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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 39321/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 39321/2024 R.G.A.C., promossa
DA
Jr. – Avv.ti E. Montemarano e R. Romani Parte_1 Pt_2 ricorrente
CONTRO
e – Avv. O. Salvati CP_1 Controparte_2 resistenti
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha esposto di avere lavorato dal 27/6/2022 al 1/8/2024 alle dipendenze dei resistenti in qualità di collaboratore domestico in regime di convivenza senza avere percepito nella giusta misura la retribuzione ed il TFR dovutigli per legge, chiedendo pertanto la condanna in solido dei resistenti al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per i titoli predetti, oltre accessori, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vertenza merita di essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
Le deduzioni delle parti rendono inutile, ad avviso di questo giudice,
l'esperimento di attività istruttoria orale, in quanto si ritiene che le reali modalità di prestazione del lavoro domestico nel caso di specie, per la sua natura intrinseca di lavoro intramurario, siano note solo alle parti stesse;
ciò premesso, non resta al giudice che affidarsi ad una prudente valutazione equitativa, che tenga conto della documentazione in atti, quali i bonifici di pagamento (all. 3 alla memoria) e la documentazione contributiva (all. 4 alla memoria).
Pertanto, con riguardo alla quantificazione del dovuto, si ritiene di dovere ridimensionare equitativamente le pretese economiche del lavoratore come da dispositivo che segue, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Le spese, dato il tenore della decisione, devono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO condanna i resistenti in solido al pagamento della somma di euro 3.000 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 39321/2024 R.G.A.C., promossa
DA
Jr. – Avv.ti E. Montemarano e R. Romani Parte_1 Pt_2 ricorrente
CONTRO
e – Avv. O. Salvati CP_1 Controparte_2 resistenti
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha esposto di avere lavorato dal 27/6/2022 al 1/8/2024 alle dipendenze dei resistenti in qualità di collaboratore domestico in regime di convivenza senza avere percepito nella giusta misura la retribuzione ed il TFR dovutigli per legge, chiedendo pertanto la condanna in solido dei resistenti al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per i titoli predetti, oltre accessori, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vertenza merita di essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
Le deduzioni delle parti rendono inutile, ad avviso di questo giudice,
l'esperimento di attività istruttoria orale, in quanto si ritiene che le reali modalità di prestazione del lavoro domestico nel caso di specie, per la sua natura intrinseca di lavoro intramurario, siano note solo alle parti stesse;
ciò premesso, non resta al giudice che affidarsi ad una prudente valutazione equitativa, che tenga conto della documentazione in atti, quali i bonifici di pagamento (all. 3 alla memoria) e la documentazione contributiva (all. 4 alla memoria).
Pertanto, con riguardo alla quantificazione del dovuto, si ritiene di dovere ridimensionare equitativamente le pretese economiche del lavoratore come da dispositivo che segue, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Le spese, dato il tenore della decisione, devono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO condanna i resistenti in solido al pagamento della somma di euro 3.000 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 16 giugno 2025
IL GIUDICE