Articolo 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 dicembre 1942
Art. 8.

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi e' in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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