Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 8.
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi e' in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi e' in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Commentari • 15
- 1. Fotografia - Tribunale di Milano: fotografia artistica o semplice, questo è il dilemmaSimona Loprete · https://www.filodiritto.com/ · 8 febbraio 2017 · 7.604165
[…] Questa facoltà non ha dunque carattere assoluto perché, come si desume dall'articolo 8 della Legge sul diritto d'autore n. 633/1941 (“L.d.A.”), l'autore può solo pretendere che il suo nome venga indicato nelle forme d'uso, e cioè secondo le modalità usuali in relazione al tipo d'opera e al modo di utilizzazione. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1691Provvedimento: […] Con un unico motivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 8 legge n. 633/1941 e art. 2579 c.c. Ha esposto di essere musicista e compositore;Leggi di più...
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