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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3115/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MARANO DI LI (NA) il 16/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MAURIELLO SALVATORE ed IMPROTA
EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti contributivi già prima del compimento di
61 anni e di aver richiesto il riconoscimento di pensione di vecchiaia
1 anticipata per invalidità dal 19/10/2022; di essere invalido in misura superiore all'80%. Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa nomina di C.T.U. per l'accertamento dell'invalidità dell'80%, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dal
16.3.2022 con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente per beneficiare dei trattamenti richiesti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità in capo al ricorrente. In base all'art. 1 co. 8 d.lgs.
503/1992, agli invalidi in misura pari o superiore all'80% non si applica l'innalzamento del requisito anagrafico introdotta dal testo normativo in esame. Parte ricorrente ha specificamente dedotto la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione in esame con particolare riferimento al requisito anagrafico (inizialmente età superiore a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini), ed a quello contributivo
(trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione;
cessazione dell'attività lavorativa) in base all'art. 1 d.lgs. 503/1992.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 31001/2019), infatti, “tale disposizione, infatti, nel generalizzare il meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica all'incremento della speranza di vita a tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possedessero requisiti diversi da
2 quelli vigenti nell'a.g.o., non può che riguardare anche i requisiti anagrafici dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d'invalidità, essendo quest'ultima nient'altro che una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, testualmente, Cass. n.
11750 del 2015; più recentemente, negli stessi termini, Cass. nn. 29191 del 2018 e 24363 del 2019). In altri termini, se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984 (così, ancora, Cass., n. 11750 del 2015, cit.). E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22- ter, comma 2, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale”.
3 REQUISITO SANITARIO – CRITERI DI VALUTAZIONE
In base alla disposizione in esame, il requisito sanitario deve essere accertato in base ai criteri dell'invalidità civile. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9081/2013) secondo cui “1.
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L.
n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perchè l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
4 RILEVANZA DEL VERBALE SANITARIO PER L'INVALIDITA' CIVILE –
ART. 147 DISP. ATT. C.P.C.
Non è possibile valorizzare il verbale sanitario depositato da parte ricorrente in quanto esso non costituisce prova documentale del possesso del requisito sanitario utile per la prestazione in esame.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art. 147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”. Per tali ragioni, il verbale sanitario non assume rilievo dirimente.
5 VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE
Per l'accertamento del requisito sanitario è stato nominato quale C.T.U. il dott. . A tal proposito, occorre evidenziare come il quesito Persona_1 peritale fa espressamente riferimento all'accertamento in base ai criteri di valutazione dell'invalidità civile. Costui ha evidenziato che il quadro clinico del periziando, allo stato dell'accesso peritale, è caratterizzato, in particolare, da: “Cardiopatia aortica protesizzata con insufficienza cardiaca, ipoacusia bilaterale, neoplasia vescicale”. Secondo il C.T.U.,
“Dalla valutazione dei parametri clinici e di quelli strumentali (ecg ed elettrocardiogramma del 18.05.2023 e del 26.08.2025 l'insufficienza cardiaca è da stimare in terza classe NYHA. L'ipoacusia di cui è affetto il ricorrente è bilaterale, di tipo neurosensoriale. In tal caso il danno è localizzato a livello delle vie centrali di trasmissione del segnale nervoso.
La perdita di udito interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i 250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 50 dB e con maggiore intensità quelle superiori a 1.500 Hz. […] Neoplasia uroteliale E' stato sottoposto a TUR nel febbraio 2025 e successivamente a chemioterapia locale endovescicale che ha dato stabilizzazione della patologia per cui non si è ritenuto necessario procedere ad un intervento chirurgico di cistectomia radicale. La resezione transuretrale della vescica
(TUR) è un intervento endoscopico con il quale si asportano lesioni
(neoformazioni o zone sospette) della parete vescicale;
le neoformazioni superficiali che non infiltrano la parete della vescica possono essere asportate in maniera radicale, mentre per neoplasie vescicali infiltranti la procedura ha significato solo bioptico. L'esame istologico ha evidenziato un carcinoma uroteliale papillare con basso grado di malignità
(classificazione WHO -2022) senza chiare immagini di infiltrazione connettivale. Dalla documentazione fascicolare non risultano sospetti secondarismi. Gli è stata somministrata per sei cicli complessivi a cadenza settimanale, in regime di Day Hospital, terapia locale con mitomicina. La mitomicina è un agente chemioterapico appartenente alla classe degli antibiotici che agisce come un agente alchilante, bloccando la crescita e la
6 divisione delle cellule tumorali all'interno della vescica. Non si è fatto ricorso, secondo la documentazione disponibile, al BCG -Bacillo di e che agisce da immuno-stimolante. Nella Per_2 Per_3 somministrazione locale gli effetti collaterali sono minimi, ricordano che trattasi di una chemioterapia di tipo adiuvante (in oncologia, si intende un trattamento che viene effettuato dopo l'atto terapeutico principale in assenza di qualsiasi sospetto che vi siano dei residui di malattia), e non di tipo primario (in presenza di micrometastasi sistemiche) e non da induzione (fase metastatica) in cui occorrono dosi e tempi di somministrazione ben più impegnative. […] Al riguardo va chiarito che il menzionato riconoscimento non era definitivo giacché gravato da una revisione programmata a dicembre 2023 ed è evidente che un beneficio pensionistico anticipato richiede una condizione di invalidità stabilizzata non suscettibile, sia pure ipoteticamente, di variazioni positive o negative.
Il secondo aspetto da considerare concerne il giudizio medico-legale che richiede sia la definizione del significato invalidante delle infermità obiettivate, sia il grado effettivo della riduzione della capacità lavorativa della persona: in altre parole si tratta di un superamento del giudizio clinico la cui correttezza impone la valutazione di come e quando le infermità, nel loro complesso, compromettano da menzionata capacità lavorativa in forma stabilizzata: da qui l'orientamento medico-legale di una inidoneità a traslare passivamente la valutazione dell'invalidità civile non stabilizzata. Occorre valutare la persistenza dello stato invalidante che deve essere non compatibile con il beneficio richiesto. La documentazione processuale medica è riferita in gran parte all'anno 2023 e successivi. In particolare la patologia cardiaca, all'epoca dominante, è attestata a partire dal 18.05.2023 con dati oltre che clinici anche di tipo strumentale. Ai fini valutativi a tale epoca la sussistenza di una insufficienza cardiaca in terza classe
NHYA comporta l'attribuzione del codice 6.443 e nel determinare la percentuale di fascia (71%-80%) vanno considerati alcuni fattori. La descrizione del livello di attività quotidiana offerta dalla
7 Classificazione NYHA è solo di tipo qualitativo, dato che i pazienti sono valutati in base alla maggiore o minore compromissione nello svolgimento delle attività “ordinarie” la cui intensità assoluta rimane peraltro ignota. È una classificazione di tipo anamnestico e rappresenta l' interpretazione soggettiva, da parte del medico valutatore, di quanto riferito e percepito dal paziente. Ciò è ancor più vero in ambito medico-legale ove la soggettività viene ad assumere una valenza minore. Gli stessi termini usati “attività ordinaria”,
“affaticamento eccessivo” possono dare adito ad interpretazioni del tutto soggettive. Questo fa sì che, mentre per le condizioni estreme - totale assenza di sintomi da un lato e presenza di gravi sintomi a riposo dall'altro
– non vi siano particolari difficoltà classificative, per le condizioni intermedie (le più frequenti) la collocazione di un paziente in II o III classe possa essere abbastanza discrezionale. Altra considerazione è il mancato riscontro documentale di ipertensione polmonare e della litiasi colecistica con eventuale espressività menomativa. Ne consegue una valutazione insufficiente al beneficio. A febbraio del corrente anno gli viene diagnosticata una neoplasia uroteliale vescicale di basso grado trattata con TUR e mitomicina. Tale infermità va valutata con il codice 9.323, sebbene non interamente giacché all'esame istologico è dimostrata di basso grado, non ha secondarismi locali e/o a distanza ed il potenziale di malignità è basso (cfr. cert. Urologico del 05.03.2025), né sussiste la grave compromissione funzionale richiesta dalla tabella per cui si applica il criterio riduttivo proporzionale analogico. Si riconosce la sussistenza dei requisiti medico-legali per il beneficio richiesto dal riscontro neoplastico.”.
Per tali ragioni, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il requisito sanitario solo dall'11.2.2025. La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta
8 nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal
Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione.
Non sono condivisibili le argomentazioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in quanto il C.T.U. ha risposto al quesito sulla base dei criteri dell'invalidità civile ed indipendentemente dalle argomentazioni relative alla stabilizzazione della patologia evidenzia come la maggior parte della documentazione medica risalga al 2023 e faccia riferimento alla patologia cardiaca che di per sé non comporta il raggiungimento della soglia dell'80% in ragione sia della valutazione amnestica sia dei mancati riscontri documentali in ordine alle ulteriori circostanze dedotte dal C.T.U. Deve, inoltre, ritenersi sussistente sia il requisito anagrafico (inizialmente età superiore a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini), sia quello contributivo (trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione;
cessazione dell'attività lavorativa) in base all'art. 1 d.lgs. 503/1992. Non è emersa, inoltre, la prova che parte ricorrente fruisca di altre prestazioni pensionistiche.
POSSESSO DEI REQUISITI – DECORRENZA – FINESTRE MOBILI
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione deve ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 12 d.l. 78/2010 relativo alle c.d. finestre mobili. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 2382/2020; cfr. anche Cass. 15964/2019) secondo cui “sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018,
29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
9 privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma
RN (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L.
n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la CP_1 quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che
"nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e
10 della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della
"finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. RN n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica.
E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RN cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla
11 pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8”.
Per tali ragioni, la domanda di condanna al pagamento dei relativi ratei deve tener conto della c.d. finestra mobile prevista.
Deve essere, quindi, dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata alla data dell'11.2.2025 con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con CP_1 applicazione della c.d. “finestra mobile” di cui all'art. 12 d.l. 78/2010, oltre interessi dalla maturazione del singolo rateo e fino al saldo.
In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, l'importo degli interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del riconoscimento della prestazione solo da data successiva al deposito del ricorso.
Le spese della C.T.U. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente,
, possiede tutti i requisiti per la pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità ex art. 1 d.lgs.
503/1992 dall'11.2.2025 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore dei relativi ratei con applicazione della c.d.
12 “finestra mobile” ex art. 12 d.l. 78/2010, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. liquida le spese di C.T.U. con separato decreto che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3115/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MARANO DI LI (NA) il 16/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MAURIELLO SALVATORE ed IMPROTA
EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti contributivi già prima del compimento di
61 anni e di aver richiesto il riconoscimento di pensione di vecchiaia
1 anticipata per invalidità dal 19/10/2022; di essere invalido in misura superiore all'80%. Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa nomina di C.T.U. per l'accertamento dell'invalidità dell'80%, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dal
16.3.2022 con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente per beneficiare dei trattamenti richiesti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità in capo al ricorrente. In base all'art. 1 co. 8 d.lgs.
503/1992, agli invalidi in misura pari o superiore all'80% non si applica l'innalzamento del requisito anagrafico introdotta dal testo normativo in esame. Parte ricorrente ha specificamente dedotto la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione in esame con particolare riferimento al requisito anagrafico (inizialmente età superiore a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini), ed a quello contributivo
(trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione;
cessazione dell'attività lavorativa) in base all'art. 1 d.lgs. 503/1992.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 31001/2019), infatti, “tale disposizione, infatti, nel generalizzare il meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica all'incremento della speranza di vita a tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possedessero requisiti diversi da
2 quelli vigenti nell'a.g.o., non può che riguardare anche i requisiti anagrafici dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d'invalidità, essendo quest'ultima nient'altro che una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, testualmente, Cass. n.
11750 del 2015; più recentemente, negli stessi termini, Cass. nn. 29191 del 2018 e 24363 del 2019). In altri termini, se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984 (così, ancora, Cass., n. 11750 del 2015, cit.). E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22- ter, comma 2, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale”.
3 REQUISITO SANITARIO – CRITERI DI VALUTAZIONE
In base alla disposizione in esame, il requisito sanitario deve essere accertato in base ai criteri dell'invalidità civile. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9081/2013) secondo cui “1.
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L.
n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perchè l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
4 RILEVANZA DEL VERBALE SANITARIO PER L'INVALIDITA' CIVILE –
ART. 147 DISP. ATT. C.P.C.
Non è possibile valorizzare il verbale sanitario depositato da parte ricorrente in quanto esso non costituisce prova documentale del possesso del requisito sanitario utile per la prestazione in esame.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art. 147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”. Per tali ragioni, il verbale sanitario non assume rilievo dirimente.
5 VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE
Per l'accertamento del requisito sanitario è stato nominato quale C.T.U. il dott. . A tal proposito, occorre evidenziare come il quesito Persona_1 peritale fa espressamente riferimento all'accertamento in base ai criteri di valutazione dell'invalidità civile. Costui ha evidenziato che il quadro clinico del periziando, allo stato dell'accesso peritale, è caratterizzato, in particolare, da: “Cardiopatia aortica protesizzata con insufficienza cardiaca, ipoacusia bilaterale, neoplasia vescicale”. Secondo il C.T.U.,
“Dalla valutazione dei parametri clinici e di quelli strumentali (ecg ed elettrocardiogramma del 18.05.2023 e del 26.08.2025 l'insufficienza cardiaca è da stimare in terza classe NYHA. L'ipoacusia di cui è affetto il ricorrente è bilaterale, di tipo neurosensoriale. In tal caso il danno è localizzato a livello delle vie centrali di trasmissione del segnale nervoso.
La perdita di udito interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i 250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 50 dB e con maggiore intensità quelle superiori a 1.500 Hz. […] Neoplasia uroteliale E' stato sottoposto a TUR nel febbraio 2025 e successivamente a chemioterapia locale endovescicale che ha dato stabilizzazione della patologia per cui non si è ritenuto necessario procedere ad un intervento chirurgico di cistectomia radicale. La resezione transuretrale della vescica
(TUR) è un intervento endoscopico con il quale si asportano lesioni
(neoformazioni o zone sospette) della parete vescicale;
le neoformazioni superficiali che non infiltrano la parete della vescica possono essere asportate in maniera radicale, mentre per neoplasie vescicali infiltranti la procedura ha significato solo bioptico. L'esame istologico ha evidenziato un carcinoma uroteliale papillare con basso grado di malignità
(classificazione WHO -2022) senza chiare immagini di infiltrazione connettivale. Dalla documentazione fascicolare non risultano sospetti secondarismi. Gli è stata somministrata per sei cicli complessivi a cadenza settimanale, in regime di Day Hospital, terapia locale con mitomicina. La mitomicina è un agente chemioterapico appartenente alla classe degli antibiotici che agisce come un agente alchilante, bloccando la crescita e la
6 divisione delle cellule tumorali all'interno della vescica. Non si è fatto ricorso, secondo la documentazione disponibile, al BCG -Bacillo di e che agisce da immuno-stimolante. Nella Per_2 Per_3 somministrazione locale gli effetti collaterali sono minimi, ricordano che trattasi di una chemioterapia di tipo adiuvante (in oncologia, si intende un trattamento che viene effettuato dopo l'atto terapeutico principale in assenza di qualsiasi sospetto che vi siano dei residui di malattia), e non di tipo primario (in presenza di micrometastasi sistemiche) e non da induzione (fase metastatica) in cui occorrono dosi e tempi di somministrazione ben più impegnative. […] Al riguardo va chiarito che il menzionato riconoscimento non era definitivo giacché gravato da una revisione programmata a dicembre 2023 ed è evidente che un beneficio pensionistico anticipato richiede una condizione di invalidità stabilizzata non suscettibile, sia pure ipoteticamente, di variazioni positive o negative.
Il secondo aspetto da considerare concerne il giudizio medico-legale che richiede sia la definizione del significato invalidante delle infermità obiettivate, sia il grado effettivo della riduzione della capacità lavorativa della persona: in altre parole si tratta di un superamento del giudizio clinico la cui correttezza impone la valutazione di come e quando le infermità, nel loro complesso, compromettano da menzionata capacità lavorativa in forma stabilizzata: da qui l'orientamento medico-legale di una inidoneità a traslare passivamente la valutazione dell'invalidità civile non stabilizzata. Occorre valutare la persistenza dello stato invalidante che deve essere non compatibile con il beneficio richiesto. La documentazione processuale medica è riferita in gran parte all'anno 2023 e successivi. In particolare la patologia cardiaca, all'epoca dominante, è attestata a partire dal 18.05.2023 con dati oltre che clinici anche di tipo strumentale. Ai fini valutativi a tale epoca la sussistenza di una insufficienza cardiaca in terza classe
NHYA comporta l'attribuzione del codice 6.443 e nel determinare la percentuale di fascia (71%-80%) vanno considerati alcuni fattori. La descrizione del livello di attività quotidiana offerta dalla
7 Classificazione NYHA è solo di tipo qualitativo, dato che i pazienti sono valutati in base alla maggiore o minore compromissione nello svolgimento delle attività “ordinarie” la cui intensità assoluta rimane peraltro ignota. È una classificazione di tipo anamnestico e rappresenta l' interpretazione soggettiva, da parte del medico valutatore, di quanto riferito e percepito dal paziente. Ciò è ancor più vero in ambito medico-legale ove la soggettività viene ad assumere una valenza minore. Gli stessi termini usati “attività ordinaria”,
“affaticamento eccessivo” possono dare adito ad interpretazioni del tutto soggettive. Questo fa sì che, mentre per le condizioni estreme - totale assenza di sintomi da un lato e presenza di gravi sintomi a riposo dall'altro
– non vi siano particolari difficoltà classificative, per le condizioni intermedie (le più frequenti) la collocazione di un paziente in II o III classe possa essere abbastanza discrezionale. Altra considerazione è il mancato riscontro documentale di ipertensione polmonare e della litiasi colecistica con eventuale espressività menomativa. Ne consegue una valutazione insufficiente al beneficio. A febbraio del corrente anno gli viene diagnosticata una neoplasia uroteliale vescicale di basso grado trattata con TUR e mitomicina. Tale infermità va valutata con il codice 9.323, sebbene non interamente giacché all'esame istologico è dimostrata di basso grado, non ha secondarismi locali e/o a distanza ed il potenziale di malignità è basso (cfr. cert. Urologico del 05.03.2025), né sussiste la grave compromissione funzionale richiesta dalla tabella per cui si applica il criterio riduttivo proporzionale analogico. Si riconosce la sussistenza dei requisiti medico-legali per il beneficio richiesto dal riscontro neoplastico.”.
Per tali ragioni, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il requisito sanitario solo dall'11.2.2025. La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta
8 nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal
Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione.
Non sono condivisibili le argomentazioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in quanto il C.T.U. ha risposto al quesito sulla base dei criteri dell'invalidità civile ed indipendentemente dalle argomentazioni relative alla stabilizzazione della patologia evidenzia come la maggior parte della documentazione medica risalga al 2023 e faccia riferimento alla patologia cardiaca che di per sé non comporta il raggiungimento della soglia dell'80% in ragione sia della valutazione amnestica sia dei mancati riscontri documentali in ordine alle ulteriori circostanze dedotte dal C.T.U. Deve, inoltre, ritenersi sussistente sia il requisito anagrafico (inizialmente età superiore a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini), sia quello contributivo (trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione;
cessazione dell'attività lavorativa) in base all'art. 1 d.lgs. 503/1992. Non è emersa, inoltre, la prova che parte ricorrente fruisca di altre prestazioni pensionistiche.
POSSESSO DEI REQUISITI – DECORRENZA – FINESTRE MOBILI
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione deve ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 12 d.l. 78/2010 relativo alle c.d. finestre mobili. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 2382/2020; cfr. anche Cass. 15964/2019) secondo cui “sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018,
29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
9 privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma
RN (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L.
n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la CP_1 quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che
"nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e
10 della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della
"finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. RN n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica.
E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RN cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla
11 pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8”.
Per tali ragioni, la domanda di condanna al pagamento dei relativi ratei deve tener conto della c.d. finestra mobile prevista.
Deve essere, quindi, dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata alla data dell'11.2.2025 con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con CP_1 applicazione della c.d. “finestra mobile” di cui all'art. 12 d.l. 78/2010, oltre interessi dalla maturazione del singolo rateo e fino al saldo.
In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, l'importo degli interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del riconoscimento della prestazione solo da data successiva al deposito del ricorso.
Le spese della C.T.U. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente,
, possiede tutti i requisiti per la pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità ex art. 1 d.lgs.
503/1992 dall'11.2.2025 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore dei relativi ratei con applicazione della c.d.
12 “finestra mobile” ex art. 12 d.l. 78/2010, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. liquida le spese di C.T.U. con separato decreto che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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