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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2648/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2648 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliato in Parte_2
VIA MAGNI 21 ARCE (FR), presso lo studio dell'Avv. GERMANI VIRGILIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2015 in CASCIA (PG) e di aver avuto durante la convivenza i figli:
[...] (il 29.01.2017) e (il 21.02.2020), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Parte_3 Per_1
separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2648 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
2.04.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CASCIA (PG) il 24/05/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASCIA (PG) dell'anno 2014, al n. 2, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2648 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliato in Parte_2
VIA MAGNI 21 ARCE (FR), presso lo studio dell'Avv. GERMANI VIRGILIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2015 in CASCIA (PG) e di aver avuto durante la convivenza i figli:
[...] (il 29.01.2017) e (il 21.02.2020), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Parte_3 Per_1
separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2648 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
2.04.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CASCIA (PG) il 24/05/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASCIA (PG) dell'anno 2014, al n. 2, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)