Articolo 11 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 10Articolo 12
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11 marzo 1980
Art. 11. Elezione del rettore

I rettori delle universita' sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.
Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.
Le norme delegate determinano le modalita' dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.
Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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