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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 98/2020
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. ER IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CUTRONA FRANCESCO avv Loberto pres in sost.
Parte_2
Avv. CUTRONA FRANCESCO
Parte_3
Avv. CUTRONA FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MINGARDI ANTONIO presente Avv. PACILEO FABRIZIO presente
Controparte_2
Avv. SANTI SILVIA avv Pecoril pres in sost.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ER IL RI AB IN Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ER IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ) tutti C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cutrona Francesco (C.F. ) con studio in Roma, C.F._4
00181, alla Via Aulo Plauzio n. 5, ove gli appellanti hanno eletto domicilio;
- APPELLANTI –
E
, (C.F. ), residente in Roma, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5 dall'Avv. Mingardi Antonio, (C.F. ) e dall'Avv. Pacileo Fabrizio, (C.F. C.F._6 presso il cui studio sito in Roma in Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 97, è C.F._7 elettivamente domiciliato giusta delega in atti;
- APPELLATO –
E con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, C.F. Controparte_2
P. IVA: in persona del suo procuratore ad negotia Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Persona_1
2 , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 18/12/2019 Controparte_3 in autentica Notaio Dott. i Bologna, ai nn. 93508/10283 di rep./racc., rappresentata Persona_2
e difesa in forza di procura ad litem in atti dall'Avv. Santi Silvia (C.F. – Pec: C.F._8
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Cellamare Vincenzo in Roma, Piazza Santi Apostoli, n. 66;
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 23708/2019,
[...] pubblicata il 6/12/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ , e Pt_1 Pt_2
con autonomi atti di citazione introduttivi di separati procedimenti, Parte_3 successivamente riuniti, hanno convenuto in giudizio l'avv. , chiedendo la Controparte_1 condanna del medesimo al risarcimento del danno asseritamente subito per negligenza professionale, consistente nel non aver comunicato né impugnato la sentenza penale n. 18775/2016 con la quale i predetti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, per i reati di cui agli artt.110,
582, 583, 585 e 612 c.p., col beneficio della pena sospesa per . L'avv. Parte_2
, quale difensore d'ufficio, era subentrato all'avv. di fiducia, Antonio Piccolo, che in data CP_1
2.4.2015 aveva rinunciato ai mandati conferiti dagli odierni affari, nonostante presso lo studio di quest'ultimo risulta che gli stessi siano rimasti elettivamente domiciliati”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:“ rigetta le domande di parte attrice;
condanna , e , in solido, alla rifusione delle spese di lite Pt_1 Pt_2 Parte_3 in favore dell'avv. e di che liquida (applicando i Controparte_1 Controparte_2 valori medi di tariffa, con l'aumento di cui all'art.4 c.2 e senza calcolare la fase istruttoria) in euro
14.775,00 ciascuno, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_3
che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_2 adita, accogliere la domanda di appello e, in riforma della sentenza n. 23708\19 emessa il 6\12\19, dal Tribunale Civile di Roma sez. 13^ Giudice dr.ssa Raffaella così decidere: rigettata ogni contraria eccezione, chiede che la Corte di Appello voglia: in via principale: -accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per omessa comunicazione dell'esito del Controparte_1 procedimento penale e per la conseguente mancata proposizione dell'appello; e, per l'effetto, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni patiti e patendi, oltre alla perdita di occasione,
3 per gli attori, ammontanti ad € 637.500,00 (stante la riunione dei tre procedimenti in primo grado) tenuto conto del danno e della perdita di chances -in via subordinata: accertata la responsabilità professionale dell'avv. condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
e patendi dagli attori nella misura che la Corte riterrà di Giustizia;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio , che, eccependo il mancato rispetto dei termini di Controparte_1 comparizione, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto di dei suddetti termini e in seguito ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc per tutte le ragioni esposte in narrativa con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. - in via gradata accertare e dichiarare
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 cpc con ogni conseguenza in merito al ristoro delle spese di lite. Nel Merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità in fatto ed in diritto del proposto appello per le ragioni sopra esposte nonché per quelle in atti, respingendo tutte le domande ex adverso proposte con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite. - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto tenere indenne l'Avv. condannando in sua vece la giusta Controparte_1 Controparte_2 polizza di responsabilità professionale”.
Si è costituita in giudizio che ha formulato le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ. per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare l'avverso gravame, con emanazione di ogni provvedimento conseguente e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
- in via gradata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per manifesta infondatezza del gravame e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, con emanazione di ogni provvedimento conseguente e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello promosso ex adverso per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, anche perché non provata, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- in subordine, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., accogliere le seguenti conclusioni spiegate dalla nell'ambito del giudizio di primo grado ed assorbite in virtù del rigetto Controparte_2 della domanda svolta ex adverso nel primo grado di giudizio e, per l'effetto: nella denegata, remota
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice e della
4 domanda di manleva, limitare l'eventuale onere in capo alla Spett.le Controparte_2 alla sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato, limitatamente ai soli danni che dovessero risultare accertati ad esito dell'istruttoria di causa e cagionati esclusivamente dalla condotta colposa del convenuto, in ogni caso, entro i limiti del massimale di polizza previa detrazione della franchigia e della franchigia di polizza, tenuto altresì conto delle limitazioni di polizza, e del massimo esborso annuale per tutte le richieste risarcitorie ricevute nel corso dell'anno 2018, così come meglio esplicato nella narrativa del presente atto. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, malgrado il riconoscimento della negligenza dell'avv. , ha comunque CP_1 rigettato la domanda proposta in quanto fondata sul calcolo probabilistico del mancato risultato.
Secondo gli appellanti l'avv. avrebbe deciso autonomamente di non proporre appello nel CP_1 procedimento penale R.G. 18751/2010 a seguito dell'emissione della sentenza di condanna a carico degli appellanti. Questi ultimi ritengono invece che la proposizione dell'impugnazione innanzi alla
Corte di Appello avrebbe certamente determinato la declaratoria di assoluzione per intervenuta prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non contestata la circostanza dell'avvenuta comunicazione dell'avv.
5 dell'esito del giudizio. Secondo gli appellanti la missiva in questione non sarebbe mai stata CP_1 loro recapitata. A detta di questi ultimi, inoltre, essa sarebbe inconferente e non idonea allo scopo e l'avv. non avrebbe fornito prova alcuna della sua avvenuta ricezione, né quella dell'invio CP_1 di una qualsivoglia raccomandata a.r.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha effettuato un calcolo della prescrizione erroneo e diverso rispetto a quello da loro effettuato. Secondo gli appellanti il giudice avrebbe invero inflitto la pena prevista per il reato non circostanziato (nel caso in questione art. 582 c.p.) la cui pena edittale è da 6 mesi a 3 anni di reclusione;
soggiunge quindi che da ciò conseguirebbe che “il termine “per la prescrizione sarebbe pari ad anni 7 e mesi 6 e la stessa sarebbe maturata il giorno 5 ottobre 2017” , tenuto conto altresì che l'ultimo giorno utile per depositare l'appello computando i 75 gg per il deposito della motivazione della sentenza sarebbe stato il 19/4/17.
La sentenza è così motivata: “In linea generale deve ricordarsi che, affinché possa ascriversi una responsabilità in capo all'avvocato, non è sufficiente allegare il mancato corretto adempimento dell'attività professionale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2338/2013), infatti, occorre: 1) verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
2) accertare l'effettiva sussistenza del danno;
3) acclarare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando in difetto la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta del legale (sia essa commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone. Il giudizio di cui sopra viene affidato a criteri probabilistici;
infatti, pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno se ne considera una conseguenza solo se si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. 22026/2004, Cass. 6967/2006,
Cass. 9917/2010). In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass.
12354/2009). Nel caso di specie, innanzitutto parte convenuta ha documentato l'avvenuta comunicazione alle parti circa l'esito del giudizio ed i tempi per l'eventuale impugnazione. La nota allegata non è stata oggetto di contestazione. Quanto al danno che sarebbe derivato agli attori dalla imminente prescrizione, fatta risalire al 5.10.2017 (la sentenza è divenuta irrevocabile il 21.4.2017), si osserva che il calcolo è fallace, posto che parte attorea non ha tenuto conto dei capi d'imputazione
(lesioni aggravate). Ai sensi dell'art.157 c.p., infatti, la prescrizione sarebbe maturata, tenuto conto degli atti interruttivi, in 8 anni e 9 mesi decorrenti dal 5.4.2010. A ciò si aggiunga che parte attrice
6 non fa minimamente menzione di una possibile riforma in sede di appello, della sentenza di condanna in termini di assoluzione Ovvero di riduzione della pena, omettendo completamente la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone. La domanda di parte attrice, quindi, dev'essere respinta perché infondata. Le spese seguono la Soccombenza, anche in relazione alla terza chiamata, risultando valido e provato il contratto di garanzia.”.
I motivi di appello vano esaminati in modo congiunto perché intimamente connessi tra di loro.
Ebbene, essi non meritano di essere condivisi.
E' documentato ed anche incontestato che tra i reati che venivano contestati agli attori di cui al processo penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 9581/14 - 18751/10 N.R.) vi era il delitto di lesioni aggravate ex artt. 582,583 e 585 cp. Difatti, sia che , persone Pt_4 Parte_5 offese dal reato, subivano una prognosi di oltre 40 giorni;
conseguentemente, la pena edittale per il reato di lesioni gravi, aggravate dall'uso delle armi, era dai 3 ai 7 anni di reclusione, come peraltro sostenuto dalla stessa parte appellante.
Ai sensi dell'art. 157 c.p. la prescrizione risultava essere dunque di anni 7 dal tempus commissi delicti
(5.4.2010).
Il detto termine andava aumentato per effetto dell'interruzione di cui al decreto di citazione a giudizio, di un quarto (pari a 21 mesi) con la conseguenza che la prescrizione del reato ascritto risultava essere di anni 8 e mesi 9 decorrenti dal 5 aprile 2010, ossia dal fatto.
Quindi, la prescrizione del reato sarebbe maturata il 5 gennaio 2019 e non già il 5 ottobre 2017.
Il predetto calcolo non può dirsi influenzato dall'avvenuta concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti, atteso che ai sensi dell'art. 157 c. 2 c.p., la concessione delle attenuanti generiche risulta ininfluente per il calcolo della prescrizione. Ciò che invece rileva nel caso specifico è la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 583 c.p. che comporta l'aumento della forbice edittale da 3 a 7 anni. Del resto, è provato che la data di prescrizione era contenuta all'interno del fascicolo del dibattimento.
In ogni caso e pur a volere considerare un diverso e minore termine prescrizionale in relazione alla condanna in primo grado, vale evidenziare come a fronte della motivazione contenuta in sentenza, secondo cui nessuna contestazione veniva mossa in ordine al fatto che agli imputati era stato comunicato l'esito del giudizio ed i tempi dell'impugnazione, solo in questo grado gli appellanti si sono limitati a rilevare che non vi fosse prova della ricezione della missiva inoltrata dal , CP_1 tuttavia senza mai mettere in dubbio di ben conoscere l'esito del giudizio;
ed il in quanto CP_1 difensore d'ufficio, non aveva obbligo alcuno ad impugnare la sentenza in assenza di indicazioni in merito da parte dei suoi assistiti.
7 Priva di pregio è poi l'affermazione di parte appellante secondo cui il giudicante in sentenza avrebbe ammesso il comportamento negligente del professionista.
Invero e fermo il rilievo appena sopra esposto in ordine alla posizione giuridica assunta dal CP_1 nei confronti dei suoi assistiti, la decisione impugnata non contiene alcuna statuizione di tal fatta mentre risulta evidente che il Giudice di prime cure, previo accertamento dell'avvenuta comunicazione dell'esito del giudizio da parte del legale, ha condivisibilmente respinto la pretesa attorea alla luce dell'assorbente profilo della totale insussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del legale e le presunte conseguenze prospettate risultate all'esito del giudizio del tutto infondate.
Va poi rilevato, in iure, che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 6947 del
27.3.2006).
L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la
"certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. (cfr Cass. Sentenza n. 9238 del
18/04/2007 (Rv. 596383 - 01).
La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale;
è anche necessaria la dimostrazione che alla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da un nesso causale alla omissione stessa.
Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento (Cass.16905/2010; Cass. Sentenza n. 16123 del 08/07/2010 in tema di nesso di derivazione causale in presenza di condotta omissiva del professionista).
8 Ed ancora “La responsabilità dell'avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione
– non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Civ. n. 2638 del
2013).
Sicché, volendo calare siffatti principi al caso di specie e contrariamente a quanto asserito dagli appellanti questi avrebbero dovuto allegare e provare le ragioni per le quali l'appello, se proposto avrebbe effettivamente portato la Corte ad assolvere gli imputati ovvero a comminargli una pena detentiva inferiore, prova questa che è risulta del tutto assente.
Da quanto sin qui detto consegue infine l'assorbimento dell'ulteriore questione afferente il rapporto di garanzia.
L'appello, conclusivamente, deve essere respinto e la sentenza merita sicura conferma.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione 6^ con aumento ex art. 6 del 10%) tabella
XII^, con parametri minimi attesa la ridotta attività espletata, l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità e le forme semplificate della decisione.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 23708/2019, pubblicata
[...] Parte_2 il 6/12/2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna , e , in solido, a rifondere in Parte_1 Parte_3 Parte_2 favore di e di le spese del presente grado, liquidate Controparte_1 Controparte_2 in favore di ciascuna parte costituita in €11.066 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
9 Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, e in solido di un ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_3 Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM AP -ER IL-
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