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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 1748/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 26/11/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1748/2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AI EL, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_1
l'accertamento del proprio diritto “ad ottenere la trasformazione della prestazione previdenziale categoria VOART 33027641 da provvisoria a definitiva e, conseguentemente, condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a effettuare CP_1 la trasformazione richiesta come da provvedimento allegato del 16/9/2025, allegando che il ritardo dell'Ente è dovuto al fatto che la ricorrente rientra nella categoria “Autonomi” i cui redditi non sono immediatamente conoscibili all' . CP_1
All'udienza del 26/11/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite, avendo la ricorrente dichiarato i propri redditi all' già nel dicembre 2023. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia e del valore indeterminabile della controversia. Sul punto va brevemente osservato che nel mese di dicembre 2023 risulta documentalmente che parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione nella quale dichiarava i redditi percepiti nell'anno 2023 e 2024 (all. 2 ricorso), con la conseguenza che l' aveva a disposizione di tutti i dati reddituali necessari per CP_1 la lavorazione della domanda.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1748/25 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 26/11/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1748/2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AI EL, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_1
l'accertamento del proprio diritto “ad ottenere la trasformazione della prestazione previdenziale categoria VOART 33027641 da provvisoria a definitiva e, conseguentemente, condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a effettuare CP_1 la trasformazione richiesta come da provvedimento allegato del 16/9/2025, allegando che il ritardo dell'Ente è dovuto al fatto che la ricorrente rientra nella categoria “Autonomi” i cui redditi non sono immediatamente conoscibili all' . CP_1
All'udienza del 26/11/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite, avendo la ricorrente dichiarato i propri redditi all' già nel dicembre 2023. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia e del valore indeterminabile della controversia. Sul punto va brevemente osservato che nel mese di dicembre 2023 risulta documentalmente che parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione nella quale dichiarava i redditi percepiti nell'anno 2023 e 2024 (all. 2 ricorso), con la conseguenza che l' aveva a disposizione di tutti i dati reddituali necessari per CP_1 la lavorazione della domanda.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1748/25 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore