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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 975/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel.
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avene ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Benevento, alla piazza Bissolati n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Iacoviello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Benevento, alla via San Giovanni Battista Della Salle n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
De Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del
11.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in data 20.1.1966 in Ginestra degli Schiavoni (Bn), con – atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Ginestra degli Schiavoni (Bn), al n. 2, parte II, serie
B, Ufficio I, anno 1966.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nate tre figli, , Per_1
19.12.1966, , il 12.8.1968, e , il 6.10.1969, tutti maggiori ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti;
che era venuta meno l'affectio coniugalis, nonché la comunione materiale e spirituale, al punto che da oltre vent'anni i coniugi vivevano separati;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia.
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la , la quale si associava in toto alla domanda. CP_1
Pertanto, con sentenza n. 1298 del 2.7.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, la causa era rimessa sul ruolo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per dare corso alla domanda di divorzio.
Senonché, essendo la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 11.12.2025, ove veniva riservata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
La domanda, procedibile ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. perché decorso il termine di legge dalla sentenza di separazione non impugnata, è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la soprarichiamata sentenza n.
1298 del 2.7.2024 del Tribunale di Benevento. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 2 - Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20 gennaio 1966 in Ginestra degli Schiavoni (Bn) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ginestra degli Schiavoni (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 –
Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie B, Ufficio I, anno 1966);
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel.
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avene ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Benevento, alla piazza Bissolati n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Iacoviello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Benevento, alla via San Giovanni Battista Della Salle n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
De Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del
11.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in data 20.1.1966 in Ginestra degli Schiavoni (Bn), con – atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Ginestra degli Schiavoni (Bn), al n. 2, parte II, serie
B, Ufficio I, anno 1966.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nate tre figli, , Per_1
19.12.1966, , il 12.8.1968, e , il 6.10.1969, tutti maggiori ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti;
che era venuta meno l'affectio coniugalis, nonché la comunione materiale e spirituale, al punto che da oltre vent'anni i coniugi vivevano separati;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia.
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la , la quale si associava in toto alla domanda. CP_1
Pertanto, con sentenza n. 1298 del 2.7.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, la causa era rimessa sul ruolo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per dare corso alla domanda di divorzio.
Senonché, essendo la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 11.12.2025, ove veniva riservata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
La domanda, procedibile ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. perché decorso il termine di legge dalla sentenza di separazione non impugnata, è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la soprarichiamata sentenza n.
1298 del 2.7.2024 del Tribunale di Benevento. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 2 - Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20 gennaio 1966 in Ginestra degli Schiavoni (Bn) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ginestra degli Schiavoni (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 –
Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie B, Ufficio I, anno 1966);
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -