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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 588/2020 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto dai sig.ri Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla via Anile n. 18., presso lo studio dell'avv. Annalisa GIOIELLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in RI AN Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CZ) alla via P. Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
7.10.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in cancelleria in data 21.5.2020, esponeva: di aver contratto matrimonio con e che dall'unione Parte_1 Controparte_1 erano nati i figli (il 23.9.2003) e (il 05.08.2012); che, essendo venuta meno l'affectio Per_1 Per_2 coniugalis, la stessa aveva introdotto innanzi all'intestato Tribunale procedimento volto ad ottenere la
1 separazione personale dei coniugi e che, previo mutamento del rito - essendo i coniugi addivenuti ad un accordo consensuale -, il Tribunale aveva emesso, in data 28.5.2019, decreto di omologa;
che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale erano trascorsi oltre sei mesi ed i coniugi avevano sempre vissuto separatamente senza ripresa della convivenza e senza alcuna riconciliazione.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione ed omologate dal Tribunale, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento dei figli, da aumentare ad € 500,00; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno compariva per la parte resistente e, all'esito dell'udienza presidenziale, il Magistrato f.f. presidenziali confermava “le condizioni di cui al decreto di omologa del 28.05.2019 del Tribunale di
Lamezia Terme per come richiamate nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, confermando tuttavia
l'assegno mensile a carico della controparte di euro 450,00 per i figli (pari - dunque e per l'effetto - ad euro 225,00 per ciascun figlio)”; le parti venivano quindi rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
Successivamente, con apposita comparsa del 25.6.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale: preliminarmente, eccepiva il difetto di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza;
nel merito, aderiva alla richiesta di cessazione deli effetti civili del matrimonio e avanzava richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento dei figli ad €
300,00 (€ 150 per ciascun figlio), chiedendo, in subordine, e nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta riduzione, di “autorizzare il sig. a vivere nell'immobile di cui è risultata assegnataria la CP_2 sig.ra adeguandolo strutturalmente per l'accoglimento di due unità abitative”. Pt_1
All'esito dell'udienza del 2.5.2022, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 19.5.2022 veniva, pertanto, pubblicata la Sentenza non definitiva n. 374/2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa dinnanzi il Giudice Istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n. 374/2022 pubblicata il 19.5.2022): essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
2. La presente pronuncia dovrebbe concernere, dunque, il solo il mantenimento economico dei figli.
La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da € 450,00 ad € 500,00, mentre il resistente ne ha chiesta la riduzione ad € 300,00.
Da precisare che uno dei due figli, (nato il [...]), è divenuto maggiorenne nelle more del Per_1 presente giudizio.
2 Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover revocare le decisioni prese in tema di affidamento e di diritto di visita, sebbene entrambe le parti abbiano chiesto la conferma, in tal senso, del decreto di omologa.
Difatti, se, in corso di causa, il figlio diventa maggiorenne, il giudice dovrà revocare le decisioni prese in tema di affidamento e di diritto di visita, restando fermo il dovere di mantenimento se il giovane, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autonomo;
ciò è quanto affermato dal Tribunale di Bari in due pronunce relative alla causa di separazione (Trib. Bari, ord. del 27.11.2013) e poi del divorzio (Trib. Bari, ord. 1.6.2017).
Resta, dunque, fermo il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni sino al momento della raggiunta indipendenza economica;
del resto, l'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Nel caso in esame, né la parte ricorrente né la parte resistente hanno riferito di svolgimento di attività lavorativa o, comunque, di raggiunta indipendenza economica da parte del figlio divenuto maggiorenne;
di conseguenza, avrà ancora diritto a ricevere l'assegno periodico di mantenimento. Per_1
Resta da definire il profilo del quantum.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli (anche se maggiorenni e non autosufficienti) deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. n. 4145/2023).
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che non risultano sopravvenute – o, comunque, provate - delle significative modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali dei coniugi potendosi, pertanto, confermare sul punto la bontà il decreto di omologa di separazione dei coniugi (confermato, poi, anche dal provvedimento presidenziale del 2.2.2021), in cui era previsto un contributo di mantenimento a carico del padre di € 450,00, in ragione di € 225,00 per ciascun figlio, oltre il 50% per spese straordinarie.
La situazione economica delle parti pare, in sostanza, la medesima già valutata.
Ed invero, la ricorrente ha depositato la certificazione unica 2018, 2019 e 2020 Parte_1
(relative, dunque, agli anni 2017, 2018 e 2019), mentre il resistente dopo Controparte_1
l'espresso invito del Giudice Istruttore (v. provvedimento del 5.7.2021) “a depositare in telematico documentazione bancaria e reddituale aggiornata relativa agli ultimi tre anni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata”, ha depositato esclusivamente la documentazione reddituale 2019, 2020 e 2021, relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, nonché il contratto di locazione relativo alla sua abitazione, senza, tuttavia, depositare la richiesta documentazione bancaria, né alcuna l'autocertificazione.
Ebbene, da detta documentazione reddituale non si evince alcuna modifica delle condizioni reddituali di parte resistente, risultano il reddito di impresa in perdita sin dal 2018, dunque già in data precedente all'omologa di separazione (v. documentazione allegata alle memorie del 22.12.2021).
3 Occorre, tuttavia, valutare anche il divario economico - che già esisteva e persiste tutt'oggi – tra le parti, così come l'assegnazione della casa coniugale in favore della parte ricorrente, che – dunque – non deve affrontare il peso economico di pagare un canone di locazione, al contrario della parte resistente che versa
€ 250,00 mensili per la locazione dell'immobile adibito a sua abitazione (v. contratto di locazione in atti).
Infine, occorre rilevare che, in tema di assegno di mantenimento dei figli, l'aumento delle esigenze economiche di questi ultimi è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Ciò è quanto statuito da una recente pronuncia della Cassazione (n. 13664/2022), nella cui motivazione si sottolinea come “a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018)
(…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Le esigenze dei figli, in particolare - cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c. - mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Alla luce delle superiori argomentazioni ed, in particolare, considerato - da un lato - che non vi è prova della variazione della situazione reddituale, economica e lavorativa dei genitori rispetto al momento della pronuncia della separazione dei coniugi e valutate - d'altro canto - le maggiori esigenze dei figli legate alla loro naturale crescita, nonché il divario economico esistente tra i genitori e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, questo Collegio ritiene del tutto congrua la disciplina dettata dal Decreto di omologa relativo al giudizio recante il n. 705/2018 R.g. - confermato dai provvedimenti presidenziali -, in cui era previsto un contributo di mantenimento in favore dei due figli a carico del padre di € 450,00 (€
225,00 per ciascun figlio).
3. Per le medesime motivazioni non può trovare accoglimento neppure la richiesta del resistente di essere autorizzato “a vivere nell'immobile di cui è risultata assegnataria la sig.ra adeguandolo Pt_1 strutturalmente per l'accoglimento di due unità abitative”, di cui – comunque – non ha fornita prova della riferita possibilità strutturale di essere suddiviso adeguatamente in due diverse unità abitative.
4. Quanto alle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere
4 poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5 5. Devono, infine, essere confermate tutte le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione dei coniugi fatta eccezione - come anzidetto - per l'affidamento, Parte_2 collocamento e diritto di visita del figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
6. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza, non essendo state accolte pianamente le richieste di ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 374/2022 pubblicata il 19.5.2022 (matrimonio celebrato in
RI AN in data 03/05/2003 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_3 registro degli atti di matrimonio del Comune di RI AN al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2003), così provvede:
- CONFERMA e pone a carico di l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento dei due figli (€ 225,00 per ciascun figlio), rivalutabile ex lege, da consegnare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- REVOCA - in merito al punto 2 e 4 delle condizioni di cui al decreto di omologa - i provvedimenti dettati in tema di affido condiviso, collocazione prevalente e diritto di visita per il figlio ancora minorenne all'epoca dell'introduzione del presente giudizio e nelle Persona_3 more divenuta maggiorenne;
- CONFERMA tutte le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione dei coniugi datato 28.5.2019 e relativo al procedimento di separazione Parte_2 recante il n. 705/2018 R.g., fatta eccezione per l'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio;
Per_1
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
24.10.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto dai sig.ri Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla via Anile n. 18., presso lo studio dell'avv. Annalisa GIOIELLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in RI AN Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CZ) alla via P. Ciampi n. 1, presso lo studio dell'avv. Federica MAURO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
7.10.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in cancelleria in data 21.5.2020, esponeva: di aver contratto matrimonio con e che dall'unione Parte_1 Controparte_1 erano nati i figli (il 23.9.2003) e (il 05.08.2012); che, essendo venuta meno l'affectio Per_1 Per_2 coniugalis, la stessa aveva introdotto innanzi all'intestato Tribunale procedimento volto ad ottenere la
1 separazione personale dei coniugi e che, previo mutamento del rito - essendo i coniugi addivenuti ad un accordo consensuale -, il Tribunale aveva emesso, in data 28.5.2019, decreto di omologa;
che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale erano trascorsi oltre sei mesi ed i coniugi avevano sempre vissuto separatamente senza ripresa della convivenza e senza alcuna riconciliazione.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione ed omologate dal Tribunale, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento dei figli, da aumentare ad € 500,00; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno compariva per la parte resistente e, all'esito dell'udienza presidenziale, il Magistrato f.f. presidenziali confermava “le condizioni di cui al decreto di omologa del 28.05.2019 del Tribunale di
Lamezia Terme per come richiamate nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, confermando tuttavia
l'assegno mensile a carico della controparte di euro 450,00 per i figli (pari - dunque e per l'effetto - ad euro 225,00 per ciascun figlio)”; le parti venivano quindi rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
Successivamente, con apposita comparsa del 25.6.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale: preliminarmente, eccepiva il difetto di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza;
nel merito, aderiva alla richiesta di cessazione deli effetti civili del matrimonio e avanzava richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento dei figli ad €
300,00 (€ 150 per ciascun figlio), chiedendo, in subordine, e nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta riduzione, di “autorizzare il sig. a vivere nell'immobile di cui è risultata assegnataria la CP_2 sig.ra adeguandolo strutturalmente per l'accoglimento di due unità abitative”. Pt_1
All'esito dell'udienza del 2.5.2022, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 19.5.2022 veniva, pertanto, pubblicata la Sentenza non definitiva n. 374/2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa dinnanzi il Giudice Istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n. 374/2022 pubblicata il 19.5.2022): essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
2. La presente pronuncia dovrebbe concernere, dunque, il solo il mantenimento economico dei figli.
La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da € 450,00 ad € 500,00, mentre il resistente ne ha chiesta la riduzione ad € 300,00.
Da precisare che uno dei due figli, (nato il [...]), è divenuto maggiorenne nelle more del Per_1 presente giudizio.
2 Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover revocare le decisioni prese in tema di affidamento e di diritto di visita, sebbene entrambe le parti abbiano chiesto la conferma, in tal senso, del decreto di omologa.
Difatti, se, in corso di causa, il figlio diventa maggiorenne, il giudice dovrà revocare le decisioni prese in tema di affidamento e di diritto di visita, restando fermo il dovere di mantenimento se il giovane, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autonomo;
ciò è quanto affermato dal Tribunale di Bari in due pronunce relative alla causa di separazione (Trib. Bari, ord. del 27.11.2013) e poi del divorzio (Trib. Bari, ord. 1.6.2017).
Resta, dunque, fermo il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni sino al momento della raggiunta indipendenza economica;
del resto, l'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Nel caso in esame, né la parte ricorrente né la parte resistente hanno riferito di svolgimento di attività lavorativa o, comunque, di raggiunta indipendenza economica da parte del figlio divenuto maggiorenne;
di conseguenza, avrà ancora diritto a ricevere l'assegno periodico di mantenimento. Per_1
Resta da definire il profilo del quantum.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli (anche se maggiorenni e non autosufficienti) deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. n. 4145/2023).
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che non risultano sopravvenute – o, comunque, provate - delle significative modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali dei coniugi potendosi, pertanto, confermare sul punto la bontà il decreto di omologa di separazione dei coniugi (confermato, poi, anche dal provvedimento presidenziale del 2.2.2021), in cui era previsto un contributo di mantenimento a carico del padre di € 450,00, in ragione di € 225,00 per ciascun figlio, oltre il 50% per spese straordinarie.
La situazione economica delle parti pare, in sostanza, la medesima già valutata.
Ed invero, la ricorrente ha depositato la certificazione unica 2018, 2019 e 2020 Parte_1
(relative, dunque, agli anni 2017, 2018 e 2019), mentre il resistente dopo Controparte_1
l'espresso invito del Giudice Istruttore (v. provvedimento del 5.7.2021) “a depositare in telematico documentazione bancaria e reddituale aggiornata relativa agli ultimi tre anni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata”, ha depositato esclusivamente la documentazione reddituale 2019, 2020 e 2021, relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, nonché il contratto di locazione relativo alla sua abitazione, senza, tuttavia, depositare la richiesta documentazione bancaria, né alcuna l'autocertificazione.
Ebbene, da detta documentazione reddituale non si evince alcuna modifica delle condizioni reddituali di parte resistente, risultano il reddito di impresa in perdita sin dal 2018, dunque già in data precedente all'omologa di separazione (v. documentazione allegata alle memorie del 22.12.2021).
3 Occorre, tuttavia, valutare anche il divario economico - che già esisteva e persiste tutt'oggi – tra le parti, così come l'assegnazione della casa coniugale in favore della parte ricorrente, che – dunque – non deve affrontare il peso economico di pagare un canone di locazione, al contrario della parte resistente che versa
€ 250,00 mensili per la locazione dell'immobile adibito a sua abitazione (v. contratto di locazione in atti).
Infine, occorre rilevare che, in tema di assegno di mantenimento dei figli, l'aumento delle esigenze economiche di questi ultimi è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Ciò è quanto statuito da una recente pronuncia della Cassazione (n. 13664/2022), nella cui motivazione si sottolinea come “a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018)
(…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Le esigenze dei figli, in particolare - cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c. - mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Alla luce delle superiori argomentazioni ed, in particolare, considerato - da un lato - che non vi è prova della variazione della situazione reddituale, economica e lavorativa dei genitori rispetto al momento della pronuncia della separazione dei coniugi e valutate - d'altro canto - le maggiori esigenze dei figli legate alla loro naturale crescita, nonché il divario economico esistente tra i genitori e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, questo Collegio ritiene del tutto congrua la disciplina dettata dal Decreto di omologa relativo al giudizio recante il n. 705/2018 R.g. - confermato dai provvedimenti presidenziali -, in cui era previsto un contributo di mantenimento in favore dei due figli a carico del padre di € 450,00 (€
225,00 per ciascun figlio).
3. Per le medesime motivazioni non può trovare accoglimento neppure la richiesta del resistente di essere autorizzato “a vivere nell'immobile di cui è risultata assegnataria la sig.ra adeguandolo Pt_1 strutturalmente per l'accoglimento di due unità abitative”, di cui – comunque – non ha fornita prova della riferita possibilità strutturale di essere suddiviso adeguatamente in due diverse unità abitative.
4. Quanto alle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere
4 poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5 5. Devono, infine, essere confermate tutte le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione dei coniugi fatta eccezione - come anzidetto - per l'affidamento, Parte_2 collocamento e diritto di visita del figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
6. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza, non essendo state accolte pianamente le richieste di ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 374/2022 pubblicata il 19.5.2022 (matrimonio celebrato in
RI AN in data 03/05/2003 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_3 registro degli atti di matrimonio del Comune di RI AN al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2003), così provvede:
- CONFERMA e pone a carico di l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento dei due figli (€ 225,00 per ciascun figlio), rivalutabile ex lege, da consegnare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- REVOCA - in merito al punto 2 e 4 delle condizioni di cui al decreto di omologa - i provvedimenti dettati in tema di affido condiviso, collocazione prevalente e diritto di visita per il figlio ancora minorenne all'epoca dell'introduzione del presente giudizio e nelle Persona_3 more divenuta maggiorenne;
- CONFERMA tutte le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione dei coniugi datato 28.5.2019 e relativo al procedimento di separazione Parte_2 recante il n. 705/2018 R.g., fatta eccezione per l'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio;
Per_1
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
24.10.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo
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