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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3745/2023 promossa da:
(cf: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. CIUFFREDA ALESSANDRO
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dai dr. CERBAI EMILIANO, FERSINI CLAUDIA e PANEBIANCO ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 6 1- I ricorrenti , quale contravventore e la cooperativa Parte_2 Parte_1
quale obbligata in solido, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 442 del 24/10/23 (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente e doc. 3 e 4 fasc. resistente), con la quale l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 4.004,50, a titolo di Controparte_1
sanzioni per occupazione irregolare di un lavoratore, nel periodo dall'11 agosto al 19 agosto 2022, come da verbale di accertamento del servizio ispettivo (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente e doc. 9, fasc. resistente).
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna violazione sarebbe stata posta in essere dallo stesso, in quanto, fin dall'inizio del rapporto instaurato con il sig. , l'assetto individuato CP_2
dalle parti sarebbe stato di tipo autonomo, inquadrando lo stesso quale socio lavoratore non subordinato.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di determinare in maniera chiara tutte le condotte addebitate al . Pt_2
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1
accertamento iniziato con accesso ispettivo del 26 agosto 2022, in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato un rapporto lavorativo subordinato tra la cooperativa odierna opponente e il sig. . Parte_3
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria,
o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso lavoratore (cfr., doc. 6, fasc. resistente).
pagina 2 di 6 4- In particolare, con riferimento ai fatti riguardanti quest'ultimo lavoratore, non vi sono dubbi che abbia operato in favore della cooperativa opponente, che restava titolare dei contratti di appalto, inquadrato come socio lavoratore autonomo, senza quindi alcuna soggezione al potere direttivo del preteso datore di lavoro, se non nei limiti del coordinamento necessario per l'effettività della prestazione da rendere.
In questo contesto, se è vero che, laddove, come nel caso di specie, le parti abbiano pattuito formalmente un rapporto di lavoro autonomo, tutti i caratteri della subordinazione devono ricevere una puntuale prova da parte di colui che intende avvalersi di una ricostruzione in tal senso, sia esso direttamente il lavoratore, ovvero un Ente previdenziale (cfr., ad esempio, Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69:
«Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»; ancora Tribunale Foggia, sez. lav., 08/01/2013, n. 301: «Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della distinzione da quello autonomo, assume natura determinante la subordinazione, ovvero quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo della parte datoriale, inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini predetti, invece, altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono
pagina 3 di 6 avere una portata solo sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi ulteriori elementi possa consentire la qualificazione del rapporto come subordinato in difetto del predetto elemento determinante. In ogni caso, rivestono natura di ulteriori indici spia della subordinazione, elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative e la esclusività della prestazione. Stante quanto innanzi e in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di provare la sussistenza della subordinazione, circostanza questa che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa
l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, la domanda non può (come nella specie) trovare accoglimento»), è altrettanto vero che nel momento in cui viene appurato direttamente dagli ispettori lo svolgimento di un'attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia formale rapporto diverso dal lavoro subordinato, quest'ultimo si presume.
5- Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la formalizzazione del rapporto sia stata posta in essere dalle parti, attraverso l'utilizzo dello schema della
Cooperativa di lavoro artigiano, in cui i soci si impegnavano a prestare la loro opera
(artigiana) in commesse reperite dalla cooperativa.
Sul punto, i testi ascoltati in corso di giudizio (soci lavoratori, tra cui il sig.
) hanno tutti dichiarato di essere liberi di accettare o meno i lavori reperiti dalla CP_2
cooperativa, di restare autonomi nel raggiungimento del risultato (con eccezione del termine ultimo per completare i lavori), di ricevere un compenso variabile a seconda delle attività accettate, nonché di partecipare alla ripartizione degli utili, ove presenti
(cfr., teste – ud. 14.10.2024: «La mia attività lavorativa è così organizzata: il Tes_1 direttore della cooperativa illustra ai vari soci, in una apposita riunione, le caratteristiche dei vari lavori che sono stati assegnati alla cooperativa. In tale riunione ciascun socio esprime la sua preferenza per singole attività e in genere ci troviamo
d'accordo. Nello svolgimento dell'attività lavorativa ciascun socio è libero di organizzare
pagina 4 di 6 come meglio crede la sua attività senza dover dar conto a nessuno. L'unico obbligo è quello costituito dal rispetto del termine per concludere l'opera. […]. quale può chiedere la disponibilità di altri soci, sempre se l'impedimento è di lunga durata.
Ciascun socio prende per l'attività svolta una somma fissa per ogni singola giornata di lavoro svolto. C'è un registro nel quale vengono segnate le giornate. A fine anno se ci sono degli utili vengono distribuiti tra i vari soci. Non ricordo se l'anno scorso abbiamo avuto una distribuzione di utili. Se c'è stata era comunque poca cosa. Degli altri anni non ricordo. Se ci sono dei problemi in cantiere questi vengono risolti secondo le indicazioni del direttore dei lavori»; cfr., teste – ud. 14.10.2024: «Il mi Tes_2 Pt_2
propone via via delle attività che potrei compiere e io decido liberamente se accettare il lavoro che mi indica il oppure no. Non ho un orario di lavoro e non ho nessun Pt_2
obbligo di andare tutti i giorni in cantiere. Porto avanti il lavoro come meglio credo.
Vengo retribuito con una somma mensile che varia a seconda del tempo che ci metto per fare un lavoro. Il mese scorso ho preso €800 e quello prima €1200. Si tratta di un acconto. A fine anno si fanno i conti definitivi sulla base dell'attività lavorativa svolta da ciascuno»; teste – ud. 9.4.2025: «Sono stato socio lavoratore della cooperativa CP_2
Mi occupavo soprattutto di intonaci ma ero in grado di svolgere Parte_1
tutti i lavori in muratura e di mettere in posa le piastrelle. In cooperativa facevamo delle riunioni nelle quali ci distribuivamo i lavori che erano stati appaltati alla cooperativa. Ricevevo un acconto mensile che era variabile e dipendeva dal valore del preventivo dei lavori che in quel mese avevamo deciso che avrei fatto io. Poi a fine anno si faceva un conguaglio. Non avevo un orario di lavoro fisso. Le attrezzature di minor valore cioè cazzuole, secchi ed altro erano miei, mentre quelle di maggior valore erano acquistate dalla cooperativa e usate da tutti i soci. Escludo che fosse il a Pt_2 decidere il socio che doveva occuparsi del singolo cantiere. Come ho già detto decidevamo tutti insieme»).
6- Da questo punto di vista non vi possono essere elementi idonei a superare la caratterizzazione in termini di autonomia, considerando che, sostanzialmente,
l'accertamento si è fondato unicamente sulle dichiarazioni dello stesso sig. , in CP_2 questa sede rettificate in maniera consapevole, circa gli aspetti più significativi in termini di qualificazione del rapporto (cfr., teste cit.: «Prendo atto delle CP_2
pagina 5 di 6 dichiarazioni verbalizzate dai carabinieri di Vicchio il 23 settembre 2022 di cui mi viene data integrale lettura e dichiaro di non aver mai effettuato le affermazioni diverse da quelle oggi rese e che i carabinieri hanno verbalizzato. Probabilmente non ci siamo capiti. Comunque al momento della verbalizzazione io ero molto dolorante poiché avevo da poco subito un incidente sul lavoro ed ero stato operato ai nervi del braccio destro»).
Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste una presunzione di subordinazione, considerando, comunque, il carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, l'odierna parte ricorrente ha, in ogni modo, dimostrato in maniera rigida l'assenza del dovere conformativo in capo al lavoratore, almeno oltre il limite di quanto utile al fine di permettere che la sua prestazione si inserisse nello scopo proprio della cooperativa di lavoro ricorrente.
Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere interamente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 442 del
24/10/23 emessa nei confronti dei ricorrenti;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, oltre euro 49,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione se richiesta in atti.
Firenze, il 21/11/2025
Il Giudice
EO UC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3745/2023 promossa da:
(cf: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. CIUFFREDA ALESSANDRO
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dai dr. CERBAI EMILIANO, FERSINI CLAUDIA e PANEBIANCO ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 6 1- I ricorrenti , quale contravventore e la cooperativa Parte_2 Parte_1
quale obbligata in solido, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 442 del 24/10/23 (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente e doc. 3 e 4 fasc. resistente), con la quale l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 4.004,50, a titolo di Controparte_1
sanzioni per occupazione irregolare di un lavoratore, nel periodo dall'11 agosto al 19 agosto 2022, come da verbale di accertamento del servizio ispettivo (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente e doc. 9, fasc. resistente).
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna violazione sarebbe stata posta in essere dallo stesso, in quanto, fin dall'inizio del rapporto instaurato con il sig. , l'assetto individuato CP_2
dalle parti sarebbe stato di tipo autonomo, inquadrando lo stesso quale socio lavoratore non subordinato.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di determinare in maniera chiara tutte le condotte addebitate al . Pt_2
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1
accertamento iniziato con accesso ispettivo del 26 agosto 2022, in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato un rapporto lavorativo subordinato tra la cooperativa odierna opponente e il sig. . Parte_3
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria,
o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso lavoratore (cfr., doc. 6, fasc. resistente).
pagina 2 di 6 4- In particolare, con riferimento ai fatti riguardanti quest'ultimo lavoratore, non vi sono dubbi che abbia operato in favore della cooperativa opponente, che restava titolare dei contratti di appalto, inquadrato come socio lavoratore autonomo, senza quindi alcuna soggezione al potere direttivo del preteso datore di lavoro, se non nei limiti del coordinamento necessario per l'effettività della prestazione da rendere.
In questo contesto, se è vero che, laddove, come nel caso di specie, le parti abbiano pattuito formalmente un rapporto di lavoro autonomo, tutti i caratteri della subordinazione devono ricevere una puntuale prova da parte di colui che intende avvalersi di una ricostruzione in tal senso, sia esso direttamente il lavoratore, ovvero un Ente previdenziale (cfr., ad esempio, Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69:
«Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»; ancora Tribunale Foggia, sez. lav., 08/01/2013, n. 301: «Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della distinzione da quello autonomo, assume natura determinante la subordinazione, ovvero quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo della parte datoriale, inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini predetti, invece, altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono
pagina 3 di 6 avere una portata solo sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi ulteriori elementi possa consentire la qualificazione del rapporto come subordinato in difetto del predetto elemento determinante. In ogni caso, rivestono natura di ulteriori indici spia della subordinazione, elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative e la esclusività della prestazione. Stante quanto innanzi e in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di provare la sussistenza della subordinazione, circostanza questa che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa
l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, la domanda non può (come nella specie) trovare accoglimento»), è altrettanto vero che nel momento in cui viene appurato direttamente dagli ispettori lo svolgimento di un'attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia formale rapporto diverso dal lavoro subordinato, quest'ultimo si presume.
5- Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la formalizzazione del rapporto sia stata posta in essere dalle parti, attraverso l'utilizzo dello schema della
Cooperativa di lavoro artigiano, in cui i soci si impegnavano a prestare la loro opera
(artigiana) in commesse reperite dalla cooperativa.
Sul punto, i testi ascoltati in corso di giudizio (soci lavoratori, tra cui il sig.
) hanno tutti dichiarato di essere liberi di accettare o meno i lavori reperiti dalla CP_2
cooperativa, di restare autonomi nel raggiungimento del risultato (con eccezione del termine ultimo per completare i lavori), di ricevere un compenso variabile a seconda delle attività accettate, nonché di partecipare alla ripartizione degli utili, ove presenti
(cfr., teste – ud. 14.10.2024: «La mia attività lavorativa è così organizzata: il Tes_1 direttore della cooperativa illustra ai vari soci, in una apposita riunione, le caratteristiche dei vari lavori che sono stati assegnati alla cooperativa. In tale riunione ciascun socio esprime la sua preferenza per singole attività e in genere ci troviamo
d'accordo. Nello svolgimento dell'attività lavorativa ciascun socio è libero di organizzare
pagina 4 di 6 come meglio crede la sua attività senza dover dar conto a nessuno. L'unico obbligo è quello costituito dal rispetto del termine per concludere l'opera. […]. quale può chiedere la disponibilità di altri soci, sempre se l'impedimento è di lunga durata.
Ciascun socio prende per l'attività svolta una somma fissa per ogni singola giornata di lavoro svolto. C'è un registro nel quale vengono segnate le giornate. A fine anno se ci sono degli utili vengono distribuiti tra i vari soci. Non ricordo se l'anno scorso abbiamo avuto una distribuzione di utili. Se c'è stata era comunque poca cosa. Degli altri anni non ricordo. Se ci sono dei problemi in cantiere questi vengono risolti secondo le indicazioni del direttore dei lavori»; cfr., teste – ud. 14.10.2024: «Il mi Tes_2 Pt_2
propone via via delle attività che potrei compiere e io decido liberamente se accettare il lavoro che mi indica il oppure no. Non ho un orario di lavoro e non ho nessun Pt_2
obbligo di andare tutti i giorni in cantiere. Porto avanti il lavoro come meglio credo.
Vengo retribuito con una somma mensile che varia a seconda del tempo che ci metto per fare un lavoro. Il mese scorso ho preso €800 e quello prima €1200. Si tratta di un acconto. A fine anno si fanno i conti definitivi sulla base dell'attività lavorativa svolta da ciascuno»; teste – ud. 9.4.2025: «Sono stato socio lavoratore della cooperativa CP_2
Mi occupavo soprattutto di intonaci ma ero in grado di svolgere Parte_1
tutti i lavori in muratura e di mettere in posa le piastrelle. In cooperativa facevamo delle riunioni nelle quali ci distribuivamo i lavori che erano stati appaltati alla cooperativa. Ricevevo un acconto mensile che era variabile e dipendeva dal valore del preventivo dei lavori che in quel mese avevamo deciso che avrei fatto io. Poi a fine anno si faceva un conguaglio. Non avevo un orario di lavoro fisso. Le attrezzature di minor valore cioè cazzuole, secchi ed altro erano miei, mentre quelle di maggior valore erano acquistate dalla cooperativa e usate da tutti i soci. Escludo che fosse il a Pt_2 decidere il socio che doveva occuparsi del singolo cantiere. Come ho già detto decidevamo tutti insieme»).
6- Da questo punto di vista non vi possono essere elementi idonei a superare la caratterizzazione in termini di autonomia, considerando che, sostanzialmente,
l'accertamento si è fondato unicamente sulle dichiarazioni dello stesso sig. , in CP_2 questa sede rettificate in maniera consapevole, circa gli aspetti più significativi in termini di qualificazione del rapporto (cfr., teste cit.: «Prendo atto delle CP_2
pagina 5 di 6 dichiarazioni verbalizzate dai carabinieri di Vicchio il 23 settembre 2022 di cui mi viene data integrale lettura e dichiaro di non aver mai effettuato le affermazioni diverse da quelle oggi rese e che i carabinieri hanno verbalizzato. Probabilmente non ci siamo capiti. Comunque al momento della verbalizzazione io ero molto dolorante poiché avevo da poco subito un incidente sul lavoro ed ero stato operato ai nervi del braccio destro»).
Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste una presunzione di subordinazione, considerando, comunque, il carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, l'odierna parte ricorrente ha, in ogni modo, dimostrato in maniera rigida l'assenza del dovere conformativo in capo al lavoratore, almeno oltre il limite di quanto utile al fine di permettere che la sua prestazione si inserisse nello scopo proprio della cooperativa di lavoro ricorrente.
Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere interamente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 442 del
24/10/23 emessa nei confronti dei ricorrenti;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, oltre euro 49,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione se richiesta in atti.
Firenze, il 21/11/2025
Il Giudice
EO UC
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