CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2354/2024, estensore Dott.
Nicola Di Leo promossa da
(C.F. ), quale amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno di , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_2
Palotti, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DONATELLO 21, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTANOCETO CATERINA elettivamente domiciliato in MILANO
VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 2354/2024, pubblicata il 13.05.2024, non notificata e qui impugnata, per i retroestesi motivi:
- previa rimessione in termini ove ritenuto applicabile l'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 essendo
CP_ stata la parte indotta in errore da pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il riconoscimento della pensione Parte_1
di inabilità come da domanda amministrativa successivamente al compimento della maggiore età ovvero la diversa data che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il diritto del Sig. Parte_3
ad ottenere la corretta liquidazione dei ratei di pensione di inabilità civile maturati e non
[...]
corrisposti a decorrere dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà stabilita in corso di causa, maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo effettivo;
CP_
- condannare a corrispondere al sig. i ratei di pensione di inabilità civile a Parte_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa ovvero dalla diversa data che verrà stabilita in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con l'aumento previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM
55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 da liquidarsi in favore del presente avvocato che si dichiara antistatario.
PER L'APPELLATO rigettare totalmente l'avverso atto di appello in quanto in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2442/ 2020 del Tribunale di Foggia [sic].
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 2354/2024 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
quale amministratrice di sostegno di ritenendo maturata
[...] Parte_2 la decadenza di cui all'art. ex art. 42 comma 3 DL 269/2003 conv. in L. 326/2003, sul rilievo che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 23.2.2024, oltre i sei mesi dal provvedimento dell'Istituto del 17.2.2023.
Questi, in sintesi, i fatti, non contestati e comunque provati a livello documentale.
nato il [...] in [...] e residente in Italia dal 2007, è stato Parte_2
riconosciuto in data 7.9.2007 invalido civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ha ricevuto l'indennità di accompagnamento e – dopo il compimento del diciottesimo anno di età - ha chiesto la pensione di inabilità civile in data 4.10.2018; la domanda è stata respinta in data 27.11.2018 con la seguente motivazione “non risulta allegata la dichiarazione consolare del paese di origine che
pagina 2 di 8 attesti l'assenza di redditi, pensioni, beni immobili nel paese di origine dal 2024 ad oggi. Manca la visura del passaporto in corso di validità dal 2014 ad oggi”.
L'appellante ha proposto una seconda domanda di pensione di inabilità il 20.12.2021, rigettata in data
17.6.2022 con la seguente motivazione “la documentazione presentata è risalente nel tempo e non consente la verifica aggiornata. Manca la visura del passaporto come richiesto in precedenza”.
Avverso tale provvedimento l'appellante, tramite il patronato di Milano, ha proposto CP_2
ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 7.9.2022; in data 23.12.2022, a seguito di CP_1
riesame della domanda, la sede territoriale ha confermato il rigetto della domanda del CP_1
20.12.2021, con la precisazione che avrebbe potuto essere riconosciuta la prestazione previa presentazione della autocertificazione reddituale per il 2022, poiché in data 12.7.2022 è Pt_1
divenuto cittadino italiano. L'appellante ha quindi presentato una terza domanda il 4.1.2023 questa volta accolta in data 17.2.2023 con liquidazione della prestazione dal 1.8.2022.
Il Tribunale, a fronte della domanda di retrodatazione della prestazione (cfr. conclusioni poi riproposte in grado di appello come trascritte in epigrafe) ha innanzitutto affermato che il termine di decadenza di cui all'articolo 42 del DL. n. 269/03 si applica a tutti i provvedimenti emanati per la richiesta dei benefici menzionati nella medesima norma, senza distinzione tra gli atti di reiezione per il difetto dei requisiti sanitari e quelli per la carenza degli elementi extra sanitari.
In secondo luogo, passando all'esame della questione relativa alla applicabilità della decadenza in ragione delle eccepite mancanze nelle comunicazioni in calce ai provvedimenti dell' , il CP_1
Tribunale ha ritenuto come segue:
Ora, è descritto nello stesso ricorso che, dopo varie istanze, in data 04.01.2023, l'interessato ha proposto una nuova domanda di ricostituzione reddituale (doc. 12 ric.) e che ne è scaturita una comunicazione di riliquidazione della prestazione del 17 Febbraio 2023 n. 07652030 Cat. INVCIV con riconoscimento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° agosto 2022 (doc. 13 ric.).
Dunque, risulta che, in data 17 Febbraio 2023, vi è stato il suddetto provvedimento di definizione finale del procedimento sussistente per la posizione dell'interessato, con le menzionate conclusioni.
E', bene, osservare che, peraltro, tale atto amministrativo non contiene alcuna errata indicazione degli organi a cui proporre ricorso giudiziario o dei termini entro cui proporlo (doc. 13 ric.).
Tuttavia, a fronte della comunicazione di tale provvedimento, il ricorso giudiziario è stato proposto solo il 23 Febbraio 2024, ossia certamente oltre il termine semestrale di cui all'articolo 42 del DL. n.
269/03, decorrente (in assenza di diversa dimostrazione) dal 17 Febbraio 2023.
pagina 3 di 8 Nemmeno, poi, potrebbero essere impugnati i provvedimenti precedenti dell'ente, in quanto ormai assorbiti dalla definizione finale amministrativa di cui al documento del 17 Febbraio 2023 (doc. 13 ric.).
Con atto di appello depositato il 25.10.2024 l'originario ricorrente ha impugnato la sentenza.
L'appellante, in primo luogo, reitera la propria tesi secondo cui il termine decadenziale di cui alla norma non si applica alla fattispecie in questione, in cui si discute non dell'an del diritto, ma della decorrenza dello stesso, ritenendo che le sentenze di legittimità citate dal tribunale non siano relative alla fattispecie qui in discussione ed anzi, laddove la Cassazione ritiene la non applicabilità della decadenza alle ipotesi di ripetizione di indebito a seguito della revoca del beneficio, confermino che deve essere data alla norma una interpretazione restrittiva, nel senso di applicare la decadenza semestrale soltanto alle ipotesi in cui la prestazione domandata sia negata in base ad un provvedimento definitivo.
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto applicabile la decadenza semestrale, nonostante che nei provvedimenti dell' fosse stato erroneamente indicato il CP_1 termine per impugnare davanti all'autorità giudiziaria in tre anni, e che fosse stato altresì indicato il termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso in via amministrativa, non più previsto dalla normativa applicabile.
L'appellante ritiene che in caso di ritenuta applicazione della decadenza il avrebbe avuto Pt_1
diritto alla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., per la sussistenza di un errore scusabile sui mezzi di impugnazione, dovuto ad errate indicazioni in calce al provvedimento. A tale proposito l'appellante evidenzia che tale richiesta è stata tempestivamente proposta alla prima udienza davanti al Tribunale del 11.4.2024.
Nel merito, vengono riproposte le ragioni non esaminate dal primo giudice, nel senso del diritto alla prestazione fino dalla prima domanda del 2018, dovendosi considerare maturate le condizioni in coincidenza con il compimento del 18mo anno di età del , e senza che possa essere utilmente Pt_1
eccepita la mancanza di documentazione relativa alle condizioni patrimoniali in Perù; si deve infatti ritenere, in base ad un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Appello, sufficiente la autocertificazione presentata. Sotto altro profilo, l' non potrebbe neppure sollevare CP_1
eccezioni in merito alla tipologia del titolo di soggiorno e alla permanenza temporale su territorio nazionale, come da giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito.
Conclusivamente, l'appellante ritiene che il sig. abbia diritto alla riliquidazione del Parte_1
trattamento pensionistico avendo riguardo al periodo precedente al 01.08.2022, e quindi a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età o dalla diversa data antecedente al 01.08.2022, essendo in pagina 4 di 8 possesso di tutti i requisiti di legge, ovvero invalidità nella misura del 100%, mancanza di qualsiasi reddito, residenza sul suolo nazionale dal 2007 e maggiore età conseguita nel 2008, nonché cittadinanza italiana dal 2022.
Con memoria difensiva del 13.1.2025 si è costituito in giudizio l' , che ritiene la correttezza della CP_1
pronuncia di primo grado poiché la decadenza si applica a tutte le domande inerenti l'invalidità civile e nei provvedimenti dell'Istituto non vi era alcuna errata indicazione circa i rimedi esperibili, per cui l'azione giudiziaria del 23.2.2024 è inammissibile. In ogni caso, secondo l'istituto, la censura è priva di CP_ fondamento in quanto, per costante giurisprudenza, la mancata indicazione da parte dell' dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l'art 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell'ente previdenziale debba contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo (vedi Cass., 24-10-2003, n. 15987). Viene poi fatto notare dall'appellato che il provvedimento di esplicito rigetto della domanda amministrativa era stato indirizzato anche al Patronato che assisteva l'appellante.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale, sia pure con parziale diversa motivazione.
L'art. 42 del D.L. 269/2003, rubricato Disposizioni in materia di invalidità civile dispone:
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere
e delle Finanze. [omissis] Controparte_3
2.[omissis]
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
La previsione del termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria è correlato alla abrogazione dei ricorsi amministrativi, in quanto decorre dalla comunicazione del provvedimento emanato “in esito alle procedure in materia di riconoscimento” dei benefici inerenti l'invalidità civile.
Il termine di decadenza è stato ritenuto applicabile ai provvedimenti attinenti i requisiti sia sanitari che extrasanitari (cfr. Cass. n. 25268/2016, Cass. n. 26845/2020, Cass. n. 2740/2023), e non appaiono pagina 5 di 8 conferenti le argomentazioni dell'appellante circa l'esclusione della decadenza nel caso di provvedimenti di ripetizione di indebito ad opera dell' adottati a seguito della revoca del beneficio CP_1
assistenziale, trattandosi di una ipotesi che effettivamente sfugge alla previsione della norma sopra riportata, ma che è del tutto differente da quella oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Quanto alla prima domanda respinta con provvedimento del 27.11.2018 -doc. 5 ricorrente- questo indicava in calce fra gli strumenti di tutela la possibilità di proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla comunicazione e ricorso giudiziario entro 3 anni dalla scadenza del termine per la decisione sul ricorso amministrativo. Sta di fatto che nessun ricorso in via amministrativa e nessuna azione giudiziaria sono stati proposti contro tale provvedimento neppure nei più ampi termini indicati nel provvedimento medesimo, avendo chi curava gli interessi del sig. preferito proporre una Pt_1
nuova domanda in data 20.12.2021, respinta con il provvedimento del 17.6.2022 (doc. 8 ricorrente).
Questo secondo provvedimento negativo era comunicato anche all' di Milano e il , CP_2 Pt_1
tramite il patronato, questa volta presentava un ricorso amministrativo (doc. 9) cui faceva seguito un riesame in via amministrativa, nuovamente negativo, in data 23.12.2022 (doc. 11).
Il provvedimento di diniego del 17.6.2022 recava in calce le medesime indicazioni del precedente ovvero i 90 giorni per il ricorso amministrativo e i tre anni per il ricorso giudiziale. Tale indicazione è obiettivamente errata. A tale proposito viene in considerazione la domanda di rimessione in termini proposta alla prima udienza di discussione dalla difesa dell'odierno appellante e riproposta in sede di gravame.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25268 /2016, nel cassare la pronuncia di appello della Corte di
Appello di Milano n. 1430/2013, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare l'eventuale maturarsi della decadenza, nonché la configurabilità, ai fini di una possibile rimessione in termini, di un errore scusabile della parte conseguente ad imprecise o erronee informazioni contenute nel provvedimento di diniego e riguardanti ricorsi amministrativi ormai aboliti. In materia si è formato un orientamento di questa Corte che, escluso che la mancanza di qualsiasi indicazione nel provvedimento circa i rimedi esperibili possa avere l'effetto di paralizzare la decadenza, ha in alcuni casi effettivamente ravvisato – nel caso di indicazione errate e fuorvianti circa gli strumenti di tutela - un errore scusabile che giustifica una rimessione in termini, ma contemporaneamente ha escluso la sussistenza di tale errore qualora il cittadino sia stato effettivamente assistito dal patronato o da un avvocato nella proposizione della domanda e risulti che il provvedimento di diniego era stato portato a conoscenza anche dei soggetti che assistevano l'invalido (cfr. sentenze di questa Corte n. 1554/2017, di pagina 6 di 8 rinvio rispetto a Cass. 25268/2016, n. 1509/2021, n. 876/2021, n. 19n. 34/2019, n. 1499/2019, n.
698/2019, n. 705/2019, n. 24/2018, 1933/2017).
Si richiama in particolare, anche ex art. 118 Disp. Att. cpc, la sentenza n. 876/2021 (Pres. Bianchini
) che così si è espressa. Persona_1
A tale proposito osserva la Corte che i Patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri potendo svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale e che il compito precipuo dei Patronati è proprio quello di fornire, gratuitamente, a tutti i soggetti che lo richiedono, tutela ed assistenza per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza (cfr. legge 30 marzo 2001, n. 152).
Nella fattispecie in esame assume, pertanto, rilievo dirimente la circostanza che l'appellata sia stata seguita e assistita, nella presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, da un Patronato il cui ruolo, come sopra visto, non solo ha rilevanza pubblica – in quanto finanziato attraverso specifici interventi dello Stato (cfr. art. 13 della legge n. 152 del 2001) – ma costituisce elemento di supporto per gli assistiti che non può essere ignorato nella presente fattispecie (cfr. art. 8 legge n. 152 del 2001).
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 153 c.p.c., la rimessione in termini è consentita solo nell'ipotesi in cui “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” questo Collegio non ritiene individuabile, nella fattispecie in esame, un errore incolpevole idoneo a sostenere la richiesta di rimessione in termini.
Ostano all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini innanzitutto la risalenza nel tempo della norma che ha abrogato il ricorso amministrativo in subiecta materia unitamente al chiarimento effettuato dalla Corte di Cassazione nel 2016 sull'applicabilità del termine semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria a tutte le ipotesi di intervenuto diniego della domanda in sede amministrativa.
In secondo luogo deve essere dato rilievo al ruolo istituzionale del Patronato e agli specifici compiti ad esso attribuito dalla normativa vigente che non consentono di ritenere rilevante l'errata indicazione contenuta nella comunicazione datata 12 aprile 2018 dell' in quanto gli errori ivi contenuti - CP_1
pagina 7 di 8 circa il richiamo alla procedura amministrativa e ai termini da rispettare - costituiscono errori che, con la ordinaria diligenza, potevano e dovevano essere riconosciuti e disattesi dal soggetto istituzionale che ha assistito l'appellata nella presentazione e gestione della pratica di concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le predette motivazioni appaiono, peraltro, coerenti con i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 576 del 2019 la quale non ha affatto ammesso una generalizzata rimessione in termini per “errore scusabile” in caso di errori di comunicazione da parte dell' CP_1 bensì ha semplicemente evidenziato che il giudice del rinvio dovrà valutare “la configurabilità, ai fini di una possibile rimessione in termini”, di un errore scusabile della parte conseguente ad imprecise o erronee informazioni contenute nel provvedimento di diniego e riguardanti ricorso amministrativi ormai aboliti”.
Nella fattispecie oggetto di lite, è documentalmente provato che nell'occasione del provvedimento di diniego del 17.6.2022 il patronato assisteva effettivamente l'invalido ed aveva preso conoscenza del provvedimento, in quanto, in esecuzione del mandato ricevuto, ha inoltrato il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento medesimo (cfr. documento 9 appellante). Pertanto, la mancanza della proposizione di ricorso giudiziario entro i sei mesi dalla ricezione del provvedimento del 17.6.22, ed anche entro i sei mesi dalla ricezione del provvedimento del 23.12.2022 reso a seguito del ricorso in via amministrativa, non può essere addebitata ad un errore scusabile ma o a una negligenza o a una scelta consapevole di non ricorrere alla magistratura nei termini di legge.
Pertanto, ogni ulteriore considerazione relativa alla decadenza dall'impugnazione del successivo provvedimento del 17.2.2023 (in cui era indicato il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo e nessun termine per il ricorso giudiziario) risulta assorbita, poiché in ogni caso non era più possibile coltivare in sede giudiziale la domanda della prestazione per una decorrenza diversa da quella effettivamente riconosciuta in tale ultimo provvedimento, ovvero il giorno 1.8.2022.
Al rigetto dell'impugnazione non consegue alcuna pronuncia in materia di spese e di contributo unificato, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2354/2024 del Tribunale di Milano.
Nulla sulle spese.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2354/2024, estensore Dott.
Nicola Di Leo promossa da
(C.F. ), quale amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno di , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_2
Palotti, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DONATELLO 21, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTANOCETO CATERINA elettivamente domiciliato in MILANO
VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 2354/2024, pubblicata il 13.05.2024, non notificata e qui impugnata, per i retroestesi motivi:
- previa rimessione in termini ove ritenuto applicabile l'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 essendo
CP_ stata la parte indotta in errore da pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il riconoscimento della pensione Parte_1
di inabilità come da domanda amministrativa successivamente al compimento della maggiore età ovvero la diversa data che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il diritto del Sig. Parte_3
ad ottenere la corretta liquidazione dei ratei di pensione di inabilità civile maturati e non
[...]
corrisposti a decorrere dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà stabilita in corso di causa, maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo effettivo;
CP_
- condannare a corrispondere al sig. i ratei di pensione di inabilità civile a Parte_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa ovvero dalla diversa data che verrà stabilita in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con l'aumento previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM
55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 da liquidarsi in favore del presente avvocato che si dichiara antistatario.
PER L'APPELLATO rigettare totalmente l'avverso atto di appello in quanto in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2442/ 2020 del Tribunale di Foggia [sic].
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 2354/2024 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
quale amministratrice di sostegno di ritenendo maturata
[...] Parte_2 la decadenza di cui all'art. ex art. 42 comma 3 DL 269/2003 conv. in L. 326/2003, sul rilievo che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 23.2.2024, oltre i sei mesi dal provvedimento dell'Istituto del 17.2.2023.
Questi, in sintesi, i fatti, non contestati e comunque provati a livello documentale.
nato il [...] in [...] e residente in Italia dal 2007, è stato Parte_2
riconosciuto in data 7.9.2007 invalido civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ha ricevuto l'indennità di accompagnamento e – dopo il compimento del diciottesimo anno di età - ha chiesto la pensione di inabilità civile in data 4.10.2018; la domanda è stata respinta in data 27.11.2018 con la seguente motivazione “non risulta allegata la dichiarazione consolare del paese di origine che
pagina 2 di 8 attesti l'assenza di redditi, pensioni, beni immobili nel paese di origine dal 2024 ad oggi. Manca la visura del passaporto in corso di validità dal 2014 ad oggi”.
L'appellante ha proposto una seconda domanda di pensione di inabilità il 20.12.2021, rigettata in data
17.6.2022 con la seguente motivazione “la documentazione presentata è risalente nel tempo e non consente la verifica aggiornata. Manca la visura del passaporto come richiesto in precedenza”.
Avverso tale provvedimento l'appellante, tramite il patronato di Milano, ha proposto CP_2
ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 7.9.2022; in data 23.12.2022, a seguito di CP_1
riesame della domanda, la sede territoriale ha confermato il rigetto della domanda del CP_1
20.12.2021, con la precisazione che avrebbe potuto essere riconosciuta la prestazione previa presentazione della autocertificazione reddituale per il 2022, poiché in data 12.7.2022 è Pt_1
divenuto cittadino italiano. L'appellante ha quindi presentato una terza domanda il 4.1.2023 questa volta accolta in data 17.2.2023 con liquidazione della prestazione dal 1.8.2022.
Il Tribunale, a fronte della domanda di retrodatazione della prestazione (cfr. conclusioni poi riproposte in grado di appello come trascritte in epigrafe) ha innanzitutto affermato che il termine di decadenza di cui all'articolo 42 del DL. n. 269/03 si applica a tutti i provvedimenti emanati per la richiesta dei benefici menzionati nella medesima norma, senza distinzione tra gli atti di reiezione per il difetto dei requisiti sanitari e quelli per la carenza degli elementi extra sanitari.
In secondo luogo, passando all'esame della questione relativa alla applicabilità della decadenza in ragione delle eccepite mancanze nelle comunicazioni in calce ai provvedimenti dell' , il CP_1
Tribunale ha ritenuto come segue:
Ora, è descritto nello stesso ricorso che, dopo varie istanze, in data 04.01.2023, l'interessato ha proposto una nuova domanda di ricostituzione reddituale (doc. 12 ric.) e che ne è scaturita una comunicazione di riliquidazione della prestazione del 17 Febbraio 2023 n. 07652030 Cat. INVCIV con riconoscimento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° agosto 2022 (doc. 13 ric.).
Dunque, risulta che, in data 17 Febbraio 2023, vi è stato il suddetto provvedimento di definizione finale del procedimento sussistente per la posizione dell'interessato, con le menzionate conclusioni.
E', bene, osservare che, peraltro, tale atto amministrativo non contiene alcuna errata indicazione degli organi a cui proporre ricorso giudiziario o dei termini entro cui proporlo (doc. 13 ric.).
Tuttavia, a fronte della comunicazione di tale provvedimento, il ricorso giudiziario è stato proposto solo il 23 Febbraio 2024, ossia certamente oltre il termine semestrale di cui all'articolo 42 del DL. n.
269/03, decorrente (in assenza di diversa dimostrazione) dal 17 Febbraio 2023.
pagina 3 di 8 Nemmeno, poi, potrebbero essere impugnati i provvedimenti precedenti dell'ente, in quanto ormai assorbiti dalla definizione finale amministrativa di cui al documento del 17 Febbraio 2023 (doc. 13 ric.).
Con atto di appello depositato il 25.10.2024 l'originario ricorrente ha impugnato la sentenza.
L'appellante, in primo luogo, reitera la propria tesi secondo cui il termine decadenziale di cui alla norma non si applica alla fattispecie in questione, in cui si discute non dell'an del diritto, ma della decorrenza dello stesso, ritenendo che le sentenze di legittimità citate dal tribunale non siano relative alla fattispecie qui in discussione ed anzi, laddove la Cassazione ritiene la non applicabilità della decadenza alle ipotesi di ripetizione di indebito a seguito della revoca del beneficio, confermino che deve essere data alla norma una interpretazione restrittiva, nel senso di applicare la decadenza semestrale soltanto alle ipotesi in cui la prestazione domandata sia negata in base ad un provvedimento definitivo.
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto applicabile la decadenza semestrale, nonostante che nei provvedimenti dell' fosse stato erroneamente indicato il CP_1 termine per impugnare davanti all'autorità giudiziaria in tre anni, e che fosse stato altresì indicato il termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso in via amministrativa, non più previsto dalla normativa applicabile.
L'appellante ritiene che in caso di ritenuta applicazione della decadenza il avrebbe avuto Pt_1
diritto alla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., per la sussistenza di un errore scusabile sui mezzi di impugnazione, dovuto ad errate indicazioni in calce al provvedimento. A tale proposito l'appellante evidenzia che tale richiesta è stata tempestivamente proposta alla prima udienza davanti al Tribunale del 11.4.2024.
Nel merito, vengono riproposte le ragioni non esaminate dal primo giudice, nel senso del diritto alla prestazione fino dalla prima domanda del 2018, dovendosi considerare maturate le condizioni in coincidenza con il compimento del 18mo anno di età del , e senza che possa essere utilmente Pt_1
eccepita la mancanza di documentazione relativa alle condizioni patrimoniali in Perù; si deve infatti ritenere, in base ad un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Appello, sufficiente la autocertificazione presentata. Sotto altro profilo, l' non potrebbe neppure sollevare CP_1
eccezioni in merito alla tipologia del titolo di soggiorno e alla permanenza temporale su territorio nazionale, come da giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito.
Conclusivamente, l'appellante ritiene che il sig. abbia diritto alla riliquidazione del Parte_1
trattamento pensionistico avendo riguardo al periodo precedente al 01.08.2022, e quindi a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età o dalla diversa data antecedente al 01.08.2022, essendo in pagina 4 di 8 possesso di tutti i requisiti di legge, ovvero invalidità nella misura del 100%, mancanza di qualsiasi reddito, residenza sul suolo nazionale dal 2007 e maggiore età conseguita nel 2008, nonché cittadinanza italiana dal 2022.
Con memoria difensiva del 13.1.2025 si è costituito in giudizio l' , che ritiene la correttezza della CP_1
pronuncia di primo grado poiché la decadenza si applica a tutte le domande inerenti l'invalidità civile e nei provvedimenti dell'Istituto non vi era alcuna errata indicazione circa i rimedi esperibili, per cui l'azione giudiziaria del 23.2.2024 è inammissibile. In ogni caso, secondo l'istituto, la censura è priva di CP_ fondamento in quanto, per costante giurisprudenza, la mancata indicazione da parte dell' dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l'art 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell'ente previdenziale debba contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo (vedi Cass., 24-10-2003, n. 15987). Viene poi fatto notare dall'appellato che il provvedimento di esplicito rigetto della domanda amministrativa era stato indirizzato anche al Patronato che assisteva l'appellante.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale, sia pure con parziale diversa motivazione.
L'art. 42 del D.L. 269/2003, rubricato Disposizioni in materia di invalidità civile dispone:
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere
e delle Finanze. [omissis] Controparte_3
2.[omissis]
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
La previsione del termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria è correlato alla abrogazione dei ricorsi amministrativi, in quanto decorre dalla comunicazione del provvedimento emanato “in esito alle procedure in materia di riconoscimento” dei benefici inerenti l'invalidità civile.
Il termine di decadenza è stato ritenuto applicabile ai provvedimenti attinenti i requisiti sia sanitari che extrasanitari (cfr. Cass. n. 25268/2016, Cass. n. 26845/2020, Cass. n. 2740/2023), e non appaiono pagina 5 di 8 conferenti le argomentazioni dell'appellante circa l'esclusione della decadenza nel caso di provvedimenti di ripetizione di indebito ad opera dell' adottati a seguito della revoca del beneficio CP_1
assistenziale, trattandosi di una ipotesi che effettivamente sfugge alla previsione della norma sopra riportata, ma che è del tutto differente da quella oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Quanto alla prima domanda respinta con provvedimento del 27.11.2018 -doc. 5 ricorrente- questo indicava in calce fra gli strumenti di tutela la possibilità di proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla comunicazione e ricorso giudiziario entro 3 anni dalla scadenza del termine per la decisione sul ricorso amministrativo. Sta di fatto che nessun ricorso in via amministrativa e nessuna azione giudiziaria sono stati proposti contro tale provvedimento neppure nei più ampi termini indicati nel provvedimento medesimo, avendo chi curava gli interessi del sig. preferito proporre una Pt_1
nuova domanda in data 20.12.2021, respinta con il provvedimento del 17.6.2022 (doc. 8 ricorrente).
Questo secondo provvedimento negativo era comunicato anche all' di Milano e il , CP_2 Pt_1
tramite il patronato, questa volta presentava un ricorso amministrativo (doc. 9) cui faceva seguito un riesame in via amministrativa, nuovamente negativo, in data 23.12.2022 (doc. 11).
Il provvedimento di diniego del 17.6.2022 recava in calce le medesime indicazioni del precedente ovvero i 90 giorni per il ricorso amministrativo e i tre anni per il ricorso giudiziale. Tale indicazione è obiettivamente errata. A tale proposito viene in considerazione la domanda di rimessione in termini proposta alla prima udienza di discussione dalla difesa dell'odierno appellante e riproposta in sede di gravame.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25268 /2016, nel cassare la pronuncia di appello della Corte di
Appello di Milano n. 1430/2013, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare l'eventuale maturarsi della decadenza, nonché la configurabilità, ai fini di una possibile rimessione in termini, di un errore scusabile della parte conseguente ad imprecise o erronee informazioni contenute nel provvedimento di diniego e riguardanti ricorsi amministrativi ormai aboliti. In materia si è formato un orientamento di questa Corte che, escluso che la mancanza di qualsiasi indicazione nel provvedimento circa i rimedi esperibili possa avere l'effetto di paralizzare la decadenza, ha in alcuni casi effettivamente ravvisato – nel caso di indicazione errate e fuorvianti circa gli strumenti di tutela - un errore scusabile che giustifica una rimessione in termini, ma contemporaneamente ha escluso la sussistenza di tale errore qualora il cittadino sia stato effettivamente assistito dal patronato o da un avvocato nella proposizione della domanda e risulti che il provvedimento di diniego era stato portato a conoscenza anche dei soggetti che assistevano l'invalido (cfr. sentenze di questa Corte n. 1554/2017, di pagina 6 di 8 rinvio rispetto a Cass. 25268/2016, n. 1509/2021, n. 876/2021, n. 19n. 34/2019, n. 1499/2019, n.
698/2019, n. 705/2019, n. 24/2018, 1933/2017).
Si richiama in particolare, anche ex art. 118 Disp. Att. cpc, la sentenza n. 876/2021 (Pres. Bianchini
) che così si è espressa. Persona_1
A tale proposito osserva la Corte che i Patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri potendo svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale e che il compito precipuo dei Patronati è proprio quello di fornire, gratuitamente, a tutti i soggetti che lo richiedono, tutela ed assistenza per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza (cfr. legge 30 marzo 2001, n. 152).
Nella fattispecie in esame assume, pertanto, rilievo dirimente la circostanza che l'appellata sia stata seguita e assistita, nella presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, da un Patronato il cui ruolo, come sopra visto, non solo ha rilevanza pubblica – in quanto finanziato attraverso specifici interventi dello Stato (cfr. art. 13 della legge n. 152 del 2001) – ma costituisce elemento di supporto per gli assistiti che non può essere ignorato nella presente fattispecie (cfr. art. 8 legge n. 152 del 2001).
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 153 c.p.c., la rimessione in termini è consentita solo nell'ipotesi in cui “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” questo Collegio non ritiene individuabile, nella fattispecie in esame, un errore incolpevole idoneo a sostenere la richiesta di rimessione in termini.
Ostano all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini innanzitutto la risalenza nel tempo della norma che ha abrogato il ricorso amministrativo in subiecta materia unitamente al chiarimento effettuato dalla Corte di Cassazione nel 2016 sull'applicabilità del termine semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria a tutte le ipotesi di intervenuto diniego della domanda in sede amministrativa.
In secondo luogo deve essere dato rilievo al ruolo istituzionale del Patronato e agli specifici compiti ad esso attribuito dalla normativa vigente che non consentono di ritenere rilevante l'errata indicazione contenuta nella comunicazione datata 12 aprile 2018 dell' in quanto gli errori ivi contenuti - CP_1
pagina 7 di 8 circa il richiamo alla procedura amministrativa e ai termini da rispettare - costituiscono errori che, con la ordinaria diligenza, potevano e dovevano essere riconosciuti e disattesi dal soggetto istituzionale che ha assistito l'appellata nella presentazione e gestione della pratica di concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le predette motivazioni appaiono, peraltro, coerenti con i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 576 del 2019 la quale non ha affatto ammesso una generalizzata rimessione in termini per “errore scusabile” in caso di errori di comunicazione da parte dell' CP_1 bensì ha semplicemente evidenziato che il giudice del rinvio dovrà valutare “la configurabilità, ai fini di una possibile rimessione in termini”, di un errore scusabile della parte conseguente ad imprecise o erronee informazioni contenute nel provvedimento di diniego e riguardanti ricorso amministrativi ormai aboliti”.
Nella fattispecie oggetto di lite, è documentalmente provato che nell'occasione del provvedimento di diniego del 17.6.2022 il patronato assisteva effettivamente l'invalido ed aveva preso conoscenza del provvedimento, in quanto, in esecuzione del mandato ricevuto, ha inoltrato il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento medesimo (cfr. documento 9 appellante). Pertanto, la mancanza della proposizione di ricorso giudiziario entro i sei mesi dalla ricezione del provvedimento del 17.6.22, ed anche entro i sei mesi dalla ricezione del provvedimento del 23.12.2022 reso a seguito del ricorso in via amministrativa, non può essere addebitata ad un errore scusabile ma o a una negligenza o a una scelta consapevole di non ricorrere alla magistratura nei termini di legge.
Pertanto, ogni ulteriore considerazione relativa alla decadenza dall'impugnazione del successivo provvedimento del 17.2.2023 (in cui era indicato il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo e nessun termine per il ricorso giudiziario) risulta assorbita, poiché in ogni caso non era più possibile coltivare in sede giudiziale la domanda della prestazione per una decorrenza diversa da quella effettivamente riconosciuta in tale ultimo provvedimento, ovvero il giorno 1.8.2022.
Al rigetto dell'impugnazione non consegue alcuna pronuncia in materia di spese e di contributo unificato, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2354/2024 del Tribunale di Milano.
Nulla sulle spese.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 8 di 8