Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 8476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/01/2025 nella causa n. 8476/2023 RGL, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 tutti assistiti dagli avv.ti NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI
e WALTER MICELI
PARTI RICORRENTI
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse , e CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. Le ricorrenti e , docenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di scuola primaria e infanzia, ed il ricorrente , docente di Parte_4 scuola secondaria di secondo grado, affermano di aver stipulato contratti di supplenza su organico di fatto per numerosi anni scolastici distintamente elencati in ricorso, e di non aver ricevuto l'indennità per il pagamento delle ferie e delle festività soppresse non fruite alla scadenza di ciascun contratto a tempo determinato;
agiscono per ottenere la
1
condanna del convenuto al pagamento a tale titolo della CP_1 somma complessiva di € 1.833,00 per € 2.184,78 per , € Pt_1 Parte_2
2.545,83 per ed € 983,11 per;
Pt_3 Pt_4
2. il convenuto si è costituito Controparte_1 eccependo la prescrizione quinquennale ed opponendosi nel merito alla pretesa;
3. il Ministero ha depositato in data 05/11/2024 conteggi alternativi per l'ipotesi di accoglimento delle domande relative alle ferie non fruite, individuanti l'eventuale dovuto in: € 513,83 per in relazione agli Pt_1 aa.ss. 2018/19 e 2020/21; € 337,74 per in relazione all'a.s. Parte_2
2021/22; € 443,84 per in relazione agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; Pt_3
€ 221,34 per in relazione agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; Pt_4
4. la difesa delle parti ricorrenti all'udienza del 08/11/2024 ha aderito ai conteggi predisposti dal , chiedendone l'integrazione con CP_1
l'indennità dovuta per n. 3 giorni di festività soppresse;
5. il termine di prescrizione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite deve essere individuato nel termine ordinario di prescrizione decennale, sia – in termini generali – in adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (cfr.
Cass. civ. 10/2/2020 n. 3021; Cass. civ. 29/1/2016 n. 1756), sia per la particolarità del credito azionato, che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non partecipa della natura di prestazione periodica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non è pertanto soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
va quindi respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo maturato il termine di prescrizione decennale;
6. quanto alla domanda relativa alle ferie non fruite, la disciplina applicabile
è costituita dall'art. 1 comma 54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato
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e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato
"limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
7. è quindi da ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività);
8. parte ricorrente ha aderito al conteggio elaborato dal MIM, riducendo pertanto la domanda ai minori importi di cui al precedente § 3, per i quali la domanda deve trovare accoglimento;
9. la domanda relativa all'indennizzo per le festività soppresse non fruite non merita accoglimento, per le ragioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza n. 1806 del 22/04/2024 (est. Pres. Paliaga), che qui si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“9.. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. 10. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti
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alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. 11. Il secondo prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. 12. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del
[…]: a differenza delle ferie – che, come si è visto al punto 4, vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni – essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
13. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il […] che voglia sottrarsi alrelativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
14. Nel caso di specie, le parti ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcola le giornate di riposo non fruite, e non sviluppano al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
15. Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente
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previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità, come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, di fare applicazione del divieto di monetizzazione soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile, contestualmente informandolo che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita.
16. Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
17. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
18. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
19. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che
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non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”. 20. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. 21. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del
[…] l'onere di allegare a sua volta e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta”;
10. le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con gli aumenti per la pluralità di parti, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci
e Nicola Zampieri;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente
[...]
della somma lorda di € 513,83 a titolo di indennizzo per ferie non Parte_1 fruite, oltre interessi come per legge;
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- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente Parte_2
della somma lorda di € 337,74 a titolo di indennizzo per ferie non
[...] fruite, oltre interessi come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente
[...]
della somma lorda di € 443,84 a titolo di indennizzo per ferie non Pt_3 fruite, oltre interessi come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente Parte_4
della somma lorda di € 221,34 a titolo di indennizzo per ferie non fruite,
[...] oltre interessi come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
978,50 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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