Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data
20 giugno 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 22-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-1-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16160/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 19913/2023), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso unitamente e/o disgiuntamente giusta procura in atti dall'Avv. Pier Paolo
Zambardino, C.F.: e dall'Avv. Florida Iervolino, C.F.: C.F._2
, con cui elett.te domicilia in Giugliano (Na) alla Via Ripuaria 149 C.F._3
Ricorrente
E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), CF: in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso come in atti dall'avvocato ANNA DI STEFANO C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla indennità di accompagnamento;
esponeva che, a seguito di domanda del 03/04/2023, in data 22/05/2023 veniva sottoposto a visita dalla Commissione medica competente, che lo riconosceva invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% con decorrenza dal 03/04/2023; che, esauriti i termini di legge, veniva presentato ATP in data 31/10/2023 che si concludeva con il mancato riconoscimento medico legale della provvidenza richiesta. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento dei detti benefici.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 10/7/2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del relativo requisito sanitario e quindi concludendo per la condanna dell' al riconoscimento della provvidenza CP dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. Il giudice acquisiva la CP documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e
1
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 19913/2023.
Nel merito, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.
Giova premettere che, in questa sede, ad avviso del giudicante, la decisione non riguarda soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ma investe il diritto alla prestazione con conseguente ammissibilità della domanda di condanna e valutazione eventuale anche degli aggravamenti, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Non si ignora, certo, il diverso orientamento è stato espresso da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn.
6084 e 6085/2014.
Tuttavia, non può non sottolinearsi che, come sostiene diverso orientamento giurisprudenziale di merito che si intende alimentare, la condizione di procedibilità ATPO è concepita dalla legge per promuovere il giudizio di cui all'art. 442 c.p.c e non vi è dubbio che tale giudizio è quello relativo alla prestazione assistenziale o previdenziale, così si desume dalla prima parte dell'art. 445 bis c.p.c., in base al quale va interpretato anche il comma sesto, riguardante i motivi di opposizione. La norma citata, al comma primo, invero, prevede: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. Il comma sesto, a sua volta, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Alla stregua della surrichiamata normativa, risulta evidente, invero, che, per introdurre validamente il giudizio di opposizione, occorre specificare, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione: non avrebbe senso, altrimenti, la fase sommaria obbligatoria di accertamento del requisito sanitario. Ma è, del pari, evidente che il giudizio, cui fa riferimento la norma, non è solo quello limitato all'accertamento sanitario, ma è quello di cui al primo comma, vale a dire quello con il quale la parte intende ottenere la prestazione che gli è stata negata in sede amministrativa. Tale interpretazione consente di ritenere applicabile anche l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali.
2 L'interpretazione contraria che limita il giudizio di opposizione al solo requisito sanitario comporta inevitabilmente la necessità di ripresentare un nuovo giudizio per ottenere la condanna CP_ alla prestazione in caso di eventuale inadempimento dell' con conseguente vanificazione della finalità deflattiva perseguita dal legislatore. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha riconosciuto che l'interessata, in considerazione del complesso patologico accertato presenta una percentuale d'invalidità e i requisiti sanitari sufficienti, secondo previsione normativa, al riconoscimento del beneficio in oggetto. Il CTU, precisamente, si è espresso nei seguenti termini: “A fronte del quadro clinico accertato lo scrivente è chiamato ad esprimersi sulla sussistenza degli elementi pregiudiziali al riconoscimento della indennità di accompagnamento: lo scrivente ritiene tali elementi sussistenti. Il ricorrente presenta grave deficit motorio, tale per cui la deambulazione, evidentemente paretica, è possibile con doppio appoggio, a piedi striscianti e per pochi passi.
Quanto alle funzioni superiori, ideativo-esecutive, si ritiene sussistente un deficit almeno moderato, come da evidenza clinica e documentale. A tali deficit motori e cognitivi si associano,
a rendere più significativo il quadro clinico, una sofferenza cardio respiratoria ed una ingravescente insufficienza renale. Per quanto attiene alla decorrenza del giudizio medico legale, tenuto conto delle ultime relazioni cliniche risalenti al mese di ottobre 2024, si riconosce decorrenza dall'1.9.2024, con revisione nel mese di dicembre 2026.” Le conclusioni dell'esperto, non in contrasto con quelle del primo consulente, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure. Risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti socio-economici (mancati ricoveri e mancata percezione di prestazioni incompatibili), sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso in opposizione. CP_ L' va, in conclusione, condannato all'erogazione delle prestazioni di assistenza suddette ed al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non corrisposti a partire dal
1° settembre 2024. Sui ratei spettanti, riconosciuti a partire da una data successiva all'1.1.92, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto, dalle singole scadenze al soddisfo. Spese compensate, sia per la fase di ATP che per la presente, in considerazione dello spostamento della decorrenza. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della presente fase (atteso l'esito del giudizio), e CP della fase di ATP, atteso il contenuto della dichiarazione sul reddito allegata al ricorso introduttivo;
le stesse vengono liquidate con separato provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
• in accoglimento della domanda, condanna l' alla corresponsione, in favore di CP
, dei ratei di indennità di accompagnamento a partire dal 1/9/2024, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data della maturazione dei ratei al saldo;
• compensa le spese;
• pone a carico dell' le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto. CP
Napoli, 20/6/2025 Il giudice dott. Francesco Armato
3