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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Giudice del lavoro di EG AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3737/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/07/2024 proposto da (difeso dall' avv. Antonino Quattrone) Parte_1 nei confronti di (avv. Carmen Archinà ) Controparte_1 nei confronti di (in proprio e quale mandatario Controparte_2 della Società di cartolarizzazionedei crediti (difesi da avv avv.Ettore Controparte_3
LO ) nei confronti di (difeso Controparte_4 da avv. Patrizia Paola Cianci e dall'avv. A. Manuela Nucera ) nei confronti di ora Controparte_5 [...]
(difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_6
EG AB ) viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti , così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3
In relazione alla domanda relativa alla cartella 09420170013802545000 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritte le somme di cui alle cartelle
09420050003762308000, 09420060021716038000, 09420070020627113000,
09420100024027925000, 09420110031383400000, 09420120027248721000, e annulla in tale parte l'intimazione impugnata.
Rigetta nel resto la domanda CP_ Spese compensate per intero tra le parti ricorrente , e CP_7 CP_8
1 Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente Controparte_6
delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi
[...] professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n.
09420249004751383, notificata il 15.07.24, dall , con la quale viene Controparte_9 ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 494.839,83, per i motivi sopra rassegnati;
2) Accogliere il ricorso e, accertare la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione e/o maturata decadenza;
3) In via ulteriormente gradata rideterminare le somme dovute;
4) Condannare parti resistenti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario.
Con sentenza esecutiva come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
Con il presente atto si contestava la somma di € 186.783,42 derivante dal presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle e/o avvisi di addebito nn°: 09420050003762308000,
09420060021716038000, 09420070020627113000, 09420100024027925000,
09420110031383400000, 09420120027248721000, 09420140001021164000,
09420140017910065000, 09420150010462667000, 09420150021759541000,
09420170004315838000, 09420170009341171000, 09420170013802545000,
09420200015077806000, 39420170002297628000, 39420180000828311000,
39420180005220740000, 39420190002250379000, 39420190004785340000,
39420210002175945000, 39420220000931742000.
Le parti resistenti si costituivano contestando la domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è in parte accolta .
La causa ha origine dalla intimazione di pagamento n. 09420249004751383, notificata il 15.07.24.
In primo luogo deve precisarsi che gli avvisi di addebito 39420180000828311000 e
39420220000931742000 non sono oggetto della detta intimazione
2 Parte ricorrente ha poi chiarito nelle note che sono in realtà l'ava n. 39420180000828811000 e l'avviso di addebito 39420220000931748000.
Tuttavia dalla verifica della intimazione il primo è più correttamente 39420180000828817000 . Con Va detto pure che vi sono due cartelle di interesse dello (cartelle 09420170004315838000 e
09420200015077806000).
QUESTIONE DI GIURISDIZIONE
Va rilevato che la cartella 09420170013802545000 compare nella detta intimazione opposta ma risulta come causale < Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori > per l'importo di 1447,,3 euro , ma l'ente emittente il ruolo è - ufficio Controparte_10 controlli> non evocata in giudizio
L'art 15 cit. riguarda le spese quindi di un giudizio tributario e non è di competenza del giudice del lavoro ma essendo materia tributaria va devoluta alla giurisdizione tributaria .
Sul punto è stata sollevata la questione e la difesa ricorrente non ha offerto alcuna confutazione del rilievo .
Deve ritenersi quindi che il G.O difetta di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria sulla parte di domanda relativa alla cartella 09420170013802545000 .
VIOLAZIONE DI LEGGE –ASSENZA DEL TITOLO -VIOLAZIONE DELL'ART 50 D.P.R.
602/73.
Con tale primo motivo parte ricorrente nega la notifica dei titoli contestati
Il motivo è formale e tempestivo ex art 617 cpc CP_ Legittimato passivo per le cartelle è l' che provvede alla notifica mentre per gli ava è l' CP_8 che cura la notifica . CP_ Quanto alla notifica l' prova le notifiche di alcuni avvisi .
Quanto alle altre prova la notifica di alcune cartelle . CP_8
Parte ricorrente nelle note scritte ha precisato :
< Ed invero nessuna prova viene fornita in merito alla notifica delle cartelle di pagamento nn
09420050003762308000, 09420060021716038000 09420070020627113000,
09420120027248721000, 09420170004315838000 e degli avvisi di addebito nn
39420170002297628000, 39420180000828311000, 3942019000225037900,
39420190004785340000.
Nessuna prova dell'avvenuto ricevimento delle dette cartelle ed avvisi viene allegata.
3 In relazione, alle cartelle nn 09420140001021164000,09420140017910065000,
09420150010462667000, 09420150021759541000, 09420170004315838000,
09420170009341171000, 09420170013802545000, le stesse sarebbero state depositate presso la senza comunicazione del dovuto avviso ( cd. CAD).> CP_11
Orbene parte ricorrente non muove contestazioni invece alle intimazioni precedenti a quella opposta notificate nel 2019, nel 2022 , nell'aprile 2024 e il PPT notificato il 19.4.2023 .
Va rilevato quindi che il 18 aprile 2024 è stata consegnata al ricorrente( v. avviso di ricevimento )
l'intimazione 094 2023 9011600955/000 che ha notificato il debito per tutti i titoli qui opposti ma non risultano opposti , in via recuperatoria per quelli mancanti delle notifiche , nei 40 gg sicchè la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito è ormai sanata dalla omessa impugnazione dellaed
è ormai accertato il debito
Analogamente anche prima vi sono un atto di pignoramento del 2023 , precedenti intimazioni risalenti al 2019 che avevano notificato i debiti di cui alle cartelle ed avvisi di addebito senza che il ricorrente abbia mai agito in giudizio in via recuperatoria del termine .
In tema di effetti della omessa o intempestiva impugnazione di atti successivi , quale pure l'intimazione di pagamento o altri atti esecutivi , con effetto di precludere il vizio di originaria notifica di cartella e/o avvisi di addebito e precludere la possibilità di far valere vizi come la prescrizione già maturata vedasi quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui < .
Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa
Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
4 Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine. Ne deriva il rigetto del ricorso. > così Cass 7156/23.
Ne discende che le cartelle e gli avvisi di addebito contestati devono ritenersi ormai tutti notificati e il vizio sollevato ormai comunque tardivo e non meritevole di accoglimento .
DECADENZA DELL'AZIONATA PRETESA IMPOSITIVA
Il secondo motivo riguarda l'art. 25 del D.Lgs n°46/99 “ …i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31.12 dell'anno successivo al termine fissato per il versamento….”.
Dall'impugnato provvedimento non è dato sapere in che data sia stato reso esecutivo il ruolo, violando, così, anche il diritto di difesa del ricorrente.
Il motivo della decadenza è di tipo processuale e non sostanziale.
L'art 25 cit è solo per la materia contributiva e quindi si applica solo alle cartelle e avvisi di Con addebito per contribuzione ( non quindi per le due cartelle di interesse dello ).
Secondo Cass sez lav sent n. 26395 del 2013 si è affermato <……..Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_2 ferma restando – dunque – anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). CP_7
D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.>
5 Ciò detto le notifiche delle cartelle contributive e degli avvisi di addebito sono ormai da ritenere comprovate e non opposte nei termini per cui il motivo non può trovare accoglimento , tanto più Con per i titoli di interesse dello al quale non è applicabile l'art 25 cit.
Inammissibilità della domanda Con L' solleva il motivo per le cartelle di suo interesse ma è infondato atteso che qui non si tratta di opposizione ad estratto di ruolo ma la contestazione è derivata da intimazione di pagamento per cui vi è l'interesse ad agire in opposizione
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CONTRIBUTI. EX ART 3 LEGE 335/95
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
6 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
***
Ciò premesso sul punto quanto alle notifiche degli atti interruttivi ha versato vari atti CP_8 precedenti alla notifica della intimazione opposta ( pignoramento e intimazioni antecedenti alla intimazione di pagamento opposta ).
Nelle note parte ricorrente si limita a sostenere < In merito alle notifiche delle intimazioni di pagamento, preliminarmente, si contesta la regolare notifica delle stesse e si eccepisce che, eventualmente, la presunta notifica delle stesse non può sanare l'eventuale mancata notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di pagamento sotteso.>.
Nessuna contestazione però al PPT pignoramento N.09484202300000557/001notificato il CP_ 19.4.2023 con avviso di ricevimento e consegna al destinatario., valido per tutte le cartelle e
(per completezza anche quella della direzione provinciale 09420170013802545000), CP_7 nonché per la cartella 09420170004315838000 dell' ispettorato del lavoro e poi per ava
39420170002297628000 , 39420180000828817000 , e 39420180005220740000
e39420220000931748000
Le contestazioni alle intimazioni sono del tutto generiche e non si comprende il motivo di contestazione .
L comunque comprova utilmente le notifiche di alcune delle intimazioni precedenti a quella CP_8 opposta e in particolare : avi 09420189007710618000 notificata nel febbraio 2019 ( con consegna della raccomandata CP_ informativa al destinatario ) per tutte le cartelle e e per ava 39420170002297628000 ; CP_7 avi 094 2022 90004687 71/000 notificata ad ottobre 2022 con il rito irreperibilità relativa e deposito CP_ della documentazione postale per tutte le cartelle e e per ava 39420170002297628000 CP_7
e39420180005220740000 avi 09420239011600955000 consegnata al destinatario il 18.4.2024
Gli atti interruttivi come sopra indicati avevano quindi notificato i debiti .
Tuttavia per le cartelle 09420110031383400000 ( notifica nel 2013 ) e CP_7
09420120027248721000( notifica a maggio 2013) il primo atto interruttivo successivo provato è nel febbraio 2019 per cui è maturata la prescrizione quinquennale
7 CP_ Quanto alla cartella 09420050003762308000 ( non è fornita documentazione della notifica ) e rispetto all'avi notificata nel febbraio 2019 sono decorsi i cinque anni e la prescrizione è maturata . CP_ Quanto alle cartelle 09420060021716038000 ( notifica aprile 2007 per compiuta giacenza )
e 09420070020627113000 ( notifica nel 2008 con avviso di giacenza ) e
09420100024027925000 ( notifica con consegna il 7.10. 2010) il primo atto interruttivo successivo provato è nel febbraio 2019 per cui è maturata la prescrizione quinquennale CP_ CP_ Per il resto delle cartelle e e per gli avvisi di addebito non sussiste la prescrizione .
Anche infine considerando il 39420180000828817000 ( notificato per compiuta giacenza il
28.7.2018) c' è intimazione nel 2022 e PPT notificato il 19.4.2023 per cui non è prescritto
Analogamente per l'ava n. 39420220000931748000 notificato il 28.7. 2022 e non è prescritto non essendo decorso il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito.
Con Co In merito alle due ordinanze ingiunzione , e dunque alle cartelle di interesse dello lo ha fatto valere < Nella specie la cartella n. 094201700043158380000 è relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 110/2013, emessa il 28/2/2013 per un importo complessivo di 43.593,75 euro e ritualmente notificata il 15/4/2013.
Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio l'odierno opponente esperiva ricorso ex art. 22 L. 689/1981 dinanzi al Tribunale civile di EG AB, che rigettava
l'azione con conseguente convalida dell'OI con sentenza n. 79/2016 del 15 gennaio Con 2016, non appellata. L'allora (odierno ) procedeva Controparte_12 quindi, all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, come convalidato dalla predetta pronuncia espressamente richiamata (ruolo straordinario 2017/1299, reso esecutivo il 9/2/2017). L'iscrizione faceva seguito a sollecito di pagamento del 2 maggio
2016, rimasto inevaso(cfr. all. 5).
La somma, allo stato, non risulta riscossa dall' , che, in ogni caso, Controparte_13 secondo quanto si evince dalla consultazione del portale Monitor enti di CP_8 avrebbe notificato n. 7 avvisi di intimazione dal 2018al 2024, elencati nel prospetto allegato (cfr. all. 6).
La cartella n. 09420200015077806000 è relativa all'Ordinanza ingiunzione n.341/2019, emessa il 6/6/2019 per un importo complessivo di 1.379 euro e notificata tramite messo comunale il 10/9/2019.
In assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo
2020/3532, reso esecutivo il 7/9/2020. Anche tale somma non risulta riscossa dall' , che avrebbe notificato n. 5 avvisi di intimazione dal 2023 al Controparte_13
8 2024(cfr. all. 7 prospetto allegato).>.
Sul punto in effetti la sentenza del 2016 rigetta l'opposizione per cui il termine di prescrizione successivo è decennale perché vi è giudicato sul diritto al pagamento della sanzione irrogata . Co Quanto alla seconda cartella di crediti la notifica è avvenuta con consegna al ricorrente il
31.3.2022 , per cui non è decorso il quinquennio di prescrizione .
In ogni caso va detto che l'eccezione formulata in ricorso è riferita solo alla contribuzione per cui non può essere presa in considerazione per le due ordinanze ingiunzione in materia di illecito amministrativo di lavoro. Co Deve concludersi comunque che la prescrizione non è maturata per le pretese dello .
ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. -
VIOLAZIONE ART 30 DPR 602/1973.
Sostiene il ricorrente che :
L'art. 30 D.P.R. 602/1973 cosi come modificato con il D.L n. 103/2011 art. 7 comma 2, prevede che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
Decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi applicati dall'ente impositore maturati prima della trasmissione del ruolo, quindi, non producono ulteriori interessi altrimenti si darebbe applicazione a pratiche di natura anatocistica in aperta violazione dell'art 1283 c.c. che recita: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L' ha computato gli interessi di mora sull'intero della cartella Controparte_9 esattoriale, omettendo di specificare i criteri di computo, cosicché il contribuente è impossibilitato a verificare la correttezza dei calcoli posti in essere dal Concessionario. Tra l'altro “l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando
l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa”.
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA 21 marzo 2012, n. 4516). “Tuttavia nella cartella non vi è alcuna indicazione delle modalità e procedure con cui sarebbero state calcolate tali somme che il ricorrente ritiene eccessive;
e non vi è neppure alcuna indicazione che richiami le
9 norme che sono state applicate né i parametri con i quali sono stati conteggiati interessi e spese di riscossione. (…) Non resta che in accoglimento della domanda annullare l'intimazione di pagamento limitatamente alla parte in cui aggiunge all'importo “capitale” le somme per spese di riscossione e per interessi di mora, essendo rimasto incomprensibile anche in questa sede sia il parametro che il criterio di calcolo e le norme applicate.” (Tribunale di EG AB, sez. lavoro, Dott.ssa , Sentenza n. 705/2015 pubbl. il 13/05/2015) L'operato di parte resistente Pt_1
è, pertanto, illegittimo, erroneo e in violazione di ogni diritto del ricorrente.
****
Il motivo è generico e non si comprende in quale modo si discosterebbe l'atto recapitato al ricorrente dal modello regolamentare della intimazione di pagamento approvato in sede ministeriale
Il vizio è quindi inammissibile e va respinto.
SPESE
Spese del giudizio compensate per intero per la reciproca soccombenza tra ricorrente , , CP_8
e . CP_2 CP_7
Con Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza in favore dello e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore delle pretese contestat e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
EG AB, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Giudice del lavoro di EG AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3737/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/07/2024 proposto da (difeso dall' avv. Antonino Quattrone) Parte_1 nei confronti di (avv. Carmen Archinà ) Controparte_1 nei confronti di (in proprio e quale mandatario Controparte_2 della Società di cartolarizzazionedei crediti (difesi da avv avv.Ettore Controparte_3
LO ) nei confronti di (difeso Controparte_4 da avv. Patrizia Paola Cianci e dall'avv. A. Manuela Nucera ) nei confronti di ora Controparte_5 [...]
(difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_6
EG AB ) viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti , così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3
In relazione alla domanda relativa alla cartella 09420170013802545000 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritte le somme di cui alle cartelle
09420050003762308000, 09420060021716038000, 09420070020627113000,
09420100024027925000, 09420110031383400000, 09420120027248721000, e annulla in tale parte l'intimazione impugnata.
Rigetta nel resto la domanda CP_ Spese compensate per intero tra le parti ricorrente , e CP_7 CP_8
1 Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente Controparte_6
delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi
[...] professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n.
09420249004751383, notificata il 15.07.24, dall , con la quale viene Controparte_9 ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 494.839,83, per i motivi sopra rassegnati;
2) Accogliere il ricorso e, accertare la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione e/o maturata decadenza;
3) In via ulteriormente gradata rideterminare le somme dovute;
4) Condannare parti resistenti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario.
Con sentenza esecutiva come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
Con il presente atto si contestava la somma di € 186.783,42 derivante dal presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle e/o avvisi di addebito nn°: 09420050003762308000,
09420060021716038000, 09420070020627113000, 09420100024027925000,
09420110031383400000, 09420120027248721000, 09420140001021164000,
09420140017910065000, 09420150010462667000, 09420150021759541000,
09420170004315838000, 09420170009341171000, 09420170013802545000,
09420200015077806000, 39420170002297628000, 39420180000828311000,
39420180005220740000, 39420190002250379000, 39420190004785340000,
39420210002175945000, 39420220000931742000.
Le parti resistenti si costituivano contestando la domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è in parte accolta .
La causa ha origine dalla intimazione di pagamento n. 09420249004751383, notificata il 15.07.24.
In primo luogo deve precisarsi che gli avvisi di addebito 39420180000828311000 e
39420220000931742000 non sono oggetto della detta intimazione
2 Parte ricorrente ha poi chiarito nelle note che sono in realtà l'ava n. 39420180000828811000 e l'avviso di addebito 39420220000931748000.
Tuttavia dalla verifica della intimazione il primo è più correttamente 39420180000828817000 . Con Va detto pure che vi sono due cartelle di interesse dello (cartelle 09420170004315838000 e
09420200015077806000).
QUESTIONE DI GIURISDIZIONE
Va rilevato che la cartella 09420170013802545000 compare nella detta intimazione opposta ma risulta come causale < Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori > per l'importo di 1447,,3 euro , ma l'ente emittente il ruolo è - ufficio Controparte_10 controlli> non evocata in giudizio
L'art 15 cit. riguarda le spese quindi di un giudizio tributario e non è di competenza del giudice del lavoro ma essendo materia tributaria va devoluta alla giurisdizione tributaria .
Sul punto è stata sollevata la questione e la difesa ricorrente non ha offerto alcuna confutazione del rilievo .
Deve ritenersi quindi che il G.O difetta di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria sulla parte di domanda relativa alla cartella 09420170013802545000 .
VIOLAZIONE DI LEGGE –ASSENZA DEL TITOLO -VIOLAZIONE DELL'ART 50 D.P.R.
602/73.
Con tale primo motivo parte ricorrente nega la notifica dei titoli contestati
Il motivo è formale e tempestivo ex art 617 cpc CP_ Legittimato passivo per le cartelle è l' che provvede alla notifica mentre per gli ava è l' CP_8 che cura la notifica . CP_ Quanto alla notifica l' prova le notifiche di alcuni avvisi .
Quanto alle altre prova la notifica di alcune cartelle . CP_8
Parte ricorrente nelle note scritte ha precisato :
< Ed invero nessuna prova viene fornita in merito alla notifica delle cartelle di pagamento nn
09420050003762308000, 09420060021716038000 09420070020627113000,
09420120027248721000, 09420170004315838000 e degli avvisi di addebito nn
39420170002297628000, 39420180000828311000, 3942019000225037900,
39420190004785340000.
Nessuna prova dell'avvenuto ricevimento delle dette cartelle ed avvisi viene allegata.
3 In relazione, alle cartelle nn 09420140001021164000,09420140017910065000,
09420150010462667000, 09420150021759541000, 09420170004315838000,
09420170009341171000, 09420170013802545000, le stesse sarebbero state depositate presso la senza comunicazione del dovuto avviso ( cd. CAD).> CP_11
Orbene parte ricorrente non muove contestazioni invece alle intimazioni precedenti a quella opposta notificate nel 2019, nel 2022 , nell'aprile 2024 e il PPT notificato il 19.4.2023 .
Va rilevato quindi che il 18 aprile 2024 è stata consegnata al ricorrente( v. avviso di ricevimento )
l'intimazione 094 2023 9011600955/000 che ha notificato il debito per tutti i titoli qui opposti ma non risultano opposti , in via recuperatoria per quelli mancanti delle notifiche , nei 40 gg sicchè la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito è ormai sanata dalla omessa impugnazione dellaed
è ormai accertato il debito
Analogamente anche prima vi sono un atto di pignoramento del 2023 , precedenti intimazioni risalenti al 2019 che avevano notificato i debiti di cui alle cartelle ed avvisi di addebito senza che il ricorrente abbia mai agito in giudizio in via recuperatoria del termine .
In tema di effetti della omessa o intempestiva impugnazione di atti successivi , quale pure l'intimazione di pagamento o altri atti esecutivi , con effetto di precludere il vizio di originaria notifica di cartella e/o avvisi di addebito e precludere la possibilità di far valere vizi come la prescrizione già maturata vedasi quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui < .
Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa
Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
4 Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine. Ne deriva il rigetto del ricorso. > così Cass 7156/23.
Ne discende che le cartelle e gli avvisi di addebito contestati devono ritenersi ormai tutti notificati e il vizio sollevato ormai comunque tardivo e non meritevole di accoglimento .
DECADENZA DELL'AZIONATA PRETESA IMPOSITIVA
Il secondo motivo riguarda l'art. 25 del D.Lgs n°46/99 “ …i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31.12 dell'anno successivo al termine fissato per il versamento….”.
Dall'impugnato provvedimento non è dato sapere in che data sia stato reso esecutivo il ruolo, violando, così, anche il diritto di difesa del ricorrente.
Il motivo della decadenza è di tipo processuale e non sostanziale.
L'art 25 cit è solo per la materia contributiva e quindi si applica solo alle cartelle e avvisi di Con addebito per contribuzione ( non quindi per le due cartelle di interesse dello ).
Secondo Cass sez lav sent n. 26395 del 2013 si è affermato <……..Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_2 ferma restando – dunque – anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). CP_7
D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.>
5 Ciò detto le notifiche delle cartelle contributive e degli avvisi di addebito sono ormai da ritenere comprovate e non opposte nei termini per cui il motivo non può trovare accoglimento , tanto più Con per i titoli di interesse dello al quale non è applicabile l'art 25 cit.
Inammissibilità della domanda Con L' solleva il motivo per le cartelle di suo interesse ma è infondato atteso che qui non si tratta di opposizione ad estratto di ruolo ma la contestazione è derivata da intimazione di pagamento per cui vi è l'interesse ad agire in opposizione
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CONTRIBUTI. EX ART 3 LEGE 335/95
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
6 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
***
Ciò premesso sul punto quanto alle notifiche degli atti interruttivi ha versato vari atti CP_8 precedenti alla notifica della intimazione opposta ( pignoramento e intimazioni antecedenti alla intimazione di pagamento opposta ).
Nelle note parte ricorrente si limita a sostenere < In merito alle notifiche delle intimazioni di pagamento, preliminarmente, si contesta la regolare notifica delle stesse e si eccepisce che, eventualmente, la presunta notifica delle stesse non può sanare l'eventuale mancata notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di pagamento sotteso.>.
Nessuna contestazione però al PPT pignoramento N.09484202300000557/001notificato il CP_ 19.4.2023 con avviso di ricevimento e consegna al destinatario., valido per tutte le cartelle e
(per completezza anche quella della direzione provinciale 09420170013802545000), CP_7 nonché per la cartella 09420170004315838000 dell' ispettorato del lavoro e poi per ava
39420170002297628000 , 39420180000828817000 , e 39420180005220740000
e39420220000931748000
Le contestazioni alle intimazioni sono del tutto generiche e non si comprende il motivo di contestazione .
L comunque comprova utilmente le notifiche di alcune delle intimazioni precedenti a quella CP_8 opposta e in particolare : avi 09420189007710618000 notificata nel febbraio 2019 ( con consegna della raccomandata CP_ informativa al destinatario ) per tutte le cartelle e e per ava 39420170002297628000 ; CP_7 avi 094 2022 90004687 71/000 notificata ad ottobre 2022 con il rito irreperibilità relativa e deposito CP_ della documentazione postale per tutte le cartelle e e per ava 39420170002297628000 CP_7
e39420180005220740000 avi 09420239011600955000 consegnata al destinatario il 18.4.2024
Gli atti interruttivi come sopra indicati avevano quindi notificato i debiti .
Tuttavia per le cartelle 09420110031383400000 ( notifica nel 2013 ) e CP_7
09420120027248721000( notifica a maggio 2013) il primo atto interruttivo successivo provato è nel febbraio 2019 per cui è maturata la prescrizione quinquennale
7 CP_ Quanto alla cartella 09420050003762308000 ( non è fornita documentazione della notifica ) e rispetto all'avi notificata nel febbraio 2019 sono decorsi i cinque anni e la prescrizione è maturata . CP_ Quanto alle cartelle 09420060021716038000 ( notifica aprile 2007 per compiuta giacenza )
e 09420070020627113000 ( notifica nel 2008 con avviso di giacenza ) e
09420100024027925000 ( notifica con consegna il 7.10. 2010) il primo atto interruttivo successivo provato è nel febbraio 2019 per cui è maturata la prescrizione quinquennale CP_ CP_ Per il resto delle cartelle e e per gli avvisi di addebito non sussiste la prescrizione .
Anche infine considerando il 39420180000828817000 ( notificato per compiuta giacenza il
28.7.2018) c' è intimazione nel 2022 e PPT notificato il 19.4.2023 per cui non è prescritto
Analogamente per l'ava n. 39420220000931748000 notificato il 28.7. 2022 e non è prescritto non essendo decorso il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito.
Con Co In merito alle due ordinanze ingiunzione , e dunque alle cartelle di interesse dello lo ha fatto valere < Nella specie la cartella n. 094201700043158380000 è relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 110/2013, emessa il 28/2/2013 per un importo complessivo di 43.593,75 euro e ritualmente notificata il 15/4/2013.
Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio l'odierno opponente esperiva ricorso ex art. 22 L. 689/1981 dinanzi al Tribunale civile di EG AB, che rigettava
l'azione con conseguente convalida dell'OI con sentenza n. 79/2016 del 15 gennaio Con 2016, non appellata. L'allora (odierno ) procedeva Controparte_12 quindi, all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, come convalidato dalla predetta pronuncia espressamente richiamata (ruolo straordinario 2017/1299, reso esecutivo il 9/2/2017). L'iscrizione faceva seguito a sollecito di pagamento del 2 maggio
2016, rimasto inevaso(cfr. all. 5).
La somma, allo stato, non risulta riscossa dall' , che, in ogni caso, Controparte_13 secondo quanto si evince dalla consultazione del portale Monitor enti di CP_8 avrebbe notificato n. 7 avvisi di intimazione dal 2018al 2024, elencati nel prospetto allegato (cfr. all. 6).
La cartella n. 09420200015077806000 è relativa all'Ordinanza ingiunzione n.341/2019, emessa il 6/6/2019 per un importo complessivo di 1.379 euro e notificata tramite messo comunale il 10/9/2019.
In assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo
2020/3532, reso esecutivo il 7/9/2020. Anche tale somma non risulta riscossa dall' , che avrebbe notificato n. 5 avvisi di intimazione dal 2023 al Controparte_13
8 2024(cfr. all. 7 prospetto allegato).>.
Sul punto in effetti la sentenza del 2016 rigetta l'opposizione per cui il termine di prescrizione successivo è decennale perché vi è giudicato sul diritto al pagamento della sanzione irrogata . Co Quanto alla seconda cartella di crediti la notifica è avvenuta con consegna al ricorrente il
31.3.2022 , per cui non è decorso il quinquennio di prescrizione .
In ogni caso va detto che l'eccezione formulata in ricorso è riferita solo alla contribuzione per cui non può essere presa in considerazione per le due ordinanze ingiunzione in materia di illecito amministrativo di lavoro. Co Deve concludersi comunque che la prescrizione non è maturata per le pretese dello .
ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. -
VIOLAZIONE ART 30 DPR 602/1973.
Sostiene il ricorrente che :
L'art. 30 D.P.R. 602/1973 cosi come modificato con il D.L n. 103/2011 art. 7 comma 2, prevede che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
Decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi applicati dall'ente impositore maturati prima della trasmissione del ruolo, quindi, non producono ulteriori interessi altrimenti si darebbe applicazione a pratiche di natura anatocistica in aperta violazione dell'art 1283 c.c. che recita: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L' ha computato gli interessi di mora sull'intero della cartella Controparte_9 esattoriale, omettendo di specificare i criteri di computo, cosicché il contribuente è impossibilitato a verificare la correttezza dei calcoli posti in essere dal Concessionario. Tra l'altro “l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando
l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa”.
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA 21 marzo 2012, n. 4516). “Tuttavia nella cartella non vi è alcuna indicazione delle modalità e procedure con cui sarebbero state calcolate tali somme che il ricorrente ritiene eccessive;
e non vi è neppure alcuna indicazione che richiami le
9 norme che sono state applicate né i parametri con i quali sono stati conteggiati interessi e spese di riscossione. (…) Non resta che in accoglimento della domanda annullare l'intimazione di pagamento limitatamente alla parte in cui aggiunge all'importo “capitale” le somme per spese di riscossione e per interessi di mora, essendo rimasto incomprensibile anche in questa sede sia il parametro che il criterio di calcolo e le norme applicate.” (Tribunale di EG AB, sez. lavoro, Dott.ssa , Sentenza n. 705/2015 pubbl. il 13/05/2015) L'operato di parte resistente Pt_1
è, pertanto, illegittimo, erroneo e in violazione di ogni diritto del ricorrente.
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Il motivo è generico e non si comprende in quale modo si discosterebbe l'atto recapitato al ricorrente dal modello regolamentare della intimazione di pagamento approvato in sede ministeriale
Il vizio è quindi inammissibile e va respinto.
SPESE
Spese del giudizio compensate per intero per la reciproca soccombenza tra ricorrente , , CP_8
e . CP_2 CP_7
Con Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza in favore dello e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore delle pretese contestat e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
EG AB, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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