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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE,
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2016 R.G. avente ad oggetto: azione negatoria di servitu' e risarcimento danni e vertente tra:
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (Sa) al Corso C.F._2
Vittorio Emanuele n.79 presso lo studio dell'avv. Antonietta Vitale, dalla quale sono rappresentati e difesi come in atti;
ATTRICE
e
(cf ), rappresentato e difeso, come in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. Matilde Palumbo e Pagano Bartolomeo, con i quali elettivamente domicilia in Nocera Superiore (Sa) PRESSO il loro studio posto in via Pareti n.71;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza in atti che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 115 e 118 disp. att.
Pagina 1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione avente la data del 20-01-2016, notificata il 4-06-2016;
OSSERVA
Gli attori con citazione, prima menzionata, citavano il convenuto, proponendo azione negatoria di servitù prediale, per sentir accertare e dichiarare: la mancanza del diritto di sosta a favore di quest'ultimo sullo spiazzo identificato nel NCT al fl.
17, mappale 13, di loro proprietà; dichiarare illegittimo la realizzazione del cancello carrabile sulla linea di confine tra la proprietà attorea e quella del convenuto
(spiazzo NCT al fl.17 mappali 26, 16,13; condannare il convenuto alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi;
condannare il convenuto al pagamento in favore degli attori di un indennizzo per l'uso contra legem;
condannare il convenuto al pagamento e ristoro delle competenze del presente giudizio.
Si è costituito in questo giudizio , con comparsa di costituzione e CP_1 risposta del giorno 20-05-2016, depositata in cancelleria il giorno 23-05-2016, contestando quanto domandato ed assunto da parte attrice e chiedendo nelle conclusioni in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
3 164 c.p.c.; nel merito respingere in quanto infondate le domande avanzate;
nel merito in via subordinata, eccepiva l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carraio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, poi il precedente relatore, su richiesta delle parti, con ordinanza riservata del 26.04.2017 ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'attore mentre ha ritenuto superflui l'interrogatorio formale deferito al convenuto e la prova per interpello testi richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 13.12.2017 è stato sentito il sig. e all'udienza Testimone_1 del 7.11. 2018 ha deposto il teste sig. , dopodiché il G.I. Testimone_2 ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato per il 14 novembre 2019
l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti il termine di cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
Pagina 2 Dopo una serie di rinvii nello stato ed assegnazione del fascicolo al sottoscritto giudice, all'udienza del 25.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il G.I. ha trattenuto la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
La parte attrice, ex d.lgs 28/2010, dava luogo alla mediazione di legge.
Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti costituite, la domanda degli attori risulta non ammissibile e infondata ex negozio giuridico intervenuto dal convenuto nell'anno 1994 dott. rep. n.30229 racc. n. 8320i. Quando e Per_1 Pt_1
avevano acquistato nel 2010 per atto dott.ssa di Castel S. Pt_2 Persona_2
Giorgio rep. 98676 racc. n. 19819, già sussisteva la servitù di passaggio e la servitù di sosta sui mappali 26,16,13 fl.17, debitamente riportati nel documento notarile di trasferimento.
Nel caso di specie sussiste il requisito della “localizzazione” delle servitù, essendo individuate le particelle catastali interessate.
Sussistono anche gli altri requisiti tipici della servitù (specificità, determinatezza e inseparabilità rispetto ai fondi dominanti e servente).
In dottrina alcuni autori ed a partire dal 2017 la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla servitù che tende a soddisfare un'utilità specifica e quindi un vantaggio diretto per il fondo che la può vantare, esaltano il principio della autonomia negoziale riconoscendo alle parti la possibilità di costituire servitù di sosta (cfr.
Sentenza 6-07-2017 n.16698) in relazione anche al contenuto di cui all'art. 1027
c.c. (contenuto del diritto: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario).
Con riferimento alle eccezioni rilevate da parte convenuta, si deduce che nella fattispecie in esame la stessa non ha fornito la prova esaustiva nella presente causa di aver in via subordinata usucapito il diritto di servitù sulle aree con un comportamento continuo, non interrotto, in buona fede secondo la disciplina di cui all'art. 1158 c.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali reclamate dalle parti costituite, esse vengono liquidate alla stregua di cui all'art. 92 c.p.c. co. 2°.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
Pagina 3 1) Rigetta la domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2 contro , in quanto infondata in fatto e in diritto e in violazione al CP_1 dettame negoziale intervenuto tra le rispettive parti.
2) In conseguenza della mancata prova della fondatezza dell'eccezione mossa dal convenuto di intervenuta usucapione delle servitù, si ritiene opportuno di compensare le spese e le competenze maturate tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE,
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2016 R.G. avente ad oggetto: azione negatoria di servitu' e risarcimento danni e vertente tra:
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (Sa) al Corso C.F._2
Vittorio Emanuele n.79 presso lo studio dell'avv. Antonietta Vitale, dalla quale sono rappresentati e difesi come in atti;
ATTRICE
e
(cf ), rappresentato e difeso, come in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. Matilde Palumbo e Pagano Bartolomeo, con i quali elettivamente domicilia in Nocera Superiore (Sa) PRESSO il loro studio posto in via Pareti n.71;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza in atti che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 115 e 118 disp. att.
Pagina 1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione avente la data del 20-01-2016, notificata il 4-06-2016;
OSSERVA
Gli attori con citazione, prima menzionata, citavano il convenuto, proponendo azione negatoria di servitù prediale, per sentir accertare e dichiarare: la mancanza del diritto di sosta a favore di quest'ultimo sullo spiazzo identificato nel NCT al fl.
17, mappale 13, di loro proprietà; dichiarare illegittimo la realizzazione del cancello carrabile sulla linea di confine tra la proprietà attorea e quella del convenuto
(spiazzo NCT al fl.17 mappali 26, 16,13; condannare il convenuto alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi;
condannare il convenuto al pagamento in favore degli attori di un indennizzo per l'uso contra legem;
condannare il convenuto al pagamento e ristoro delle competenze del presente giudizio.
Si è costituito in questo giudizio , con comparsa di costituzione e CP_1 risposta del giorno 20-05-2016, depositata in cancelleria il giorno 23-05-2016, contestando quanto domandato ed assunto da parte attrice e chiedendo nelle conclusioni in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
3 164 c.p.c.; nel merito respingere in quanto infondate le domande avanzate;
nel merito in via subordinata, eccepiva l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carraio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, poi il precedente relatore, su richiesta delle parti, con ordinanza riservata del 26.04.2017 ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'attore mentre ha ritenuto superflui l'interrogatorio formale deferito al convenuto e la prova per interpello testi richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 13.12.2017 è stato sentito il sig. e all'udienza Testimone_1 del 7.11. 2018 ha deposto il teste sig. , dopodiché il G.I. Testimone_2 ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato per il 14 novembre 2019
l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti il termine di cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
Pagina 2 Dopo una serie di rinvii nello stato ed assegnazione del fascicolo al sottoscritto giudice, all'udienza del 25.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il G.I. ha trattenuto la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
La parte attrice, ex d.lgs 28/2010, dava luogo alla mediazione di legge.
Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti costituite, la domanda degli attori risulta non ammissibile e infondata ex negozio giuridico intervenuto dal convenuto nell'anno 1994 dott. rep. n.30229 racc. n. 8320i. Quando e Per_1 Pt_1
avevano acquistato nel 2010 per atto dott.ssa di Castel S. Pt_2 Persona_2
Giorgio rep. 98676 racc. n. 19819, già sussisteva la servitù di passaggio e la servitù di sosta sui mappali 26,16,13 fl.17, debitamente riportati nel documento notarile di trasferimento.
Nel caso di specie sussiste il requisito della “localizzazione” delle servitù, essendo individuate le particelle catastali interessate.
Sussistono anche gli altri requisiti tipici della servitù (specificità, determinatezza e inseparabilità rispetto ai fondi dominanti e servente).
In dottrina alcuni autori ed a partire dal 2017 la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla servitù che tende a soddisfare un'utilità specifica e quindi un vantaggio diretto per il fondo che la può vantare, esaltano il principio della autonomia negoziale riconoscendo alle parti la possibilità di costituire servitù di sosta (cfr.
Sentenza 6-07-2017 n.16698) in relazione anche al contenuto di cui all'art. 1027
c.c. (contenuto del diritto: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario).
Con riferimento alle eccezioni rilevate da parte convenuta, si deduce che nella fattispecie in esame la stessa non ha fornito la prova esaustiva nella presente causa di aver in via subordinata usucapito il diritto di servitù sulle aree con un comportamento continuo, non interrotto, in buona fede secondo la disciplina di cui all'art. 1158 c.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali reclamate dalle parti costituite, esse vengono liquidate alla stregua di cui all'art. 92 c.p.c. co. 2°.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
Pagina 3 1) Rigetta la domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2 contro , in quanto infondata in fatto e in diritto e in violazione al CP_1 dettame negoziale intervenuto tra le rispettive parti.
2) In conseguenza della mancata prova della fondatezza dell'eccezione mossa dal convenuto di intervenuta usucapione delle servitù, si ritiene opportuno di compensare le spese e le competenze maturate tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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