce, hanno determinato comunque la realizzazione di un vano rispettoso dell'altezza indicata.
Del resto, l'opera è stata poi realizzata nel corso del processo esecutivo e, nella relazione del
12.05.2023, l'Ing. ha espressamente dichiarato di: “aver provveduto ad inoltrare allo Per_2
7 sportello SUAP di Cermenate - Lomazzo la pratica inerente l'inizio lavori, nonché il deposito dei progetti delle strutture inerenti i lavori in oggetto n. 02872410135-26012023-1337.SUAP”; - di aver provveduto, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti in data 25/26.04.2023 in relazione ai punti
3 e 4 dell'accordo di conciliazione, ad “aggiornare il progetto delle opere in oggetto inoltrando la relativa pratica edilizia CILA in variante allo sportello SUAP del Comune di Cermenate per tramite dello sportello unico SUAP di Cermenate - Lomazzo in data 28-04-2023 pratica n. 01354970137-
28042023-1545.SUAP”. Alla data del 12.05.2023, pertanto, i lavori erano terminati e in data
04.05.2023 era stata inoltrata allo sportello SUAP di Cermenate - Lomazzo la “pratica di fine lavori
e dichiarazione di regolare esecuzione delle strutture pratica n. 01354970137-04052023-
1551.SUAP”. È emerso poi che il dedotto abuso edilizio concernente la rimozione delle scale è stato oggetto di sanatoria, come dichiarato altresì dall'Ing sentito quale testimone all'udienza del Per_2
03.05.2023. Risulta, quindi, e la circostanza non è specificatamente contestata, che tutte le opere realizzate sono state eseguite e assentite dagli Enti competenti, che non hanno proposto alcuna contestazione circa il rispetto della normativa edilizia e urbanistica. È stata, quindi, dichiarata la chiusura della procedura con provvedimento del 18.09.2023, con il quale il G.E. ha dato atto dell'adempimento da parte della società resistente delle previsioni di cui all'elaborato peritale e dell'accordo nelle more raggiunto in relazione agli altri obblighi previsti nel titolo esecutivo (ci si riferisce ai punti 3 e 4 del titolo esecutivo, oggetto del già ricordato accordo intercorso tra le parti nel corso della procedura esecutiva). In ogni caso, come dedotto dal convenuto, quanto alle ulteriori contestazioni, nel titolo esecutivo non vi era alcuna indicazione circa la destinazione d'uso del locale da realizzare al piano secondo a seguito della costruzione della soletta divisoria. La circostanza, quindi, che avesse sottoscritto il verbale di mediazione al solo fine di realizzare un Controparte_1 locale da poter adibire a studio professionale non risulta dal titolo né è stata in alcun modo provata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il giudice dell'Esecuzione ha determinato le modalità di esecuzione nel rispetto delle previsioni del titolo esecutivo, giacché il diritto in esso riconosciuto era eseguibile ed esigibile in rapporto all'esatta determinazione dell'obbligo imposto all'esecutata. A ciò ne consegue il rigetto del primo motivo di opposizione, con il quale, come si è detto, l'opponente ha censurato il provvedimento emesso dal G.E. in data
5.10.2020, deducendo l'impossibilità di dare esecuzione al titolo esecutivo per le ragioni esposte.
3. Gli ulteriori motivi di opposizione proposti sono tutti inammissibili.
Come si è già anticipato, con il ricorso introduttivo, l'opponente si è limitato a contestare l'impossibilità di eseguire l'obbligo di fare portato dal titolo esecutivo, in ragione delle contestazioni già esaminate supra (le conclusioni rassegnate nel ricorso erano le seguenti: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che l'accordo sottoscritto in data 25.10.2018 tra le società e CP_1
8 è ineseguibile, nullo e/o annullabile e/o comunque risolto. IN Parte_7
SUBORDINE: accertare e dichiarare che all'esito della CTU eseguita dall'ing. la soletta di Per_2 divisione tra il primo ed il secondo piano non è eseguibile con le modalità previste al punto n. 1 dell'accordo 25.10.2018 per i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto determinare le modalità di esecuzione atte a consentire alla società l'agibilità e piena fruibilità del locale che CP_1 verrà realizzato al secondo piano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”). L'unico motivo di opposizione proposto, invero, era stato rubricato significativamente con il titolo “NON
ESEGUIBILITA DELL' ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 25.02.2018”.
Con l'atto introduttivo del giudizio di merito, invece, l'attore ha proposto ulteriori contestazioni, tradottesi in nuovi motivi di opposizione, deducendo, in particolare, il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo, domandando di dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità dell'accordo di conciliazione ex art. 1973 c.c. nonché di pronunciare la rescissione del predetto accordo ex artt. 763
e 764 e 1448 c.c.
L'opposizione all'esecuzione deve essere dichiarata inammissibile, pertanto, in relazione alle contestazioni che non sono state proposte tempestivamente con il ricorso introduttivo. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che si ha mutatio libelli quando nel corso del giudizio l'opponente introduce una contestazione inerente all'esistenza del diritto del creditore ad agire in via esecutiva ulteriore e diversa rispetto a quelle svolte con l'atto introduttivo. Ciò in ragione del fatto che ciascuna contestazione introduce una diversa causa petendi (ossia un diverso motivo in forza del quale si contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva). La giurisprudenza, peraltro, è giunta ad analoghe conclusioni con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi, che risultano inammissibili in relazione alle doglianze concernenti vizi dell'atto impugnato che non siano state rilevate tempestivamente con l''atto introduttivo.
Secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso. Da ultimo, in questi termini si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 153 del 2023, che ha richiamato numerosi precedenti (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011,
Rv. 618875 – 01), evidenziando come il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite (cfr. Cass.
9 Sez. U, Sentenza n. 25478 del 2021, che a sua volta richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 28387 del
2020, secondo la quale non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.)
Tutti i motivi di opposizione fondati su contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'attrice opponente, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta. Le suddette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, previsti con riferimento ai giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda con riferimento al primo motivo di opposizione, come indicato in parte motiva;
2) Dichiara inammissibili tutti gli ulteriori motivi di opposizione e le ulteriori domande proposte da
Controparte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida Controparte_1 in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Como il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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