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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 397/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 03.4.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dall'avv. Feliciana Sodano;
- per parte opposta, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
Si ritira in Camera di Consiglio.
È verbale.
Nola, 03.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 397/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 397/2023
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Feliciana Sodano Parte_1
OPPONENTE
E
con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.4.2025.
2 n. 397/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che otteneva il decreto ingiuntivo n. 2407/2022, Controparte_1
emesso in data 07.12.2022 dall'intestato Tribunale, nei confronti di , dell'importo di € Parte_1
11.516,15, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di saldo della restituzione del finanziamento ottenuto dall'ingiunto in virtù del contratto n. 20118551158314, sottoscritto con
Findomestic Banca S.p.A. e poi oggetto di cessione in favore di CP_1
L'ingiunto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento dei “danni patrimoniali e non subiti dall'opponente per il comportamento contra legem operato dalla opposta nella misura pari ad euro 5.000,00” (cfr. punto D delle conclusioni dell'atto di opposizione nonché delle note conclusionali dell'opponente).
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, eccepito da parte opponente l'omesso adempimento del detto onere, la causa - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
Quindi, in via del tutto preliminare ed assorbente, va accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento azionata da sollevata da parte opponente (si cfr.no sia note di trattazione Controparte_1
scritta depositate dall'opponente sia quelle depositate dall'opposta, per la partecipazione all'udienza del
21.01.2025).
Ed invero, come indicato già a verbale di udienza dell'11.5.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio di diritto secondo cui: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
3 n. 397/2023 R.G.A.C.
dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cassazione civile sez. un., 18.9.2020, n. 19596). Tale affermazione, nelle parole della Corte stessa, si fonda sull'assunto per cui «l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Sul punto non è il caso di dilungarsi, perchè la giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo dell'unanime dottrina, è pacifica in questo senso».
Al richiamato principio di diritto intende uniformarsi questo Giudice e, pertanto, nel caso di specie, atteso che gravava sull'opposta, quale attrice in senso sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, non avendo la stessa a tanto provveduto, omettendo di azionare tale procedura, ha dato causa alla improcedibilità della domanda di pagamento a suo tempo proposta, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
In definitiva, deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente procedimento, cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, la stessa deve essere rigettata, nulla avendo il allegato né provato sugli asseriti danni patiti – essenzialmente, secondo la Parte_1
prospettazione dell'opponente medesimo - per effetto del comportamento di controparte che, anziché riassumere il giudizio monitorio azionato a suo tempo dinanzi a Tribunale incompetente (Tribunale di
Napoli), optava per l'instaurazione ex novo del presente giudizio, avviato con il deposito di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'intestato Tribunale, competente per territorio.
Ed invero, né il allegava in maniera specifica e circostanziata gli asseriti danni patiti, solo Parte_1
apoditticamente quantificati “nella misura pari ad euro 5.000,00”, né offriva prova di detti danni, anche in considerazione del fatto che nelle note depositate in data 01.9.2023 per la partecipazione all'udienza del
4 n. 397/2023 R.G.A.C.
21.01.2025, così formulava le sue istanze processuali: “eccepita la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza dell'On.le Giudice adìto del
11.05.2023 a carico di parte opposta, chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, concessione termini ex art. 183 VI comma 1,2,3, cpc”.
In assenza di allegazione, prima ancora che di prova, degli invocati danni, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, ridotto per la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 9, stante la pronuncia in rito, e compensate ne limiti del 30% per la parziale soccombenza di parte opponente a fronte del rigetto della sua domanda riconvenzionale, seguono, per il restante 70%, la soccombenza dell'opposta e vanno poste a suo carico, in favore di parte opponente, con attribuzione all'avv. Feliciana Sodano, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, in favore di , che, compensate nei limiti del Parte_1
30%, liquida, per il restante 70%, in € 120,75 per spese ed in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Feliciana Sodano.
Così deciso in Nola, il 03.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 03.4.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dall'avv. Feliciana Sodano;
- per parte opposta, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
Si ritira in Camera di Consiglio.
È verbale.
Nola, 03.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 397/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 397/2023
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Feliciana Sodano Parte_1
OPPONENTE
E
con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.4.2025.
2 n. 397/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che otteneva il decreto ingiuntivo n. 2407/2022, Controparte_1
emesso in data 07.12.2022 dall'intestato Tribunale, nei confronti di , dell'importo di € Parte_1
11.516,15, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di saldo della restituzione del finanziamento ottenuto dall'ingiunto in virtù del contratto n. 20118551158314, sottoscritto con
Findomestic Banca S.p.A. e poi oggetto di cessione in favore di CP_1
L'ingiunto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento dei “danni patrimoniali e non subiti dall'opponente per il comportamento contra legem operato dalla opposta nella misura pari ad euro 5.000,00” (cfr. punto D delle conclusioni dell'atto di opposizione nonché delle note conclusionali dell'opponente).
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, eccepito da parte opponente l'omesso adempimento del detto onere, la causa - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
Quindi, in via del tutto preliminare ed assorbente, va accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento azionata da sollevata da parte opponente (si cfr.no sia note di trattazione Controparte_1
scritta depositate dall'opponente sia quelle depositate dall'opposta, per la partecipazione all'udienza del
21.01.2025).
Ed invero, come indicato già a verbale di udienza dell'11.5.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio di diritto secondo cui: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
3 n. 397/2023 R.G.A.C.
dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cassazione civile sez. un., 18.9.2020, n. 19596). Tale affermazione, nelle parole della Corte stessa, si fonda sull'assunto per cui «l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Sul punto non è il caso di dilungarsi, perchè la giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo dell'unanime dottrina, è pacifica in questo senso».
Al richiamato principio di diritto intende uniformarsi questo Giudice e, pertanto, nel caso di specie, atteso che gravava sull'opposta, quale attrice in senso sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, non avendo la stessa a tanto provveduto, omettendo di azionare tale procedura, ha dato causa alla improcedibilità della domanda di pagamento a suo tempo proposta, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
In definitiva, deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente procedimento, cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, la stessa deve essere rigettata, nulla avendo il allegato né provato sugli asseriti danni patiti – essenzialmente, secondo la Parte_1
prospettazione dell'opponente medesimo - per effetto del comportamento di controparte che, anziché riassumere il giudizio monitorio azionato a suo tempo dinanzi a Tribunale incompetente (Tribunale di
Napoli), optava per l'instaurazione ex novo del presente giudizio, avviato con il deposito di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'intestato Tribunale, competente per territorio.
Ed invero, né il allegava in maniera specifica e circostanziata gli asseriti danni patiti, solo Parte_1
apoditticamente quantificati “nella misura pari ad euro 5.000,00”, né offriva prova di detti danni, anche in considerazione del fatto che nelle note depositate in data 01.9.2023 per la partecipazione all'udienza del
4 n. 397/2023 R.G.A.C.
21.01.2025, così formulava le sue istanze processuali: “eccepita la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza dell'On.le Giudice adìto del
11.05.2023 a carico di parte opposta, chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, concessione termini ex art. 183 VI comma 1,2,3, cpc”.
In assenza di allegazione, prima ancora che di prova, degli invocati danni, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, ridotto per la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 9, stante la pronuncia in rito, e compensate ne limiti del 30% per la parziale soccombenza di parte opponente a fronte del rigetto della sua domanda riconvenzionale, seguono, per il restante 70%, la soccombenza dell'opposta e vanno poste a suo carico, in favore di parte opponente, con attribuzione all'avv. Feliciana Sodano, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, in favore di , che, compensate nei limiti del Parte_1
30%, liquida, per il restante 70%, in € 120,75 per spese ed in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Feliciana Sodano.
Così deciso in Nola, il 03.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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