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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302514 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2016 notificatogli, in qualità di socio della Società_1 S.r.l..
L'atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato è l' avviso di accertamento n. TVK030301 emesso e notificato alla società suindicata, di cui il ricorrente è socio con una quota di partecipazione pari al 100%.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per i numerosi motivi attinenti sia all'illegittimità formale dell'atto impugnato (violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 ed art. 41 bis DPR 600/73; violazione dell'art. 43 co. 3 DPR 600/73), sia relativi al mancato assolvimento dell'onere della prova relativamente al presupposto impositivo relativo al maggior reddito di capitale (violazione dell'art. 45 DPR 917/1986), sia all'inoperatività della presunzione di distribzione di utili al socio atteso che l'accertamento del maggior reddito di impresa era frutto di documentazione illegittimamente acquisita.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alle eccezioni sollevate e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo i motivi di ricorso ed evidenziando come fosse impossibile che la società avesse corrisposto al ricorrente gli utili derivanti dal maggior reddito da capitale oggetto dell'accertamento notificato alla società, avendole quest'ultima investite per il pagamento dei fornitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va rilevato che non ha pregio l'eccezione di violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 e dell'art. 41 bis DPR 600/73.
Invero, come emerge dall'attenta lettura dell'avviso di accertamento qui impugnato, tale atto è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 e, pertanto, l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio.
Passando alle eccezioni concernenti l'avviso di accertamento presupposto, giova, innanzitutto premettere che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato in parte annullato dalla sentenza della CGT di I grado di Foggia n. 232/26, pubblicata in data 9.2.26.
Le motivazioni di tale sentenza vengono fatte proprie dalla Corte e sinteticamente di seguito esposte.
Con riferimento all'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi la piena legittimità della verifica fiscale, la validità dei PVC e la conseguente utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE.
Invero, alcuna invalidità di tali atti può derivare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del
6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente), in quanto tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia. Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa. Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU). Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la
CEDU. Dunque, in assenza di una specifica modifica legislativa, non può ritenersi che la sentenza della
Corte EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso. Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali. Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità. La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti). Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato. Tale PVC è stato redatto a seguito di un accesso c.d. mirato della GdF Compagnia di Manfredonia Sezione Operativa Volante, previa autorizzazione del Comandante della Compagnia per il
“controllo ai fini delle II. DD., dell' IVA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento dell'I VA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti di imposta riferibili all'impresa in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa e/
o occasionale, nonché al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali per l'anno d'imposta dal 2016 ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, 32 e 33 del D.P.R. п. 600/1973, 51.52 e
63 del DPR n. 633/1972 e 35 della L. n. 4/1929, con previa comunicazione dello scopo della verifica e dei diritti di cui alla legge 212/2000.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Co riferimento alle contestazioni relative alla legittimità e correttezza della valutazione relativa alla contestazione di indebita detrazione dei costi per le fatture relative ad operazioni inesistenti. Orbene, va evidenziato come il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla ricorrente a seguito della contestazione del mancato assoggettamento ad Iva per fatture per operazioni inesistenti i e del disconoscimento dei costi sopra indicati è pienamente condivisibile.
In particolare, la Corte ritiene che le contestazioni dell'Ufficio sono basate su solidi elementi di prova presuntivi, gravi e concordanti. L'AdE ha dimostrato che le società che hanno emesso le fatture quali fornitori, cioè la
Società_2 Srls e Società_3 Srl non solo non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi ed iva, ma avevano la medesima sede legale ed amministratore;
inoltre, non era stato possibile rinvenire la sede legale;
poi, tali società erano state oggetto di una indagine da parte del Nucleo operativo PEF di Bari, che avevano accertato come l'amministratore, Nominativo_1 era un soggetto dedito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Quanto, poi, alla Società_4 , è emerso che l'attività svolta da quest'ultima non coincideva con i servizi fatturati alla ricorrente e che alcuna documentazione era stata esibita circa la commessa 6246, oggetto della prestazione contestata ed il legale rappresentate della cedente, Nominativo_2, non ha nessuna competenza in materia. In punto di diritto, giova osservare che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767). Una volta riconosciuta la legittimità sostanziale delle contestazioni relative alle fatture suindicate, va detto che, invece, non pare condivisibile ed altrettanto legittima la ripresa a tassazione dei costi relativi alla fattura emessa in favore della ricorrente dalla ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1. Al riguardo, giova osservare che anche se la ditta cedente svolgeva la medesima attività d'impresa, è vero che nel 2025 il Ric_1 ha costituito una nuova società ed ha trasferito i dipendenti e le commesse della ditta individuale, riservando all'impresa individuale l'attività di supervisione.
Pertanto, la sentenza n. 232/26 ha ritenuto in modo condivisibile giustificata la fattura relativa ad un'attività di consulenza, quali costi inerenti l'attività d'impresa svolta dalla società Società_1 S.r.l..
Dunque, l'atto presupposto è stato annullato con riferimento alla contestazione di indeducibilità e ripresa a tassazione dei costi relativi alle fatture emesse in favore della ricorrente dalla Società_1 di Ricorrente_1 per
€ 27.502,00.
Il parziale annullamento dell'atto presupposto, comporta il parziale annullamento anche dell'avviso emesso nei confronti del socio, odierno ricorrente.
Non vi sono ragioni per disporre un annullamento totale dell'avviso di accertamento notificato al socio, atteso che è certo che trattasi di una società a ristetta base partecipativa (il ricorrente quale unico socio detiene una quota di partecipazione pari al 100%) e il ricorrennte non ha fornito idonea prova che gli utili a lui spettanti siano stati reinvestiti nella società.
L'Ade dovrà, quindi, ricalcolare le imposte, le sanzioni e gli accessori di legge tenendo conto della sentenza n. 232/2026 relativa all'avviso di accertamento presupposto.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va parzialmente accolto.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, onera l'AdE resistente di procedere al ricalcolo delle imposte, sanzioni ed accessori di legge come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302514 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2016 notificatogli, in qualità di socio della Società_1 S.r.l..
L'atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato è l' avviso di accertamento n. TVK030301 emesso e notificato alla società suindicata, di cui il ricorrente è socio con una quota di partecipazione pari al 100%.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per i numerosi motivi attinenti sia all'illegittimità formale dell'atto impugnato (violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 ed art. 41 bis DPR 600/73; violazione dell'art. 43 co. 3 DPR 600/73), sia relativi al mancato assolvimento dell'onere della prova relativamente al presupposto impositivo relativo al maggior reddito di capitale (violazione dell'art. 45 DPR 917/1986), sia all'inoperatività della presunzione di distribzione di utili al socio atteso che l'accertamento del maggior reddito di impresa era frutto di documentazione illegittimamente acquisita.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alle eccezioni sollevate e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo i motivi di ricorso ed evidenziando come fosse impossibile che la società avesse corrisposto al ricorrente gli utili derivanti dal maggior reddito da capitale oggetto dell'accertamento notificato alla società, avendole quest'ultima investite per il pagamento dei fornitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va rilevato che non ha pregio l'eccezione di violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 e dell'art. 41 bis DPR 600/73.
Invero, come emerge dall'attenta lettura dell'avviso di accertamento qui impugnato, tale atto è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 e, pertanto, l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio.
Passando alle eccezioni concernenti l'avviso di accertamento presupposto, giova, innanzitutto premettere che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato in parte annullato dalla sentenza della CGT di I grado di Foggia n. 232/26, pubblicata in data 9.2.26.
Le motivazioni di tale sentenza vengono fatte proprie dalla Corte e sinteticamente di seguito esposte.
Con riferimento all'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi la piena legittimità della verifica fiscale, la validità dei PVC e la conseguente utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE.
Invero, alcuna invalidità di tali atti può derivare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del
6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente), in quanto tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia. Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa. Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU). Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la
CEDU. Dunque, in assenza di una specifica modifica legislativa, non può ritenersi che la sentenza della
Corte EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso. Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali. Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità. La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti). Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato. Tale PVC è stato redatto a seguito di un accesso c.d. mirato della GdF Compagnia di Manfredonia Sezione Operativa Volante, previa autorizzazione del Comandante della Compagnia per il
“controllo ai fini delle II. DD., dell' IVA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento dell'I VA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti di imposta riferibili all'impresa in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa e/
o occasionale, nonché al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali per l'anno d'imposta dal 2016 ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, 32 e 33 del D.P.R. п. 600/1973, 51.52 e
63 del DPR n. 633/1972 e 35 della L. n. 4/1929, con previa comunicazione dello scopo della verifica e dei diritti di cui alla legge 212/2000.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Co riferimento alle contestazioni relative alla legittimità e correttezza della valutazione relativa alla contestazione di indebita detrazione dei costi per le fatture relative ad operazioni inesistenti. Orbene, va evidenziato come il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla ricorrente a seguito della contestazione del mancato assoggettamento ad Iva per fatture per operazioni inesistenti i e del disconoscimento dei costi sopra indicati è pienamente condivisibile.
In particolare, la Corte ritiene che le contestazioni dell'Ufficio sono basate su solidi elementi di prova presuntivi, gravi e concordanti. L'AdE ha dimostrato che le società che hanno emesso le fatture quali fornitori, cioè la
Società_2 Srls e Società_3 Srl non solo non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi ed iva, ma avevano la medesima sede legale ed amministratore;
inoltre, non era stato possibile rinvenire la sede legale;
poi, tali società erano state oggetto di una indagine da parte del Nucleo operativo PEF di Bari, che avevano accertato come l'amministratore, Nominativo_1 era un soggetto dedito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Quanto, poi, alla Società_4 , è emerso che l'attività svolta da quest'ultima non coincideva con i servizi fatturati alla ricorrente e che alcuna documentazione era stata esibita circa la commessa 6246, oggetto della prestazione contestata ed il legale rappresentate della cedente, Nominativo_2, non ha nessuna competenza in materia. In punto di diritto, giova osservare che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767). Una volta riconosciuta la legittimità sostanziale delle contestazioni relative alle fatture suindicate, va detto che, invece, non pare condivisibile ed altrettanto legittima la ripresa a tassazione dei costi relativi alla fattura emessa in favore della ricorrente dalla ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1. Al riguardo, giova osservare che anche se la ditta cedente svolgeva la medesima attività d'impresa, è vero che nel 2025 il Ric_1 ha costituito una nuova società ed ha trasferito i dipendenti e le commesse della ditta individuale, riservando all'impresa individuale l'attività di supervisione.
Pertanto, la sentenza n. 232/26 ha ritenuto in modo condivisibile giustificata la fattura relativa ad un'attività di consulenza, quali costi inerenti l'attività d'impresa svolta dalla società Società_1 S.r.l..
Dunque, l'atto presupposto è stato annullato con riferimento alla contestazione di indeducibilità e ripresa a tassazione dei costi relativi alle fatture emesse in favore della ricorrente dalla Società_1 di Ricorrente_1 per
€ 27.502,00.
Il parziale annullamento dell'atto presupposto, comporta il parziale annullamento anche dell'avviso emesso nei confronti del socio, odierno ricorrente.
Non vi sono ragioni per disporre un annullamento totale dell'avviso di accertamento notificato al socio, atteso che è certo che trattasi di una società a ristetta base partecipativa (il ricorrente quale unico socio detiene una quota di partecipazione pari al 100%) e il ricorrennte non ha fornito idonea prova che gli utili a lui spettanti siano stati reinvestiti nella società.
L'Ade dovrà, quindi, ricalcolare le imposte, le sanzioni e gli accessori di legge tenendo conto della sentenza n. 232/2026 relativa all'avviso di accertamento presupposto.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va parzialmente accolto.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, onera l'AdE resistente di procedere al ricalcolo delle imposte, sanzioni ed accessori di legge come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.