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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1947/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
M1
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 1947/2023 avente ad oggetto “ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo
25/2008” R.G. proposto
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato in Terni, Via San Nicandro 39
RICORRENTE
DI
– Controparte_1
Sezione di Perugia
Resistente
Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia ha emesso il seguente:
DECRETO
1. I fatti processuali
Il ricorrente, originario del Pakistan, ha impugnato avanti al Tribunale di Perugia il provvedimento del 28.02.2023, notificato il 27.03.2023, con cui la
[...]
di , sezione di Perugia, ha rigettato la sua domanda Controparte_1 CP_1 di protezione internazionale e di forme di protezione complementari. Il ricorrente in sede di audizione avanti alla CT ha dichiarato: di essere cittadino pakistano, di etnia della casta Gujjar e di professare la fede sunnita;
di essere originario di Per_1
Tilakpur, Sialkot, Punjab e di avervi risieduto sino al 2015, allorquando si trasferiva in
Arabia Saudita per motivi di lavoro;
di avere quindi fatto rientro nel suo villaggio dopo circa tre anni e mezzo e di avervi risieduto per qualche mese, sino al secondo espatrio;
di avere studiato complessivamente 10 anni presso la scuola statale e tre anni presso una madrasa;
di avere lavorato come operaio in fabbrica e come carpentiere;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli ed una sorella, attualmente residente con il marito in Italia;
che gli altri familiari risiedono tutt'ora nel suo villaggio;
che le difficoltà lavorative determinate dalla corruzione in Pakistan e le frequenti sparatorie che CP_ occorrevano al confine con l'India lo inducevano a lasciare il paese alla volta 'Arabia
Saudita nel 2015; che il MO della madrasa presso cui aveva studiato nonché i locali partiti politici, in primis il tentavano di coinvolgerlo e di farlo avvicinare Parte_2 affinché potessero poi utilizzarlo per i loro scopi;
che egli tuttavia si rifiutava di aderire a qualsivoglia iniziativa, pur iniziando a condividere dei post su Facebook del MO allorquando si trovava in Arabia Saudita;
che per tale ragione una agenzia di intelligence pakistana, la FIA, iniziava a recargli disturbo e a ostacolarlo sul luogo di lavoro affinchè egli perdesse la sua occupazione;
che tali azioni si ripetevano anche quando egli faceva ritorno in Pakistan non chè quando si trovava in Grecia;
di essere difatti partito alla volta del Paese ellenico nel marzo del 2019 poiché stanco di tali disturbi e per problemi familiari;
che infatti egli si era innamorato di una ragazza che tuttavia non era ben vista dalla sua famiglia, poiché considerata troppo emancipata a causa della sua professione di maestra e per la sua decisione di non portare il velo;
che la sua famiglia tentava quindi di farlo sposare con un'altra ragazza ma di essersi opposto a tale decisione e di avere comunicato ai suoi genitori l'intenzione di non volere vivere con tali pressioni;
che la ragazza di cui era innamorato, risentita per il suo allontanamento, contribuiva al suo disturbo, essendo anch'ella un membro della FIA;
che infine le difficoltà lavorative, non gli consentivano di avere una progettualità di vita e che anche tale motivo lo spingeva a partire;
che tuttavia le condizioni di lavoro che egli trovava in Grecia non erano ottimali e di essere stato sfruttato lavorativamente dalla locale mafia e dai partiti ellenici;
di avere difatti ricevuto uno stipendio mensile di soli 200 -300 euro poiché il resto veniva trattenuto per le spese di vitto e alloggio;
di avere quindi deciso di ripartire alla volta dell'Italia, ove giungeva il 27 luglio 2021 e presentava istanza di protezione internazionale.
La CT ha ritenuto non credibile la vicenda narrata sia relativamente alle problematiche con l'agenzia di intelligence FIA per aver pubblicato dei video dei MO, sia con la ragazza di cui si era innamorato appartenente alla FIA;
non ha altresì ritenuto concreto ed attuale il pericolo dallo stesso paventato per gli scontri tra India e Pakistan al confine;
infine, ha ritenuto che dal racconto del ricorrente non sono emerse condizioni di vita da far ritenere una condizione di deprivazione tale da compromettere l'esercizio di diritti fondamentali e non ha, pertanto, ravvisato i presupposti per la concessione di alcuna forma di protezione.
In sede giurisdizionale il ricorrente ha censurato la valutazione della CT, sostenendo che non sarebbe stata correttamente valutata la sua vicenda, nonché le difficoltà patite in patria anche per ragioni politiche . Ha chiesto il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria e in subordine della protezione complementare.
Instaurato il contraddittorio il si è costituito in giudizio a mezzo della Controparte_1
CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il PM ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti ed il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale.
In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione attestante la sua attività lavorativa e la sua sistemazione abitativa in Italia. Si è proceduto in corso di causa all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato di lavorare a Roma presso la Lab Trentasette srl e di guadagnare mensilmente circa 1.200,00 netti, con contratto a tempo di sei mesi passibile di rinnovo. Ha altresì confermato le dichiarazioni rese davanti alla CT e ha rappresentato che il villaggio dal quale proviene si trova in una situazione pericolosa perché al confine tra due paesi, India e Pakistan e a causa del conflitto gli abitanti sono sempre in difficoltà con danno enorme per tutti quelli che restano nel villaggio, gli animali con i bombardamenti sono uccisi, le terre devastate;
ha precisato altresì che spesso accadono sparatorie che impediscono alle persone di andare a lavorare nei campi.
La causa, all'esito, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione cartolare.
2.La valutazione di credibilità sulle dichiarazioni rese dal ricorrente
Nelle cause relative al riconoscimento della protezione internazionale vige, alla stregua dell'interpretazione che della disciplina europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale (art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) è stata data dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (tra le tante, Cass. n. 8282/2013,
Cass. n. 18130/2017) un principio di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente e il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale dei presupposti delle domande. Il giudice è tenuto a condurre un esame “individuale, obiettivo ed imparziale” delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs25/2008 e dall'art. 3, co. 3,
d. lgs. 251/2007. L'art. 3, co. 5 del d. lgs. 251/2007 contiene una “regola di giudizio” che, sulla base di parametri normativi tipizzati, consente di ritenere il ricorrente credibile anche qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fornite dallo stesso non siano suffragati da prove. In particolare, saranno considerate veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al suo
Paese di origine e specifiche pertinenti al suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;
e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. Applicando tali criteri alla vicenda in esame si ritengono credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica di cui neppure la CT ha dubitato. Invece, le considerazioni svolte dalla Commissione Territoriale a sostegno della non credibilità della vicenda relativamente all'agenzia di intelligence FIA, alle vessazioni subite dalla ragazza della FIA e al pericolo per gli scontri tra India e Pakistan sono, a parere di questo Tribunale, condivisibili. Relativamente alla possibilità di richiesta di collaborazione da parte di movimenti politici e leader religiosi, si osserva che l'intera vicenda risulta estremante generica e al limite del comprensibile. Innanzitutto, lo stesso afferma di non voler essere coinvolto in nessuna azione promossa da leader religiosi o partiti politici sunniti, specificando tale volontà anche con riferimento ai MO (cfr. pag. 6 verbale delle dichiarazioni), per poi affermare che veniva molestato dalla FIA per aver volontariamente postato sul socialnetwork Facebook dei video di matrice MO (cfr. pag. 7 verbale delle dichiarazioni), cadendo in evidente contraddizione. In generale, il ricorrente non riesce a descrivere né gli agenti persecutori, ovvero l'agenzia di intelligence FIA e la ragazza, e neppure le azioni dagli stessi poste in essere. In effetti dall'analisi delle fonti COI risulta l'esistenza di tale agenzia FIA, ma risulta che si impegna a salvaguardare i cittadini e ad affrontare questioni quali il traffico Pt_3 di esseri umani, le attività finanziarie illecite, la criminalità informatica e la corruzione.
Saranno intensificati gli sforzi per smantellare le reti del traffico di esseri umani attraverso tecniche moderne e programmi di sensibilizzazione (cfr. Federal Investigation Agency https://www.fia.gov.pk/#:~:text=FIA%20is%20committed%20to%20safeguarding,modern%
20techniques%20and%20awareness%20programs e pertanto sembrerebbe che le sue finalità siano opposte a quelle dichiarate dal ricorrente;
appare, infatti, inverosimile che una tale organizzazione si sia adoperata per fargli perdere il lavoro, peraltro anche fuori dal territorio del Pakistan;
anche la vicenda relativa all'ostilità della ragazza nei suoi confronti appare del tutto vaga e non verosimile oltre che rimane non noto come la stessa abbia effettivamente mostrato al ricorrente la sua ostilità. Con riferimento alla questione del conflitto tra India e Pakistan deve rilevarsi, che il racconto del ricorrente appare del tutto generico e impersonale e in ogni caso si osserva che, la sua zona di provenienza, seppure vicino al confine con l'India , non è interessata da scontri, in quanto non è localizzata nei pressi della LOC, ossia il tratto di confine effettivamente teatro di contrasti passati tra
Pakistan ed India;
peraltro, attualmente si sono riscontrati miglioramenti anche il tale zona (
International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: India-Pakistan Kashmir, January 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=38).
In sede di audizione giudiziale il ricorrente non ha fornito alcun elemento di specificazione del racconto fatto alla CT limitandosi a riferire dichiarazioni generiche che con specifico riguardo al pericolo derivante dal conflitto tra India e Pakistan non trovano riscontro nelle fonti consultate. Le contraddizioni intrinseche del racconto e l'assenza di riscontri estrinseci nelle fonti COI consultate rendono non credibile la specifica vicenda posta a fondamento della fuga dal paese.
3. Lo “status” di rifugiato e la protezione sussidiaria alla luce delle informazioni sul paese di origine
Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di rifugiato, ancorché non richiesto dal ricorrente. Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo
251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate ( cfr. nota 1) hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente 1 .
Tanto premesso, nel caso in esame la vicenda narrata dal ricorrente è completamente estranea a condotte persecutorie o discriminatorie fondate sui motivi suindicati. Non sussistono neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale forma di protezione è riconosciuta a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “danno grave” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. a) va escluso che in caso di rimpatrio il ricorrente possa andare incontro a condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte, non risultando allegata alcuna accusa che potrebbe giustificare l'irrogazione di una tale condanna o della sua esecuzione. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. b), si esclude che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere destinatario di trattamenti disumani o degradanti ad opera di terzi e senza che le autorità governative possano o vogliano garantirgli protezione, stante la non credibilità della vicenda narrata. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 del decreto già richiamato si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona. Secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il
Pakistan, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007. In merito alla specifica zona di provenienza del ricorrente, il report EUAA2, pubblicato nel mese di ottobre 2021 e parametrato alle notizie aggiornate fino al 31 luglio 2021, non segnala un peggioramento della situazione globale di sicurezza. La citata fonte specifica, inoltre, che la situazione di sicurezza varia da regione a regione essendo influenzata da diversi fattori. I dati raccolti nel report sono forniti da diverse fonti e spesso il numero degli eventi e/o la classificazione non coincidono in quanto le organizzazioni ed i centri di studi utilizzano spesso metodi diversi. Dalla disamina del report EUAA, non emergono cambiamenti significativi né per quanto riguarda il numero delle vittime civili (214 decessi nel 2020 a fronte di 156 vittime registrate nel primo semestre del 20213), né per le tipologie di eventi di sicurezza. La stessa fonte specifica, inoltre, che la maggior parte degli incidenti correlati ad esplosioni di ordini non bonificati si sono verificati in AL e nel KP (cfr.
p. 60 del report EUAA). Anche le statistiche dettagliate inerenti ai target degli attacchi terroristici riportano un calo nel numero dei civili coinvolti e degli eventi di sicurezza tout court in tutto il paese (29 incidenti, 19 vittime e 139 feriti nel 2020 a fronte di 12 incidenti di sicurezza che hanno causato 25 vittime e 49 feriti – nello specifico un lieve aumento dei decessi a fronte di un calo dei feriti - cfr. p. 58 del report). Nel grafico elaborato sulla base dei dati forniti dal CRSS (cfr. p. 57 del citato report) emerge, con maggiore chiarezza, l'impatto sulla popolazione civile degli incidenti (violence-related casualities) distribuiti per regione. Infatti, sia il AL che il KP (incluse le zone ex-FATA) presentano numeri di gran lunga superiori al Punjab. Il capitolo dedicato specificatamente al quadro sulla sicurezza in Punjab (cfr.
2.2.1 Punjab, pp 75-77) raffronta le statistiche dell'anno 2020 con i dati riguardanti i primi sette mesi dell'anno 2021. Quantitativamente, i dati non riportano differenze numeriche significative. Si riportano le risultanze delle ricerche aggiornate alle fonti disponibili, all'inizio dell'anno 2022, inerenti alla situazione sicurezza in Punjab secondo la reportistica stillata per l'intero anno 2021. I dati riportati dal Center for Research
& Security Studies (CRSS), indicano 66 morti e 349 feriti in Punjab provocati sia dagli attacchi terroristi che dalle operazioni antiterrorismo4. L'istituto CRSS valuta un aumento delle vittime registrate nel 2020 (40 vittime) rispetto alle 66 persone decedute nel 2021 a causa degli eventi di sicurezza globalmente considerati. Il medesimo report 2021 precisa inoltre che, della totalità degli episodi violenti registrati sul territorio pakistano nel 2021, circa l'8% è avvenuto nella provincia del Punjab, mentre circa il 75% dei casi sono registrati Per in AL e 5 Il medesimo report rivela come circa un terzo delle vittime totali degli attacchi terroristici siano civili. Il report relativo al 2021 del PIPS conteggia cinque attacchi terroristici, che hanno causato 14 vittime e ferito 51 persone. Viene rimarcato che il numero di attacchi terroristici nell'anno 2021 ha registrato un calo del 28% rispetto all'anno precedente, precisando tuttavia che il numero di persone rimaste uccise e/o ferite sia aumentato rispetto all'anno 2020.6 Il SATP ha registrato 10 incidenti relativi alla sicurezza che hanno causato la morte di 20 persone, di cui 9 civili, 5 appartenenti alle forze dell'ordine e 13 militanti7. Secondo i dati estraibili dal PICSS, il Punjab nel 2021 ha registrato 10 attacchi terroristici che hanno causato 10 vittime e 87 feriti.8 Il Progetto ha Pt_4 segnalato nel Punjab ben 112 eventi relativi alla sicurezza che hanno causato 106 vittime, 4 eventi (10 vittime) in 340 eventi e ben 665 vittime nel Persona_3
AL, 269 eventi (con 477 vittime) nel mentre nel Sindh sono Persona_4 stati registrati 50 eventi (60 vittime) stimando complessivamente e per tutto il Paese 1.324 vittime a fronte di 783 episodi di violenza per tutto l'anno 2021.9 Ai fini della valutazione della situazione sicurezza è rivelante anche tener presente che nell'anno 2016 il Punjab è stato teatro di 676 situazioni critiche (battaglie, esplosioni, violenza remota e violenza contro i civili) che avrebbero causato circa 994 vittime.10 Per ciò che concerne l'anno 2022, il sito SATP rimarca che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 novembre, in Punjab sono state registrati 7 incidenti mortali che hanno provocato 11 decessi tra cui 10 vittime civili ed 1 vittima a seguito di un evento terroristico.11 I report mensili elaborati dal ICG dettagliano i più significativi eventi impattanti sulla sicurezza rimarcando che le criticità sono state prevalentemente dovute agli scontri tra le fazioni politiche a ridosso delle elezioni provinciali in Punjab tenutesi a luglio, alle proteste di piazza ed alcuni eventi di violenza di matrice religiosa ad opera della folla avvenuti nel febbraio 2022.12 Secondo ACLED, nel Per 2022 gli scontri si sono verificati maggiormente nella provincia di (247). Le esplosioni/violenze a distanza si sono verificate nelle province Belucistan (83) e KP (45), mentre le violenze contro i civili si sono concentrati maggiormente nelle province KP (83), Punjab (58) e AL (55)13.
Con riferimento all'anno 2023, nel mese di gennaio il TTP ( Persona_5 Per Tehrik-e Pakistan) ha mantenuto attacchi ad alta frequenza nella provincia di Per_5 ( , uccidendo oltre una dozzina di membri delle forze di sicurezza. Il Persona_4
30 gennaio 2023 è avvenuto un attentato contro una moschea utilizzata dalle forze di sicurezza e personale governativo nella città di Peshawar e sono state uccise più di 100 persone e ferite più di 200.15 TTP ha inizialmente rivendicato e poi negato la responsabilità di questo attacco suicida.16 Il bombardamento ha sollevato timori tra residenti di una possibile nuova controffensiva dell'esercito contro il TTP nel KP.17 Per quanto concerne il
Punjab, nel gennaio 2023, sono stati uccisi due ufficiali dell'intelligence, noti per il loro coinvolgimento in operazioni antiterrorismo, ma nessuno ha rivendicato la responsabilità di
CP_ 7 (1 January 2021 – 31 December 2021), accessed on 3 March 2022, Controparte_4 https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab 8 Pakistan Annual Security Assessment Report 2021, January 2022, Controparte_5 https://www.picss.net/annual-report-2021/ 9 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2021- 31 December 2021), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 10 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2016- 31 December 2016), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard CP_ 11 Datasheet – Punjab, aggiornato al 28 novembre 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan- punjab 12 International Crisis Group, Crisis Watch Pakistan, panoramica mesi gennaio -novembre 2022 disponibili al link https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database 13 analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, South Asia (Filters applied: Pakistan;
CP_6 Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), 11 gennaio
2023, Dati curati - ACLED (acleddata.com) 14 ICG, Pakistan – January 2023, Database CrisisWatch | Gruppo di crisi (crisisgroup.org) 15 7 BBC, Pakistan mosque blast: police targeted in suicide attack that kills 59, 30 gennaio 2023, Esplosione della moschea in
Pakistan: la polizia è stata presa di mira in un attacco suicida che uccide 59 persone - BBC News;
Reuters, Suicide bomber kills 59 in mosque used by police, 30 gennaio 2023, Attentatore suicida uccide 59 persone nella moschea pakistana usata dalla polizia | Reuters 16 New York TI (The), Suicide bombing tears through Pakistani mosque, killing dozens, 31 gennaio 2023, Attentato suicida alla moschea pakistana uccide almeno 87 persone - The New York TI (nytimes.com) 17 New York TI (The), In Pakistan, fears that 'terrorism has returned' as bombing kills 101, 31 gennaio 2023, Il Pakistan è alle prese con l'attacco terroristico che ha lasciato 101 morti - The New York TI (nytimes.com); , What is behind the rising CP_7
[... violent attacks in Pakistan?, 2 febbraio 2023, Cosa c'è dietro i crescenti attacchi violenti in Pakistan? | Notizie | Controparte_8
CP_7 questi omicidi18. Due membri del personale dell'Inter-Services Intelligence (ISI) distaccati presso il dipartimento antiterrorismo del Punjab (CTD) sono stati uccisi da un terrorista in un hotel lungo la strada sull'autostrada nazionale vicino a Pirowal nella città di Khanewal
(distretto di Khanewal) il 3 gennaio 2023. Il direttore regionale e Parte_5 Persona_6
l'ispettore hanno incontrato una "fonte" in un hotel lungo la strada. Dopo aver Persona_7 preso il tè, si sono diretti al parcheggio quando lo stesso "fonte", identificato come
[...]
AC KH, ha estratto la sua pistola, ha sparato agli agenti ed è fuggito dalla Per_8 scena. Nel frattempo, il 4 gennaio, il (TTP) ha rivendicato la Controparte_9 responsabilità degli omicidi. "Ieri, una squadra segreta del TTP ha ucciso il vicedirettore dell' insieme al suo collega ispettore Nasir Butt sulla Bismillah Persona_9
Highway nel distretto di Khanewal nel Punjab", ha dichiarato il "portavoce" del TTP in una dichiarazione ai media. È interessante notare che l'attacco è Persona_10 stato rivendicato anche da , legato ad Secondo Controparte_10 Pt_6 CP_11 sebbene il 2023 sia iniziato così con una nota violenta, la provincia ha registrato un numero di vittime legate al terrorismo più basso rispetto al 202219. Tuttavia, dalla disamina dei dati forniti dal centro studi SATP emerge che nel Gujrat non sono stati registrate vittime dovute ad attacchi di matrice terroristica negli anni 2020 ed inizio dell'anno 2023.20 Le fonti rimarcano gli sforzi del governo pakistano ad affrontare le sfide alla sicurezza. Per ciò che concerne il distretto di Gujrat ed in vista delle manifestazioni politiche organizzate dall'ex primo ministro sono state dislocate forze di polizia in tutto il Punjab.21 L'inizio dell'anno
2023 è stato caratterizzato da un peggioramento della situazione di sicurezza in
[...] e nelle zone di frontiera con l'Afghanistan.22 Persona_4
Secondo i dati rilevati dall'ACLED, i talebani pakistani (Tehreek-e-Taliban-e-Pakistan, TTP) sono stati coinvolti in 943 incidenti legati alla sicurezza (codificati come esplosioni/violenze a distanza e violenza contro i civili) tra il 1° gennaio 2022 e il 22 marzo
2024. Di questi, 205 incidenti 25 oppure il 22% sono stati codificati come incidenti con
“bersagli civili”. Nello stesso periodo gruppi separatisti11 sarebbero stati coinvolti in Pt_7
922 incidenti legati alla sicurezza, 202 dei quali (22 per cento) sono stati codificati come incidenti con “bersagli civili”. Il gruppo lo era coinvolto in 107 incidenti di Parte_8 questo tipo, di cui 44 (41%) codificati come incidenti con “bersagli civili”. È stato inoltre segnalato il coinvolgimento di gruppi armati non identificati 459 incidenti legati alla sicurezza, di cui 280 (61%) sono stati codificati come incidenti con “civili” targeting”23. Nel periodo precedente alle elezioni generali del febbraio 2024 si è registrato un aumento della violenza segnalati, tra cui uccisioni mirate di candidati nel e nel Persona_4 Belucistan province24. Il giorno delle elezioni, la BBC ha riferito che le elezioni pakistane
La Commissione aveva “classificato la metà dei 90.675 seggi elettorali come “sensibili”. c'è un rischio di violenza, o “più sensibile”, che indica un rischio più elevato” a causa “della regione 11 Include gruppi codificati dall'ACLED come SE , Esercito di Pt_7 Liberazione Baloch, Liberazione Baloch, Liberazione, CP_15 CP_16 [...]
, Esercito Repubblicano Baloch, AR EP , Controparte_17 Pt_7 [...] e Esercito Baloch Unito 12 Codificato dall'ACLED come “Stato CP_18 Per_11 islamico (Pakistan)” o “Stato islamico (Afghanistan)” 26 situazione della sicurezza e storia della violenza elettorale” 25. SE beluci secondo quanto riferito, “ha chiesto il boicottaggio delle prossime elezioni, implicando una minaccia per esse partecipazione alle elezioni”26.
Pur a fronte di indubbie criticità, alla luce delle fonti COI riportate, l'area di specifica provenienza del richiedente non è interessata da situazioni di conflitto armato con violenza generalizzata tale da giustificare la concessione della misura della protezione sussidiaria.
4. Le forme di protezione complementare
Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente 25 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 26 ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project: Political Repression and Militant Targeting Set the Stage for Pakistan's
2024 Elections, 1 February 2024 https://acleddata.com/2024/02/01/political-repression-and-militant-targeting-set-thestage-for- pakistans-2024-elections/ protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato di aver iniziato percorso di integrazione lavorativa in Italia risultando, ad oggi, titolare di contratto di lavoro presso la “ Lab Trentasette” s.r.l con un guadagno mensile medio di circa 1100,00 euro ( cfr. comunicazione e buste paga). Pur trattandosi di contratto di lavoro a Pt_9 tempo determinato il ricorrente ha rappresentato che potrà essere rinnovato e, inoltre, ha dichiarato che in Italia vive anche la sorella e un cugino. Un rimpatrio in Pakistan determinerebbe la brusca interruzione dell'organizzazione in Italia della sua vita privata e del percorso integrativo intrapreso, dovendo tenersi conto delle diffuse criticità evidenziate, con riguardo all'area di provenienza, dalle fonti COI richiamati ( con plurimi conflitti c.d. a bassa intensità) sia con riguardo alla sicurezza sia a “deficit” in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.
Va dunque dichiarata– non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica - la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale nelle forme previste dalle disposizioni introdotte dal DL 130/2020.
Le spese di lite, considerato l'esito del ricorso, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020 ( applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.4.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa L. Giglio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (divieto c.d. di refoulement) si desume , in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani. Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la “persecuzione” rilevante, ai fini della concessione dello “status”, sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della dura e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) Stato ma anche in b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali , se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello “status” di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una “vis” persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016). 2 European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan; Security Situation,
October2021,https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf 3 Vedasi la pagina 60 del report EUAA ove la tabella n.8 riporta, inter alia, il totale delle vittime civili dei attacchi terroristici e delle azioni di contrasto al terrorismo nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2021. 4 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, n.d., https://crss.pk/crss-annual-security-report-
2021/ 5 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021/ 6 Studies (PIPS), Pakistan Security Report 2021, January 2022, Controparte_2 https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security-report-2021, pp.18 -19, 22. 18 Al Jazeera, intelligence officers gunned down in Punjab province, 4 January 2023, Due ufficiali dell'intelligence CP_12 pakistana uccisi a colpi di arma da fuoco nella provincia del Punjab | Notizie sui conflitti | Al Jazeera CP_ 19 Punjab: Assessment- 2023, Terrorism Assessment, Punjab (satp.org) 20 SATP, Datasheet - Gujrat(NA), dato aggiornati al 15 gennaio 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/pakistan-punjab-na-gujrat 21 SATP, Punjab IGP orders 'clean-up' operation against militants, 16.01.2023, https://www.satp.org/terrorism-update/punjab-igp- orders-%E2%80%98clean-up%E2%80%99-operation-against-militants; ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 5-11 November 2022, 16.11.2022, https://acleddata.com/2022/11/16/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-5-11-november- 2022/ ; 22 , Regional Overview Asia-Pacific December 2022, 16.01.2023, https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overview/ ; Pt_4 : Pakistani Military Claims Killing Of 11 Militants In Restive District Bordering Controparte_13 Afghanistan, 06.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085033.html ; ICG, Crisis Watch, Pakistan, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 23 – Data Project: Conflict Exposure Calculator [Pakistan, 1 January 2022 – 22 March Pt_4 Controparte_14 2024, filtered event types: battles, explosions/remote violence, violence against civilians], accessed 11 April 2024 https://acleddata.com/conflict-exposure/ 24 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
M1
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 1947/2023 avente ad oggetto “ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo
25/2008” R.G. proposto
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato in Terni, Via San Nicandro 39
RICORRENTE
DI
– Controparte_1
Sezione di Perugia
Resistente
Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia ha emesso il seguente:
DECRETO
1. I fatti processuali
Il ricorrente, originario del Pakistan, ha impugnato avanti al Tribunale di Perugia il provvedimento del 28.02.2023, notificato il 27.03.2023, con cui la
[...]
di , sezione di Perugia, ha rigettato la sua domanda Controparte_1 CP_1 di protezione internazionale e di forme di protezione complementari. Il ricorrente in sede di audizione avanti alla CT ha dichiarato: di essere cittadino pakistano, di etnia della casta Gujjar e di professare la fede sunnita;
di essere originario di Per_1
Tilakpur, Sialkot, Punjab e di avervi risieduto sino al 2015, allorquando si trasferiva in
Arabia Saudita per motivi di lavoro;
di avere quindi fatto rientro nel suo villaggio dopo circa tre anni e mezzo e di avervi risieduto per qualche mese, sino al secondo espatrio;
di avere studiato complessivamente 10 anni presso la scuola statale e tre anni presso una madrasa;
di avere lavorato come operaio in fabbrica e come carpentiere;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli ed una sorella, attualmente residente con il marito in Italia;
che gli altri familiari risiedono tutt'ora nel suo villaggio;
che le difficoltà lavorative determinate dalla corruzione in Pakistan e le frequenti sparatorie che CP_ occorrevano al confine con l'India lo inducevano a lasciare il paese alla volta 'Arabia
Saudita nel 2015; che il MO della madrasa presso cui aveva studiato nonché i locali partiti politici, in primis il tentavano di coinvolgerlo e di farlo avvicinare Parte_2 affinché potessero poi utilizzarlo per i loro scopi;
che egli tuttavia si rifiutava di aderire a qualsivoglia iniziativa, pur iniziando a condividere dei post su Facebook del MO allorquando si trovava in Arabia Saudita;
che per tale ragione una agenzia di intelligence pakistana, la FIA, iniziava a recargli disturbo e a ostacolarlo sul luogo di lavoro affinchè egli perdesse la sua occupazione;
che tali azioni si ripetevano anche quando egli faceva ritorno in Pakistan non chè quando si trovava in Grecia;
di essere difatti partito alla volta del Paese ellenico nel marzo del 2019 poiché stanco di tali disturbi e per problemi familiari;
che infatti egli si era innamorato di una ragazza che tuttavia non era ben vista dalla sua famiglia, poiché considerata troppo emancipata a causa della sua professione di maestra e per la sua decisione di non portare il velo;
che la sua famiglia tentava quindi di farlo sposare con un'altra ragazza ma di essersi opposto a tale decisione e di avere comunicato ai suoi genitori l'intenzione di non volere vivere con tali pressioni;
che la ragazza di cui era innamorato, risentita per il suo allontanamento, contribuiva al suo disturbo, essendo anch'ella un membro della FIA;
che infine le difficoltà lavorative, non gli consentivano di avere una progettualità di vita e che anche tale motivo lo spingeva a partire;
che tuttavia le condizioni di lavoro che egli trovava in Grecia non erano ottimali e di essere stato sfruttato lavorativamente dalla locale mafia e dai partiti ellenici;
di avere difatti ricevuto uno stipendio mensile di soli 200 -300 euro poiché il resto veniva trattenuto per le spese di vitto e alloggio;
di avere quindi deciso di ripartire alla volta dell'Italia, ove giungeva il 27 luglio 2021 e presentava istanza di protezione internazionale.
La CT ha ritenuto non credibile la vicenda narrata sia relativamente alle problematiche con l'agenzia di intelligence FIA per aver pubblicato dei video dei MO, sia con la ragazza di cui si era innamorato appartenente alla FIA;
non ha altresì ritenuto concreto ed attuale il pericolo dallo stesso paventato per gli scontri tra India e Pakistan al confine;
infine, ha ritenuto che dal racconto del ricorrente non sono emerse condizioni di vita da far ritenere una condizione di deprivazione tale da compromettere l'esercizio di diritti fondamentali e non ha, pertanto, ravvisato i presupposti per la concessione di alcuna forma di protezione.
In sede giurisdizionale il ricorrente ha censurato la valutazione della CT, sostenendo che non sarebbe stata correttamente valutata la sua vicenda, nonché le difficoltà patite in patria anche per ragioni politiche . Ha chiesto il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria e in subordine della protezione complementare.
Instaurato il contraddittorio il si è costituito in giudizio a mezzo della Controparte_1
CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il PM ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti ed il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale.
In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione attestante la sua attività lavorativa e la sua sistemazione abitativa in Italia. Si è proceduto in corso di causa all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato di lavorare a Roma presso la Lab Trentasette srl e di guadagnare mensilmente circa 1.200,00 netti, con contratto a tempo di sei mesi passibile di rinnovo. Ha altresì confermato le dichiarazioni rese davanti alla CT e ha rappresentato che il villaggio dal quale proviene si trova in una situazione pericolosa perché al confine tra due paesi, India e Pakistan e a causa del conflitto gli abitanti sono sempre in difficoltà con danno enorme per tutti quelli che restano nel villaggio, gli animali con i bombardamenti sono uccisi, le terre devastate;
ha precisato altresì che spesso accadono sparatorie che impediscono alle persone di andare a lavorare nei campi.
La causa, all'esito, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione cartolare.
2.La valutazione di credibilità sulle dichiarazioni rese dal ricorrente
Nelle cause relative al riconoscimento della protezione internazionale vige, alla stregua dell'interpretazione che della disciplina europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale (art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) è stata data dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (tra le tante, Cass. n. 8282/2013,
Cass. n. 18130/2017) un principio di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente e il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale dei presupposti delle domande. Il giudice è tenuto a condurre un esame “individuale, obiettivo ed imparziale” delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs25/2008 e dall'art. 3, co. 3,
d. lgs. 251/2007. L'art. 3, co. 5 del d. lgs. 251/2007 contiene una “regola di giudizio” che, sulla base di parametri normativi tipizzati, consente di ritenere il ricorrente credibile anche qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fornite dallo stesso non siano suffragati da prove. In particolare, saranno considerate veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al suo
Paese di origine e specifiche pertinenti al suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;
e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. Applicando tali criteri alla vicenda in esame si ritengono credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica di cui neppure la CT ha dubitato. Invece, le considerazioni svolte dalla Commissione Territoriale a sostegno della non credibilità della vicenda relativamente all'agenzia di intelligence FIA, alle vessazioni subite dalla ragazza della FIA e al pericolo per gli scontri tra India e Pakistan sono, a parere di questo Tribunale, condivisibili. Relativamente alla possibilità di richiesta di collaborazione da parte di movimenti politici e leader religiosi, si osserva che l'intera vicenda risulta estremante generica e al limite del comprensibile. Innanzitutto, lo stesso afferma di non voler essere coinvolto in nessuna azione promossa da leader religiosi o partiti politici sunniti, specificando tale volontà anche con riferimento ai MO (cfr. pag. 6 verbale delle dichiarazioni), per poi affermare che veniva molestato dalla FIA per aver volontariamente postato sul socialnetwork Facebook dei video di matrice MO (cfr. pag. 7 verbale delle dichiarazioni), cadendo in evidente contraddizione. In generale, il ricorrente non riesce a descrivere né gli agenti persecutori, ovvero l'agenzia di intelligence FIA e la ragazza, e neppure le azioni dagli stessi poste in essere. In effetti dall'analisi delle fonti COI risulta l'esistenza di tale agenzia FIA, ma risulta che si impegna a salvaguardare i cittadini e ad affrontare questioni quali il traffico Pt_3 di esseri umani, le attività finanziarie illecite, la criminalità informatica e la corruzione.
Saranno intensificati gli sforzi per smantellare le reti del traffico di esseri umani attraverso tecniche moderne e programmi di sensibilizzazione (cfr. Federal Investigation Agency https://www.fia.gov.pk/#:~:text=FIA%20is%20committed%20to%20safeguarding,modern%
20techniques%20and%20awareness%20programs e pertanto sembrerebbe che le sue finalità siano opposte a quelle dichiarate dal ricorrente;
appare, infatti, inverosimile che una tale organizzazione si sia adoperata per fargli perdere il lavoro, peraltro anche fuori dal territorio del Pakistan;
anche la vicenda relativa all'ostilità della ragazza nei suoi confronti appare del tutto vaga e non verosimile oltre che rimane non noto come la stessa abbia effettivamente mostrato al ricorrente la sua ostilità. Con riferimento alla questione del conflitto tra India e Pakistan deve rilevarsi, che il racconto del ricorrente appare del tutto generico e impersonale e in ogni caso si osserva che, la sua zona di provenienza, seppure vicino al confine con l'India , non è interessata da scontri, in quanto non è localizzata nei pressi della LOC, ossia il tratto di confine effettivamente teatro di contrasti passati tra
Pakistan ed India;
peraltro, attualmente si sono riscontrati miglioramenti anche il tale zona (
International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: India-Pakistan Kashmir, January 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=38).
In sede di audizione giudiziale il ricorrente non ha fornito alcun elemento di specificazione del racconto fatto alla CT limitandosi a riferire dichiarazioni generiche che con specifico riguardo al pericolo derivante dal conflitto tra India e Pakistan non trovano riscontro nelle fonti consultate. Le contraddizioni intrinseche del racconto e l'assenza di riscontri estrinseci nelle fonti COI consultate rendono non credibile la specifica vicenda posta a fondamento della fuga dal paese.
3. Lo “status” di rifugiato e la protezione sussidiaria alla luce delle informazioni sul paese di origine
Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di rifugiato, ancorché non richiesto dal ricorrente. Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo
251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate ( cfr. nota 1) hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente 1 .
Tanto premesso, nel caso in esame la vicenda narrata dal ricorrente è completamente estranea a condotte persecutorie o discriminatorie fondate sui motivi suindicati. Non sussistono neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale forma di protezione è riconosciuta a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “danno grave” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. a) va escluso che in caso di rimpatrio il ricorrente possa andare incontro a condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte, non risultando allegata alcuna accusa che potrebbe giustificare l'irrogazione di una tale condanna o della sua esecuzione. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. b), si esclude che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere destinatario di trattamenti disumani o degradanti ad opera di terzi e senza che le autorità governative possano o vogliano garantirgli protezione, stante la non credibilità della vicenda narrata. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 del decreto già richiamato si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona. Secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il
Pakistan, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007. In merito alla specifica zona di provenienza del ricorrente, il report EUAA2, pubblicato nel mese di ottobre 2021 e parametrato alle notizie aggiornate fino al 31 luglio 2021, non segnala un peggioramento della situazione globale di sicurezza. La citata fonte specifica, inoltre, che la situazione di sicurezza varia da regione a regione essendo influenzata da diversi fattori. I dati raccolti nel report sono forniti da diverse fonti e spesso il numero degli eventi e/o la classificazione non coincidono in quanto le organizzazioni ed i centri di studi utilizzano spesso metodi diversi. Dalla disamina del report EUAA, non emergono cambiamenti significativi né per quanto riguarda il numero delle vittime civili (214 decessi nel 2020 a fronte di 156 vittime registrate nel primo semestre del 20213), né per le tipologie di eventi di sicurezza. La stessa fonte specifica, inoltre, che la maggior parte degli incidenti correlati ad esplosioni di ordini non bonificati si sono verificati in AL e nel KP (cfr.
p. 60 del report EUAA). Anche le statistiche dettagliate inerenti ai target degli attacchi terroristici riportano un calo nel numero dei civili coinvolti e degli eventi di sicurezza tout court in tutto il paese (29 incidenti, 19 vittime e 139 feriti nel 2020 a fronte di 12 incidenti di sicurezza che hanno causato 25 vittime e 49 feriti – nello specifico un lieve aumento dei decessi a fronte di un calo dei feriti - cfr. p. 58 del report). Nel grafico elaborato sulla base dei dati forniti dal CRSS (cfr. p. 57 del citato report) emerge, con maggiore chiarezza, l'impatto sulla popolazione civile degli incidenti (violence-related casualities) distribuiti per regione. Infatti, sia il AL che il KP (incluse le zone ex-FATA) presentano numeri di gran lunga superiori al Punjab. Il capitolo dedicato specificatamente al quadro sulla sicurezza in Punjab (cfr.
2.2.1 Punjab, pp 75-77) raffronta le statistiche dell'anno 2020 con i dati riguardanti i primi sette mesi dell'anno 2021. Quantitativamente, i dati non riportano differenze numeriche significative. Si riportano le risultanze delle ricerche aggiornate alle fonti disponibili, all'inizio dell'anno 2022, inerenti alla situazione sicurezza in Punjab secondo la reportistica stillata per l'intero anno 2021. I dati riportati dal Center for Research
& Security Studies (CRSS), indicano 66 morti e 349 feriti in Punjab provocati sia dagli attacchi terroristi che dalle operazioni antiterrorismo4. L'istituto CRSS valuta un aumento delle vittime registrate nel 2020 (40 vittime) rispetto alle 66 persone decedute nel 2021 a causa degli eventi di sicurezza globalmente considerati. Il medesimo report 2021 precisa inoltre che, della totalità degli episodi violenti registrati sul territorio pakistano nel 2021, circa l'8% è avvenuto nella provincia del Punjab, mentre circa il 75% dei casi sono registrati Per in AL e 5 Il medesimo report rivela come circa un terzo delle vittime totali degli attacchi terroristici siano civili. Il report relativo al 2021 del PIPS conteggia cinque attacchi terroristici, che hanno causato 14 vittime e ferito 51 persone. Viene rimarcato che il numero di attacchi terroristici nell'anno 2021 ha registrato un calo del 28% rispetto all'anno precedente, precisando tuttavia che il numero di persone rimaste uccise e/o ferite sia aumentato rispetto all'anno 2020.6 Il SATP ha registrato 10 incidenti relativi alla sicurezza che hanno causato la morte di 20 persone, di cui 9 civili, 5 appartenenti alle forze dell'ordine e 13 militanti7. Secondo i dati estraibili dal PICSS, il Punjab nel 2021 ha registrato 10 attacchi terroristici che hanno causato 10 vittime e 87 feriti.8 Il Progetto ha Pt_4 segnalato nel Punjab ben 112 eventi relativi alla sicurezza che hanno causato 106 vittime, 4 eventi (10 vittime) in 340 eventi e ben 665 vittime nel Persona_3
AL, 269 eventi (con 477 vittime) nel mentre nel Sindh sono Persona_4 stati registrati 50 eventi (60 vittime) stimando complessivamente e per tutto il Paese 1.324 vittime a fronte di 783 episodi di violenza per tutto l'anno 2021.9 Ai fini della valutazione della situazione sicurezza è rivelante anche tener presente che nell'anno 2016 il Punjab è stato teatro di 676 situazioni critiche (battaglie, esplosioni, violenza remota e violenza contro i civili) che avrebbero causato circa 994 vittime.10 Per ciò che concerne l'anno 2022, il sito SATP rimarca che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 novembre, in Punjab sono state registrati 7 incidenti mortali che hanno provocato 11 decessi tra cui 10 vittime civili ed 1 vittima a seguito di un evento terroristico.11 I report mensili elaborati dal ICG dettagliano i più significativi eventi impattanti sulla sicurezza rimarcando che le criticità sono state prevalentemente dovute agli scontri tra le fazioni politiche a ridosso delle elezioni provinciali in Punjab tenutesi a luglio, alle proteste di piazza ed alcuni eventi di violenza di matrice religiosa ad opera della folla avvenuti nel febbraio 2022.12 Secondo ACLED, nel Per 2022 gli scontri si sono verificati maggiormente nella provincia di (247). Le esplosioni/violenze a distanza si sono verificate nelle province Belucistan (83) e KP (45), mentre le violenze contro i civili si sono concentrati maggiormente nelle province KP (83), Punjab (58) e AL (55)13.
Con riferimento all'anno 2023, nel mese di gennaio il TTP ( Persona_5 Per Tehrik-e Pakistan) ha mantenuto attacchi ad alta frequenza nella provincia di Per_5 ( , uccidendo oltre una dozzina di membri delle forze di sicurezza. Il Persona_4
30 gennaio 2023 è avvenuto un attentato contro una moschea utilizzata dalle forze di sicurezza e personale governativo nella città di Peshawar e sono state uccise più di 100 persone e ferite più di 200.15 TTP ha inizialmente rivendicato e poi negato la responsabilità di questo attacco suicida.16 Il bombardamento ha sollevato timori tra residenti di una possibile nuova controffensiva dell'esercito contro il TTP nel KP.17 Per quanto concerne il
Punjab, nel gennaio 2023, sono stati uccisi due ufficiali dell'intelligence, noti per il loro coinvolgimento in operazioni antiterrorismo, ma nessuno ha rivendicato la responsabilità di
CP_ 7 (1 January 2021 – 31 December 2021), accessed on 3 March 2022, Controparte_4 https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab 8 Pakistan Annual Security Assessment Report 2021, January 2022, Controparte_5 https://www.picss.net/annual-report-2021/ 9 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2021- 31 December 2021), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 10 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2016- 31 December 2016), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard CP_ 11 Datasheet – Punjab, aggiornato al 28 novembre 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan- punjab 12 International Crisis Group, Crisis Watch Pakistan, panoramica mesi gennaio -novembre 2022 disponibili al link https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database 13 analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, South Asia (Filters applied: Pakistan;
CP_6 Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), 11 gennaio
2023, Dati curati - ACLED (acleddata.com) 14 ICG, Pakistan – January 2023, Database CrisisWatch | Gruppo di crisi (crisisgroup.org) 15 7 BBC, Pakistan mosque blast: police targeted in suicide attack that kills 59, 30 gennaio 2023, Esplosione della moschea in
Pakistan: la polizia è stata presa di mira in un attacco suicida che uccide 59 persone - BBC News;
Reuters, Suicide bomber kills 59 in mosque used by police, 30 gennaio 2023, Attentatore suicida uccide 59 persone nella moschea pakistana usata dalla polizia | Reuters 16 New York TI (The), Suicide bombing tears through Pakistani mosque, killing dozens, 31 gennaio 2023, Attentato suicida alla moschea pakistana uccide almeno 87 persone - The New York TI (nytimes.com) 17 New York TI (The), In Pakistan, fears that 'terrorism has returned' as bombing kills 101, 31 gennaio 2023, Il Pakistan è alle prese con l'attacco terroristico che ha lasciato 101 morti - The New York TI (nytimes.com); , What is behind the rising CP_7
[... violent attacks in Pakistan?, 2 febbraio 2023, Cosa c'è dietro i crescenti attacchi violenti in Pakistan? | Notizie | Controparte_8
CP_7 questi omicidi18. Due membri del personale dell'Inter-Services Intelligence (ISI) distaccati presso il dipartimento antiterrorismo del Punjab (CTD) sono stati uccisi da un terrorista in un hotel lungo la strada sull'autostrada nazionale vicino a Pirowal nella città di Khanewal
(distretto di Khanewal) il 3 gennaio 2023. Il direttore regionale e Parte_5 Persona_6
l'ispettore hanno incontrato una "fonte" in un hotel lungo la strada. Dopo aver Persona_7 preso il tè, si sono diretti al parcheggio quando lo stesso "fonte", identificato come
[...]
AC KH, ha estratto la sua pistola, ha sparato agli agenti ed è fuggito dalla Per_8 scena. Nel frattempo, il 4 gennaio, il (TTP) ha rivendicato la Controparte_9 responsabilità degli omicidi. "Ieri, una squadra segreta del TTP ha ucciso il vicedirettore dell' insieme al suo collega ispettore Nasir Butt sulla Bismillah Persona_9
Highway nel distretto di Khanewal nel Punjab", ha dichiarato il "portavoce" del TTP in una dichiarazione ai media. È interessante notare che l'attacco è Persona_10 stato rivendicato anche da , legato ad Secondo Controparte_10 Pt_6 CP_11 sebbene il 2023 sia iniziato così con una nota violenta, la provincia ha registrato un numero di vittime legate al terrorismo più basso rispetto al 202219. Tuttavia, dalla disamina dei dati forniti dal centro studi SATP emerge che nel Gujrat non sono stati registrate vittime dovute ad attacchi di matrice terroristica negli anni 2020 ed inizio dell'anno 2023.20 Le fonti rimarcano gli sforzi del governo pakistano ad affrontare le sfide alla sicurezza. Per ciò che concerne il distretto di Gujrat ed in vista delle manifestazioni politiche organizzate dall'ex primo ministro sono state dislocate forze di polizia in tutto il Punjab.21 L'inizio dell'anno
2023 è stato caratterizzato da un peggioramento della situazione di sicurezza in
[...] e nelle zone di frontiera con l'Afghanistan.22 Persona_4
Secondo i dati rilevati dall'ACLED, i talebani pakistani (Tehreek-e-Taliban-e-Pakistan, TTP) sono stati coinvolti in 943 incidenti legati alla sicurezza (codificati come esplosioni/violenze a distanza e violenza contro i civili) tra il 1° gennaio 2022 e il 22 marzo
2024. Di questi, 205 incidenti 25 oppure il 22% sono stati codificati come incidenti con
“bersagli civili”. Nello stesso periodo gruppi separatisti11 sarebbero stati coinvolti in Pt_7
922 incidenti legati alla sicurezza, 202 dei quali (22 per cento) sono stati codificati come incidenti con “bersagli civili”. Il gruppo lo era coinvolto in 107 incidenti di Parte_8 questo tipo, di cui 44 (41%) codificati come incidenti con “bersagli civili”. È stato inoltre segnalato il coinvolgimento di gruppi armati non identificati 459 incidenti legati alla sicurezza, di cui 280 (61%) sono stati codificati come incidenti con “civili” targeting”23. Nel periodo precedente alle elezioni generali del febbraio 2024 si è registrato un aumento della violenza segnalati, tra cui uccisioni mirate di candidati nel e nel Persona_4 Belucistan province24. Il giorno delle elezioni, la BBC ha riferito che le elezioni pakistane
La Commissione aveva “classificato la metà dei 90.675 seggi elettorali come “sensibili”. c'è un rischio di violenza, o “più sensibile”, che indica un rischio più elevato” a causa “della regione 11 Include gruppi codificati dall'ACLED come SE , Esercito di Pt_7 Liberazione Baloch, Liberazione Baloch, Liberazione, CP_15 CP_16 [...]
, Esercito Repubblicano Baloch, AR EP , Controparte_17 Pt_7 [...] e Esercito Baloch Unito 12 Codificato dall'ACLED come “Stato CP_18 Per_11 islamico (Pakistan)” o “Stato islamico (Afghanistan)” 26 situazione della sicurezza e storia della violenza elettorale” 25. SE beluci secondo quanto riferito, “ha chiesto il boicottaggio delle prossime elezioni, implicando una minaccia per esse partecipazione alle elezioni”26.
Pur a fronte di indubbie criticità, alla luce delle fonti COI riportate, l'area di specifica provenienza del richiedente non è interessata da situazioni di conflitto armato con violenza generalizzata tale da giustificare la concessione della misura della protezione sussidiaria.
4. Le forme di protezione complementare
Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente 25 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 26 ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project: Political Repression and Militant Targeting Set the Stage for Pakistan's
2024 Elections, 1 February 2024 https://acleddata.com/2024/02/01/political-repression-and-militant-targeting-set-thestage-for- pakistans-2024-elections/ protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato di aver iniziato percorso di integrazione lavorativa in Italia risultando, ad oggi, titolare di contratto di lavoro presso la “ Lab Trentasette” s.r.l con un guadagno mensile medio di circa 1100,00 euro ( cfr. comunicazione e buste paga). Pur trattandosi di contratto di lavoro a Pt_9 tempo determinato il ricorrente ha rappresentato che potrà essere rinnovato e, inoltre, ha dichiarato che in Italia vive anche la sorella e un cugino. Un rimpatrio in Pakistan determinerebbe la brusca interruzione dell'organizzazione in Italia della sua vita privata e del percorso integrativo intrapreso, dovendo tenersi conto delle diffuse criticità evidenziate, con riguardo all'area di provenienza, dalle fonti COI richiamati ( con plurimi conflitti c.d. a bassa intensità) sia con riguardo alla sicurezza sia a “deficit” in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.
Va dunque dichiarata– non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica - la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale nelle forme previste dalle disposizioni introdotte dal DL 130/2020.
Le spese di lite, considerato l'esito del ricorso, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020 ( applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.4.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa L. Giglio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (divieto c.d. di refoulement) si desume , in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani. Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la “persecuzione” rilevante, ai fini della concessione dello “status”, sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della dura e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) Stato ma anche in b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali , se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello “status” di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una “vis” persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016). 2 European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan; Security Situation,
October2021,https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf 3 Vedasi la pagina 60 del report EUAA ove la tabella n.8 riporta, inter alia, il totale delle vittime civili dei attacchi terroristici e delle azioni di contrasto al terrorismo nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2021. 4 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, n.d., https://crss.pk/crss-annual-security-report-
2021/ 5 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021/ 6 Studies (PIPS), Pakistan Security Report 2021, January 2022, Controparte_2 https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security-report-2021, pp.18 -19, 22. 18 Al Jazeera, intelligence officers gunned down in Punjab province, 4 January 2023, Due ufficiali dell'intelligence CP_12 pakistana uccisi a colpi di arma da fuoco nella provincia del Punjab | Notizie sui conflitti | Al Jazeera CP_ 19 Punjab: Assessment- 2023, Terrorism Assessment, Punjab (satp.org) 20 SATP, Datasheet - Gujrat(NA), dato aggiornati al 15 gennaio 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/pakistan-punjab-na-gujrat 21 SATP, Punjab IGP orders 'clean-up' operation against militants, 16.01.2023, https://www.satp.org/terrorism-update/punjab-igp- orders-%E2%80%98clean-up%E2%80%99-operation-against-militants; ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 5-11 November 2022, 16.11.2022, https://acleddata.com/2022/11/16/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-5-11-november- 2022/ ; 22 , Regional Overview Asia-Pacific December 2022, 16.01.2023, https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overview/ ; Pt_4 : Pakistani Military Claims Killing Of 11 Militants In Restive District Bordering Controparte_13 Afghanistan, 06.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085033.html ; ICG, Crisis Watch, Pakistan, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 23 – Data Project: Conflict Exposure Calculator [Pakistan, 1 January 2022 – 22 March Pt_4 Controparte_14 2024, filtered event types: battles, explosions/remote violence, violence against civilians], accessed 11 April 2024 https://acleddata.com/conflict-exposure/ 24 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548