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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1002/2024 del R.G. Trib. in data 28/5/2024, promossa d a
- (c.f. e p.iva , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale, ing. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Rizzardi e Marco Parte_2
Avventi
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- nato a [...] il [...] e residente in [...]
Trieste nr. 75 – Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Riotto C.F._1
a p p e l l a t a
avente per oggetto: “Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici)” – appello avverso la sentenza n. 54/2024 Giudice di Pace di Pordenone, depositata il 16/2/2024 nel procedimento n. 1598/202
R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 12/9/2025 nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da nota di precisazione depositata in via telematica in data 10/6/25 e pertanto:
- “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni deduzione, richiesta e istanza formulata da parte avversa, anche in accoglimento dei motivi di appello, riformare integralmente la sentenza n.
54/2024 del Giudice di Pace di Pordenone, emessa dal Giudice dott. Alessio D'Andrea il 2 febbraio
2024 e pubblicata il 16 febbraio 2024 nel procedimento R.G. n. 1598/2022 e per l'effetto:
Nel merito in riforma totale o parziale, anche per i motivi indicati nell'atto d'Appello, della sentenza n.
54/2024 del Giudice di Pace di Pordenone, emessa dal Giudice dott. Alessio D'Andrea il 2 febbraio
2024 e pubblicata il 16 febbraio 2024 nel procedimento R.G. n. 1598/2022,
- accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da nei Parte_1 confronti del sig. di cui al Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pordenone n. Parte_3
595/2022;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 della somma di € 1.603,69, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dal
[...]
D.Lgs. n. 231/02, dalla data delle singole fatture al saldo effettivo.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata, come da nota di precisazione depositata in via telematica in data 12/6/25 e pertanto:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, risultando lo stesso carente dei presupposti di accoglimento e per l'effetto condannare Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Nel merito: rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da parte attrice appellante per le ragioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza nr. 54/2024 del 20.06.2023, pubblicato il
16.02.2024.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ad accessori di legge, se dovuti.
2 In istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova come già formulati nella memoria ex art. 320 cpc del 02.02.2023, preceduti da “Vero che” e depurati da eventuali espressioni implicanti giudizi e/o valutazioni:
1) in data 30.08.2022 conduceva personalmente la prova di cui al video allegato in atto di citazione quale doc. 8; 2) venivano introdotti dei pop corn nel pozzo della sua abitazione che conduce le acque alla fognatura mista e che si trova a Fiume Veneto in Via Trieste nr. 68, in prossimità dell'immobile del sig. ; 3) successivamente al suddetto inserimento di pop corn, lei si Parte_3 portava lungo il corso del fiume Fiume, ove risultano collocati gli sfioratori della linea fognaria mista che conduce al depuratore della zona Tavella a Fiume Veneto;
4) dallo sfioratore nr. 5 vedeva fuoriuscire dei pop corn;
5) la quantità di pop corn fuoriuscita dallo sfioratore nr. 5 coincideva alla quantità introdotta presso la sua abitazione;
6) da uno sfioratore successivo al nr. 5 e posto nella prossimità del depuratore i pop corn risultavano assenti;
7) lei conosce la situazione dei pozzi artesiani localizzati nella fascia delle risorgive della regione
FVG per essere il a capo del comitato Coordinamento Ambientale Bassa Friulana;
8) risultano assenti elementi concreti e precisi per sostenere che lo scarico in fognatura mista delle acque provenienti dai pozzi artesiani sia idoneo a compromettere la funzionalità dei depuratori;
9) San
Giorgio di Nogaro, al pari di Fiume Veneto, è zona di risorgive;
10) a San Giorgio di Nogaro, ove sussiste un sistema di fognatura separata tra acque bianche e acque nere, sussistono delle deroghe all'allacciamento al sistema fognario;
11) in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs
152/2006 e segnatamente negli anni precedenti al 1990 l'apertura dei pozzi artesiani, così come lo scarico delle relative acque nella fognatura mista, era implicitamente contenuta nella concessione edilizia rilasciata al cittadino;
12) successivamente al 1990, e ancora oggi, i cittadini possono procedere alla terebrazione del pozzo artesiano inoltrando relativa comunicazione al Comune di
Fiume Veneto. 13) i cittadini titolari di pozzo artesiano scaricano le relative acque nelle fognatura pubblica mista.14) difettano provvedimenti del Comune di Fiume Veneto volti a sanzionare i cittadini che scaricano le acque dei loro pozzi artesiani in fognatura mista. 15) il Comune di Fiume
Veneto ometteva di comunicare ai cittadini serviti da fognatura mista, sistemi alternativi di scarico dello loro acque. Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 6 il sig. residente in [...]
Fiume Veneto, Viale Trento nr.67; sui capitoli da 7 a 10 il sig. residente in [...]
Giorgio di Nogaro (Ud), Via Piave nr. 60; sui capitoli da a 15 il Comune di Fiume Veneto, nella
3 persona del sindaco p.t., Via Conti Ricchieri nr. 1, Fiume Veneto. Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati e ammessi.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, d'ora Parte_1
Part in avanti ) ha proposto appello avverso la sentenza n.54/2024, con la quale il Giudice di Pace di Pordenone, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta aveva Parte_3 revocato il decreto ingiuntivo opposto n.592/2022, compensando integralmente le spese di lite.
Essendo stato emesso il provvedimento monitorio per il pagamento della fornitura del servizio di depurazione acque per il periodo dal gennaio 2013 all'aprile 2021, nel giudizio di primo grado l'opponente aveva eccepito di non aver concretamente fruito del servizio di depurazione a causa di difetti strutturali e funzionali dell'impianto fognario, come risultante dal procedimento sanzionatorio attivato dall' nei confronti della società fornitrice del servizio a seguito di Pt_5 procedura d'infrazione promossa dalla Commissione Europea e come confermato da uno studio Part commissionato dalla stessa nell'anno 2016, cui aveva fatto seguito un intervento di adeguamento e di ampliamento dell'impianto, che però si era “... rivelato del tutto ininfluente ai fini della depurazione ...”, derivando quindi dalla mancanza del servizio di depurazione, stante la natura attribuita dalla Corte Costituzionale alla tariffa, di corrispettivo e non di tributo, l'infondatezza della Part pretesa creditoria di .
La società creditrice si era costituita e aveva contestato le tesi attoree, innanzitutto addebitando le criticità del servizio di depurazione proprio a quegli utenti, tra i quali lo stesso opponente Pt_3
i quali, in violazione di specifiche norme, avevano scaricato e continuavano a scaricare in continuo Part nella rete fognaria di tipo misto acque prelevate da pozzi artesiani. aveva inoltre allegato e documentato l'effettivo svolgimento, per tutto il periodo in contestazione, di un trattamento depurativo tale da comportare un parziale abbattimento delle sostanze inquinanti e da garantire comunque il rispetto dei limiti di legge, deducendone l'impossibilità di definire mancante o assolutamente inefficiente il servizio di depurazione, unica situazione di fatto che avrebbe legittimato l'esenzione dalla tariffa.
In aggiunta, la società opposta aveva sostenuto che la tariffa avrebbe in ogni caso dovuto garantire, secondo quanto previsto dagli artt.155 D.L.vo 152/2006 e 8-sexies D.L. 208/2008, la copertura
4 integrale dei costi di investimento e di esercizio per la depurazione, dei quali aveva fornito la documentazione, derivandone, anche sotto questo profilo, la fondatezza della propria pretesa.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio istruito mediante le sole produzioni documentali delle parti, aveva accolto l'opposizione e aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, richiamando la giurisprudenza sulla qualificazione della tariffa quale corrispettivo di un servizio e rilevando il difetto di prova che causa della mancata depurazione dei reflui fosse stato lo scarico in fognatura delle acque dei pozzi artesiani, nel caso in esame autorizzato sin da epoca risalente.
Part
2. Con il proprio atto di appello, ha richiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, sollevando più censure.
Con un primo motivo d'appello, ha contestato la parte della sentenza nella quale il Giudice di Pace aveva escluso di disporre di dati certi per stabilire un nesso causale tra scarichi in fognatura delle acque dei pozzi artesiani e mancata depurazione delle acque reflue, nesso che invece, in tesi dell'appellante, sarebbe chiaramente desumibile dello studio dell'anno 2016 citato dallo stesso opponente, confermato da uno studio dell'Università di Ferrara dell'anno 2021. Sempre sotto questo Part profilo, ha ribadito l'illegittimità, per contrasto con l'art. 66 del proprio regolamento, richiamato dall'art. 124 comma 4 D.L.vo 152/2006, dello scarico effettuato da Pt_3 incidentalmente rilevando, con riferimento a tale scarico, l'omessa documentazione in giudizio di un provvedimento autorizzativo e comunque la mancata dotazione della valvola di regolazione del flusso prevista dalla normativa regionale.
Con il secondo, terzo e quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia in merito alla debenza della tariffa stante l'effettivo svolgimento del servizio di depurazione e stanti i costi sostenuti per l'esercizio ordinario e per gli interventi di potenziamento, che avevano portato, nell'anno 2020, all'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione.
3. Si è regolarmente costituito nel presente giudizio di appello eccependo in via Parte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello, per difetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, l'appellato ha contestato tutti i motivi di impugnazione.
5 In primo luogo, ha reclamato le legittimità dello scarico delle acque del proprio pozzo artesiano nell'unica rete fognaria che serve il suo immobile, scarico che, risalente all'anno 1990, ha asserito non essere mai stato inibito o limitato da disposizioni normative o da provvedimenti amministrativi.
In secondo luogo, ha escluso l'effettivo svolgimento della funzione depurativa da parte dell'impianto fognario, come documentato già in primo grado dallo studio prodotto in atti e da un esperimento, opportunamente documentato, condotto dallo stesso utente pochi giorni prima di costituirsi in giudizio. Quindi, ha condiviso la valutazione del Giudice di Pace relativa al difetto di prova circa l'incidenza dello scarico delle acque dei pozzi artesiani sulle inefficienze dell'impianto.
In terzo luogo, ha contestato l'interpretazione sostenuta dalla controparte, circa la necessità di corrispondere, con la tariffa, una quota di partecipazione alle spese per gli investimenti, ritenendola in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale sulla natura di corrispettivo della tariffa.
Infine, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda dell'appellante, di rifusione delle spese in primo grado, in difetto di una specifica impugnazione del capo della sentenza nel quale ne era stata disposta la compensazione.
4. La causa d'appello è stata trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 12/9/2025, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi.
5. L'impugnazione è ammissibile perché, anche in considerazione della struttura e del contenuto della sentenza impugnata, sono stati specificamente e chiaramente indicati i capi impugnati, le censure proposte e le violazioni di legge dedotte.
6. Pur ammissibile, l'impugnazione deve essere rigettata, per le ragioni che si espongono di seguito. Part La pretesa creditoria di , come risulta dal procedimento monitorio, ha a oggetto la parte delle fatture azionate riferita al servizio di depurazione, che l'utente non ha pagato, sostenendo di non averne fruito per causa a lui non imputabile.
La posizione dell'odierno appellato si fonda sui condivisibili principi sanciti nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 335/2008 e nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità che ne hanno dato applicazione, secondo le quali “... invero la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per
6 quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio
(cfr. Cass. n. 12769/2014; n. 12763/2014) ...” (in motivazione, Cass.9500/2018), con la precisazione che mancata fruizione si verifica non solo in caso di assenza o temporanea inattività dell'impianto, ma anche nei casi di “assoluta insufficienza”, che deve comunque sempre tradursi nell'impossibilità per l'utente, per fatto a lui non imputabile, di utilizzare il servizio (Cass.
3314/2020). ha eccepito di non aver fruito del servizio di depurazione, affermando che, a Parte_3 causa dell'eccesso di portata delle reti fognarie rispetto alla capacità idraulica del collettore terminale, i suoi reflui, tramite gli sfioratori di piena a monte, anche in assenza di precipitazioni erano stati sistematicamente recapitati nel corpo recettore (fiume Fiume), senza mai giungere al depuratore e quindi senza essere sottoposti ad alcun trattamento. Quindi, in sostanza, l'utente ha chiesto l'esenzione dal pagamento del corrispettivo non per assenza o inattività dell'impianto, quanto piuttosto per il fatto che, per difetti strutturali e di funzionamento, lo stesso non aveva mai depurato le sue acque reflue, determinandosi così una mancata fruizione per assoluta insufficienza,
a lui non imputabile.
Considerata la posizione sostanziale assunta nel giudizio di opposizione, a fronte dell'eccezione dell'opponente, la parte opposta avrebbe dovuto provare, a fondamento del proprio credito, di aver fornito il servizio di depurazione, o, in alternativa, avrebbe dovuto dimostrare che la mancata fruizione di tale servizio era dipesa da fatto imputabile all'utente.
La creditrice non ha assolto al proprio onere probatorio. Part a) Quanto al primo dei due profili, ha documentato di aver svolto, nell'intero periodo in contestazione, il servizio di depurazione, come dimostrato degli esiti delle analisi chimiche sugli
7 inquinanti in ingresso e in uscita dal depuratore. La prova non coglie nel segno, perché ciò che è stato contestato, come esposto sopra, non è l'esistenza o l'attività dell'impianto, ma la sistematica sottrazione dei reflui scaricati dall'utente al servizio di depurazione. In altri termini, non rileva che l'impianto ci sia e funzioni, se i reflui prodotti dall'utente non vi giungono mai perché vengono scaricati a monte nel corpo recettore. Parte opposta avrebbe dovuto dimostrare, al contrario,
l'effettiva depurazione dei reflui dell'opponente, ma nulla è stato specificamente documentato sul punto. Non paiono sufficienti, infatti, i documenti relativi ai lavori di potenziamento dell'impianto eseguiti nel corso degli anni, che in sé considerati, senza ulteriori e più specifici elementi probatori a riscontro, non sono in grado di dimostrare il superamento del problema degli sfioratori di piena a monte e quindi della sottrazione alla depurazione di tutta una serie di reflui proveniente, come quelli dell'opponente, dalla riva destra del fiume. Anzi, proprio l'autorizzazione formale allo scarico Part dell'impianto di depurazione, ottenuta da nell'anno 2020, conferma la persistenza del problema e l'inidoneità dei precedenti interventi, perché nel provvedimento autorizzativo è stato espressamente attestato lo scarico degli sfioratori di piena, “attivi anche in assenza di precipitazioni meteoriche”, motivo per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata sul presupposto che, con la programmazione di interventi futuri volti alla separazione della rete delle acque nere, si sono poste le basi per una successiva risoluzione del problema. Ne deriva la conferma che, nel periodo in contestazione, cioè fino all'aprile 2021, non essendo stati risolti i difetti impiantistici, i reflui dell'utente non sono stati sottoposti a depurazione. Non solo parte Parte_3 opposta/appellante non ha fornito la prova gravante su di lei, ma anzi è stata acquisita la prova contraria.
b) Con riguardo al secondo dei due profili evidenziati (mancata fruizione del servizio di Part depurazione per causa imputabile all'utente), ha riferito le criticità del servizio di depurazione agli scarichi in continuo in fognatura delle acque prelevate dai pozzi artesiani, tra i quali anche quello di È importante evidenziare che, per quanto documentato, tali scarichi Parte_3 sono molto numerosi, sì da recapitare in fognatura la quasi totalità delle acque (definite “parassite” nello studio citato in atti) che, aumentando la portata dei reflui, determinano l'attivazione sistematica degli sfioratori di piena e quindi lo scarico diretto nel corpo recettore, senza passaggio per il depuratore.
8 Part In tal modo, non essendone contestata la ricostruzione in fatto, ha dimostrato quale è la causa del difetto di funzionamento dell'impianto, ma non ha provato, come sarebbe stato suo onere,
l'imputabilità all'utente della mancata fruizione del servizio di depurazione.
Bisogna fare attenzione all'ordine e alla riferibilità delle cause. La causa della mancata fruizione del servizio di depurazione, che costituisce oggetto della prova, risiede nell'assoluta insufficienza e Part quindi inidoneità dell'impianto, la quale è imputabile esclusivamente a .
Per imputare all'utente l'impossibilità di fruire del servizio di depurazione, gli si sarebbe dovuta contestare una qualche condotta in assenza della quale tale fruizione sarebbe stata possibile. Ma non
è stato dimostrato che, se non avesse scaricato le proprie acque di falda in fognatura, i Pt_3 suoi reflui sarebbero stati depurati. Anzi, l'ipotesi non è verosimile, proprio perché i deficit impiantistici sono dipesi da numerosi scarichi come il suo. Quindi, non sarebbe stato sufficiente che egli si fosse astenuto dallo scaricare in fognatura le acque del proprio pozzo artesiano, essendo necessaria la contemporanea cessazione di tutti, o quantomeno della gran parte degli scarichi di quel genere.
In altri termini, la questione non è individuale, ma collettiva, non riguarda la condotta di un singolo utente ma il sistema complessivo di gestione dei reflui, la responsabilità del quale ricade sull'ente gestore. In effetti, come anticipato, nell'autorizzazione da ultimo rilasciata, è stata prevista la soluzione del problema tramite la realizzazione di una rete separata per le acque nere da destinare alla depurazione. Quindi, non sono stati adottati provvedimenti nei confronti dei singoli utenti, volti a escludere o limitare i loro scarichi delle acque di falda prelevate dai pozzi artesiani, ma è stato Part previsto un intervento di competenza di , ente sul quale grava la responsabilità di superare le insufficienze e le inadeguatezze del servizio di depurazione.
In conclusione, non è stato accertato che la mancata fruizione del servizio di depurazione sia dipeso da causa imputabile all'utente. Ne deriva che egli non è tenuto a pagarne il corrispettivo.
Part
7. Sono anche infondati gli ulteriori motivi d'impugnazione con i quali, in sostanza, pretende di addebitare all'utente, a prescindere dall'erogazione del servizio di depurazione, i costi di esercizio e di ampliamento dell'impianto.
Con riguardo ai primi, è sufficiente richiamare le pronuncia della Suprema Corte sopra citata (Cass.
9500/2018). La legge determina l'ammontare della tariffa, il cui titolo è però costituito non dalla
9 fonte normativa ma dal contratto di utenza, per cui, se il servizio non viene erogato, l'utente non può essere tenuto al pagamento.
Quanto ai costi di ampliamento e potenziamento, l'art.
8-sexies D.L. 208/2008 convertito in L.
13/2009, nella tesi dell'opposta/appellante, fonderebbe la pretesa di pagamento degli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o di completamento, purché individuati e programmati dai piani d'ambito, anche nei confronti dell'utenza di impianti ancora mancanti o temporaneamente inattivi, utenza alla quale può essere assimilato l'odierno opponente/appellato, in quanto utente comunque non fruente del servizio.
La pretesa di pagamento così formulata non è fondata, per almeno due ordini di motivi.
Innanzitutto, dovendosi distinguere, in forza della disposizione citata, gli oneri derivanti dalle attività di potenziamento degli impianti da quelli relativi all'esercizio del servizio di depurazione, Part
avrebbe dovuto individuare e distinguere, nell'ambito delle somme pretese, le due componenti, una sola delle quali (quella per investimenti) astrattamente dovuta anche in caso di mancata erogazione del servizio. Ciò non è stato fatto, per cui la domanda è rimasta del tutto indeterminata.
In ogni caso, anche a prescindere dall'argomentazione che precede, in tanto gli oneri degli interventi avrebbero potuto essere addebitati all'utente, in quanto tali interventi fossero stati finalizzati alla fornitura del servizio di depurazione a suo favore. Come rilevato poco sopra, invece, le opere eseguite nell'anno 2013 e 2018 non hanno risolto il problema degli sfioratori di piena, per cui non hanno riguardato la posizione dell'odierno opponente/appellato, al quale, piuttosto, potranno essere addebitati in futuro gli oneri per i nuovi interventi risolutori richiamati nell'autorizzazione allo scarico, sempre se gli stessi gli consentiranno di fruire del servizio di depurazione, lavori il cui inizio però, essendo stato previsto per il giugno 2025, è ben successivo al periodo oggetto di contestazione.
8. In conclusione, essendone infondati tutti i motivi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, come aggiornato con D.M.
147/22, secondo valori medi per le varie fasi, con esclusione di quella istruttoria o di trattazione per la quale non è stata svolta attività.
10 Va inoltre applicato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in grado d'appello, in persona del giudice dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1337/2023 R.G., così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 54/2024, depositata il 16/2/2024 nel procedimento n. 1598/202 R.G;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellato delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € Parte_3
1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori, se ed in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
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