Articolo 37 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1992
Art. 37. (Querela di falso) 1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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