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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9784 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. LORUSSO Bartolo ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Altamura, alla via Monte Rosa, n. 16
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.07.2025, contestava, entro il termine perentorio di Parte_1 trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.03.2024), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile con le condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12. Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67 per cento, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultata affetta da “sclerodermia sistemica, Per_1 discopatie cervico lombari con ernie discali e frattura della D12 a severa incidenza disfunzionale, periartrite spalle, ansia reattiva”, che determinano un'invalidità “nella misura del 74%” a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella riproposizione di doglianze sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo, infatti, aveva già evidenziato un “grave quadro clinico a carico dell'apparato locomotore e neuro psichico” che, “alla luce dei codici
D.M. 5/2/92 (7010, 6447)” applicati, comporta in capo all'istante la suddetta invalidità civile pari al 74%.
pag. 2/3 Di talché, la domanda va rigettata.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 09.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 9 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9784 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. LORUSSO Bartolo ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Altamura, alla via Monte Rosa, n. 16
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.07.2025, contestava, entro il termine perentorio di Parte_1 trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.03.2024), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile con le condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12. Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67 per cento, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultata affetta da “sclerodermia sistemica, Per_1 discopatie cervico lombari con ernie discali e frattura della D12 a severa incidenza disfunzionale, periartrite spalle, ansia reattiva”, che determinano un'invalidità “nella misura del 74%” a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella riproposizione di doglianze sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo, infatti, aveva già evidenziato un “grave quadro clinico a carico dell'apparato locomotore e neuro psichico” che, “alla luce dei codici
D.M. 5/2/92 (7010, 6447)” applicati, comporta in capo all'istante la suddetta invalidità civile pari al 74%.
pag. 2/3 Di talché, la domanda va rigettata.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 09.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 9 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3