Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 37. (Querela di falso) 1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2002, n. 15656Provvedimento: […] Poiché l'art. 313 c.p.c. è stato abrogato dall'art. 37 della legge 26 novembre 1990, n. 353, da quella data il riferimento deve intendersi ai termini processuali ora previsti dall'art. 163-bis c.p.c., per effetto di quanto previsto all'art. 311 c.p.c., nonchéLeggi di più...
- applicazione dei termini ordinari ex art. 163 bis cod. proc. civ·
- termini di comparizione·
- fondamento·
- necessità·
- avvenuta abrogazione dell'art. 313 cod. proc. civ. nella sua originaria formulazione·
- rinvio originario dell'art. 23 della legge n. 689/81 all'art. 313 del cod. proc. civ·
- applicazione·
- procedimento·
- opposizione·
- sanzioni amministrative