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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 220/2025
Udienza del 12/06/2025
Oggi 12 giugno 2025, innanzi al giudice, dott. Luca Coppola, compaiono: Per parte attrice, l'avv. FERRARO Nessuno è presente per il resistente alle ore 10,03.
Parti presenti personalmente: Luigi Condello
L'avv. Ferraro discute la causa, insistendo nel ricorso. I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 220/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
UI LL rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE FERRARO;
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
pagina1 di 3 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- UI LL ha convenuto in giudizio il , premettendo Controparte_1
di essere dipendente del resistente, quale conducente di automezzi, in servizio presso il tribunale di
Palmi.
Ha dedotto che, dopo aver ottenuto ed usufruito di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma
5, D.Lgs. 151/2001, per assistere la propria zia, otteneva successivamente, con Parte_1
decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 un ulteriore congedo, ai sensi dell'anzidetta disposizione, per assistere la madre, avente necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992.
Ha rappresentato che, con detto decreto dirigenziale, era stato, però, evidenziato che il periodo di congedo non avrebbe dovuto superare il limite massimo di due anni, computando sia i periodi fruiti allo stesso titolo o a titolo di aspettativa per gravi motivi dal dipendente nei confronti del medesimo familiare disabile, ma anche usufruiti nei confronti di altri familiari disabili o per se stesso nell'intero arco della vita lavorativa.
Ha dedotto che detta limitazione si poneva in contrasto con l'art. 42, commi 5 e 5 bis, che prevedono che il limite di due anni sia da riferire a ciascuna persona portatrice di handicap nell'arco della vita lavorativa.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del periodo biennale di congedo straordinario per assistere la propria madre senza computare i periodi di congedo fruiti dallo stesso nei confronti di altri familiari disabili.
1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, il non si è costituito, Controparte_1
dovendosene dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Dato atto del riconoscimento da parte del datore di lavoro ed in favore dell'odierno ricorrente dei presupposti per usufruire del congedo, di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per l'assistenza alla madre, si evidenzia che, come correttamente dedotto dal LL nel proprio atto introduttivo, ai sensi del successivo comma 5 bis, “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.”
4.- Pertanto, deve ritenersi illegittimo il decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 del Direttore generale del , nella parte in cui prevede che nel limite massimo di due anni Controparte_1
di fruizione del congedo per un familiare debbano essere computati i periodi di congedo ottenuti per l'assistenza di altro familiare.
pagina2 di 3 5.- Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
ACCERTA il diritto di UI LL ad usufruire del periodo di congedo straordinario, riconosciuto con decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 per assistere la propria madre, senza che siano computati nel limite massimo di due anni di fruizione del congedo per l'assistenza di detto familiare i periodi di congedo di cui abbia usufruito il ricorrente per l'assistenza di altro familiare;
PONE in capo al le spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 43,00 a titolo di spese documentate ed euro 3.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 12/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 220/2025
Udienza del 12/06/2025
Oggi 12 giugno 2025, innanzi al giudice, dott. Luca Coppola, compaiono: Per parte attrice, l'avv. FERRARO Nessuno è presente per il resistente alle ore 10,03.
Parti presenti personalmente: Luigi Condello
L'avv. Ferraro discute la causa, insistendo nel ricorso. I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 220/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
UI LL rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE FERRARO;
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
pagina1 di 3 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- UI LL ha convenuto in giudizio il , premettendo Controparte_1
di essere dipendente del resistente, quale conducente di automezzi, in servizio presso il tribunale di
Palmi.
Ha dedotto che, dopo aver ottenuto ed usufruito di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma
5, D.Lgs. 151/2001, per assistere la propria zia, otteneva successivamente, con Parte_1
decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 un ulteriore congedo, ai sensi dell'anzidetta disposizione, per assistere la madre, avente necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992.
Ha rappresentato che, con detto decreto dirigenziale, era stato, però, evidenziato che il periodo di congedo non avrebbe dovuto superare il limite massimo di due anni, computando sia i periodi fruiti allo stesso titolo o a titolo di aspettativa per gravi motivi dal dipendente nei confronti del medesimo familiare disabile, ma anche usufruiti nei confronti di altri familiari disabili o per se stesso nell'intero arco della vita lavorativa.
Ha dedotto che detta limitazione si poneva in contrasto con l'art. 42, commi 5 e 5 bis, che prevedono che il limite di due anni sia da riferire a ciascuna persona portatrice di handicap nell'arco della vita lavorativa.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del periodo biennale di congedo straordinario per assistere la propria madre senza computare i periodi di congedo fruiti dallo stesso nei confronti di altri familiari disabili.
1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, il non si è costituito, Controparte_1
dovendosene dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Dato atto del riconoscimento da parte del datore di lavoro ed in favore dell'odierno ricorrente dei presupposti per usufruire del congedo, di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per l'assistenza alla madre, si evidenzia che, come correttamente dedotto dal LL nel proprio atto introduttivo, ai sensi del successivo comma 5 bis, “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.”
4.- Pertanto, deve ritenersi illegittimo il decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 del Direttore generale del , nella parte in cui prevede che nel limite massimo di due anni Controparte_1
di fruizione del congedo per un familiare debbano essere computati i periodi di congedo ottenuti per l'assistenza di altro familiare.
pagina2 di 3 5.- Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
ACCERTA il diritto di UI LL ad usufruire del periodo di congedo straordinario, riconosciuto con decreto dirigenziale n. 3251 del 04.12.2024 per assistere la propria madre, senza che siano computati nel limite massimo di due anni di fruizione del congedo per l'assistenza di detto familiare i periodi di congedo di cui abbia usufruito il ricorrente per l'assistenza di altro familiare;
PONE in capo al le spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 43,00 a titolo di spese documentate ed euro 3.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 12/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
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