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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3972/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.24 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.24), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CHIUMERA FRANCO ha concluso come da nota depositata in data 10/03/2025 CP_1 per l'avv. LEONARDI SEBASTIANO ha concluso come da nota depositata Controparte_2
in data 10/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:22 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3972/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3972/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , in persona del suo l.r.p.t., sig. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 Parte_1 difesa dall'avv. CHIUMERA FRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Latina (LT), P.za B. Buozzi n. 9, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
LEONARDI SEBASTIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT),
Via Due Pini 13, in virtù di mandato alle liti telematicamente depositato in atti;
convenuto
OGGETTO: azione rilascio immobile;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data 19/09/2023 e ritualmente notificato, la CP_1
in persona del suo l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il sig.
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_2
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: – accertata e dichiarata la titolarità dell'immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio 74 particelle 228 di ca.35
e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in capo alla società ricorrente, dichiarare che il sig. ha occupato CP_1 Controparte_2 abusivamente e senza titolo l'immobile predetto e per l'effetto condannare quest'ultimo all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459,
s trada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio
74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in favore della soc. ; -conseguentemente, condannare il sig. CP_1
al risarcimento del danno da occupazione illegittima in favore della soc. IMP srl, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nella somma che l'Ill.mo Giudice valuterà equitativa;
in ogni caso:
– Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”, deducendo: - di essere proprietaria di un immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C.
n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al
Foglio 74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di
Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in forza di conferimento eseguito dalla signora , Parte_2 socia della a copertura della propria quota di capitale sociale all'interno della società CP_1
medesima, giusto verbale di assemblea del 22.05.2012 Notaio dott. di Latina, Persona_1
repertorio n. 20413, Raccolta n. 10603, registrato in data 21.06.2012 al n. 7673 Serie 1T e trascritto in Latina il 22.06.2012 al numero di formalità n.99 (all. doc. 2, ricorso, verbale di assemblea); - che il convenuto aveva occupato l'immobile in parola, senza titolo e senza alcun contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, sostituendo la serratura del cancello antistante il predetto cespite;
- di aver richiesto vanamente al convenuto il rilascio del bene.
Tanto premesso, il ricorrente, esperendo azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e previo accertamento del suo diritto di proprietà, ha chiesto la condanna del convenuto al rilascio del bene e al pagamento in proprio favore di un'indennità di occupazione.
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata il 17.11.2023, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: - nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione ex art. 948 cc avanzata poiché infondata in quanto carente dei presupposti di Legge;
- nel merito: rigettare la domanda di risarcimento danni così come avanzata per i motivi di cui in premessa;
- in via subordinata: porre in compensazione il credito certo del sig. Controparte_2
vantato nei confronti della società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t. pari CP_1 ad € 2.392,00, per i motivi e gli atti di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Oggetto della presente procedura è la rivendica da parte della società ricorrente dell'immobile sito in
Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio 74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in
Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228 e, dunque, il previo accertamento della titolarità del bene in capo alla stessa con consequenziale rilascio in suo favore.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo;
in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa — la probatio diabolica della rivendica — di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. II, n. 26003/2010; Cass. II, n.
13605/2000).
Chiarito quanto sopra, la ricorrente ha agito espressamente in rivendica del cespite immobiliare di cui sopra.
A tale proposito, l'art. 948 c.c. disciplina la prima, e principale, azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, che è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà
e tende a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Ciò posto, in conformità delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il suo diritto, per cui, se l'acquisto non è a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (la cd. probatio diabolica).
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto esaustivamente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente, omettendo di dimostrare di essere legittima proprietaria del cespite oggetto di causa con la produzione del susseguirsi dei regolari passaggi di proprietà, dall'ultimo sino al primo attestante l'acquisto a titolo originario: risulta, invero, dimesso in allegato al ricorso soltanto il verbale di assemblea datato
22.5.2012 (all. 2, ricorso) in forza del quale l'odierna istante aveva ottenuto il conferimento dell'immobile sopra descritto eseguito da parte di , socia della a copertura Parte_2 CP_1 della propria quota di capitale sociale all'interno della società medesima.
Trattasi di documentazione insufficiente a far fronte al gravoso onere probatorio gravante in capo alla ricorrente.
Ed invero, l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, presuppone necessariamente, per il suo accoglimento, la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. II, n. 25052/2018).
In difetto di prova, la domanda di rivendicazione va pertanto respinta.
Ne consegue che le domande di rilascio e di risarcimento del danno per occupazione abusiva sono da ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande della società ricorrente;
b) condanna altresì la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.24 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.24), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CHIUMERA FRANCO ha concluso come da nota depositata in data 10/03/2025 CP_1 per l'avv. LEONARDI SEBASTIANO ha concluso come da nota depositata Controparte_2
in data 10/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:22 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3972/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3972/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , in persona del suo l.r.p.t., sig. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 Parte_1 difesa dall'avv. CHIUMERA FRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Latina (LT), P.za B. Buozzi n. 9, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
LEONARDI SEBASTIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT),
Via Due Pini 13, in virtù di mandato alle liti telematicamente depositato in atti;
convenuto
OGGETTO: azione rilascio immobile;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data 19/09/2023 e ritualmente notificato, la CP_1
in persona del suo l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il sig.
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_2
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: – accertata e dichiarata la titolarità dell'immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio 74 particelle 228 di ca.35
e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in capo alla società ricorrente, dichiarare che il sig. ha occupato CP_1 Controparte_2 abusivamente e senza titolo l'immobile predetto e per l'effetto condannare quest'ultimo all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459,
s trada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio
74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in favore della soc. ; -conseguentemente, condannare il sig. CP_1
al risarcimento del danno da occupazione illegittima in favore della soc. IMP srl, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nella somma che l'Ill.mo Giudice valuterà equitativa;
in ogni caso:
– Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”, deducendo: - di essere proprietaria di un immobile sito in Sabaudia (LT), ex podere O.N.C.
n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sabaudia al
Foglio 74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in Catasto Urbano del Comune di
Sabaudia al Foglio 74, mappale 228, in forza di conferimento eseguito dalla signora , Parte_2 socia della a copertura della propria quota di capitale sociale all'interno della società CP_1
medesima, giusto verbale di assemblea del 22.05.2012 Notaio dott. di Latina, Persona_1
repertorio n. 20413, Raccolta n. 10603, registrato in data 21.06.2012 al n. 7673 Serie 1T e trascritto in Latina il 22.06.2012 al numero di formalità n.99 (all. doc. 2, ricorso, verbale di assemblea); - che il convenuto aveva occupato l'immobile in parola, senza titolo e senza alcun contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, sostituendo la serratura del cancello antistante il predetto cespite;
- di aver richiesto vanamente al convenuto il rilascio del bene.
Tanto premesso, il ricorrente, esperendo azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e previo accertamento del suo diritto di proprietà, ha chiesto la condanna del convenuto al rilascio del bene e al pagamento in proprio favore di un'indennità di occupazione.
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata il 17.11.2023, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: - nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione ex art. 948 cc avanzata poiché infondata in quanto carente dei presupposti di Legge;
- nel merito: rigettare la domanda di risarcimento danni così come avanzata per i motivi di cui in premessa;
- in via subordinata: porre in compensazione il credito certo del sig. Controparte_2
vantato nei confronti della società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t. pari CP_1 ad € 2.392,00, per i motivi e gli atti di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Oggetto della presente procedura è la rivendica da parte della società ricorrente dell'immobile sito in
Sabaudia (LT), ex podere O.N.C. n. 1459, strada statale 148 Pontina km. 89,800, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Sabaudia al Foglio 74 particelle 228 di ca.35 e particella 229 di are 29.65 e in
Catasto Urbano del Comune di Sabaudia al Foglio 74, mappale 228 e, dunque, il previo accertamento della titolarità del bene in capo alla stessa con consequenziale rilascio in suo favore.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo;
in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa — la probatio diabolica della rivendica — di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. II, n. 26003/2010; Cass. II, n.
13605/2000).
Chiarito quanto sopra, la ricorrente ha agito espressamente in rivendica del cespite immobiliare di cui sopra.
A tale proposito, l'art. 948 c.c. disciplina la prima, e principale, azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, che è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà
e tende a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Ciò posto, in conformità delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il suo diritto, per cui, se l'acquisto non è a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (la cd. probatio diabolica).
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto esaustivamente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente, omettendo di dimostrare di essere legittima proprietaria del cespite oggetto di causa con la produzione del susseguirsi dei regolari passaggi di proprietà, dall'ultimo sino al primo attestante l'acquisto a titolo originario: risulta, invero, dimesso in allegato al ricorso soltanto il verbale di assemblea datato
22.5.2012 (all. 2, ricorso) in forza del quale l'odierna istante aveva ottenuto il conferimento dell'immobile sopra descritto eseguito da parte di , socia della a copertura Parte_2 CP_1 della propria quota di capitale sociale all'interno della società medesima.
Trattasi di documentazione insufficiente a far fronte al gravoso onere probatorio gravante in capo alla ricorrente.
Ed invero, l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, presuppone necessariamente, per il suo accoglimento, la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. II, n. 25052/2018).
In difetto di prova, la domanda di rivendicazione va pertanto respinta.
Ne consegue che le domande di rilascio e di risarcimento del danno per occupazione abusiva sono da ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande della società ricorrente;
b) condanna altresì la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini