Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio - all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- ha pronunciato in grado di appello il giorno 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al numero 1802 del registro generale affari contenziosi relativo all'anno 2023 vertente
TRA
avv. , nato ad [...] il [...] e residente in [...] Pt_2
Marina n. 38 e con studio al medesimo indirizzo, ove elettivamente domicilia, cod. fisc. P.IVA_
, iscritto all'Albo degli avvocati di Napoli dal 21.1.2010 con il n. C.F._1 tessera n. quale difensore e procuratore di se stesso, al quale potranno essere Numer_1 effettuate eventuali comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI- NON COSTITUITI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 279/2023 pubblicata il
18.01.2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Napoli dal 2010, dedusse di aver ricevuto in data 21/09/2018 la comunicazione con cui l , previa l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge CP_1
335/1995 dal 2011, dall'1.1.2011, gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro
2.035,63, per mancato versamento di contributi obbligatori e sanzioni dovuti per l'anno 2011, per lo svolgimento di attività professionale, avendo egli dichiarato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale;
di aver versato nell'anno di riferimento, come iscritto all'Albo degli Avvocati la quota dovuta a titolo di 'contributo integrativo' in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari della , che prevedevano CP_2
l'obbligatorietà dell'iscrizione alla stessa e il versamento contributivo solo al superamento di un dato limite reddituale. Tanto premesso, facendo rilevare la prescrizione quinquennale del credito e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' , concluse chiedendo che fosse dichiarata per i motivi dedotti l'illegittimità CP_1 del provvedimento notificato e conseguentemente non dovuto l'importo richiesto, con l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
l nel resistere alla domanda ne chiese il rigetto, secondo una diversa prospettazione CP_1 interpretativa della normativa applicabile alla fattispecie, facendo rilevare altresì,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'esito della trattazione scritta, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ritenne legittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata e respinse l'eccezione di prescrizione, applicando il disposto di cui all'art. 2941, primo comma, n. 8 cod.civ., e compensò le spese del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto gravame l'avv. , con atto depositato il Pt_1 giorno 20.07.2023 affidando il gravame a tre motivi e chiedendo che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la non debenza delle somme intimate dell'avviso di addebito in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Pur se evocate in giudizio le parti appellate non si sono costituite.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la conseguente sostituzione dell'udienza del giorno 10 marzo 2025 attraverso lo scambio delle note scritte. Quindi, acquisite le note della sola parte appellante, all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
L'appello deve essere dichiarato - anche d'ufficio trattandosi di verifica preliminare attinente alla valida instaurazione del giudizio- inammissibile in quanto tardivo.
L'appellante, infatti, ha proposto il gravame con ricorso depositato il 20 luglio 2023, e dunque oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 18 gennaio 2023).
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, a prescindere da quella della sua notificazione.
Nella fattispecie in esame, come già rammentato, la sentenza impugnata è stata emessa e pubblicata il 18 gennaio 2023 e l'appello è stato depositato - come già rilevato – il 20 luglio
2023 (giovedì) quindi due giorni dopo la scadenza del termine (che era spirato il martedì
18.07.2023). L'appello è quindi tardivo.
Tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate, nulla si dispone sulle spese.
Deve infine darsi atto della sussistenza in astratto dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_3 depositato il 20.07.2023, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-nulla sulle spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_1 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano