TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1056/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Achille Reccia del Foro di
Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti, n. 1;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 20.10.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2024/2025, per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto;
- Condannare il all'adempimento in forma Controparte_1
specifica mediante attribuzione della carta docente secondo il sistema attuativo proprio del bonus per un valore corrispondente a quello perduto;
- Disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, l'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo;
- In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree limitatamente alle annualità 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, ovvero annualità nel corso delle quali la ricorrente aveva prestato attività di docenza in virtù di supplenze brevi e saltuarie.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 2.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza Controparte_1
di plurimi contratti a tempo determinato brevi e saltuari per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2.3. Si ricorda che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si era già pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale la Corte aveva, così, affermato: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo aveva evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze (fosse) un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, dovendo esso essere “inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.
E, come ha già correttamente osservato questo Tribunale, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).
In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, così osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere”.
Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò premesso, occorre precisare che, nel contesto giurisprudenziale del quale si è dato conto, è nuovamente intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024, a mezzo della quale la Corte ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del suddetto beneficio, ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
La Corte, in particolare, a mezzo della citata pronuncia, ha affermato: - che le attività collegiali, cui, a volte, i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); - che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); - che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); - che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto
73); - che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono, tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE, pertanto, richiamati in suesposti principi, è giunta ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Applicando tali principi al caso di specie, come evidenziato, la docente Parte_1
ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso, essendo impegnata: - in relazione all'annualità
2021/2022, presso la Scuola Primaria “Renzo Pezzani” di Noceto (PR), per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 15.12.2021 al 17.12.2021, dal 20.12.2021 al 21.12.2021, dal 07.01.2022 al 03.06.2022 e dal 06.06.2022 al 06.06.2022); - in relazione all'annualità 2022/2023, presso la Scuola Primaria “Renzo Pezzani” di Noceto (PR), per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 22.09.2022 al 23.12.2022, dal 26.12.2022 al 26.05.2023 e dal 29.05.2023 al
07.06.2023); - in relazione all'annualità 2023/2024, presso la Scuola Primaria
Corazza di per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione CP_3
di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 29.01.2024 al 06.06.2024 e dal
11.06.2024 al 11.06.2024); - in relazione all'annualità 2024/2025, presso la Scuola
Primaria “P. Racagni” di , per effettuare una serie di supplenze susseguitesi, CP_3
ancorché con soluzione di continuità, per un consistente intervallo di tempo (e, in particolare, per i periodi dal 26.11.2024 al 16.12.2024, dal 12.03.2025 al 06.06.2025 e dal 11.06.2025 al 11.06.2025).
Si ritiene, pertanto, che la docente abbia contribuito alla didattica annua dei vari
Istituti ove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte, con riguardo ai predetti incarichi, anche alle attività collegiali relative all'attività di docenza di entrambi i quadrimestri (ovvero, con riguardo al contratto stipulato nell'annualità
2024/2025, quanto meno alle attività collegiali relative all'attività di docenza del secondo quadrimestre); di talché, non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
2.3. Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere Parte_1
la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1056/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Achille Reccia del Foro di
Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti, n. 1;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3 CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 20.10.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2024/2025, per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto;
- Condannare il all'adempimento in forma Controparte_1
specifica mediante attribuzione della carta docente secondo il sistema attuativo proprio del bonus per un valore corrispondente a quello perduto;
- Disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, l'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo;
- In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree limitatamente alle annualità 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, ovvero annualità nel corso delle quali la ricorrente aveva prestato attività di docenza in virtù di supplenze brevi e saltuarie.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 2.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza Controparte_1
di plurimi contratti a tempo determinato brevi e saltuari per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2.3. Si ricorda che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si era già pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale la Corte aveva, così, affermato: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo aveva evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze (fosse) un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, dovendo esso essere “inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.
E, come ha già correttamente osservato questo Tribunale, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).
In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, così osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere”.
Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò premesso, occorre precisare che, nel contesto giurisprudenziale del quale si è dato conto, è nuovamente intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024, a mezzo della quale la Corte ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del suddetto beneficio, ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
La Corte, in particolare, a mezzo della citata pronuncia, ha affermato: - che le attività collegiali, cui, a volte, i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); - che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); - che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); - che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto
73); - che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono, tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE, pertanto, richiamati in suesposti principi, è giunta ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Applicando tali principi al caso di specie, come evidenziato, la docente Parte_1
ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso, essendo impegnata: - in relazione all'annualità
2021/2022, presso la Scuola Primaria “Renzo Pezzani” di Noceto (PR), per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 15.12.2021 al 17.12.2021, dal 20.12.2021 al 21.12.2021, dal 07.01.2022 al 03.06.2022 e dal 06.06.2022 al 06.06.2022); - in relazione all'annualità 2022/2023, presso la Scuola Primaria “Renzo Pezzani” di Noceto (PR), per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 22.09.2022 al 23.12.2022, dal 26.12.2022 al 26.05.2023 e dal 29.05.2023 al
07.06.2023); - in relazione all'annualità 2023/2024, presso la Scuola Primaria
Corazza di per effettuare una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione CP_3
di continuità (e, in particolare, per i periodi dal 29.01.2024 al 06.06.2024 e dal
11.06.2024 al 11.06.2024); - in relazione all'annualità 2024/2025, presso la Scuola
Primaria “P. Racagni” di , per effettuare una serie di supplenze susseguitesi, CP_3
ancorché con soluzione di continuità, per un consistente intervallo di tempo (e, in particolare, per i periodi dal 26.11.2024 al 16.12.2024, dal 12.03.2025 al 06.06.2025 e dal 11.06.2025 al 11.06.2025).
Si ritiene, pertanto, che la docente abbia contribuito alla didattica annua dei vari
Istituti ove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte, con riguardo ai predetti incarichi, anche alle attività collegiali relative all'attività di docenza di entrambi i quadrimestri (ovvero, con riguardo al contratto stipulato nell'annualità
2024/2025, quanto meno alle attività collegiali relative all'attività di docenza del secondo quadrimestre); di talché, non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
2.3. Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere Parte_1
la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri