Art. 8.
Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:
L. 6000 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e L. 7650 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
I canoni suddetti sono ridotti della meta' per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.
Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potra' essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.
Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:
L. 6000 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e L. 7650 annue a km. canale per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
I canoni suddetti sono ridotti della meta' per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.
Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potra' essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.