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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2288/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 28.11.2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Arianna Capogna, presso il cui studio Parte_1
sito in Andria, alla Via Vespucci n. 82, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e precisa le conclusioni come da note sostitutive di udienza del 27.11.2024, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art.190
c.p.c.…”.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 12.05.2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Trani in data 26.07.2007 con;
che dall'unione è nato il [...] Controparte_1
un figlio, ; che, purtroppo, la comunione materiale e morale tra i coniugi è venuta a cessare a Per_1
causa di insanabili contrasti che hanno reso impossibile la protrazione della vita comune e della convivenza;
che il resistente è stato l'unico ed esclusivo responsabile della fine del rapporto coniugale avendo egli violato il dovere di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e al figlio;
di non percepire alcun reddito - tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale da
[...]
ponendo a carico di quest' ultimo un assegno a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All' udienza del 27.09.2022, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre. Ha infine posto a carico del resistente l'onere di corrispondere alla , con Pt_1
decorrenza dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 27.09.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, omessa ogni attività istruttoria, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica della ordinanza presidenziale e del verbale della prima udienza,
eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c.
Sulla domanda di separazione giudiziale. Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o di entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sull'affido del figlio minore . Persona_2
Quanto ai rapporti personali con il figlio , ritiene il Tribunale che non vi siano motivi per Per_1
modificare il regime di affidamento condiviso, disposto dal Presidente del Tribunale e che il legislatore mostra di ritenere il regime ordinario, come peraltro richiesto dalla ricorrente, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Quanto al regime degli incontri, tenuto conto dell'età di (quasi maggiorenne), possono Per_1
prevedersi incontri liberi tra lo stesso ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la richiesta di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre, l'ascolto del minore si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il figlio.
Quanto alla misura del contributo paterno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento di da porre a carico del padre, Per_1
genitore non convivente, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente,
considerate le notorie esigenze di vita e di relazione di un giovane ragazzo in età adolescenziale, si stima congruo confermare l'importo nella misura stabilita dall'ordinanza presidenziale di €200,00
(duecento) che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 20 di ogni mese con decorrenza dalla domanda;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, infine, confermato l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, purché concordate e debitamente documentate.
Le spese del presente giudizio restano interamente compensate fra le parti vista la natura del giudizio e la condotta del resistente che non ha ostacolato la rapida definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 12.05.2022, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dispone la separazione personale dei coniugi, , ai sensi dell'art. 151, comma 1° Parte_2
c.c. (atto n. 30, parte I, u. 1, anno 2007, Comune di Trani);
3) affida in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre;
4) dispone che gli incontri fra e il figlio si svolgano liberamente;
Controparte_1
5) pone a carico di un assegno mensile di €200,00 a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
6) spese compensate;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trani per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani, il 17.12.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2288/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 28.11.2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Arianna Capogna, presso il cui studio Parte_1
sito in Andria, alla Via Vespucci n. 82, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e precisa le conclusioni come da note sostitutive di udienza del 27.11.2024, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art.190
c.p.c.…”.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 12.05.2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Trani in data 26.07.2007 con;
che dall'unione è nato il [...] Controparte_1
un figlio, ; che, purtroppo, la comunione materiale e morale tra i coniugi è venuta a cessare a Per_1
causa di insanabili contrasti che hanno reso impossibile la protrazione della vita comune e della convivenza;
che il resistente è stato l'unico ed esclusivo responsabile della fine del rapporto coniugale avendo egli violato il dovere di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e al figlio;
di non percepire alcun reddito - tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale da
[...]
ponendo a carico di quest' ultimo un assegno a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All' udienza del 27.09.2022, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre. Ha infine posto a carico del resistente l'onere di corrispondere alla , con Pt_1
decorrenza dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 27.09.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, omessa ogni attività istruttoria, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica della ordinanza presidenziale e del verbale della prima udienza,
eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c.
Sulla domanda di separazione giudiziale. Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o di entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sull'affido del figlio minore . Persona_2
Quanto ai rapporti personali con il figlio , ritiene il Tribunale che non vi siano motivi per Per_1
modificare il regime di affidamento condiviso, disposto dal Presidente del Tribunale e che il legislatore mostra di ritenere il regime ordinario, come peraltro richiesto dalla ricorrente, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Quanto al regime degli incontri, tenuto conto dell'età di (quasi maggiorenne), possono Per_1
prevedersi incontri liberi tra lo stesso ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la richiesta di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre, l'ascolto del minore si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il figlio.
Quanto alla misura del contributo paterno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento di da porre a carico del padre, Per_1
genitore non convivente, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente,
considerate le notorie esigenze di vita e di relazione di un giovane ragazzo in età adolescenziale, si stima congruo confermare l'importo nella misura stabilita dall'ordinanza presidenziale di €200,00
(duecento) che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 20 di ogni mese con decorrenza dalla domanda;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, infine, confermato l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, purché concordate e debitamente documentate.
Le spese del presente giudizio restano interamente compensate fra le parti vista la natura del giudizio e la condotta del resistente che non ha ostacolato la rapida definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 12.05.2022, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dispone la separazione personale dei coniugi, , ai sensi dell'art. 151, comma 1° Parte_2
c.c. (atto n. 30, parte I, u. 1, anno 2007, Comune di Trani);
3) affida in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre;
4) dispone che gli incontri fra e il figlio si svolgano liberamente;
Controparte_1
5) pone a carico di un assegno mensile di €200,00 a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
6) spese compensate;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trani per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani, il 17.12.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana