Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 941/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 941/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 28.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 5.6.1954 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CILLIS
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliata in Pietragalla (PZ) al viale Europa n. 35 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
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Parte_2
(C.F.: ), in persona
[...] P.IVA_1
del Ministro p.t., e Parte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
-RESISTENTI/CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 28.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 30.3.2021 ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il Parte_2
e la
[...] Parte_3
domandando di:
«A. accertare e dichiarare che , nata ad [...] il Parte_1
05.06.1954 - codice fiscale - residente ad C.F._1
Abriola in contrada Arioso alla via San Valentino n. 8, coniugata, in regime di comunione legale dei beni, con (nato Controparte_1
a Caserta il 01.02.1948 - codice fiscale ), è C.F._3
proprietaria, per intervenuta e maturata usucapione, ex art. 1158
c.c., del bene immobile adibito ad abitazione ubicato in Abriola alla contrada Arioso in via San Valentino n. 8, censito in NCEU al foglio n.
3 - part.lla n. 410 - cat. A/2 - classe 2°- consistenza metri R.G. N. 941/2021
quadri 219 - rendita € 395.09 nonché del bene immobile adibito a deposito - box ubicato in Abriola alla contrada Arioso in via San
Valentino n. 8, censito NCEU al foglio n. 3 part.lla n. 411 - categoria C/2 classe 3 - consistenza metri quadri venti - rendita
14.46 e annesso terreno circostante, già nell'asserita titolarità dominicale del convenuto Parte_2
(ex
[...] Controparte_2
);
[...]
B. con vittoria di spese e competenze del giudizio in ipotesi di opposizione delle controparti all'accoglimento della presente domanda giudiziale».
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1. che «in data 23.12.1972 era intervenuto tra il
[...]
con sede legale in Potenza [medio Controparte_3
tempore soppresso in forza della Legge Regionale Basilicata n.
35 del 04.09.1979], quale Ente che aveva realizzato con fondi concessi dal e al fine Controparte_2
di migliorare le condizioni socio economiche della popolazione agricola ivi residente, la borgata rurale nella località Arioso in agro di Abriola, da un lato, e il genitore della ricorrente -
[...]
(nato ad [...] il [...] e deceduto il Per_1
07.11.1991), dall'altro, un atto di concessione di immobile
[registrato presso l'Ufficio del Registro di Potenza il dì
04.01.1973 al numero 358] in favore di esso compianto ascendente dell'odierna esponente dell'uso del fabbricato
“numero sette, composta a piano terra da stalla, magazzino, cucina e portico e al primo piano da quattro vani e servizio nonché dell'annesso appezzamento di terreno così come risultante dal verbale di sorteggio per l'assegnazione del 21 dicembre 1972” per scopo di abitazione rurale, limitatamente ai bisogni del medesimo concessionario-locatario e Persona_1
della sua famiglia e a fronte di un canone mensile inizialmente pari a £ 5.000,00»; R.G. N. 941/2021
2. che, in particolare, «i cespiti oggetto della suddetta concessione si identificavano, attualmente, nel bene immobile adibito ad abitazione ubicato in Abriola alla contrada Arioso in via San
Valentino n. 8, censito in NCEU al foglio n.
3 - part.lla n. 410 - cat. A/2 - classe 2°- consistenza metri quadri 219 - rendita €
395.09 nonché del bene immobile adibito a deposito - box ubicato in Abriola alla contrada Arioso in via San Valentino n.
8, censito NCEU al foglio n. 3 part.lla n. 411 - categoria C/2 classe 3 - consistenza metri quadri venti - rendita 14.46 e annesso terreno circostante»;
3. che «il fondo contraddistinto in NCEU al foglio n. 3 part.lle nn.
410 e 411 (ex 48), ambedue non aventi natura demaniale indisponibile - cfr. certificazione della Regione Basilicata -
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali datata 09.07.2019 prot. n. 116936 versata in atti di lite - era stato, in origine, alienato da in favore del Persona_2 [...]
con sede Controparte_4
in Potenza giusta rogito di compravendita per Notaio Per_3
datato 22.08.1969 - rep. N. 18991 - racc. n. 5265»;
[...]
4. di «aver da sempre utilizzato e posseduto i due cespiti oggetto di causa innanzi individuati anche all'indomani della morte del proprio genitore convivente , scomparso il lontano Persona_1
dì 07.11.1991, dimorandovi unitamente ai suoi familiari»;
5. che «la , giusta Deliberazione Parte_3
della Giunta Esecutiva n. 309 del 24.06.1998, aveva concesso, inter alios, alla medesima , quale assegnataria di Parte_1
uno degli immobili realizzati dal per Controparte_3 conto del , avendo ella Controparte_2
alla pari degli altri cittadini residenti alla contrada Arioso di
Abriola sin dal 1972 e in modo continuo provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali abitazioni, ai miglioramenti e alla valorizzazione dei fondi rustici su cui insistevano detti immobili, di procedere, persino, all'accatastamento di detti fabbricati realizzati dal di CP_3 R.G. N. 941/2021
per conto del Controparte_3 Controparte_2
, ciascuno per i propri diritti - cfr. visura
[...]
catastale prodotta in atti di causa»;
6. di essersi costituita nel giudizio instaurato dalla
[...]
dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.N. Parte_3
186/1999) «in opposizione avverso il prodromico ricorso, depositato anche nell'interesse della stessa , per il Parte_1 riconoscimento dell'usucapione speciale in riferimento alle unità immobiliari insistenti in agro di Abriola alla contrada
Arioso, in via San Valentino n. 8, innanzi indicate e conclusasi giusta sentenza n. 98/2004 di accoglimento della prefata opposizione sul presupposto della carenza di legitimatio ad causam della per essere i Parte_3
terreni in predicato stati acquistati dal
[...]
, dunque, nella sua titolarità Controparte_2
dominicale»;
7. di possedere il detto immobile uti domini da oltre venti anni, in modo ininterrotto, pacifico e pubblico;
8. che da oltre venti anni «non corrispondeva più alcun canone concessorio in favore della Parte_3
evocata in lite, per altro nemmeno titolare dominicale delle res litigiose e senza che il Controparte_2
avesse, medio tempore, rivendicato alcunché, compiendo, fra
l'altro, attraverso la proposizione del ricorso innanzi richiamato per la declaratoria dell'usucapione speciale, sin dal
29.10.1998 un atto idoneo a realizzare anche estrinsecamente
l'interversione del possesso occorrente al maturare della domandata usucapione dei cespiti de quibus».
Orbene, in diritto l'attrice ha evidenziato che «gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entravano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177, comma 1, lett. a, del c.c. tra gli acquisti
a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne conseguiva che il R.G. N. 941/2021
momento determinante l'acquisto del diritto ad usucapionem da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identificava con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 23/07/2008, n. 20296). In applicazione di tale orientamento, gli effetti della presente domanda giudiziale andavano intesi riferiti anche al coniuge dell'attrice, nella persona di (nato a [...] il [...] - codice fiscale CP_1
). C.F._3
Sussistevano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'invocata tutela.
II Alla prima udienza del 24.9.2021, essendo stata rilevata la necessità di procedere a un'istruzione non sommaria della controversia e che non risultava agli atti di causa documentazione comprovante il previo espletamento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della stessa ex art. 5, d.lgs. n.
28/2010, è stata fissata l'udienza dell'11.3.2022, assegnando alla ricorrente termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso l'organismo competente.
All'udienza da ultimo indicata, alla luce delle note scritte depositate da parte ricorrente e verificato l'espletamento della mediazione obbligatoria, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per il dì 10.2.2023.
In data 29.4.2023 si è costituito in giudizio per la ricorrente l'Avv. Luigi Cillis, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Di Giuseppe, rinunciatario al mandato.
Dopo una serie di rinvii giustificati dall'esigenza di rispettare il programma di gestione e il programma di smaltimento delle cc.dd. cause vetuste, alle quali occorreva dare la priorità per la rimessione alla fase decisoria, all'udienza del 24.1.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, avendo ritenuto che la causa potesse essere decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza di precisazione delle R.G. N. 941/2021
conclusioni e di contestuale discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., discussione che è avvenuta mediante il deposito da parte della difesa della ricorrente di note scritte, con le quali è stata chiesta la decisione della causa con accoglimento dell'avanzata domanda.
III Orbene, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti resistenti/convenute
[...]
e Parte_2 [...]
poiché, sebbene regolarmente Parte_3
notiziate della pendenza della presente causa (vedasi la documentazione notificatoria depositata nel fascicolo telematico dalla difesa della ricorrente il 5.8.2021, dalla quale risulta che le notificazioni si sono perfezionate nei confronti delle parti resistenti/convenute rispettivamente il 15.4.2021 e il 14.4.2021), non hanno inteso costituirsi in giudizio.
IV Nel merito e in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di decidere una causa sulla base della questione di più facile e pronta soluzione e che è desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord.,
26.8.2024, n. 23104), [dunque in disparte la questione attinente all'esserci già stata pronuncia sulla domanda di usucapione
(speciale) tra la ricorrente e la resistente Parte_3
, come dalla stessa ricorrente dedotto nell'atto
[...]
introduttivo, sebbene non sia stata allegata alcuna documentazione a sostegno di ciò né depositata la sentenza menzionata in ricorso n.
98/2004 di accoglimento dell'opposizione al riconoscimento dell'usucapione speciale], si ritiene che la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. avanzata da non meriti accoglimento Parte_1
per le seguenti ragioni.
Nell'ordinamento vigente il possesso si identifica nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in R.G. N. 941/2021
un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 1140 c.c.;
-pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 6.9.2022, n. 12984);
-per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare dello ius in re aliena (cfr. Cass. civ.,
9.8.2001, n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 23.5.2012, n. 8158);
-ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. civ., sez. II, sent., 4.2.1967, n. 326);
-l'usucapione è esclusa tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto utilizza l'immobile di cui è titolare per i suoi bisogni e, ciò nonostante, tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente. La lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti R.G. N. 941/2021
di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. civ., sez. II, sent., 28.6.2017, n. 20443).
Ciò posto, nel caso di specie, sebbene con ordinanza non impugnabile del 24.9.2021 sia stata fissata l'udienza ex art. 183
c.p.c. ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto che la domanda della ricorrente necessitava di un'istruzione non sommaria, la ricorrente non ha -poi- domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., né ha articolato prove orali nel ricorso introduttivo. Conseguentemente la domanda di usucapione è rimasta del tutto sfornita di prova. La documentazione prodotta a sostegno della domanda di usucapione non è sufficiente al suo accoglimento, atteso che il possesso sui cui si basa l'usucapione è un fatto che necessita di essere dimostrato. La circostanza che, successivamente alla morte del padre, il quale fu concessionario del «fabbricato numero 7» e dell'annesso appezzamento di terreno da parte del Controparte_3
(cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte della ricorrente), la
[...]
ricorrente sia stata autorizzata dalla Parte_3
, giusta Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 309 del
[...]
24.6.1998, unitamente a altri soggetti, all'accatastamento dei fabbricati realizzati dal per Controparte_3 conto del , per i propri Controparte_2
diritti, non è sufficiente prova idonea a dimostrare che la ricorrente abbia esercitato sui beni immobili oggetto di causa possesso utile a usucapire. Infatti, se pur si ponesse a base del ragionamento che, attraverso la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'usucapione speciale (circostanza -tra l'altro- non provata alla luce della documentazione prodotta), sin dal 29.10.1998 la ricorrente abbia realizzato «anche estrinsecamente l'interversione del possesso occorrente al maturare della domandata usucapione», manca la prova della durata del possesso per il periodo prescritto dalla legge. Né valore probante, come è noto, può essere attribuito R.G. N. 941/2021
alle visure catastali semplici, che hanno mero valore indiziario, considerato che il possesso è una situazione di fatto.
Pertanto, la domanda oggetto di causa deve essere respinta.
Nulla sulle spese di lite in quanto le parti resistenti, non essendosi costituite in giudizio, non hanno sostenuto spese al cui rimborso hanno diritto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 941/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara la contumacia del
[...]
Controparte_5
;
[...]
b) rigetta la domanda di usucapione;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, in data 28.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti