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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1002/2024 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46 ed al recapito PEC:
- come da procura in atti Email_1
- appellante -
Contro in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Massimo Coliva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, via Galliera n. 19, ed al recapito PEC: - Email_2 come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a precetto
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, alla rifusione in favore della
[...] delle spese di lite sostenute per il primo grado di giudizio, Controparte_1 oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore antistatario. Con il favore delle spese e delle competenze professionali del presente grado, oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore antistatario ”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni eccezione e difesa svolta in primo grado, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto. Con il favore delle spese, anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della evidente temerarietà dell'impugnazione. Ad integrazione del fascicolo di primo grado già prodotto, si produce il doc. 4 allegato del fascicolo di primo grado di Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.09.2022 proponeva, Controparte_2 innanzi il Tribunale di Alessandria, opposizione avverso l'atto di precetto del 13.09.2022 con cui la società le aveva intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 65.792,05 a titolo di indennizzo assicurativo in forza della sentenza n. 689/2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia.
L'opponente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, eccepiva l'estinzione integrale del credito, avvenuta con ordine di bonifico spiccato in epoca antecedente rispetto alla notifica del precetto e, in ogni caso, contestava la debenza delle spese di precetto per avere il creditore abusato del relativo strumento processuale.
1.1. Si costituiva in giudizio in giudizio eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria e, nel merito, instando per il rigetto dell'opposizione, rilevando come il pagamento fosse stato effettuato solo successivamente alla notificazione del precetto (avvenuta in data
13.09.2022), e dopo che per ben tre volte controparte aveva affermato (falsamente) di avere proceduto al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo.
pagina 2 di 7 1.2. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 248/2024 del 5.03.2024, rigettava l'opposizione spiegata dalla Compagnia assicurativa e compensava integralmente le spese di lite. In particolare, il Tribunale, motivando in premessa sulla tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, riteneva pacifico che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva rispetto alla notifica dell'atto di precetto. A tal proposito, il primo giudice rilevava che (si riporta testualmente da pag. 3 della sentenza impugnata):
“dalla documentazione versata in atti, e in particolare dallo scambio di mail avvenuto tra
i procuratori delle parti dal 29.07.2022 al 14.09.2022, non emerge la prova né che parte creditrice abbia “deliberatamente atteso oltre tre mesi” prima di inviare il conteggio del dovuto (si veda mail del 29.07.2022) né che si sia rifiutato di fare i conteggi, né che la disposizione di pagamento sia avvenuta sin dal 9.09.2022. Parte opponente, infatti, non ha allegato alcun documento da cui risulti che la disposizione di pagamento alla banca sia stata effettuata anteriormente all'atto di precetto e, in particolare sin dal 9.09.2022.
Anzi, dal doc.7 allegato alla comparsa di costituzione della creditrice convenuta emerge che il bonifico è stato accreditato il 14.09.2022 con valuta immediata, successivamente alla notifica del precetto (13.09.2022).” Per le citate motivazioni, ritenendo pacifico che il creditore aveva avuto la materiale disponibilità della somma il 14.09.2022, successivamente al precetto (notificato, si ripete, il 13.09.2022), il Tribunale reputava non provati né l'intento lesivo da parte della creditrice convenuta, né l'abuso invocato dall'opponente, aggiungendo che (si riporta testualmente): “…se il debitore non provvede all'adempimento spontaneo di quanto dovuto in forza del titolo prima della notificazione del precetto, come nel caso di specie in cui l'adempimento è stato solo preannunciato, resta comunque obbligato anche a corrispondere le spese di notificazione e di redazione del precetto, <<trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale purch il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all giudiziario e a tale momento ne permanga l con precisazione che ove debitore prima ricevere del abbia provveduto saldare le ma non quelle redazione dell creditore pu ugualmente legittimamente procedere esecutivamente queste ultime>> (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2015, n. 17895)”.
Infine, osservando che il giudizio era derivato dalla “mancanza di una proficua comunicazione tra le parti, attestata dal contenuto dei messaggi scambiati tra i rispettivi
pagina 3 di 7 procuratori e dalla condotta successiva all'avvenuto pagamento”, il Tribunale stabiliva la compensazione delle spese di lite.
2. Con appello notificato in data 26 agosto 2024 la società Controparte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado dolendosene per un unico motivo
[...] attinente alla compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
In particolare, l'appellante si duole della motivazione offerta dal Tribunale a sostegno della compensazione delle spese del grado, ritenuta vaga e non coerente con il caso e rilevando che, l'eventuale scarsa proficua collaborazione tra le parti non possa costituire una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a seguito dell'intervento della Consulta con la sentenza n. 77/2018, consentono al Giudice di compensare le spese di lite.
L'appellante ribadisce che, avendo il Tribunale correttamente rilevato l'avvenuto pagamento da parte della Compagnia, dopo la notifica del precetto, a distanza di molto tempo dalla sentenza e dopo l'invio di un conteggio, non si poteva addivenire alla compensazione delle spese, essendo peraltro non corrispondenti al vero le affermazioni di controparte (sull'offerta di pagamento avvenuta fin dal 14.06.2022 e sull'ordine di bonifico impartito il 9.09.2022).
3. Si è tempestivamente costituita con comparsa del 18.12.2024, Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'appello e favore delle spese anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della lamentata temerarietà dell'impugnazione.
In punto di fatto afferma che: i) l'appellante aveva inviato i conteggi del Controparte_2 dovuto a distanza di mesi dal deposito della sentenza del 26.05.2022 (ossia, a seguito di formale richiesta del 14/6/2022 e ulteriore sollecito del 29/7/2022, i conteggi furono inviati soltanto in data 31/8/2022); ii) nonostante i tre mesi trascorsi dal deposito della sentenza e invio tardivo dei conteggi, parte creditrice assegnava solo 10 giorni per eseguire il pagamento minacciando il precetto;
iii) in data 8.09.2022 dichiarava, CP_2 tramite proprio legale, che avrebbe proceduto al bonifico, effettivamente disposto il giorno successivo, ma che, il 12.09.2022 controparte lamentava di non aver ricevuto il pagamento;
iv) lo stesso giorno il procuratore di allegava la ricevuta generata CP_2 dal proprio sistema informatico contenente la richiesta alla di procedere al bonifico Pt_1 ma che, il giorno successivo, ossia il 13.09.2022 veniva notificato il titolo esecutivo
(nonostante il 14.09.2022 l'importo di euro 65.286,78 veniva effettivamente ricevuto dal procuratore del creditore delegato all'incasso).
pagina 4 di 7 L'appellata riferisce quindi che il precetto sia stato notificato nonostante l'appellante fosse a conoscenza dell'avvenuta disposizione di pagamento, perpetrando così una condotta abusiva, non meritevole di tutela. Per tali ragioni, brevemente richiamate, ha concluso come in premessa. Controparte_2
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, il 19 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi e rinviando all'udienza del 25.03.2025, ove ha poi rimesso la causa la Collegio per la decisione.
5. È opportuno osservare che a questa Corte di appello, è stata devoluta unicamente la questione della compensazione delle spese di lite operata in primo grado, non essendo più oggetto di contenzioso il tema sull'illegittimità del precetto per abuso dello strumento processuale, nonostante le reiterate contestazioni, sul punto, di parte appellata.
L'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha compensato le spese di lite, pur in difetto dei presupposti di legge, motivata con la “mancanza di una proficua comunicazione tra le parti, attestata dal contenuto dei messaggi scambiati tra i rispettivi procuratori e dalla condotta successiva all'avvenuto pagamento”.
Il motivo di appello è fondato.
In via preliminare, la Corte osserva – ed invero è anche documentale – che è incontestato che l'atto di precetto sia stato redatto e notificato in data 13 settembre
2022, così come pure è documentale – nonostante sul punto vi siano invece contestazioni contrarie di – che l'ordine di bonifico sia stato disposto (come Controparte_2 bonifico “urgente”) in data 14/09/2022: il documento n. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di reca infatti “valuta beneficiario: CP_1
14/09/2022” e “data di esecuzione: 2022-09-14”.
Tutti i fatti contrari esposti da sono invece privi di riscontro documentale. Anche CP_2
a voler ritenere che abbia disposto l'ordine di bonifico prima della notifica Controparte_2 del precetto (cosa che, si ripete NON è avvenuta, almeno stando ai documenti prodotti),
è indubbio che secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, in caso di bonifico bancario è necessario che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro in quanto:"... il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera
pagina 5 di 7 patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cass. civ. 20/09/2023, n.26901; Cass.
15359/2019; Cass. 27520/2008; Cass. 10632/1996).
Tutte le ulteriori dissertazioni circa l'invio tardivo dei conteggi, la conoscenza da parte del difensore dell'appellante della disposizione di pagamento, ecc., risultano, secondo la
Corte, prive di qualunque utilità ai fini del motivo di appello.
Tanto premesso, la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado viola l'art. 92 c.p.c. come novellato dal d.l. n. 132 del 2014: alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza del 7 marzo 2018, n. 77 della Corte Cost. - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696 del 2019).
Con tutta evidenza, a nessuna delle suddette ipotesi è riconducibile la ragione giustificativa resa dal Tribunale.
6. L'appello deve dunque essere accolto con parziale modifica della sentenza di primo grado in punto spese di lite.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e per la loro liquidazione si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, dell'attività in concreto svolta nei due gradi di giudizio, della complessità della controversia e del valore economico della domanda. Si riconoscono pertanto per il primo grado (valore della causa
65.000, considerati i valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni trattate e compresa la fase istruttoria) complessivi euro 7.052,00; per il secondo grado (valore
14.103,00 sul valore medio e senza fase istruttoria) complessivi euro 3.966,00. Le spese liquidate per i due gradi devono essere distratte a favore dell'avv. Massimo Grattarola che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c.
PQM
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 248/2024 pubblicata in data
05.03.2024, non notificata, nel procedimento avente numero di r.g. 2778/2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 7.052,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
-Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare Controparte_2
a in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_1 processuali del grado che liquida in euro 3.966,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 04/04/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1002/2024 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46 ed al recapito PEC:
- come da procura in atti Email_1
- appellante -
Contro in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Massimo Coliva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, via Galliera n. 19, ed al recapito PEC: - Email_2 come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a precetto
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, alla rifusione in favore della
[...] delle spese di lite sostenute per il primo grado di giudizio, Controparte_1 oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore antistatario. Con il favore delle spese e delle competenze professionali del presente grado, oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore antistatario ”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni eccezione e difesa svolta in primo grado, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto. Con il favore delle spese, anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della evidente temerarietà dell'impugnazione. Ad integrazione del fascicolo di primo grado già prodotto, si produce il doc. 4 allegato del fascicolo di primo grado di Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.09.2022 proponeva, Controparte_2 innanzi il Tribunale di Alessandria, opposizione avverso l'atto di precetto del 13.09.2022 con cui la società le aveva intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 65.792,05 a titolo di indennizzo assicurativo in forza della sentenza n. 689/2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia.
L'opponente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, eccepiva l'estinzione integrale del credito, avvenuta con ordine di bonifico spiccato in epoca antecedente rispetto alla notifica del precetto e, in ogni caso, contestava la debenza delle spese di precetto per avere il creditore abusato del relativo strumento processuale.
1.1. Si costituiva in giudizio in giudizio eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria e, nel merito, instando per il rigetto dell'opposizione, rilevando come il pagamento fosse stato effettuato solo successivamente alla notificazione del precetto (avvenuta in data
13.09.2022), e dopo che per ben tre volte controparte aveva affermato (falsamente) di avere proceduto al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo.
pagina 2 di 7 1.2. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 248/2024 del 5.03.2024, rigettava l'opposizione spiegata dalla Compagnia assicurativa e compensava integralmente le spese di lite. In particolare, il Tribunale, motivando in premessa sulla tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, riteneva pacifico che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva rispetto alla notifica dell'atto di precetto. A tal proposito, il primo giudice rilevava che (si riporta testualmente da pag. 3 della sentenza impugnata):
“dalla documentazione versata in atti, e in particolare dallo scambio di mail avvenuto tra
i procuratori delle parti dal 29.07.2022 al 14.09.2022, non emerge la prova né che parte creditrice abbia “deliberatamente atteso oltre tre mesi” prima di inviare il conteggio del dovuto (si veda mail del 29.07.2022) né che si sia rifiutato di fare i conteggi, né che la disposizione di pagamento sia avvenuta sin dal 9.09.2022. Parte opponente, infatti, non ha allegato alcun documento da cui risulti che la disposizione di pagamento alla banca sia stata effettuata anteriormente all'atto di precetto e, in particolare sin dal 9.09.2022.
Anzi, dal doc.7 allegato alla comparsa di costituzione della creditrice convenuta emerge che il bonifico è stato accreditato il 14.09.2022 con valuta immediata, successivamente alla notifica del precetto (13.09.2022).” Per le citate motivazioni, ritenendo pacifico che il creditore aveva avuto la materiale disponibilità della somma il 14.09.2022, successivamente al precetto (notificato, si ripete, il 13.09.2022), il Tribunale reputava non provati né l'intento lesivo da parte della creditrice convenuta, né l'abuso invocato dall'opponente, aggiungendo che (si riporta testualmente): “…se il debitore non provvede all'adempimento spontaneo di quanto dovuto in forza del titolo prima della notificazione del precetto, come nel caso di specie in cui l'adempimento è stato solo preannunciato, resta comunque obbligato anche a corrispondere le spese di notificazione e di redazione del precetto, <<trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale purch il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all giudiziario e a tale momento ne permanga l con precisazione che ove debitore prima ricevere del abbia provveduto saldare le ma non quelle redazione dell creditore pu ugualmente legittimamente procedere esecutivamente queste ultime>> (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2015, n. 17895)”.
Infine, osservando che il giudizio era derivato dalla “mancanza di una proficua comunicazione tra le parti, attestata dal contenuto dei messaggi scambiati tra i rispettivi
pagina 3 di 7 procuratori e dalla condotta successiva all'avvenuto pagamento”, il Tribunale stabiliva la compensazione delle spese di lite.
2. Con appello notificato in data 26 agosto 2024 la società Controparte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado dolendosene per un unico motivo
[...] attinente alla compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
In particolare, l'appellante si duole della motivazione offerta dal Tribunale a sostegno della compensazione delle spese del grado, ritenuta vaga e non coerente con il caso e rilevando che, l'eventuale scarsa proficua collaborazione tra le parti non possa costituire una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a seguito dell'intervento della Consulta con la sentenza n. 77/2018, consentono al Giudice di compensare le spese di lite.
L'appellante ribadisce che, avendo il Tribunale correttamente rilevato l'avvenuto pagamento da parte della Compagnia, dopo la notifica del precetto, a distanza di molto tempo dalla sentenza e dopo l'invio di un conteggio, non si poteva addivenire alla compensazione delle spese, essendo peraltro non corrispondenti al vero le affermazioni di controparte (sull'offerta di pagamento avvenuta fin dal 14.06.2022 e sull'ordine di bonifico impartito il 9.09.2022).
3. Si è tempestivamente costituita con comparsa del 18.12.2024, Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'appello e favore delle spese anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della lamentata temerarietà dell'impugnazione.
In punto di fatto afferma che: i) l'appellante aveva inviato i conteggi del Controparte_2 dovuto a distanza di mesi dal deposito della sentenza del 26.05.2022 (ossia, a seguito di formale richiesta del 14/6/2022 e ulteriore sollecito del 29/7/2022, i conteggi furono inviati soltanto in data 31/8/2022); ii) nonostante i tre mesi trascorsi dal deposito della sentenza e invio tardivo dei conteggi, parte creditrice assegnava solo 10 giorni per eseguire il pagamento minacciando il precetto;
iii) in data 8.09.2022 dichiarava, CP_2 tramite proprio legale, che avrebbe proceduto al bonifico, effettivamente disposto il giorno successivo, ma che, il 12.09.2022 controparte lamentava di non aver ricevuto il pagamento;
iv) lo stesso giorno il procuratore di allegava la ricevuta generata CP_2 dal proprio sistema informatico contenente la richiesta alla di procedere al bonifico Pt_1 ma che, il giorno successivo, ossia il 13.09.2022 veniva notificato il titolo esecutivo
(nonostante il 14.09.2022 l'importo di euro 65.286,78 veniva effettivamente ricevuto dal procuratore del creditore delegato all'incasso).
pagina 4 di 7 L'appellata riferisce quindi che il precetto sia stato notificato nonostante l'appellante fosse a conoscenza dell'avvenuta disposizione di pagamento, perpetrando così una condotta abusiva, non meritevole di tutela. Per tali ragioni, brevemente richiamate, ha concluso come in premessa. Controparte_2
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, il 19 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi e rinviando all'udienza del 25.03.2025, ove ha poi rimesso la causa la Collegio per la decisione.
5. È opportuno osservare che a questa Corte di appello, è stata devoluta unicamente la questione della compensazione delle spese di lite operata in primo grado, non essendo più oggetto di contenzioso il tema sull'illegittimità del precetto per abuso dello strumento processuale, nonostante le reiterate contestazioni, sul punto, di parte appellata.
L'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha compensato le spese di lite, pur in difetto dei presupposti di legge, motivata con la “mancanza di una proficua comunicazione tra le parti, attestata dal contenuto dei messaggi scambiati tra i rispettivi procuratori e dalla condotta successiva all'avvenuto pagamento”.
Il motivo di appello è fondato.
In via preliminare, la Corte osserva – ed invero è anche documentale – che è incontestato che l'atto di precetto sia stato redatto e notificato in data 13 settembre
2022, così come pure è documentale – nonostante sul punto vi siano invece contestazioni contrarie di – che l'ordine di bonifico sia stato disposto (come Controparte_2 bonifico “urgente”) in data 14/09/2022: il documento n. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di reca infatti “valuta beneficiario: CP_1
14/09/2022” e “data di esecuzione: 2022-09-14”.
Tutti i fatti contrari esposti da sono invece privi di riscontro documentale. Anche CP_2
a voler ritenere che abbia disposto l'ordine di bonifico prima della notifica Controparte_2 del precetto (cosa che, si ripete NON è avvenuta, almeno stando ai documenti prodotti),
è indubbio che secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, in caso di bonifico bancario è necessario che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro in quanto:"... il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera
pagina 5 di 7 patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cass. civ. 20/09/2023, n.26901; Cass.
15359/2019; Cass. 27520/2008; Cass. 10632/1996).
Tutte le ulteriori dissertazioni circa l'invio tardivo dei conteggi, la conoscenza da parte del difensore dell'appellante della disposizione di pagamento, ecc., risultano, secondo la
Corte, prive di qualunque utilità ai fini del motivo di appello.
Tanto premesso, la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado viola l'art. 92 c.p.c. come novellato dal d.l. n. 132 del 2014: alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza del 7 marzo 2018, n. 77 della Corte Cost. - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696 del 2019).
Con tutta evidenza, a nessuna delle suddette ipotesi è riconducibile la ragione giustificativa resa dal Tribunale.
6. L'appello deve dunque essere accolto con parziale modifica della sentenza di primo grado in punto spese di lite.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e per la loro liquidazione si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, dell'attività in concreto svolta nei due gradi di giudizio, della complessità della controversia e del valore economico della domanda. Si riconoscono pertanto per il primo grado (valore della causa
65.000, considerati i valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni trattate e compresa la fase istruttoria) complessivi euro 7.052,00; per il secondo grado (valore
14.103,00 sul valore medio e senza fase istruttoria) complessivi euro 3.966,00. Le spese liquidate per i due gradi devono essere distratte a favore dell'avv. Massimo Grattarola che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c.
PQM
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 248/2024 pubblicata in data
05.03.2024, non notificata, nel procedimento avente numero di r.g. 2778/2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 7.052,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
-Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare Controparte_2
a in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_1 processuali del grado che liquida in euro 3.966,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 04/04/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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