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Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
KA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ascoli Piceno in data 28 dicembre 2021 e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 29 dicembre 2021, con cui è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra BB NA, in qualità di legale rappresentante dell'azienda "Podere dei Colli di BB NA", in favore dell'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IM De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione operante presso la Prefettura di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, dalla signora BB NA (titolare di un’azienda agricola). Il rigetto è stato decretato in quanto il datore di lavoro sarebbe incappato nella causa ostativa di cui al comma 9 del citato art. 103, per non avere proceduto, in occasione del c.d. decreto flussi 2013, all’assunzione di alcuni lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto a suo tempo il nulla-osta del competente Sportello Unico.
Nel ricorso si deduce, in via principale, che la signora BB non aveva assunto i suddetti lavoratori in quanto gli interessati non si erano mai presentati presso l’azienda agricola, il che costituirebbe, oggettivamente, una causa di forza maggiore ai sensi del citato comma 9, non potendosi imputare al datore di lavoro tale comportamento. Peraltro, la mancata assunzione dei lavoratori sarebbe un evento risalente nel tempo, mentre il rapporto di lavoro con il ricorrente si era già formalizzato, il che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione all’applicazione dell’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020, avendo egli maturato il diritto all’emersione.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e l’UTG presso la Prefettura di Ascoli Piceno.
Con ordinanza n. 145/2022, è stata accolta la domanda cautelare contenuta in ricorso ai fini di un riesame della posizione del ricorrente; in particolare, il Tribunale ha rilevato che “- la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione sembra possa costituire la causa di forza maggiore contemplata dall’art. 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020, che l’Amministrazione può accertare anche attraverso autodichiarazione (ora per allora) del datore di lavoro, salvo che non emergano elementi per dubitare motivatamente della relativa attendibilità; - nella specie, dagli atti di causa sembra emergere che il datore di lavoro del ricorrente avesse comunicato al S.U.I. la mancata assunzione dei lavoratori per i quali aveva ottenuto il nulla osta a valere sul decreto flussi anno 2013 (evidenziando che ciò è stato dovuto alla mancata presentazione dei lavoratori presso l’azienda); - inoltre, è stato opposto, quale motivo ostativo all’emersione, un fatto risalente nel tempo; ”.
A seguito di tale pronunciamento, il SUI ha avviato il procedimento di riesame, convocando l’interessato per il giorno 14 settembre 2022. Il ricorrente, tuttavia, come si evince anche dagli esiti dell’istruttoria disposta dal Tribunale con ordinanza n. 676/2022, non si è presentato a quell’invito, e neppure al successivo appuntamento fissato per il giorno 21 ottobre 2022, rendendo in tal modo impossibile la continuazione e la conclusione del procedimento. La circostanza è stata confermata dal difensore con le note depositate il 24 gennaio 2023.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Sebbene la vicenda per cui è causa sia del tutto analoga ad altre già sottoposte all’attenzione del Tribunale - riguardanti procedure di emersione attivate dal medesimo datore di lavoro (BB NA) in favore di altri lavoratori extracomunitari, conclusesi con l’adozione, da parte della Prefettura, di altrettanti provvedimenti di rigetto basati sulle stesse motivazioni su cui poggia l’atto odiernamente gravato (ricorsi RG nn. 192, 193, 197 e 199 del 2022, decisi, rispettivamente, con le sentenze di questo TAR nn. 702, 669 e 703 del 2022 e n. 97 del 2023, richiamando altri precedenti specifici e, in particolare, ex multis , le sentenze n. 154 del 12 marzo 2022 e n. 178 del 21 marzo 2022, anch’esse pronunciate con riferimento a vicende analoghe) -, il presente giudizio non può avere il medesimo esito degli altri, non essendo stato portato a termine il riesame a causa del comportamento del ricorrente, il quale, in violazione del dovere di leale collaborazione, non ha fornito alla Prefettura la documentazione necessaria, con ciò manifestando disinteresse per la definizione della procedura di emersione e rendendo impossibile la conclusione dell’ iter procedimentale. Peraltro, in continuità con i precedenti citati, una eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe che essere assunta ai fini di un riesame e, dunque, sarebbe inutiliter data visto il comportamento dell’istante.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate, sia perché la normativa di cui ha fatto applicazione la Prefettura era di recente emanazione, sia avuto riguardo alla mancanza di collaborazione da parte del ricorrente nella procedura di riesame attivata dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De MA | Renata EM RO |
IL SEGRETARIO