Sentenza breve 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2025, proposto da
Bimo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata in persona del Presidente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2025/D.02184 del 12.09.2025 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3° - Azione 3°.3.5.1. Pacchetto di Agevolazioni denominato “CreOpportunità”: Avviso Pubblico “START AND GO” - D.G.R. n. 1223 del 26/10/2016 - 4° Valutazione - Istanza IST18006805 - Impresa BIMO Srl - Progetto Realizzazione di una software house che attraverso la sua piattaforma ha l'obbiettivo di mettere in connessione realtà imprenditoriali, start up e PMI - Codice ATECO 2007 - J.62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione - Revoca contributo di € 95.568,17 concesso con Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2020/D.00617 del 22/05/2020 - Codice SiFESR 15/2016/0374 Codice CUP G38C20000070007 - Codice RNA - COR 1802820 - Disimpegno Somme”, comunicata con nota n. U.0216182 del 18.09.2025 del Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità trasmessa a mezzo pec alla ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto al predetto comunque connesso, antecedente o conseguenziale, ivi incluse:
la nota n. U.0216182 del 18.09.2025 del Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, trasmessa a mezzo pec alla ricorrente in pari data, con cui si comunicava la Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2025/D.02184 del 12.09.2025 e si chiedeva la restituzione della somma già erogata di € 41.439,84 quale importo di 1° sal maggiorata degli interessi legali pari ad € 5.499,82;
la nota n. U.0041695 del 20.02.2025 del Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, con cui si richiedeva a BIMO s.r.l. la trasmissione della seguente documentazione: “attestazione di avvenuta registrazione conseguente alla richiesta originaria di registrazione del programma per elaboratore `Software Campobase'” nonché “dichiarazione di trascrizione atti “originaria” per programmi per elaboratore (mod. 346) relativa agli atti successivi alla registrazione originaria, corredata dalla relativa documentazione necessaria alla trascrizione dell'Atto alla SIAE, tra cui la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate”;
la nota n. U.0153414 del 30.06.2025 del Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, recante “Preavviso di provvedimento negativo - Revoca totale delle agevolazioni (legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 10 bis)”;
ogni altro atto, provvedimento e/o verbale, anche di natura valutativa e/o ispettiva e/o istruttoria e/o di estremi sconosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in esame, depositato in data 1/12/2025, la società deducente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata, n. 15BB.2025/D.02184 del 12/9/2025, recante la revoca del contributo concesso ed erogato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Start and Go” (attuativo dell’azione 3A.3.5.1 - “ Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” della priorità di investimento 3A ‘Accrescere la competitività delle PMI promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020 ”), così motivata:
“ (…)
1) aver effettuato la trascrizione atti “originaria” per programmi per elaboratore (mod 346) tardivamente, in quanto avvenuta in data 17/07/2025, post chiusura investimento e post accertamento finale di spesa;
2) non aver dimostrato che durante la realizzazione dell’investimento l’impresa BIMO S.r.l. avesse la disponibilità del software ai fini della sua modifica/utilizzo, in quanto quest’ultima è stata dimostrata soltanto in data 06/08/2025 con l’attestazione di avvenuto trasferimento in SIAE della proprietà intellettuale dalla BINVEST S.r.l. alla BIMO S.r.l. attraverso atto NOTARILE del 16/07/2025” ;
(…) ”;
Considerato che alla camera di consiglio del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso reso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla Regione resistente, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia , secondo cui qualora “ la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione ” (cfr. Cassazione civ., sez. un., 25/1/2013, n. 1776; id. 20/7/2011, n. 15867; id. 7/1/2013, n. 150).
Trattasi di coordinate pianamente riferibili alla vicenda in esame, il cui oggetto, come si ricava dalla mera lettura delle causali dianzi richiamate (“ aver effettuato la trascrizione … tardivamente ”; “ non aver dimostrato che durante la realizzazione dell’investimento l’impresa … avesse la disponibilità del software ”), attiene allo scrutinio di legittimità del provvedimento di revoca di un’agevolazione disposta in ragione dell’ipotizzata inosservanza di obblighi che si collocano nella fase di attuazione del programma di investimento (non rilevando in alcun modo la verifica degli originari requisiti dell’agevolazione stessa), a fronte del quale la posizione giuridica vanata dalla società ricorrente è di diritto soggettivo, con ogni conseguenza in punto di riparto giurisdizionale.
Ritenuto, infine, che, in ragione della peculiarità del caso e dell’esito in rito della lite, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice competente, il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
OL AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | EF NT |
IL SEGRETARIO