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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/11/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 640 / 2021 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Marco Turba, Via Volta n.10, Parte_1
AT CO (CO), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep.; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito - rideterminazione pensione - restituzione somme.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da nota 29 gennaio 2025.
Per l resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 23 dicembre 2021 esponeva, in fatto,: a) di aver Parte_1
ricevuto in data 21 novembre 2018 dall la comunicazione RR 64977184069, datata 30 ottobre CP_1
2018, con la quale gli veniva contestato di aver percepito degli importi di pensione - pensione
IOARTS 48401210 - in misura superiore al dovuto dalla decorrenza del mese di luglio 2016 al mese di novembre 2018, per complessivi Euro 3.140,16=, da recuperare con rate mensili di “presumibili”
Euro 130,84=, per essere titolare di redditi di lavoro autonomo coesistenti con la pensione medesima;
b) di essergli stato, altresì, decurtato il trattamento pensionistico in godimento, per una cifra pari ad
Euro 109,02= mensili, dal mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2022.
Il ricorrente deduceva, in diritto. 1) sulla “non decurtabilità dell'assegno IOARTS, in quanto liquidato con oltre 2080 CRB settimanali”; 2) sulla “inesistenza del reddito professionale contestato”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: argomentava “sulla ripartizione dell'onere della prova” ed assumeva la
“incumulabiilità dei redditi con l'assegno di invalidità”.
Concludeva come da memoria.
Interrogato liberamente il ricorrente, allegata documentazione, all'udienza del 22 luglio 2025 il
Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di nota depositata da parte ricorrente e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo,
in calce riportato.
2 Le domande proposte vanno accolte alla stregua della documentazione prodotta, avuto specifico riguardo alla comunicazione 30 ottobre 2018 indirizzata all'attuale ricorrente dall' resistente CP_1
(doc. n.1, in fascicolo di parte esponente), all'atto di cessione di azienda, con licenza, concluso in data 21 maggio 2025 da con (doc. n.2, in fascicolo di parte Parte_1 Persona_2
esponente), alla copia delle dichiarazioni dei redditi sempre di relative agli anni Parte_1
2015, 2016, 2017 e 2018 (docc. n. 6,7,8 e 9, in fascicolo di parte esponente), ai provvedimenti di liquidazione, rideterminazione e riliquidazione della pensione del ricorrente emessi dall' (docc. CP_1
n. 1, in fascicolo di parte resistente) ed all'estratto conto previdenziale relativo alla posizione di
(doc. n.2, in fascicolo di parte resistente). Parte_1
Ora, già in diritto, alla luce delle risultanze della documentazione sopra indicata, è da rappresentare che:
a) con la comunicazione 30 ottobre 2018 l' ha rideterminato l'importo della pensione CP_1
48401210 IOARTS del sig. per “incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo Parte_1
prevista dall'articolo 1, comma 210, della legge 662/1996” ed ha reso edotto lo stesso sig.
del recupero della somma complessiva di Euro 3.140,16= relativa al periodo Parte_1
corrente dal mese di luglio 2016 al mese di novembre 2018 per l'indebito maturato attraverso una trattenuta, per numero ventiquattro (24) rate mensili, decorrente dal mese di marzo 2019
al mese di febbraio 2021;
b) la decurtazione di Euro 3.140,16= è stata effettivamente operata dall' , come da CP_1
documentazione prodotta in corso di causa da parte ricorrente (vedi doc. n.10, in fascicolo di parte esponente);
c) l'importo ulteriormente trattenuto dall' sulla pensione dell'attuale ricorrente durante il CP_1
periodo corrente dal mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2022 è risultato pari ad Euro
3.387,08=, come da indicazione da ultimo fornita da parte deducente (vedi nota depositata in
3 data 29 gennaio 2025) sulla base dei cedolini allegati (docc. n.11, in fascicolo di parte esponente), non oggetto di contestazione specifica;
d) parte ricorrente ha ribadito nella già citata nota 29 gennaio 2025 in forza delle risultanze dell'estratto conto previdenziale prodotto (doc. n.12) che al momento del riconoscimento della pensione poteva fruire di una contribuzione non inferiore a 2080 settimane;
e) in ogni caso, l'assunto sostenuto da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, volto ad evidenziare che il reddito esposto nelle dichiarazioni allegate “non era altro che la raffigurazione numeraria dell'intera plusvalenza realizzata ed incassata nel 2015 (Doc.
2) e ciò in quanto la tecnica di rateazione della plusvalenza ai soli fini IRPEF imponeva una rappresentazione in tanti anni quante erano le rate di dilazione imposte richieste” (vedi sempre già più sopra ricordata nota 29 gennaio 2025), ha trovato idoneo riscontro probatorio in causa,
come da risultanze dell'atto di cessione di azienda (già più sopra menzionato doc. n.2, in fascicolo di parte esponente) e delle dichiarazioni dei redditi del sig. oggetto di Parte_1
produzione (già più sopra indicati docc. n. 6,7,8 e 9, in fascicolo di parte esponente);
f) per completezza e per quanto a valere, pure il punto 15 della circolare n.289 del 1991 CP_1
citata in ricorso da parte esponente prevede che, per la determinazione del reddito annuo da considerare per la concessione di prestazioni pensionistiche, “…il reddito derivante da plusvalenze patrimoniali realizzate per cessazione di attività deve essere computato nell'anno di effettiva percezione, a prescindere dalla diversa imputazione consentita ai fini fiscali……”;
g) in conclusione, la questione, su cui si impernia la presente causa, riguarda non tanto il concetto di reddito conseguito, bensì quello di tassazione differita, questione che, per quanto sopra argomentato, va, ora, risolta nel senso prospettato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
4 , l' resistente va, ora, condannato a restituire al ricorrente la somma complessiva CP_2 CP_1
di Euro 6.527,24= (Euro 3.140,16+Euro 3.387,08= Euro 6.527,24=), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell' resistente e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a mezzo ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, così provvede:
1) condanna l' a restituire al ricorrente la somma complessiva di Euro 6.527,24 =, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 2.500,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr Dario Papa)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 640 / 2021 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Marco Turba, Via Volta n.10, Parte_1
AT CO (CO), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep.; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito - rideterminazione pensione - restituzione somme.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da nota 29 gennaio 2025.
Per l resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 23 dicembre 2021 esponeva, in fatto,: a) di aver Parte_1
ricevuto in data 21 novembre 2018 dall la comunicazione RR 64977184069, datata 30 ottobre CP_1
2018, con la quale gli veniva contestato di aver percepito degli importi di pensione - pensione
IOARTS 48401210 - in misura superiore al dovuto dalla decorrenza del mese di luglio 2016 al mese di novembre 2018, per complessivi Euro 3.140,16=, da recuperare con rate mensili di “presumibili”
Euro 130,84=, per essere titolare di redditi di lavoro autonomo coesistenti con la pensione medesima;
b) di essergli stato, altresì, decurtato il trattamento pensionistico in godimento, per una cifra pari ad
Euro 109,02= mensili, dal mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2022.
Il ricorrente deduceva, in diritto. 1) sulla “non decurtabilità dell'assegno IOARTS, in quanto liquidato con oltre 2080 CRB settimanali”; 2) sulla “inesistenza del reddito professionale contestato”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: argomentava “sulla ripartizione dell'onere della prova” ed assumeva la
“incumulabiilità dei redditi con l'assegno di invalidità”.
Concludeva come da memoria.
Interrogato liberamente il ricorrente, allegata documentazione, all'udienza del 22 luglio 2025 il
Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di nota depositata da parte ricorrente e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo,
in calce riportato.
2 Le domande proposte vanno accolte alla stregua della documentazione prodotta, avuto specifico riguardo alla comunicazione 30 ottobre 2018 indirizzata all'attuale ricorrente dall' resistente CP_1
(doc. n.1, in fascicolo di parte esponente), all'atto di cessione di azienda, con licenza, concluso in data 21 maggio 2025 da con (doc. n.2, in fascicolo di parte Parte_1 Persona_2
esponente), alla copia delle dichiarazioni dei redditi sempre di relative agli anni Parte_1
2015, 2016, 2017 e 2018 (docc. n. 6,7,8 e 9, in fascicolo di parte esponente), ai provvedimenti di liquidazione, rideterminazione e riliquidazione della pensione del ricorrente emessi dall' (docc. CP_1
n. 1, in fascicolo di parte resistente) ed all'estratto conto previdenziale relativo alla posizione di
(doc. n.2, in fascicolo di parte resistente). Parte_1
Ora, già in diritto, alla luce delle risultanze della documentazione sopra indicata, è da rappresentare che:
a) con la comunicazione 30 ottobre 2018 l' ha rideterminato l'importo della pensione CP_1
48401210 IOARTS del sig. per “incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo Parte_1
prevista dall'articolo 1, comma 210, della legge 662/1996” ed ha reso edotto lo stesso sig.
del recupero della somma complessiva di Euro 3.140,16= relativa al periodo Parte_1
corrente dal mese di luglio 2016 al mese di novembre 2018 per l'indebito maturato attraverso una trattenuta, per numero ventiquattro (24) rate mensili, decorrente dal mese di marzo 2019
al mese di febbraio 2021;
b) la decurtazione di Euro 3.140,16= è stata effettivamente operata dall' , come da CP_1
documentazione prodotta in corso di causa da parte ricorrente (vedi doc. n.10, in fascicolo di parte esponente);
c) l'importo ulteriormente trattenuto dall' sulla pensione dell'attuale ricorrente durante il CP_1
periodo corrente dal mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2022 è risultato pari ad Euro
3.387,08=, come da indicazione da ultimo fornita da parte deducente (vedi nota depositata in
3 data 29 gennaio 2025) sulla base dei cedolini allegati (docc. n.11, in fascicolo di parte esponente), non oggetto di contestazione specifica;
d) parte ricorrente ha ribadito nella già citata nota 29 gennaio 2025 in forza delle risultanze dell'estratto conto previdenziale prodotto (doc. n.12) che al momento del riconoscimento della pensione poteva fruire di una contribuzione non inferiore a 2080 settimane;
e) in ogni caso, l'assunto sostenuto da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, volto ad evidenziare che il reddito esposto nelle dichiarazioni allegate “non era altro che la raffigurazione numeraria dell'intera plusvalenza realizzata ed incassata nel 2015 (Doc.
2) e ciò in quanto la tecnica di rateazione della plusvalenza ai soli fini IRPEF imponeva una rappresentazione in tanti anni quante erano le rate di dilazione imposte richieste” (vedi sempre già più sopra ricordata nota 29 gennaio 2025), ha trovato idoneo riscontro probatorio in causa,
come da risultanze dell'atto di cessione di azienda (già più sopra menzionato doc. n.2, in fascicolo di parte esponente) e delle dichiarazioni dei redditi del sig. oggetto di Parte_1
produzione (già più sopra indicati docc. n. 6,7,8 e 9, in fascicolo di parte esponente);
f) per completezza e per quanto a valere, pure il punto 15 della circolare n.289 del 1991 CP_1
citata in ricorso da parte esponente prevede che, per la determinazione del reddito annuo da considerare per la concessione di prestazioni pensionistiche, “…il reddito derivante da plusvalenze patrimoniali realizzate per cessazione di attività deve essere computato nell'anno di effettiva percezione, a prescindere dalla diversa imputazione consentita ai fini fiscali……”;
g) in conclusione, la questione, su cui si impernia la presente causa, riguarda non tanto il concetto di reddito conseguito, bensì quello di tassazione differita, questione che, per quanto sopra argomentato, va, ora, risolta nel senso prospettato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
4 , l' resistente va, ora, condannato a restituire al ricorrente la somma complessiva CP_2 CP_1
di Euro 6.527,24= (Euro 3.140,16+Euro 3.387,08= Euro 6.527,24=), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell' resistente e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a mezzo ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, così provvede:
1) condanna l' a restituire al ricorrente la somma complessiva di Euro 6.527,24 =, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 2.500,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr Dario Papa)
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