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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9974 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16685 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa IA Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
Avv. RI Pesole (cf. procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti;
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
OV UC EL (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._2 procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 l'avv. Pesole si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate ed il giudice ha introitato la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato dall'Avv. RI Pesole avverso la sentenza n. 27886/2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa CP_2
IA AN AR, emessa in data 15.05.2023 e pubblicata in data 06.06.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 64926/2021, instaurato dallo stesso Pesole, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
1 07120200071577630000, ruolo n. 2020/005264, notificata in data 06.12.2021, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella, limitatamente al solo verbale di contravvenzione n. 6940512/16 per l'importo complessivo di € 171,90, l'istante eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica di tale verbale, quale atto presupposto, e chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento, nei predetti limiti, con condanna in solido degli enti convenuti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, da proporsi con ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 nel termine previsto per legge, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'omessa notifica degli atti presupposti e alle attività propedeutiche alla riscossione, compresa la formazione del ruolo, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese;
in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole in caso di accoglimento della domanda attorea.
Non si costituiva il benché ritualmente citato in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 27886/2023, pubblicata in data 06.06.2023, il Giudice di Pace, ferma la contumacia dell'ente impositore, rilevata l'ammissibilità e la tempestività della domanda, accoglieva l'opposizione con annullamento del verbale di contravvenzione impugnato in quanto la
P.A. irrogante non aveva depositato documentazione atta a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, disattendendo all'onere probatorio su di essa incombente;
dunque, annullava la cartella opposta e compensava fra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso in appello, depositato il 26.07.2023, l'Avv. RI Pesole ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle nonostante il totale accoglimento della domanda, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed in assenza di una valida motivazione;
quindi, ne ha chiesto la parziale riforma con condanna di e in solido, al pagamento delle spese del CP_3 Controparte_2 doppio grado di giudizio.
La prima udienza di comparizione è stata fissata con decreto tempestivamente notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del 15.09.2023.
Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 ritenendo giusta la decisione di prime cure di compensare le spese di lite in ragione della tipologia e del valore esiguo del giudizio, evidenziando la correttezza del proprio operato, per cui alcun addebito può muoversi nei propri confronti, stante la responsabilità esclusiva dell'ente impositore, neppure costituitosi in giudizio. Pertanto, eccepita nuovamente la propria carenza di
2 legittimazione passiva, l ha concluso per il rigetto dell'appello ovvero, in Controparte_4 subordine, ha chiesto di essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si è costituito il Controparte_2
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata in decisione nel rispetto di quanto disposto all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi nonostante Controparte_2 la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Ciò premesso, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alle spese processuali compensate dal primo giudice, lamentando l'apparente e invalida motivazione addotta in violazione delle norme di legge e dei principi regolatori della materia, senza tener conto dell'integrale accoglimento dell'opposizione spiegata.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
3 di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “Il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità sono giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare, per intero, tra le parti, le spese del processo”.
4 Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120200071577630000, limitatamente al presupposto verbale di contravvenzione al
C.d.S. n. 6940512/16, deducendo l'omessa e/o irregolare notifica di quest'ultimo.
Il Giudice di Pace, previo mutamento di rito ed accertamento della tempestività della domanda, ha accolto l'opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notificazione del suddetto verbale,
e dunque della legittimità della pretesa sanzionatoria azionata.
Orbene, tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure e, data la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che gli enti convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione dell'atto sotteso alla cartella di pagamento.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale
(seppur nei limiti di quanto espressamente impugnato), il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta di un generico richiamo al valore esiguo e alla natura della causa, reputata di scarsa complessità.
A tal riguardo, si osserva che, per granitica giurisprudenza di legittimità: “In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Cass. 25594/2018).
Come chiarito ripetutamente dalla Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. 21083/2015).
Ed ancora, secondo i giudici di legittimità: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass. 15413/2011; cfr. pure Cass. n.
5 21157/2019); parimenti: “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n.
14036/2024).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e dei principi testé richiamati, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
§ 3. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 4. Quanto alla richiesta dell di essere tenuta indenne da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole in ragione della responsabilità esclusiva del Controparte_2 questo giudice – ferma l'indubbia legittimazione passiva dell' (anche alla Controparte_4 luce dei più recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n.
11661/2024; Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n.
12385/2013 e Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , proposta in I Controparte_5 grado ed espressamente reiterata in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n.
8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
6 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa IA Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 27886/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 15.05.2023 e pubblicata in data 06.06.2023 (R.G. n. CP_2
64926/2021), nel giudizio instaurato da Pesole RI, revoca la statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
2. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Avv. Pesole
RI, che liquida complessivamente in € 504,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio.
3. Condanna il a tenere indenne l da Controparte_2 Controparte_1 quanto quest'ultima sarà costretta a versare all'appellante per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2025
Il giudice dott.ssa IA Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa IA Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
Avv. RI Pesole (cf. procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti;
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
OV UC EL (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._2 procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 l'avv. Pesole si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate ed il giudice ha introitato la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato dall'Avv. RI Pesole avverso la sentenza n. 27886/2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa CP_2
IA AN AR, emessa in data 15.05.2023 e pubblicata in data 06.06.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 64926/2021, instaurato dallo stesso Pesole, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
1 07120200071577630000, ruolo n. 2020/005264, notificata in data 06.12.2021, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella, limitatamente al solo verbale di contravvenzione n. 6940512/16 per l'importo complessivo di € 171,90, l'istante eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica di tale verbale, quale atto presupposto, e chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento, nei predetti limiti, con condanna in solido degli enti convenuti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, da proporsi con ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 nel termine previsto per legge, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'omessa notifica degli atti presupposti e alle attività propedeutiche alla riscossione, compresa la formazione del ruolo, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese;
in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole in caso di accoglimento della domanda attorea.
Non si costituiva il benché ritualmente citato in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 27886/2023, pubblicata in data 06.06.2023, il Giudice di Pace, ferma la contumacia dell'ente impositore, rilevata l'ammissibilità e la tempestività della domanda, accoglieva l'opposizione con annullamento del verbale di contravvenzione impugnato in quanto la
P.A. irrogante non aveva depositato documentazione atta a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, disattendendo all'onere probatorio su di essa incombente;
dunque, annullava la cartella opposta e compensava fra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso in appello, depositato il 26.07.2023, l'Avv. RI Pesole ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle nonostante il totale accoglimento della domanda, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed in assenza di una valida motivazione;
quindi, ne ha chiesto la parziale riforma con condanna di e in solido, al pagamento delle spese del CP_3 Controparte_2 doppio grado di giudizio.
La prima udienza di comparizione è stata fissata con decreto tempestivamente notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del 15.09.2023.
Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 ritenendo giusta la decisione di prime cure di compensare le spese di lite in ragione della tipologia e del valore esiguo del giudizio, evidenziando la correttezza del proprio operato, per cui alcun addebito può muoversi nei propri confronti, stante la responsabilità esclusiva dell'ente impositore, neppure costituitosi in giudizio. Pertanto, eccepita nuovamente la propria carenza di
2 legittimazione passiva, l ha concluso per il rigetto dell'appello ovvero, in Controparte_4 subordine, ha chiesto di essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si è costituito il Controparte_2
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata in decisione nel rispetto di quanto disposto all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi nonostante Controparte_2 la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Ciò premesso, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alle spese processuali compensate dal primo giudice, lamentando l'apparente e invalida motivazione addotta in violazione delle norme di legge e dei principi regolatori della materia, senza tener conto dell'integrale accoglimento dell'opposizione spiegata.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
3 di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “Il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità sono giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare, per intero, tra le parti, le spese del processo”.
4 Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120200071577630000, limitatamente al presupposto verbale di contravvenzione al
C.d.S. n. 6940512/16, deducendo l'omessa e/o irregolare notifica di quest'ultimo.
Il Giudice di Pace, previo mutamento di rito ed accertamento della tempestività della domanda, ha accolto l'opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notificazione del suddetto verbale,
e dunque della legittimità della pretesa sanzionatoria azionata.
Orbene, tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure e, data la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che gli enti convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione dell'atto sotteso alla cartella di pagamento.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale
(seppur nei limiti di quanto espressamente impugnato), il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta di un generico richiamo al valore esiguo e alla natura della causa, reputata di scarsa complessità.
A tal riguardo, si osserva che, per granitica giurisprudenza di legittimità: “In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Cass. 25594/2018).
Come chiarito ripetutamente dalla Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. 21083/2015).
Ed ancora, secondo i giudici di legittimità: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass. 15413/2011; cfr. pure Cass. n.
5 21157/2019); parimenti: “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n.
14036/2024).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e dei principi testé richiamati, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
§ 3. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 4. Quanto alla richiesta dell di essere tenuta indenne da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole in ragione della responsabilità esclusiva del Controparte_2 questo giudice – ferma l'indubbia legittimazione passiva dell' (anche alla Controparte_4 luce dei più recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n.
11661/2024; Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n.
12385/2013 e Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , proposta in I Controparte_5 grado ed espressamente reiterata in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n.
8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
6 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa IA Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 27886/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 15.05.2023 e pubblicata in data 06.06.2023 (R.G. n. CP_2
64926/2021), nel giudizio instaurato da Pesole RI, revoca la statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
2. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Avv. Pesole
RI, che liquida complessivamente in € 504,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio.
3. Condanna il a tenere indenne l da Controparte_2 Controparte_1 quanto quest'ultima sarà costretta a versare all'appellante per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2025
Il giudice dott.ssa IA Ludovica Russo
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