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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7893 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20332/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 da ata a MILANO (MI) il 12/12/1980Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]27 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. Eloisia Minolfi
ATTORE
e
Controparte 1 nato a [...], il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N.
1 - LAVANDERIE DI SEGRATE 20054 MILANO ITALIA con l'Avv. CRISTINA TACCONI
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE (come da note in sostituzione dell'udienza depositate il
15.9.2025)
A) confermare le statuizioni assunte in punto collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario per come assunte dall'Ill.mo Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa Terni con provvedimento del 5 marzo 2025; B) revocare e modificare parzialmente il provvedimento del Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Terni del 5 marzo 2025 per quanto attiene alle statuizioni in punto economico e per l'effetto:
1. ordinare al sig. CP_1 di provvedere al versamento dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio minore Persona 1 a partire dalla mensilità di ottobre 2022 in favore della sig.ra Pt 1 sino al mese di novembre 2023 inclusi in misura di € 200,00/mese in quanto a oggi ancora non corrisposti.
2. ordinare al sig. CP 1 di versare, alla sig.ra Pt 1 il contributo di assegno al mantenimento come previsto dal provvedimento del 05.03.2025, nella misura di € 200,00 (duecento)/mensili entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Persona 1 (come indicate dalle3. ordinare che le spese straordinarie per il figlio minore linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano) vengano suddivise nella misura del 50% tra la sig.ra Pt 1 e il sig. CP_1
4. ordinare definitivamente che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra Pt 1 nella misura del
100%, in quanto genitore collocatario del minore Per 1 ;
5. fissare nella data del 30 marzo di ciascun anno il termine ultimo per la comunicazione del piano ferie con il figlio minore Per 1 avendo cura dell'alternanza nel mese di agosto di ciascun anno.
Salvis iuribus
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA (come da note in sostituzione dell'udienza depositate il 25.9.2025)
Voglia il Tribunale adito:
NEL MERITO
Per 1 (14.6.2021) in via condivisa ad entrambi i genitori, conA. AFFIDARE il figlio collocamento prevalente anche a fini della residenza anagrafica
B. ASSEGNARE alla proprietaria signora Parte 1 l'immobile di Milano, via Bergognone n. 27 con i beni e gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei tre quadri di fine '800 inizio '900, appartenenti alla famiglia del Convenuto, dando atto che la Ricorrente ha riconosciuto in atti la proprietà di tali beni in capo alla famiglia CP_1
C. CONFERMARE le modalità di visita e frequentazione del minore con il padre stabilite con l'ordinanza 5.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte:
D. PORRE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il versamento a favore della Ricorrente, in via anticipata entro il giorno 10 del mese, di una somma mensile non superiore a € 200#, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie, come individuate e regolamentate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e con suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico per la famiglia.
E. CONDANNARE la Ricorrente alle spese del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
NON SI ACCETTA IL CONTRADDITTORIO sulla domanda nuova, introdotta dalla Ricorrente con le Note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 16 Aprile 2025 e rinnovata nelle Note odierne, avente ad oggetto il pagamento del contributo asseritamente dovuto ante causam e precisamente a partire dalla mensilità di ottobre 2022 sino al mese di novembre 2023 inclusi in misura di € 200 (duecento) / mensili in quanto ad oggi ancora non corrisposti.
Come già rilevato nella Replica depositata in data 17 Aprile 2025, la domanda, mai formulata in corso di causa, attiene a un tema (il regime contributivo e i rapporti inter-partes nel periodo precedente all'introduzione del giudizio) che non è stato oggetto di indagine, né di richieste istruttorie in merito.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 Controparte 1e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 14.6.2021 è nato Per 1 , riconosciuto da entrambi i genitori
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 Parte 1 ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento del minore in via preferenziale presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa famigliare di Milano Via Bergognone 27 di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre del minore e la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del
Tribunale di Milano con assegnazione alla medesima in via integrale dell'assegno unico universale. aderendo alla domanda delle ricorrente con riferimento alla Controparte 1 richiesta di affidamento condiviso del figlio minore, di collocamento preferenziale presso la madre e di assegnazione alla stessa della casa famigliare di sua proprietà, chiedeva che venissero confermate le modalità di frequentazione tra padre e figli di fatto attuale e che venisse contenuto nell'importo di
150,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare quale contributo per il mantenimento del minore oltre al 30% delle spese straordinarie al medesimo riferibili e con attribuzione integrale alla ricorrente dell'importo spettante a titolo di assegno unico universale.
Le parti compartivano e venivano sentite dal GOT all'udienza del 18.11.2024 e successivamente il 6.12.2024
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 11.2.2025 avanti al Gd le parti venivano lungamente sentite anche al fine di addivenire ad accordi conciliativi complessivi della vertenza sia sotto il profilo della responsabilità genitoriale e delle modalità di esercizio del dirotto di visita sia con riferimento agli assesti economici. In tale sede il Giudice Delegato prevedeva che il minore stesse con il padre a dine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
oltre a tutti i mercoledì di cui quelli nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna con pernottamento e accompagnamento il giovedì mattina alla scuola;
negli altri mercoledì l' accompagnamento a casa avverrà alle 20:30.
All'esito dell' udienza in prosecuzione ex art., 473bis.21 c.p.c. al 3.3.3015 nel corso della quale le parti venivano lungamente sentite senza addivenire ad alcun accordo, con ordinanza del 5.3.2025 affidava in maniera condivisa il minore Per 1 ad entrambi i genitori, disponeva che lo stesso fosse collocato in via presenziale ai fini della residenza anagrafica presso la madre alla quale assegnava la casa famigliare, disciplinava dettagliatamente le modalità di frequentazione tra padre e figlio prevedendo che il padre terrà con sé Per 1 a fine settimane alternati dal venerdì 66
dall'uscita di scuola, dove lo preleverà, sino al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20.30 – riaccompagnandolo dalla madre- nelle settimane che terminano con i week end di sua competenza, e sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna. I mesi estivi, luglio ed agosto, verranno equamente divisi tra i genitori a settimane alterne, le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al
6 gennaio compreso, con l'uno o con l'altro genitore mentre le vacanze pasquali ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro genitore, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti" determinava in € 200,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare (dalla data di deposito del ricorso) per il mantenimneto del figlio oltre al 30% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano
All'udienza del 25.9.2025 - sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti e sulla base delle - sul punto concordi- conclusioni rassegnate dalle parti ritiene il Collegio che non si evidenzino profili di criticità relativamente all'attribuzione della responsabilità genitoriale che debbano giustificare una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Di conseguenza debbono essere confermati i provvedimenti già assunti dal Giudice Delegato in forza dei quali il minore Per 1 è stato affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa. Quanto ai profili relativi alla modalità di esercizio del diritto di visita, osserva il
Collegio che entrambe le parti concordano per la conferma delle modalità di frequentazione tra padre e figlio dettate con l'ordinanza del 5.3.2025. Dette modalità possono e debbono nella presente sede essere confermate essendo conformi agli interesse del minore Per 1 a mantenere stabili e significative relazioni con entrambi i genitori. Si tratta, peraltro, di una regolamentazione che, nel contesto dato, rappresenta modalità di frequentazione con il minore.
Sull'assegnazione della casa famigliare
Anche con riferimento all'assegnazione della casa famigliare, il Collegio prende atto della conformi conclusioni in punto rassegnate: la casa famigliare di via Bergognone, dove il minore vive con la madre, deve essere alla stessa assegnata ( si tratta peraltro di immobile di sua esclusiva proprietà). Del tutto estranee all'oggetto della presente decisione risulta la richiesta della convenuto volta all'esclusione dall'assegnazione dei tre quadri di fine '800 inizio '900, appartenenti alla 66
famiglia del Convenuto, dando atto che la Ricorrente ha riconosciuto in atti la proprietà di tali beni in capo alla famiglia CP_1 ", per i quali – in caso di mancato accordo tra le parti per la bonaria
-
restituzione- si dovrà agire in via ordinaria.
Sul mantenimento della prole
Quanto alla misura del contributo al mantenimento del minore Per 1 osserva il Collegio che parte attrice con le conclusioni in via definitiva rassegnate chiede che sia l'assegno dovutole dal convenuto sia determinato in € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano altresì chiedendo che il sig. CP_1 sia tenuto altresì al versamento
a partire dalla mensilità di ottobre 2022 in favore della sig.ra Pt 1 sino al mese di novembre
2023 inclusi" in misura di € 200,00/mese in quanto a oggi ancora non corrisposti" laddove il convenuto che contesta l'inammissibilità di tale ultima domanda si cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio- chiede che l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento di Per 1 sia contenuto nell'importo massimo di € 200,00 e che la quota di spese extra assegno a suo carico dovuto sia determinata nella misura del 30%. Va poi osservato che mentre parte attrice chiede l'attribuzione a sé in via integrale dell'importo riconosciuto a titolo di assegno unico universale, il convenuto insiste per una suddivisione dello stesso al 500% tra i genitori.
Orbene, quanto alla decorrenza dell'assegno per il mantenimento di Per 1 ritiene il
Collegio che la stessa, - diversamente da quanto reclamato dalla parte attrice- non possa decorrere da data antecedente alla domanda trattandosi di domanda nuova non ritualmente proposta e sulla quale il convenuto, peraltro, non ha accettato il contradditorio. Quanto alla misura dell'assegno perequativo che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligato a versare alla signora Pt_1 ritiene il Collegio, valutati tutti gli indici di cui tenere conto ai fini della relativa determinazione ( redditi e patrimoni dei genitori, risparmi, oneri di mantenimento del minore in relazione ai tempi di permanenza di ciascuno, costi fissi a carico dei genitori), lo stesso debba essere confermato nella misura già determinata dal Giudice Delegato con l'ordinanza del 5.3.2025 ossia in 200,00 mensili. Vanno nella presente sede ribadite, infatti, le considerazioni - che il Collegio ritiene di dover integralmente condividere- già poste dal Giudice Delegato a fondamento della sua decisione e in particolare considerare che:
. la signora Pt 1 come dalla medesima dichiarato, percepisce un reddito di circa € 4.600 mensili che si compone per una parte da guadagni derivanti dalla gestione di un asilo nido di cui è titolare e per altra per la quota di canone di locazione di un appartamento di cui è comproprietaria con il padre. Le dichiarazioni dei redditi prodotte (PF 2024) evidenziano un reddito complessivo di € 74.355 con imponibile di € 47.296 con imposta netta di € 10392 addizionale regione di €700,00 e comunale di € 378 e quindi di un reddito annuo netto di €
35.826: 12= 2.985 ( mensile), laddove il modello PF 2023 evidenziava un reddito complessivo di 80.615,00, abita in un immobile di sua proprietà non gravato da mutuo, dispone di risparmi di una certa consistenza
• il signor CP_1 ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di € 850,00 mensili lavorando come cuoco nella mensa di un asilo, non ha beni di proprietà né conti correnti con saldi attivi o accantonamenti in denaro, vive in casa con la madre partecipando alle spese, deve contribuire al mantenimento di un figlio nato da un precedente matrimonio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il modello 730/2024 (reddito 2024) reca un reddito complessivo/imponibile di € 9.971 con imposta netta di € 381 con addizionale regionale di € 123 e comunale di €121 e quindi un reddito mensile netto di € 9.346: 12=
778,83
Alla luce delle emergenze in atti deve quindi essere confermato l'obbligo per il sig. CP 1 di corrispondere alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda ( giugno 2024) quale contributo per il mantenimento di Per 1 l'importo di € 200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo incisi istat dal giugno 2025 (base di calcolo giugno 2024) oltre al 30% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 (trascritte in dispositivo).
L'assegno unico dovrà essere percepito al 50% dai genitori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio le spese processuali debbono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20332 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il figlio minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre in Milano via Bergognone n. 27, 2) assegna la casa familiare sita in Milano, Via Bergognone n. 27, di proprietà esclusiva di Pt 1
[...] a quest'ultima, quale conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore, con i mobili, gli arredi e le eventuali pertinenze,
3) dispone che il padre terrà con sé Per 1 a fine settimane alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, dove lo preleverà, sino al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20.30 – riaccompagnandolo dalla madre- nelle settimane che terminano con i week end di sua competenza, e sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna.
I mesi estivi, luglio ed agosto, verranno equamente divisi tra i genitori a settimane alterne, le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con l'uno o con l'altro genitore mentre le vacanze pasquali ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro genitore, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
4) Dispone che, Controparte 1 versi a Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal deposito del ricorso ( giugno 2024) la somma di euro 200 mensili (importo rivalutabile annualmente secondo incisi istat dal giugno 2025 (base di calcolo giugno 2024) oltre al 30% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano qui ritrascritte spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
-
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-· spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI
RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia verrà suddiviso e percepito al 50% tra i genitori
6) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 da ata a MILANO (MI) il 12/12/1980Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]27 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. Eloisia Minolfi
ATTORE
e
Controparte 1 nato a [...], il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N.
1 - LAVANDERIE DI SEGRATE 20054 MILANO ITALIA con l'Avv. CRISTINA TACCONI
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE (come da note in sostituzione dell'udienza depositate il
15.9.2025)
A) confermare le statuizioni assunte in punto collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario per come assunte dall'Ill.mo Tribunale di Milano in persona del Giudice dott.ssa Terni con provvedimento del 5 marzo 2025; B) revocare e modificare parzialmente il provvedimento del Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Terni del 5 marzo 2025 per quanto attiene alle statuizioni in punto economico e per l'effetto:
1. ordinare al sig. CP_1 di provvedere al versamento dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio minore Persona 1 a partire dalla mensilità di ottobre 2022 in favore della sig.ra Pt 1 sino al mese di novembre 2023 inclusi in misura di € 200,00/mese in quanto a oggi ancora non corrisposti.
2. ordinare al sig. CP 1 di versare, alla sig.ra Pt 1 il contributo di assegno al mantenimento come previsto dal provvedimento del 05.03.2025, nella misura di € 200,00 (duecento)/mensili entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Persona 1 (come indicate dalle3. ordinare che le spese straordinarie per il figlio minore linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano) vengano suddivise nella misura del 50% tra la sig.ra Pt 1 e il sig. CP_1
4. ordinare definitivamente che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra Pt 1 nella misura del
100%, in quanto genitore collocatario del minore Per 1 ;
5. fissare nella data del 30 marzo di ciascun anno il termine ultimo per la comunicazione del piano ferie con il figlio minore Per 1 avendo cura dell'alternanza nel mese di agosto di ciascun anno.
Salvis iuribus
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA (come da note in sostituzione dell'udienza depositate il 25.9.2025)
Voglia il Tribunale adito:
NEL MERITO
Per 1 (14.6.2021) in via condivisa ad entrambi i genitori, conA. AFFIDARE il figlio collocamento prevalente anche a fini della residenza anagrafica
B. ASSEGNARE alla proprietaria signora Parte 1 l'immobile di Milano, via Bergognone n. 27 con i beni e gli arredi ivi presenti, ad eccezione dei tre quadri di fine '800 inizio '900, appartenenti alla famiglia del Convenuto, dando atto che la Ricorrente ha riconosciuto in atti la proprietà di tali beni in capo alla famiglia CP_1
C. CONFERMARE le modalità di visita e frequentazione del minore con il padre stabilite con l'ordinanza 5.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte:
D. PORRE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il versamento a favore della Ricorrente, in via anticipata entro il giorno 10 del mese, di una somma mensile non superiore a € 200#, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie, come individuate e regolamentate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e con suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico per la famiglia.
E. CONDANNARE la Ricorrente alle spese del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
NON SI ACCETTA IL CONTRADDITTORIO sulla domanda nuova, introdotta dalla Ricorrente con le Note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 16 Aprile 2025 e rinnovata nelle Note odierne, avente ad oggetto il pagamento del contributo asseritamente dovuto ante causam e precisamente a partire dalla mensilità di ottobre 2022 sino al mese di novembre 2023 inclusi in misura di € 200 (duecento) / mensili in quanto ad oggi ancora non corrisposti.
Come già rilevato nella Replica depositata in data 17 Aprile 2025, la domanda, mai formulata in corso di causa, attiene a un tema (il regime contributivo e i rapporti inter-partes nel periodo precedente all'introduzione del giudizio) che non è stato oggetto di indagine, né di richieste istruttorie in merito.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 Controparte 1e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 14.6.2021 è nato Per 1 , riconosciuto da entrambi i genitori
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 Parte 1 ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento del minore in via preferenziale presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa famigliare di Milano Via Bergognone 27 di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre del minore e la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del
Tribunale di Milano con assegnazione alla medesima in via integrale dell'assegno unico universale. aderendo alla domanda delle ricorrente con riferimento alla Controparte 1 richiesta di affidamento condiviso del figlio minore, di collocamento preferenziale presso la madre e di assegnazione alla stessa della casa famigliare di sua proprietà, chiedeva che venissero confermate le modalità di frequentazione tra padre e figli di fatto attuale e che venisse contenuto nell'importo di
150,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare quale contributo per il mantenimento del minore oltre al 30% delle spese straordinarie al medesimo riferibili e con attribuzione integrale alla ricorrente dell'importo spettante a titolo di assegno unico universale.
Le parti compartivano e venivano sentite dal GOT all'udienza del 18.11.2024 e successivamente il 6.12.2024
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 11.2.2025 avanti al Gd le parti venivano lungamente sentite anche al fine di addivenire ad accordi conciliativi complessivi della vertenza sia sotto il profilo della responsabilità genitoriale e delle modalità di esercizio del dirotto di visita sia con riferimento agli assesti economici. In tale sede il Giudice Delegato prevedeva che il minore stesse con il padre a dine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
oltre a tutti i mercoledì di cui quelli nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna con pernottamento e accompagnamento il giovedì mattina alla scuola;
negli altri mercoledì l' accompagnamento a casa avverrà alle 20:30.
All'esito dell' udienza in prosecuzione ex art., 473bis.21 c.p.c. al 3.3.3015 nel corso della quale le parti venivano lungamente sentite senza addivenire ad alcun accordo, con ordinanza del 5.3.2025 affidava in maniera condivisa il minore Per 1 ad entrambi i genitori, disponeva che lo stesso fosse collocato in via presenziale ai fini della residenza anagrafica presso la madre alla quale assegnava la casa famigliare, disciplinava dettagliatamente le modalità di frequentazione tra padre e figlio prevedendo che il padre terrà con sé Per 1 a fine settimane alternati dal venerdì 66
dall'uscita di scuola, dove lo preleverà, sino al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20.30 – riaccompagnandolo dalla madre- nelle settimane che terminano con i week end di sua competenza, e sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna. I mesi estivi, luglio ed agosto, verranno equamente divisi tra i genitori a settimane alterne, le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al
6 gennaio compreso, con l'uno o con l'altro genitore mentre le vacanze pasquali ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro genitore, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti" determinava in € 200,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare (dalla data di deposito del ricorso) per il mantenimneto del figlio oltre al 30% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano
All'udienza del 25.9.2025 - sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti e sulla base delle - sul punto concordi- conclusioni rassegnate dalle parti ritiene il Collegio che non si evidenzino profili di criticità relativamente all'attribuzione della responsabilità genitoriale che debbano giustificare una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Di conseguenza debbono essere confermati i provvedimenti già assunti dal Giudice Delegato in forza dei quali il minore Per 1 è stato affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa. Quanto ai profili relativi alla modalità di esercizio del diritto di visita, osserva il
Collegio che entrambe le parti concordano per la conferma delle modalità di frequentazione tra padre e figlio dettate con l'ordinanza del 5.3.2025. Dette modalità possono e debbono nella presente sede essere confermate essendo conformi agli interesse del minore Per 1 a mantenere stabili e significative relazioni con entrambi i genitori. Si tratta, peraltro, di una regolamentazione che, nel contesto dato, rappresenta modalità di frequentazione con il minore.
Sull'assegnazione della casa famigliare
Anche con riferimento all'assegnazione della casa famigliare, il Collegio prende atto della conformi conclusioni in punto rassegnate: la casa famigliare di via Bergognone, dove il minore vive con la madre, deve essere alla stessa assegnata ( si tratta peraltro di immobile di sua esclusiva proprietà). Del tutto estranee all'oggetto della presente decisione risulta la richiesta della convenuto volta all'esclusione dall'assegnazione dei tre quadri di fine '800 inizio '900, appartenenti alla 66
famiglia del Convenuto, dando atto che la Ricorrente ha riconosciuto in atti la proprietà di tali beni in capo alla famiglia CP_1 ", per i quali – in caso di mancato accordo tra le parti per la bonaria
-
restituzione- si dovrà agire in via ordinaria.
Sul mantenimento della prole
Quanto alla misura del contributo al mantenimento del minore Per 1 osserva il Collegio che parte attrice con le conclusioni in via definitiva rassegnate chiede che sia l'assegno dovutole dal convenuto sia determinato in € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano altresì chiedendo che il sig. CP_1 sia tenuto altresì al versamento
a partire dalla mensilità di ottobre 2022 in favore della sig.ra Pt 1 sino al mese di novembre
2023 inclusi" in misura di € 200,00/mese in quanto a oggi ancora non corrisposti" laddove il convenuto che contesta l'inammissibilità di tale ultima domanda si cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio- chiede che l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento di Per 1 sia contenuto nell'importo massimo di € 200,00 e che la quota di spese extra assegno a suo carico dovuto sia determinata nella misura del 30%. Va poi osservato che mentre parte attrice chiede l'attribuzione a sé in via integrale dell'importo riconosciuto a titolo di assegno unico universale, il convenuto insiste per una suddivisione dello stesso al 500% tra i genitori.
Orbene, quanto alla decorrenza dell'assegno per il mantenimento di Per 1 ritiene il
Collegio che la stessa, - diversamente da quanto reclamato dalla parte attrice- non possa decorrere da data antecedente alla domanda trattandosi di domanda nuova non ritualmente proposta e sulla quale il convenuto, peraltro, non ha accettato il contradditorio. Quanto alla misura dell'assegno perequativo che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligato a versare alla signora Pt_1 ritiene il Collegio, valutati tutti gli indici di cui tenere conto ai fini della relativa determinazione ( redditi e patrimoni dei genitori, risparmi, oneri di mantenimento del minore in relazione ai tempi di permanenza di ciascuno, costi fissi a carico dei genitori), lo stesso debba essere confermato nella misura già determinata dal Giudice Delegato con l'ordinanza del 5.3.2025 ossia in 200,00 mensili. Vanno nella presente sede ribadite, infatti, le considerazioni - che il Collegio ritiene di dover integralmente condividere- già poste dal Giudice Delegato a fondamento della sua decisione e in particolare considerare che:
. la signora Pt 1 come dalla medesima dichiarato, percepisce un reddito di circa € 4.600 mensili che si compone per una parte da guadagni derivanti dalla gestione di un asilo nido di cui è titolare e per altra per la quota di canone di locazione di un appartamento di cui è comproprietaria con il padre. Le dichiarazioni dei redditi prodotte (PF 2024) evidenziano un reddito complessivo di € 74.355 con imponibile di € 47.296 con imposta netta di € 10392 addizionale regione di €700,00 e comunale di € 378 e quindi di un reddito annuo netto di €
35.826: 12= 2.985 ( mensile), laddove il modello PF 2023 evidenziava un reddito complessivo di 80.615,00, abita in un immobile di sua proprietà non gravato da mutuo, dispone di risparmi di una certa consistenza
• il signor CP_1 ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di € 850,00 mensili lavorando come cuoco nella mensa di un asilo, non ha beni di proprietà né conti correnti con saldi attivi o accantonamenti in denaro, vive in casa con la madre partecipando alle spese, deve contribuire al mantenimento di un figlio nato da un precedente matrimonio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il modello 730/2024 (reddito 2024) reca un reddito complessivo/imponibile di € 9.971 con imposta netta di € 381 con addizionale regionale di € 123 e comunale di €121 e quindi un reddito mensile netto di € 9.346: 12=
778,83
Alla luce delle emergenze in atti deve quindi essere confermato l'obbligo per il sig. CP 1 di corrispondere alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda ( giugno 2024) quale contributo per il mantenimento di Per 1 l'importo di € 200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo incisi istat dal giugno 2025 (base di calcolo giugno 2024) oltre al 30% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 (trascritte in dispositivo).
L'assegno unico dovrà essere percepito al 50% dai genitori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio le spese processuali debbono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20332 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il figlio minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre in Milano via Bergognone n. 27, 2) assegna la casa familiare sita in Milano, Via Bergognone n. 27, di proprietà esclusiva di Pt 1
[...] a quest'ultima, quale conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore, con i mobili, gli arredi e le eventuali pertinenze,
3) dispone che il padre terrà con sé Per 1 a fine settimane alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, dove lo preleverà, sino al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20.30 – riaccompagnandolo dalla madre- nelle settimane che terminano con i week end di sua competenza, e sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna.
I mesi estivi, luglio ed agosto, verranno equamente divisi tra i genitori a settimane alterne, le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con l'uno o con l'altro genitore mentre le vacanze pasquali ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro genitore, dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
4) Dispone che, Controparte 1 versi a Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal deposito del ricorso ( giugno 2024) la somma di euro 200 mensili (importo rivalutabile annualmente secondo incisi istat dal giugno 2025 (base di calcolo giugno 2024) oltre al 30% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano qui ritrascritte spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
-
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-· spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI
RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia verrà suddiviso e percepito al 50% tra i genitori
6) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai