Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Arnaldo Tascione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla piazza L.V. Pudente n.
9; ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Adelina Carlettini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Giovanni Teatino (CH) alla galleria Karol
Wojtyla n. 14; resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
1
CONCLUSIONI DEL PM: esprime parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/2/2025 ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Stabilire che: 2) Ciascuno dei coniugi viva separato, con obbligo di mutuo rispetto;
3) Ciascuno provveda al proprio mantenimento autonomamente;
4) La casa coniugale, di proprietà del ricorrente intestata al marito già prima del matrimonio resti nella sua piena e completa disponibilità; 5)
L'immobile sito in Gissi alla Via San Leonardo verrà diviso al 50% tra i coniugi con l'impegno da parte del di provvedere Parte_1 ad estinguere il relativo mutuo. 6) Con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura in caso di opposizione”.
si è costituita in giudizio con memoria Controparte_1 dell'8/4/2025, chiedendo di “1)-Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2)-ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento autonomamente;
3)-la casa coniugale, di proprietà del ricorrente resti nella sua piena e completa disponibilità autorizzando la a continuare ad abitarla fino a sei mesi CP_1 dall'omologa al fine di poter reperire un immobile in Vasto ove fissare la propria dimora;
4)- i ratei di mutuo che residuano fino ad estinzione, di cui al Contratto di Mutuo con garanzia ipotecaria
N.16519 di Repertorio e N.11354 di Raccolta, registrato a Vasto
l'08.04.2008 al N.1612 Serie 1T, iscritto in Conservatoria il
10.04.2008 ai N.RI 8158-1268, siglato dai coniugi in data 28.03.2008 per Notar saranno corrisposti dal Persona_1 Parte_1
2 , come si desume per volontà espressa dallo stesso Parte_1 nel ricorso introduttivo, il quale rinuncia esplicitamente dal richiedere alla i pagamenti sia futuri che Controparte_1 pregressi dei ratei del mutuo in parola anche qualora sia intervenuto il fideiussore a corrispondere le somme poiché le stesse sono state assunte esplicitamente su di sé dal ricorrente, pertanto, il non avrà nulla a pretendere dalla Parte_1 che libera da ogni obbligo in merito al mutuo in Controparte_1 parola che, conseguentemente, sarà lasciato integralmente a carico del . 5)-l'immobile sito in Gissi alla Parte_1
Via San Leonardo n. 23 e distinto al Catasto Fabbricati di Gissi al
Foglio 25, numero 1224 Sub.4, numero 1225 Sub. 4, numero 1226 Sub.5, numero 4146 Sub.4, in comproprietà dei coniugi, in caso di vendita e ripartiranno il Parte_1 Controparte_1 ricavato al 50%”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di recepire l'intervenuto accordo: “1) separazione personale dei coniugi;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
3) la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, resterà nella sua piena e completa disponibilità, autorizzando a continuare CP_1 ad abitarla fino a sei mesi dall'omologa al fine di poter reperire un immobile in Vasto ove fissare la propria dimora, con corresponsione da parte di in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 250,00 mensili, a titolo di rimborso spese per utenze;
4) i ratei di mutuo che residuano fino ad estinzione, di cui al
Contratto di Mutuo con garanzia ipotecaria N.16519 di Repertorio e
N. 11354 di Raccolta, registrato a Vasto l'08.04.2008 al N.1612 Serie
1T, iscritto in Conservatoria il 10.04.2008 ai N.RI 8158-1268, siglato dai coniugi in data 28.03.2008 per Notar Persona_1 saranno corrisposti da il quale Parte_1 rinuncia esplicitamente dal richiedere a i Controparte_1
3 pagamenti sia futuri che pregressi dei ratei del mutuo in parola anche qualora sia intervenuto il fideiussore a corrispondere le somme poiché le stesse vengono assunte esplicitamente su di sé dal ricorrente, pertanto, non avrà nulla Parte_1
a pretendere da che libera da ogni obbligo in Controparte_1 merito al mutuo in parola che, conseguentemente, sarà lasciato integralmente a carico di Parte_1
5) l'immobile sito in Gissi alla Via San Leonardo n. 23 e distinto al Catasto Fabbricati di Gissi al Foglio 25, numero 1224 Sub.4, numero 1225 Sub. 4, numero 1226 Sub.5, numero 4146 Sub.4, in comproprietà dei coniugi, verrà messo in vendita dai coniugi con effetto immediato e con successiva ripartizione del ricavato al 50% tra di essi, con facoltà per di dare eventualmente CP_1 incarico per la vendita anche ad agenzie immobiliari;
6) spese di lite compensate”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Gissi (CH) Controparte_1 il 17/5/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Gissi (CH) al n. 2, parte II, serie A dell'anno 1998; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gissi (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30/5/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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