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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/07/2024, da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Bergamo il 21/07/1962, con il proc. dom. avv. BONISOLLI Barbara, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/02/1964, con il proc. dom. avv. VALETTI Sergio Prospero, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/07/1985 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
1 (n. il 05/06/1989) e (n. il 01/01/1997), oggi entrambi Pt_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonomi. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2127/2023, emessa in data 12/10/2023 e pubblicata il 17/10/2023, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
23/10/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10/10/2024 e del 21/10/2024).
Con ordinanza resa fuori udienza in data 24/10/2024, la causa è stata rinviata al giorno 27/11/2024 al fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, sentenza che veniva depositata nel fascicolo telematico in data 19/11/2024.
Orbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Bergamo il Parte_1 Parte_2
27/07/1985 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno
2 1985, atto n. 348, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/07/2024, da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Bergamo il 21/07/1962, con il proc. dom. avv. BONISOLLI Barbara, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/02/1964, con il proc. dom. avv. VALETTI Sergio Prospero, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/07/1985 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
1 (n. il 05/06/1989) e (n. il 01/01/1997), oggi entrambi Pt_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonomi. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2127/2023, emessa in data 12/10/2023 e pubblicata il 17/10/2023, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
23/10/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10/10/2024 e del 21/10/2024).
Con ordinanza resa fuori udienza in data 24/10/2024, la causa è stata rinviata al giorno 27/11/2024 al fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, sentenza che veniva depositata nel fascicolo telematico in data 19/11/2024.
Orbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Bergamo il Parte_1 Parte_2
27/07/1985 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno
2 1985, atto n. 348, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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