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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/09/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n.3957/ 2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...]; rappresentato e difeso, come Parte_1 da mandato in atti, dall'avv. CESARANO MARIA GRAZIA con cui elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Rajola n. 19 RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' a Napoli in Via de Gasperi n. 55 RESISTENTE OGGETTO: assegno di invalidità civile ex L. 118/71
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/07/2024 parte ricorrente - premesso che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'assegno mensile di invalidità aveva presentato domanda amministrativa in data 30/04/2021 per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario (valutando l'invalidità al 56%) - proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente all'assegno mensile di invalidità invocato. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'udienza del 04/02/2025, venivano richiesti chiarimenti al ctu nominato in fase di A.T.P. rispetto alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica da lui redatta, in ordine all'omessa valutazione delle patologie e della documentazione medica indicati in ricorso, chiedendogli di valutare la nuova documentazione medica depositata in atti. All'udienza cartolare del 16/09/2025, la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il ctu, sia nella relazione scritta in fase di ATP che nei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari al 56% e, dunque, in percentuale insufficiente per potere beneficiare dell'assegno invocato. Invero, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico inidoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato, come risulta dalla somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali. Il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha confermato dunque quanto già argomentato nella sua precedente relazione sulla base dei seguenti motivi: Per quanto riguarda, innanzitutto, la patologia cardiocircolatoria il ctu ha evidenziato che la certificazione (rilasciata non da una struttura pubblica) che ipotizza la presenza di una cardiopatia ipertensiva in II^ classe
1 NYHA “appare assolutamente isolata, non confermata da nessun'altra consulenza (né precedente, né successiva) e, soprattutto, priva di un'indagine strumentale (ecocolordoppler cardiaco) essenziale per definire il grado di severità di una cardiopatia che viene valutata in base ai parametri correlabili al grado di impegno funzionale contrattile del muscolo cardiaco (funzione di pompa) espressa dalla frazione di eiezione (FE). Invero, tale parametro è riportato anamnesticamente solo nel verbale della CMI (FE = 55%), assolutamente nella norma. Per le motivazioni suesposte abbiamo ritenuto congruo inquadrare la patologia cardiaca che affligge il ricorrente con un livello di gravità lieve”. Per quanto, poi, riguarda la patologia ortopedica il ctu ha chiarito che “l'esame obiettivo praticato nel corso delle operazioni peritali, e al quale si rimanda, non ha evidenziato significative limitazioni della dinamica delle principali articolazioni appendicolari e delle cerniere rachidee, né palesi deficit della deambulazione capaci di impedire alcun tipo di movimento utile all'espletamento di attività ordinarie;
la patologia di pertinenza ortopedica viene valutata tenendo conto della complessiva incidenza delle limitazioni funzionali sulla statica e la dinamica del soggetto. Viene preso a riferimento un solo codice tabellare, per analogia, ma la stima è compiuta parametrandosi alla efficienza globale del sistema muscolo- scheletrico, nell'accezione medico- legale del termine.” Infine, il ctu nel rendere i chiarimenti ha sottolineato che “in riferimento alla patologia psichiatrica nel fascicolo Per_ relativo all'ATP è presente la visita psichiatrica del 23.8.22 della Dott.ssa del DSM Ds 53 dell'ASL Na3 sud che riporta la diagnosi di sindrome ansioso depressiva di grado lieve. Pertanto, ci appare del tutto congrua l'applicazione del cod. 2204 e la relativa percentuale del 10% di invalidità” e che “anche se avessimo preso in considerazione la certificazione di prostatite (risalente a oltre 15 anni orsono) e non più monitorata con adeguate indagini clinico-laboratoristiche-strumentali, benchè prescritte in occasione della visita urologica del 2021 nella sostanza non sarebbe stata modificata la valutazione espressa.” Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione. Evidenziava che le sue conclusioni derivano dall'esame clinico, che è l'elemento principale da cui partire per compiere le valutazioni, coadiuvato dal dato documentale che però non può costituire “elemento guida per condurre un'analisi retrospettiva dello stato invalidante del soggetto”. La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. CP Le spese di lite possono essere compensate e quelle di CTU vanno poste a carico dell' in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) Compensa le spese di lite. CP
3) Pone le spese dell'integrazione della CTU a carico dell' che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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