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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.01.2025 e vertente
T R A
(P.I. Parte_1
), con sede legale in Gallarate (VA), Via Marsala n. 36, in persona P.IVA_1
del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Valenti
APPELLANTE
E
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 2055/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 166/2021, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, per le ragioni tutte in narrativa dedotte:
A) quanto al merito della pretesa accertare e dichiarare, per quanto in narrativa esposto
l'assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento dell'attrice nei confronti della convenuta appellata, ovvero in subordine, ed in via gradatamente subordinata in funzione delle plurime questioni indicate in narrativa, quantificare il dovuto nella misura di giustizia, limitando al più la pretesa alla sola rata scaduta il 6/04/2008;
B) quanto all'azione esecutiva, accertare e dichiarare l'illegittimità della stessa per le ragioni tutte in narrativa indicate quale conseguenza di quanto accertato al punto A che precede ovvero in via autonoma per i vizi propri della stessa secondo quanto in narrativa indicato, ovvero in via subordinata limitare la stessa a quanto ritenuto effettivamente dovuto;
C) quanto all'azione risarcitoria condannare il appellante alla misura equa e CP_1
ritenuta di giustizia per le ragioni tutte in narrativa indicate.
D) in ogni caso riformare il capo di pronuncia relativo alle spese di lite compensando le stesse fra le parti.
Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rifusione delle spese di lite anche di primo grado”.
Per l'appellato:
“Si chiede – previa reiezione dell'istanza cautelare - il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. Contr
1. La (d'ora innanzi, ), Parte_1
destinataria del Decreto direttoriale del n. Controparte_2
3979/2017, notificatole il 04.10.2017, con il quale il suddetto Ministero aveva disposto la revoca del finanziamento, concesso nel 1993 alla Controparte_5
rapporto nel quale l'appellante era subentrata nel 1996, e il
[...]
recupero della somma di € 5.886.173,48 con pagamento da effettuarsi entro 60
r.g. n. 2055/2021 2 giorni a pena di esecuzione coattiva, ha adito il Tribunale di Roma dapprima per sentir dichiarare di nulla dovere in ragione dell'illegittimità della revoca, della prescrizione della pretesa creditoria azionata, dell'impossibilità di una pretesa restitutoria del capitale non essendo la destinataria del finanziamento e della non debenza degli interessi di mora (procedimento n. 81054/2017 R.G.) e successivamente per opporsi alla cartella esattoriale n. 17720180007699202000 dell'importo di € 6.378.620,45, notificatale il 19.11.2018, per vizi inerenti il titolo e per l'utilizzo illegittimo dello strumento del ruolo esattoriale straordinario
(procedimento n. 78701/2018 R.G.).
Il si è costituito dapprima nel Controparte_2
procedimento n. 78701/2018, nel corso del quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione, e solo successivamente nel procedimento n. 81054/2017 R.G.
Nel frattempo, stante la connessione, i due giudizi, sono stati riuniti e sono stati decisi entrambi con sentenza n. 166/2021, pubblicata il 07.01.2021 e non Contr notificata, che ha respinto le domande di , rilevando: (i) la sussistenza dei motivi addotti dal erogante a fondamento della revoca, la morosità CP_1
protrattasi per oltre un anno dalla data dell'erogazione e lo stato di scioglimento e liquidazione della società beneficiaria, risultando dunque il decreto direttoriale con il quale era stata disposta la revoca del finanziamento atto dovuto e titolo esecutivo capace di attivare le procedure di recupero coattivo del credito;
(ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, iniziando a decorrere la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (08.04.2018); (iii) la legittimità della riscossione attraverso il ruolo straordinario, costituendo il provvedimento di revoca titolo esecutivo che legittima l'azione di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24 comma 32 legge n. 449/1997, e risultando il procedimento seguito dall'agente della riscossione necessario stante lo stato di liquidazione della società; (iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per Contr abuso del diritto e violazione dell'obbligo di buona fede, spiegata da nel procedimento n. 78701/2018 R.G., risultando totalmente inadempiente ed obbligata alla restituzione della somma finanziata e degli interessi. Contr
2. L'indicata sentenza è stata tempestivamente appellata da per i seguenti motivi:
r.g. n. 2055/2021 3 1° Motivo) la domanda restitutoria conseguente alla risoluzione ipso iure del contratto di finanziamento ha natura personale e non può essere esperita nei Contr confronti di , che non era la beneficiaria del finanziamento, erogato invece alla Controparte_5
2° Motivo) la sentenza ha accolto l'eccezione di risoluzione del contratto di finanziamento, presupposto della disposta revoca, dalla quale il CP_1
doveva considerarsi decaduto essendosi costituito nel giudizio di primo grado ben oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.. Il diritto di richiedere la risoluzione del contratto è peraltro soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal verificarsi del fatto sanzionato con la risoluzione (quindi, nel caso di specie, dal mancato pagamento della prima delle rate scadute, dal decorso di un anno di morosità o dal disposto scioglimento e messa in liquidazione della società) e che nel caso di specie, alla data del decreto direttoriale (04.10.2017) era ampiamente decorsa. La revoca inoltre non può fondarsi sull'art. 13 della Circolare ministeriale del 2001, in quanto successiva di oltre sette anni alla stipula del contratto che avrebbe dovuto disciplinare e non costituente clausola di quel contratto. La revoca è illegittima anche avuto riguardo all'art. 9 del contratto, che consente la risoluzione del contratto, che il Ministero appellato avrebbe dovuto richiedere giudizialmente, e non la revoca del finanziamento;
3° Motivo) il termine di prescrizione del diritto di richiedere la restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalle singole scadenze dei ratei e non dalla scadenza dell'ultimo rateo, non potendo postularsi l'applicazione in via analogica delle norme sul mutuo bancario, trattandosi di un mutuo di scopo, in cui l'obbligo di rimborso delle rate ha carattere accessorio rispetto all'obbligo di realizzazione dell'intervento finanziato;
4° Motivo) l'azione esecutiva intrapresa dal appellato è illegittima CP_1
sia per la mancanza di un valido titolo esecutivo, tale non potendo ritenersi il decreto di revoca del finanziamento, in quanto l'art. 24 legge n. 449/1997 è entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto e dell'atto di obbligo, sia per l'impossibilità di ricorrere al ruolo straordinario, che può essere utilizzato ex art. 20 D.L.vo 46/1999 solo per la riscossione delle entrate tributarie, fermo restando che non è stato dimostrato il fondato pericolo di riscossione e r.g. n. 2055/2021 4 che le ragioni del ricorso a tale strumento non sono state minimamente indicate nella cartella;
5° Motivo) la sentenza appellata non ha tenuto conto dell'intervenuta
(eccepita) prescrizione tanto degli interessi corrispettivi, soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., quanto degli interessi moratori, dovuti a titolo di penale ma anch'essi prescritti essendo decorsi più di dieci anni dalla mancata restituzione della prima rata. La stessa pronuncia, inoltre, considera dovuti gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, in violazione di quanto disposto dall'art. 1383 c.c., non essendo gli interessi moratori stati pattuiti per il mero ritardo. L'applicazione degli interessi nella misura riconosciuta in sentenza avrebbe peraltro dovuto portare ad una consistente riduzione dell'importo portato dalla cartella esattoriale opposta, ammontando gli interessi corrispettivi sul capitale ad € 175.681,54 e gli interessi moratori ad € 39.479,00;
6° Motivo) la sentenza di primo grado ha immotivatamente respinto la domanda risarcitoria, non tenendo conto che il appellato, titolare di CP_1
un credito al più pari ad € 215.160,54, lo ha richiesto in pagamento nel 2017 ad un importo di oltre 5,8 milioni di Euro, è ricorso illegittimamente ad uno strumento esecutivo non utilizzabile, quale l'iscrizione a ruolo straordinario, per di più nella pendenza di un giudizio diretto ad accertare an e quantum della pretesa;
7° Motivo) la condanna alla rifusione delle spese processuali è ingiusta, Contr tenuto conto della soccombenza non integrale di e dunque della sussistenza di ragioni per disporre una compensazione quanto meno parziale delle spese.
In data 06.09.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituito il
, divenuto successivamente Controparte_2 [...]
, che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è in buona parte infondato.
4. Il primo motivo è senz'altro infondato, risultando per tabulas che l'odierna appellante , già Parte_1 Controparte_6
sia subentrata nel contratto di finanziamento stipulato
[...]
l'08.04.1993 con il Controparte_7
con atto aggiuntivo del 05.03.1996 e con
[...]
r.g. n. 2055/2021 5 dichiarazione d'obbligo finale si sia riconosciuta “debitrice nei confronti del dell'importo di L. 3.822.100.000” e si sia obbligata “a pagare detto debito CP_1
unitamente agli interessi al tasso del 8,970 (…)”, in n. 10 rate annuali a partire dall'08.04.1999 sino all' 08.04.2008 (cfr. dichiarazione d'obbligo finale del Contr 29.07.1997). Del tutto irrilevante, dunque, è che non sia l'originaria beneficiaria del finanziamento, il cui saldo peraltro le venne erogato direttamente all'atto della menzionata dichiarazione d'obbligo finale, avendo comunque acquisito per sua volontà la titolarità dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto.
5.1 Anche il secondo motivo non è fondato. Le argomentazioni con le quali il oggi appellato aveva dedotto nel giudizio di primo grado di essersi CP_1
avvalso della clausola risolutiva posta dall'art. 9 del contratto di finanziamento e dall'art. 13.1 della circolare ministeriale n. 1034240/2001 non costituiscono oggetto di un'eccezione in senso stretto ma rappresentano mere difese, sicché non soggiacciono all'onere di tempestiva costituzione posto a pena di decadenza dall'art. 167 c.p.c., che riguarda per l'appunto solo le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali.
5.2 Ora, l'art. 9 del contratto stipulato l'08.04.1993 riconosce la facoltà del
Ministero erogante di risolvere ipso iure il contratto al verificarsi anche di una sola di una delle ipotesi ivi previste, tra le quali (lett. a) “la mancanza o il ritardo nell'effettuare il pagamento in tutto o in parte anche solo di una sola delle rate scadute per il rimborso della somma finanziata e/o degli interessi”. Trattasi di clausola risolutiva (art. 1456 c.c.), al pari di quella contenuta nell'art. 13.1 della Circolare ministeriale n. 1034240 dell'11.06.2001 del Controparte_7
, a norma del quale il Ministero disponeva la
[...]
revoca dei benefici concessi “in caso di verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità” (lett. a), tra questi il deliberato stato di scioglimento e messa in liquidazione della società beneficiaria, ed “in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso” (lett. g).
Le argomentazioni di parte appellante circa l'inapplicabilità di tale ultima previsione al caso in esame non hanno pregio, posto che: (i) la menzionata
Circolare ministeriale è espressamente denominata “Direttiva del Ministro
r.g. n. 2055/2021 6 dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46" e costituiva per l'appunto circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni;
(ii) il finanziamento de quo era stato concesso a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 16 comma 3 legge n. 46/1982; (iii) trattandosi di circolare interpretativa (della legge in forza della quale era stato erogato il finanziamento), è del tutto irrilevante che sia stata emanata in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento.
5.3 Il provvedimento di revoca adottato nell'ottobre 2017, con il quale il
Ministero erogante ha azionato le clausole risolutive espresse appena indicate (è pacifica e incontestata la ricorrenza di entrambe le condizioni oggetto delle Contr richiamate clausole risolutive espresse, non avendo né l'originaria beneficiaria provveduto al pagamento di alcuna rata ed essendo la società oggi appellante stata posta in liquidazione il 01.05.2003), è un provvedimento di decadenza accertativa ed ha effetti ex tunc al pari della risoluzione contrattuale.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellante, esso è stato tempestivamente adottato quanto meno con riferimento alla mancata restituzione delle rate del finanziamento concesso. Se, infatti, è vero che il diritto potestativo di risolvere il contratto “è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge” (così, Cass.
n. 6386/2018), è altrettanto vero che il termine di prescrizione inizia a decorrere,
“secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento” (così, Cass.
n. 6386/2018 cit.). Senonché, come correttamente argomentato dal giudice istruttore del procedimento n. 78701/2018, il diritto di far valere la clausola risolutiva contenuta nell'art. 9 del contratto è maturato alla scadenza di ogni rata di finanziamento lasciata insoluta, può quindi essere esercitato dal creditore anche dopo la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento
(08.04.2018) e nel caso di specie risulta tempestivamente esercitato, essendo il decreto direttoriale di revoca stato notificato il 04.10.2017. Parte appellante pare r.g. n. 2055/2021 7 invero avere travisato la reale portata della motivazione dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore della causa n. 78701/2018 il 02.04.2019, che peraltro non aveva acquisito efficacia di giudicato e non poteva in alcun modo vincolare il giudice che ha deciso la causa, nella quale si escludeva fosse maturata la prescrizione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa (“In breve,
è lecito supporre, con margine di discreta verosimiglianza, che il diritto di far valere la clausola risolutiva legale recata dal contratto di finanziamento, sia maturato alla scadenza di ogni rata di finanziamento lasciata insoluta, laddove – nella fattispecie – il piano di ammortamento avrebbe dovuto concludersi al 8/04/2008”), tanto che Contr l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da è stata respinta.
6. Pure il terzo motivo di appello merita di essere respinto. E' indubbio che il contratto di finanziamento di cui si controverte vada qualificato come mutuo di scopo, che, come è noto, costituisce fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (v. Cass. n. 25193/2024,
Cass. n. 7773/2023).
Senonché, l'affermata (parziale) diversità causale tra mutuo ordinario e mutuo di scopo non preclude affatto l'applicazione per analogia juris delle norme regolanti la fattispecie tipica né del resto parte appellante si è premurata di indicare le ragioni per le quali il procedimento analogico non dovrebbe avere seguito. Anche nel mutuo di scopo l'obbligazione del mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppure frazionata nel tempo, ed il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica, non costituendo esse rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio. Da ciò derivano due conseguenze:
(i) la restituzione della somma mutuata in più versamenti periodici rappresenta r.g. n. 2055/2021 8 un adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria;
(ii) il debito restitutorio non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
E' dunque da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione del credito del mutuante, che è unico e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, non potendo postularsi l'esistenza di tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo (Cass. n. 4232/2023, Cass. n.
17798/2011, Cass. n. 19291/2010).
Ne consegue che il oggi appellato ha tempestivamente agito per il CP_1
recupero del credito, avendo attivato, come detto, la clausola risolutiva di cui all'art. 9 del contratto in data 04.10.2017.
7. Si ritiene di dover precedere all'esame del quarto l'esame del quinto motivo di impugnazione, che attiene alla corretta determinazione del credito recuperabile.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
7.1 La prospettata violazione dell'art. 1383 c.c. e il cumulo tra interessi corrispettivi e penale (submotivo V.B) sono stati per la prima volta dedotti nell'atto di appello, non essendo mai stati allegati nel giudizio di primo grado in entrambi i procedimenti riuniti e, pertanto, incorrono nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018).
7.2 Il credito per interessi corrispettivi e interessi moratori non è poi affatto prescritto. Come ha correttamente evidenziato la difesa erariale, l'accessorietà del credito per interessi e soprattutto l'unicità dell'obbligazione restitutoria che grava sul mutuatario determinano l'omogeneità del regime di prescrizione e la conseguente inoperatività per gli interessi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. Cass. n. 4232/2023, Cass. n. 18915/2013). La ratio di quest'ultima previsione è infatti quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando queste debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno o in termini più brevi, sicché dall'ambito applicativo dell'art. 2948 n. 4 c.c. esula r.g. n. 2055/2021 9 l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici, come quello Contr gravante su , in cui identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella per interessi.
La più volte affermata unicità dell'obbligazione restitutoria destituisce di qualsivoglia fondamento la tesi di parte appellante circa il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale per gli interessi moratori, da individuarsi non già con riferimento alla scadenza delle singole rate ma in relazione alla scadenza della rata finale.
7.3 Parte appellante lamenta infine una contraddittorietà tra i criteri di calcolo degli interessi indicati in sentenza e quelli adottati dall'amministrazione nel decreto di revoca, ma anche tale contestazione non coglie nel segno, giacché gli interessi di mora sono stati correttamente calcolati con riferimento alle singole scadenze dei ratei al tasso d'interesse indicato nell'art. 3 del contratto di finanziamento e, sempre per effetto di espressa previsione di detta clausola, decorrono “senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora ma soltanto per la scadenza del termine”. Non è dato pertanto riscontrare alcuna divergenza tra i criteri di quantificazione degli interessi indicati nella sentenza appellata, differenti peraltro da quelli propugnati da parte appellante (secondo cui gli interessi per il ritardo andrebbero calcolati sull'intero capitale erogato e con un'unica decorrenza), e quelli concretamente adottati dall'amministrazione.
8. Il quarto motivo è in parte fondato.
Il ruolo straordinario di cui all'art. 15bis DPR n. 602/1973, che consente all' di affidare all'agente della riscossione l'intero carico Controparte_8
individuato dall'avviso di accertamento non definitivo, in luogo del carico ridotto, pari ad un terzo dell'imposta accertata e dei relativi interessi, in deroga rispetto alle norme di cui all'art. 15 DPR cit. che regolano l'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è strumento cui l'amministrazione finanziaria non può ricorrere per il recupero di crediti derivanti dall'erogazione di finanziamenti agevolati. L'art. 20 D.L.vo 46/1999 statuisce infatti che: “Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato”.
r.g. n. 2055/2021 10 Le restanti censure oggetto del quarto motivo di appello rimangono assorbite, pur evidenziando comunque che l'appellante, anche con l'annullamento della cartella di pagamento, atto consequenziale rispetto al provvedimento di revoca, che costituisce invece titolo esecutivo ai sensi dell'art. 24 comma 32 legge n. 449/1997, norma entrata in vigore abbondantemente prima dell'adozione del decreto direttoriale, rimane in ogni caso obbligata alla restituzione di capitale ed interessi nei confronti del . Controparte_9
9. L'illegittimo ricorso all'iscrizione a ruolo straordinario renderebbe fondata Contr solo in questi limiti l'azione risarcitoria spiegata da nel procedimento n.
78701/2018, risultando invece privi di qualsivoglia fondamento gli altri fatti posti a fondamento della pretesa, quali il ricorso (consentito) all'escussione esattoriale, l'assenza di un titolo esecutivo (invece sussistente, per i motivi sopra esposti) e la supposta elusione dei termini decadenziali nel procedimento n. 81054/2017 (non avendo, come detto, il appellato alcun onere di CP_1
sollevare eccezioni in senso stretto per resistere alla domanda di accertamento negativo spiegata dal soggetto finanziato).
Senonché, la domanda risarcitoria difetta non solo di prova ma prima ancora Contr di allegazione quanto al danno asseritamente subito da . Nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 78701/2018, la società beneficiaria, dopo essersi diffusa nell'esposizione dei fatti che avrebbero fondato la sua pretesa risarcitoria, si è limitata a domandare il risarcimento del danno derivato, rimettendosi alla liquidazione equitativa del giudice, senza nemmeno premurarsi di indicare quale reale pregiudizio avesse effettivamente sopportato in conseguenza della non consentita iscrizione del credito a ruolo straordinario,
e tale lacuna non è stata colmata prima che maturasse la barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.
Le doglianze mosse nell'atto di appello alla decisione del tribunale, che peraltro introducono temi di indagine ulteriori rispetto a quelli veicolati nel giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c., non affrontano il tema della mancata allegazione (e della mancata prova) del danno e non colgono quindi nel segno.
10. Quanto al motivo di impugnazione afferente le spese di lite, la Corte osserva l'eccentricità delle argomentazioni spese da parte appellante, che non r.g. n. 2055/2021 11 tengono conto della totale sua soccombenza anche in punto di interessi, come delibata dal tribunale.
11. Naturalmente, all'esito dell'impugnazione, la riconosciuta parziale fondatezza del quarto motivo di appello legittima la compensazione delle spese di lite nei limiti della metà, con condanna dell'appellante a rifondere al appellato la restante metà, liquidata come in dispositivo in CP_1
applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, tenuto conto della Contr prevalente soccombenza di .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Annulla la cartella di pagamento n. 17720180007699202000;
2) Dichiara inammissibile l'appello limitatamente al motivo V.B);
3) Rigetta nel resto l'appello;
4) Dichiara compensate tra le parti nei limiti della metà per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite e condanna Parte_1
a rifondere al la
[...] Controparte_1
restante metà, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello di Roma dell'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2055/2021 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.01.2025 e vertente
T R A
(P.I. Parte_1
), con sede legale in Gallarate (VA), Via Marsala n. 36, in persona P.IVA_1
del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Valenti
APPELLANTE
E
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 2055/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 166/2021, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, per le ragioni tutte in narrativa dedotte:
A) quanto al merito della pretesa accertare e dichiarare, per quanto in narrativa esposto
l'assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento dell'attrice nei confronti della convenuta appellata, ovvero in subordine, ed in via gradatamente subordinata in funzione delle plurime questioni indicate in narrativa, quantificare il dovuto nella misura di giustizia, limitando al più la pretesa alla sola rata scaduta il 6/04/2008;
B) quanto all'azione esecutiva, accertare e dichiarare l'illegittimità della stessa per le ragioni tutte in narrativa indicate quale conseguenza di quanto accertato al punto A che precede ovvero in via autonoma per i vizi propri della stessa secondo quanto in narrativa indicato, ovvero in via subordinata limitare la stessa a quanto ritenuto effettivamente dovuto;
C) quanto all'azione risarcitoria condannare il appellante alla misura equa e CP_1
ritenuta di giustizia per le ragioni tutte in narrativa indicate.
D) in ogni caso riformare il capo di pronuncia relativo alle spese di lite compensando le stesse fra le parti.
Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rifusione delle spese di lite anche di primo grado”.
Per l'appellato:
“Si chiede – previa reiezione dell'istanza cautelare - il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. Contr
1. La (d'ora innanzi, ), Parte_1
destinataria del Decreto direttoriale del n. Controparte_2
3979/2017, notificatole il 04.10.2017, con il quale il suddetto Ministero aveva disposto la revoca del finanziamento, concesso nel 1993 alla Controparte_5
rapporto nel quale l'appellante era subentrata nel 1996, e il
[...]
recupero della somma di € 5.886.173,48 con pagamento da effettuarsi entro 60
r.g. n. 2055/2021 2 giorni a pena di esecuzione coattiva, ha adito il Tribunale di Roma dapprima per sentir dichiarare di nulla dovere in ragione dell'illegittimità della revoca, della prescrizione della pretesa creditoria azionata, dell'impossibilità di una pretesa restitutoria del capitale non essendo la destinataria del finanziamento e della non debenza degli interessi di mora (procedimento n. 81054/2017 R.G.) e successivamente per opporsi alla cartella esattoriale n. 17720180007699202000 dell'importo di € 6.378.620,45, notificatale il 19.11.2018, per vizi inerenti il titolo e per l'utilizzo illegittimo dello strumento del ruolo esattoriale straordinario
(procedimento n. 78701/2018 R.G.).
Il si è costituito dapprima nel Controparte_2
procedimento n. 78701/2018, nel corso del quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione, e solo successivamente nel procedimento n. 81054/2017 R.G.
Nel frattempo, stante la connessione, i due giudizi, sono stati riuniti e sono stati decisi entrambi con sentenza n. 166/2021, pubblicata il 07.01.2021 e non Contr notificata, che ha respinto le domande di , rilevando: (i) la sussistenza dei motivi addotti dal erogante a fondamento della revoca, la morosità CP_1
protrattasi per oltre un anno dalla data dell'erogazione e lo stato di scioglimento e liquidazione della società beneficiaria, risultando dunque il decreto direttoriale con il quale era stata disposta la revoca del finanziamento atto dovuto e titolo esecutivo capace di attivare le procedure di recupero coattivo del credito;
(ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, iniziando a decorrere la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (08.04.2018); (iii) la legittimità della riscossione attraverso il ruolo straordinario, costituendo il provvedimento di revoca titolo esecutivo che legittima l'azione di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24 comma 32 legge n. 449/1997, e risultando il procedimento seguito dall'agente della riscossione necessario stante lo stato di liquidazione della società; (iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per Contr abuso del diritto e violazione dell'obbligo di buona fede, spiegata da nel procedimento n. 78701/2018 R.G., risultando totalmente inadempiente ed obbligata alla restituzione della somma finanziata e degli interessi. Contr
2. L'indicata sentenza è stata tempestivamente appellata da per i seguenti motivi:
r.g. n. 2055/2021 3 1° Motivo) la domanda restitutoria conseguente alla risoluzione ipso iure del contratto di finanziamento ha natura personale e non può essere esperita nei Contr confronti di , che non era la beneficiaria del finanziamento, erogato invece alla Controparte_5
2° Motivo) la sentenza ha accolto l'eccezione di risoluzione del contratto di finanziamento, presupposto della disposta revoca, dalla quale il CP_1
doveva considerarsi decaduto essendosi costituito nel giudizio di primo grado ben oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.. Il diritto di richiedere la risoluzione del contratto è peraltro soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal verificarsi del fatto sanzionato con la risoluzione (quindi, nel caso di specie, dal mancato pagamento della prima delle rate scadute, dal decorso di un anno di morosità o dal disposto scioglimento e messa in liquidazione della società) e che nel caso di specie, alla data del decreto direttoriale (04.10.2017) era ampiamente decorsa. La revoca inoltre non può fondarsi sull'art. 13 della Circolare ministeriale del 2001, in quanto successiva di oltre sette anni alla stipula del contratto che avrebbe dovuto disciplinare e non costituente clausola di quel contratto. La revoca è illegittima anche avuto riguardo all'art. 9 del contratto, che consente la risoluzione del contratto, che il Ministero appellato avrebbe dovuto richiedere giudizialmente, e non la revoca del finanziamento;
3° Motivo) il termine di prescrizione del diritto di richiedere la restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalle singole scadenze dei ratei e non dalla scadenza dell'ultimo rateo, non potendo postularsi l'applicazione in via analogica delle norme sul mutuo bancario, trattandosi di un mutuo di scopo, in cui l'obbligo di rimborso delle rate ha carattere accessorio rispetto all'obbligo di realizzazione dell'intervento finanziato;
4° Motivo) l'azione esecutiva intrapresa dal appellato è illegittima CP_1
sia per la mancanza di un valido titolo esecutivo, tale non potendo ritenersi il decreto di revoca del finanziamento, in quanto l'art. 24 legge n. 449/1997 è entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto e dell'atto di obbligo, sia per l'impossibilità di ricorrere al ruolo straordinario, che può essere utilizzato ex art. 20 D.L.vo 46/1999 solo per la riscossione delle entrate tributarie, fermo restando che non è stato dimostrato il fondato pericolo di riscossione e r.g. n. 2055/2021 4 che le ragioni del ricorso a tale strumento non sono state minimamente indicate nella cartella;
5° Motivo) la sentenza appellata non ha tenuto conto dell'intervenuta
(eccepita) prescrizione tanto degli interessi corrispettivi, soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., quanto degli interessi moratori, dovuti a titolo di penale ma anch'essi prescritti essendo decorsi più di dieci anni dalla mancata restituzione della prima rata. La stessa pronuncia, inoltre, considera dovuti gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, in violazione di quanto disposto dall'art. 1383 c.c., non essendo gli interessi moratori stati pattuiti per il mero ritardo. L'applicazione degli interessi nella misura riconosciuta in sentenza avrebbe peraltro dovuto portare ad una consistente riduzione dell'importo portato dalla cartella esattoriale opposta, ammontando gli interessi corrispettivi sul capitale ad € 175.681,54 e gli interessi moratori ad € 39.479,00;
6° Motivo) la sentenza di primo grado ha immotivatamente respinto la domanda risarcitoria, non tenendo conto che il appellato, titolare di CP_1
un credito al più pari ad € 215.160,54, lo ha richiesto in pagamento nel 2017 ad un importo di oltre 5,8 milioni di Euro, è ricorso illegittimamente ad uno strumento esecutivo non utilizzabile, quale l'iscrizione a ruolo straordinario, per di più nella pendenza di un giudizio diretto ad accertare an e quantum della pretesa;
7° Motivo) la condanna alla rifusione delle spese processuali è ingiusta, Contr tenuto conto della soccombenza non integrale di e dunque della sussistenza di ragioni per disporre una compensazione quanto meno parziale delle spese.
In data 06.09.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituito il
, divenuto successivamente Controparte_2 [...]
, che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è in buona parte infondato.
4. Il primo motivo è senz'altro infondato, risultando per tabulas che l'odierna appellante , già Parte_1 Controparte_6
sia subentrata nel contratto di finanziamento stipulato
[...]
l'08.04.1993 con il Controparte_7
con atto aggiuntivo del 05.03.1996 e con
[...]
r.g. n. 2055/2021 5 dichiarazione d'obbligo finale si sia riconosciuta “debitrice nei confronti del dell'importo di L. 3.822.100.000” e si sia obbligata “a pagare detto debito CP_1
unitamente agli interessi al tasso del 8,970 (…)”, in n. 10 rate annuali a partire dall'08.04.1999 sino all' 08.04.2008 (cfr. dichiarazione d'obbligo finale del Contr 29.07.1997). Del tutto irrilevante, dunque, è che non sia l'originaria beneficiaria del finanziamento, il cui saldo peraltro le venne erogato direttamente all'atto della menzionata dichiarazione d'obbligo finale, avendo comunque acquisito per sua volontà la titolarità dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto.
5.1 Anche il secondo motivo non è fondato. Le argomentazioni con le quali il oggi appellato aveva dedotto nel giudizio di primo grado di essersi CP_1
avvalso della clausola risolutiva posta dall'art. 9 del contratto di finanziamento e dall'art. 13.1 della circolare ministeriale n. 1034240/2001 non costituiscono oggetto di un'eccezione in senso stretto ma rappresentano mere difese, sicché non soggiacciono all'onere di tempestiva costituzione posto a pena di decadenza dall'art. 167 c.p.c., che riguarda per l'appunto solo le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali.
5.2 Ora, l'art. 9 del contratto stipulato l'08.04.1993 riconosce la facoltà del
Ministero erogante di risolvere ipso iure il contratto al verificarsi anche di una sola di una delle ipotesi ivi previste, tra le quali (lett. a) “la mancanza o il ritardo nell'effettuare il pagamento in tutto o in parte anche solo di una sola delle rate scadute per il rimborso della somma finanziata e/o degli interessi”. Trattasi di clausola risolutiva (art. 1456 c.c.), al pari di quella contenuta nell'art. 13.1 della Circolare ministeriale n. 1034240 dell'11.06.2001 del Controparte_7
, a norma del quale il Ministero disponeva la
[...]
revoca dei benefici concessi “in caso di verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità” (lett. a), tra questi il deliberato stato di scioglimento e messa in liquidazione della società beneficiaria, ed “in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso” (lett. g).
Le argomentazioni di parte appellante circa l'inapplicabilità di tale ultima previsione al caso in esame non hanno pregio, posto che: (i) la menzionata
Circolare ministeriale è espressamente denominata “Direttiva del Ministro
r.g. n. 2055/2021 6 dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46" e costituiva per l'appunto circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni;
(ii) il finanziamento de quo era stato concesso a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 16 comma 3 legge n. 46/1982; (iii) trattandosi di circolare interpretativa (della legge in forza della quale era stato erogato il finanziamento), è del tutto irrilevante che sia stata emanata in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento.
5.3 Il provvedimento di revoca adottato nell'ottobre 2017, con il quale il
Ministero erogante ha azionato le clausole risolutive espresse appena indicate (è pacifica e incontestata la ricorrenza di entrambe le condizioni oggetto delle Contr richiamate clausole risolutive espresse, non avendo né l'originaria beneficiaria provveduto al pagamento di alcuna rata ed essendo la società oggi appellante stata posta in liquidazione il 01.05.2003), è un provvedimento di decadenza accertativa ed ha effetti ex tunc al pari della risoluzione contrattuale.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellante, esso è stato tempestivamente adottato quanto meno con riferimento alla mancata restituzione delle rate del finanziamento concesso. Se, infatti, è vero che il diritto potestativo di risolvere il contratto “è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge” (così, Cass.
n. 6386/2018), è altrettanto vero che il termine di prescrizione inizia a decorrere,
“secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento” (così, Cass.
n. 6386/2018 cit.). Senonché, come correttamente argomentato dal giudice istruttore del procedimento n. 78701/2018, il diritto di far valere la clausola risolutiva contenuta nell'art. 9 del contratto è maturato alla scadenza di ogni rata di finanziamento lasciata insoluta, può quindi essere esercitato dal creditore anche dopo la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento
(08.04.2018) e nel caso di specie risulta tempestivamente esercitato, essendo il decreto direttoriale di revoca stato notificato il 04.10.2017. Parte appellante pare r.g. n. 2055/2021 7 invero avere travisato la reale portata della motivazione dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore della causa n. 78701/2018 il 02.04.2019, che peraltro non aveva acquisito efficacia di giudicato e non poteva in alcun modo vincolare il giudice che ha deciso la causa, nella quale si escludeva fosse maturata la prescrizione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa (“In breve,
è lecito supporre, con margine di discreta verosimiglianza, che il diritto di far valere la clausola risolutiva legale recata dal contratto di finanziamento, sia maturato alla scadenza di ogni rata di finanziamento lasciata insoluta, laddove – nella fattispecie – il piano di ammortamento avrebbe dovuto concludersi al 8/04/2008”), tanto che Contr l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da è stata respinta.
6. Pure il terzo motivo di appello merita di essere respinto. E' indubbio che il contratto di finanziamento di cui si controverte vada qualificato come mutuo di scopo, che, come è noto, costituisce fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (v. Cass. n. 25193/2024,
Cass. n. 7773/2023).
Senonché, l'affermata (parziale) diversità causale tra mutuo ordinario e mutuo di scopo non preclude affatto l'applicazione per analogia juris delle norme regolanti la fattispecie tipica né del resto parte appellante si è premurata di indicare le ragioni per le quali il procedimento analogico non dovrebbe avere seguito. Anche nel mutuo di scopo l'obbligazione del mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppure frazionata nel tempo, ed il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica, non costituendo esse rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio. Da ciò derivano due conseguenze:
(i) la restituzione della somma mutuata in più versamenti periodici rappresenta r.g. n. 2055/2021 8 un adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria;
(ii) il debito restitutorio non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
E' dunque da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione del credito del mutuante, che è unico e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, non potendo postularsi l'esistenza di tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo (Cass. n. 4232/2023, Cass. n.
17798/2011, Cass. n. 19291/2010).
Ne consegue che il oggi appellato ha tempestivamente agito per il CP_1
recupero del credito, avendo attivato, come detto, la clausola risolutiva di cui all'art. 9 del contratto in data 04.10.2017.
7. Si ritiene di dover precedere all'esame del quarto l'esame del quinto motivo di impugnazione, che attiene alla corretta determinazione del credito recuperabile.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
7.1 La prospettata violazione dell'art. 1383 c.c. e il cumulo tra interessi corrispettivi e penale (submotivo V.B) sono stati per la prima volta dedotti nell'atto di appello, non essendo mai stati allegati nel giudizio di primo grado in entrambi i procedimenti riuniti e, pertanto, incorrono nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018).
7.2 Il credito per interessi corrispettivi e interessi moratori non è poi affatto prescritto. Come ha correttamente evidenziato la difesa erariale, l'accessorietà del credito per interessi e soprattutto l'unicità dell'obbligazione restitutoria che grava sul mutuatario determinano l'omogeneità del regime di prescrizione e la conseguente inoperatività per gli interessi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. Cass. n. 4232/2023, Cass. n. 18915/2013). La ratio di quest'ultima previsione è infatti quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando queste debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno o in termini più brevi, sicché dall'ambito applicativo dell'art. 2948 n. 4 c.c. esula r.g. n. 2055/2021 9 l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici, come quello Contr gravante su , in cui identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella per interessi.
La più volte affermata unicità dell'obbligazione restitutoria destituisce di qualsivoglia fondamento la tesi di parte appellante circa il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale per gli interessi moratori, da individuarsi non già con riferimento alla scadenza delle singole rate ma in relazione alla scadenza della rata finale.
7.3 Parte appellante lamenta infine una contraddittorietà tra i criteri di calcolo degli interessi indicati in sentenza e quelli adottati dall'amministrazione nel decreto di revoca, ma anche tale contestazione non coglie nel segno, giacché gli interessi di mora sono stati correttamente calcolati con riferimento alle singole scadenze dei ratei al tasso d'interesse indicato nell'art. 3 del contratto di finanziamento e, sempre per effetto di espressa previsione di detta clausola, decorrono “senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora ma soltanto per la scadenza del termine”. Non è dato pertanto riscontrare alcuna divergenza tra i criteri di quantificazione degli interessi indicati nella sentenza appellata, differenti peraltro da quelli propugnati da parte appellante (secondo cui gli interessi per il ritardo andrebbero calcolati sull'intero capitale erogato e con un'unica decorrenza), e quelli concretamente adottati dall'amministrazione.
8. Il quarto motivo è in parte fondato.
Il ruolo straordinario di cui all'art. 15bis DPR n. 602/1973, che consente all' di affidare all'agente della riscossione l'intero carico Controparte_8
individuato dall'avviso di accertamento non definitivo, in luogo del carico ridotto, pari ad un terzo dell'imposta accertata e dei relativi interessi, in deroga rispetto alle norme di cui all'art. 15 DPR cit. che regolano l'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è strumento cui l'amministrazione finanziaria non può ricorrere per il recupero di crediti derivanti dall'erogazione di finanziamenti agevolati. L'art. 20 D.L.vo 46/1999 statuisce infatti che: “Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato”.
r.g. n. 2055/2021 10 Le restanti censure oggetto del quarto motivo di appello rimangono assorbite, pur evidenziando comunque che l'appellante, anche con l'annullamento della cartella di pagamento, atto consequenziale rispetto al provvedimento di revoca, che costituisce invece titolo esecutivo ai sensi dell'art. 24 comma 32 legge n. 449/1997, norma entrata in vigore abbondantemente prima dell'adozione del decreto direttoriale, rimane in ogni caso obbligata alla restituzione di capitale ed interessi nei confronti del . Controparte_9
9. L'illegittimo ricorso all'iscrizione a ruolo straordinario renderebbe fondata Contr solo in questi limiti l'azione risarcitoria spiegata da nel procedimento n.
78701/2018, risultando invece privi di qualsivoglia fondamento gli altri fatti posti a fondamento della pretesa, quali il ricorso (consentito) all'escussione esattoriale, l'assenza di un titolo esecutivo (invece sussistente, per i motivi sopra esposti) e la supposta elusione dei termini decadenziali nel procedimento n. 81054/2017 (non avendo, come detto, il appellato alcun onere di CP_1
sollevare eccezioni in senso stretto per resistere alla domanda di accertamento negativo spiegata dal soggetto finanziato).
Senonché, la domanda risarcitoria difetta non solo di prova ma prima ancora Contr di allegazione quanto al danno asseritamente subito da . Nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 78701/2018, la società beneficiaria, dopo essersi diffusa nell'esposizione dei fatti che avrebbero fondato la sua pretesa risarcitoria, si è limitata a domandare il risarcimento del danno derivato, rimettendosi alla liquidazione equitativa del giudice, senza nemmeno premurarsi di indicare quale reale pregiudizio avesse effettivamente sopportato in conseguenza della non consentita iscrizione del credito a ruolo straordinario,
e tale lacuna non è stata colmata prima che maturasse la barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.
Le doglianze mosse nell'atto di appello alla decisione del tribunale, che peraltro introducono temi di indagine ulteriori rispetto a quelli veicolati nel giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c., non affrontano il tema della mancata allegazione (e della mancata prova) del danno e non colgono quindi nel segno.
10. Quanto al motivo di impugnazione afferente le spese di lite, la Corte osserva l'eccentricità delle argomentazioni spese da parte appellante, che non r.g. n. 2055/2021 11 tengono conto della totale sua soccombenza anche in punto di interessi, come delibata dal tribunale.
11. Naturalmente, all'esito dell'impugnazione, la riconosciuta parziale fondatezza del quarto motivo di appello legittima la compensazione delle spese di lite nei limiti della metà, con condanna dell'appellante a rifondere al appellato la restante metà, liquidata come in dispositivo in CP_1
applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, tenuto conto della Contr prevalente soccombenza di .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Annulla la cartella di pagamento n. 17720180007699202000;
2) Dichiara inammissibile l'appello limitatamente al motivo V.B);
3) Rigetta nel resto l'appello;
4) Dichiara compensate tra le parti nei limiti della metà per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite e condanna Parte_1
a rifondere al la
[...] Controparte_1
restante metà, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello di Roma dell'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2055/2021 12