Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 408/2024 promossa da (Avv. Rocco CARABBA) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Leonardo Lucio MORETTI) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
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La ricorrente, premesso di aver lavorato dal 2001 al 2019 come assistente ai lavori vari presso il Centro Residenziale per disabili adulti “Il Castello” di Crecchio
(CH), con mansioni consistenti nella movimentazione assistita di ospiti non autosufficienti e relativa igiene e nella pulizia dei locali e rifacimento dei letti, lamentava che tali attività - svolte per sei ore al giorno in sei giorni lavorativi e per più della metà dell'orario lavorativo - le avevano imposto il sollevamento e la movimentazione dei pazienti manualmente e di peso, nonché la prolungata assunzione di postura con schiena curva, la movimentazione e lo spostamento di pesanti divani in legno massello, che avevano determinato una “rachipatia L/S con ernia discale L4/L5” la cui natura professionale era stata negata dall . CP_1
Dedotto di essere stata già indennizzata dall' per STC di grado medio (4%), CP_1 la stessa concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che essa ricorrente è affetta dalla malattia denunziata (rachipatia L/S con ernia discale L4/L5); • accertare e dichiarare che la già menzionata infermità è stata causata o concausata dalla attività lavorativa da essa disimpegnata;
• accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito menomazioni con danno patrimoniale e biologico quantificabile nella misura del 6%; • accertare che, alla luce del pregresso indennizzo per STC (4%), la valutazione complessiva delle menomazioni appare congrua nella misura del 10%; • conseguentemente, condannare l' (previa unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. CP_1
n° 1124/1965) alla corresponsione in favore della Sig.ra del relativo Pt_1
delle spese, diritti, onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escusso il testimone indicato dalla ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente la ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: la teste , la quale ha avuto modo di vedere la sig.ra Testimone_1 Pt_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa per essere stata collega della stessa dal
2009 al 2019, anno in cui la ricorrente è andata in pensione, ha confermato: che la sig.ra ha lavorato dal 2001 al 2019 come assistente ai lavori vari presso il Parte_1
Centro Residenziale per disabili adulti “Il Castello” di Crecchio;
che “le mansioni svolte dalla Sig.ra consistevano nella movimentazione assistita degli ospiti Pt_1 non autosufficienti e della relativa igiene”, precisando di aver espletato le medesime mansioni;
che “il numero di ospiti oscillava tra i 50 e gli 80 e per più di un decennio il
Centro Residenziale è rimasto privo di sollevatori e che pertanto il sollevamento e la movimentazione dei pazienti nelle operazioni di igiene e di assistenza in generale veniva effettuata manualmente e di peso dagli assistenti, compresa la Sig.ra ”, Pt_1 specificando che i sollevatori sono stati introdotti solo ultimamente;
che “la Sig.ra
[...]
si occupava anche della pulizia dei locali della struttura e del rifacimento dei Pt_1 letti nelle stanze ove alloggiavano gli ospiti”; che “le operazioni di pulizia dei pavimenti richiedevano alla Sig.ra l'assunzione prolungata di una postura Pt_1
Pag. 2 di 6 con schiena curva e prevedevano la movimentazione e spostamento di pesanti divani in legno massello”; infine che “dette attività occupavano più della metà dell'orario lavorativo” e che “l'orario era articolato in sei giorni lavorativi per sei ore al giorno”.
Il C.T.U. ha reputato come “in ordine alla specifica attività di assistente ai lavori vari, tenuto conto della documentazione in atti, dei particolari inerenti alle specifiche attività lavorative di cui in oggetto e dettagli lavorativi dichiarati dalla ricorrente, nessun dubbio può sorgere in ordine alla sussistenza dell'origine tecnopatica delle patologie sofferte.”
In particolare, il consulente ha osservato: “La movimentazione manuale di carichi (cfr. sollevamento e movimentazione assistita nelle operazioni di igiene e di assistenza di ospiti spesso non autosufficienti) è apparsa, aver un coefficiente di rischio quantomeno alto rispetto ai livelli di carico che sembrerebbero essere sostenibili da un lavoratore grazie all'azione combinata di alleggerimento esercitata dalla pressione addominale e dalle articolazioni vertebrali (considerati peraltro i parametri relativi alla valutazione della movimentazione manuale di carichi che deve tener conto, così come indicato nell'All. XXXIII del recente Decr. Leg.vo 81/08 delle norme tecniche della serie ISO 11228 e relative alle attività di movimentazione manuale). D'altra parte non possono essere sottostimate le dinamiche delle posture assunte dalla ricorrente nello svolgimento delle mansioni di pulizia dei locali con prolungata assunzione di una posture antirgonomiche protratte che le hanno di certo comportato la necessità di forzare sul limite lombo-sacrale, oltre che con il movimento, anche con la contrazione muscolare necessaria per mantenere l'equilibrio. Tale determinazione trova raffronto anche nella valutazione dei risultati riportati proprio in uno studio condotto dalla Sede
di Pescara (cfr. La CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
valutazione del nesso di causa nelle malattie del rachide lombare in ambito lavorativo. la casistica della sede DI PESCARA alla luce delle evidenze scientifiche CP_1
internazionali in RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2015 pag. 315). Ora è sicuramente vero che alcune ernie del disco avvengono per altre cause che non siano quella microtraumatica o meglio del trauma iterativo, ma è senz'altro altrettanto vero che il quadro nosopatico riscontrato nel periziando, e di certo ne converrà anche l'istituto assicuratore, si è
Pag. 3 di 6 prodotto solo nei segmenti più mobili della colonna, ovvero in quelli che sono più soggetti, topograficamente, ad un logorio ex usu. In tal senso, anche considerando il ruolo da attribuirsi ai documentati esiti traumatici di cui non può essere peraltro esclusa una minima accelerazione morbigena, nel caso de quo, l'azione traumatica legata alla tecnopatia, intesa come insulto del nucleo, compresso dal carico e dall'azione muscolare, ha portato ad una alterazione della componente dell'anfiartrosi più precocemente di quanto non possa avvenire rispetto ad un soggetto adulto non professionalmente esposto. D'altra parte tutti i predetti movimenti venivano svolti con pluripetitività giornaliera, in un “turno lavorativo” di 6,5 ore al giorno per 6 giorni a settimana: tali lavorazioni, infatti, con pluripetitività giornaliera, elevata frequenza di azioni ed insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato alla Sig.ra
[...]
posture e movimenti con valore di fattori usuranti per microtraumi ripetuti del Pt_1
rachide. Si noti poi che le attività lavorative non sono state riferite sostanzialmente mutate neppure dopo l'insorgenza della malattia, per un soggetto che era evidentemente portatore di una malattia o comunque di condizioni di ipersuscettibilità: di talchè la medesima credibilità razionale riscontrata per l'insorgenza della malattia è presente anche per l'interferenza con il processo di guarigione. In tal senso, nel caso in esame, il quadro patomorfico manifestatosi può ritenersi ricollegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza. Ecco allora che la connessione, quantomeno concausale, tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, deve dunque ritenersi dotata di alta credibilità razionale e pertanto ritenersi verificata la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata. Tanto premesso, valutata la soggettività lamentata, valutati gli elementi documentati dagli accertamenti strumentali e l'esame obiettivo della CTU, tenuto conto delle voci tabellari 213 e 193, emerge un danno biologico stimabile nell'ordine del 6% (sei per cento). Coerentemente con quanto sin qui affermato, richiamato il precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 4% (MP
515021212 DEL 16.06.2016 STC bilaterale di grado medio EMG accertata - GRADO
ACCERTATO. 004%), il caso è valutabile complessivamente, in unifica, nella misura del 9% (nove per cento) dalla data della domanda amministrativa.”
Il CTU ha, dunque, accertato che “a) la ricorrente è affetta da quanto posto in
Pag. 4 di 6 diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
b) il danno biologico subito dalla ricorrente può essere stimato complessivamente in misura del 9% (nove) comprensiva del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 4% (MP 515021212
DEL 16.06.2016 STC bilaterale di grado medio EMG accertata - grado accertato.
004%). c) la decorrenza può essere fatta risalire alla data della domanda.”
Tale ultimo accertamento, avverso il quale non sono state formulate osservazioni dalle parti, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 9%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetta da “Rachipatia da patologia Parte_1 erniaria” di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13
D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del
9%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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