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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
n. 2528/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
2528/2023 mediante “TRATTAZIONE SCRITTA”
Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che, con decreto del 19.6.2025 è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza
(fissata per la discussione e decisione) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte;
P.Q.M.
pronuncia sentenza allegata in calce al presente provvedimento, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Cuneo, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa 2
n. 2528/2023 r.g.a.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giusy
Ciampa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: avente ad oggetto: appello avvero sentenza del giudice di pace (in tema di opposizione a sanzione amministrativa) promossa con ricorso di:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Arsenale n. 21;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Laura MANA (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio legale in Savigliano (CN), via Duccio Galimberti n. 24;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del
22.7.2025. In particolare:
- per parte appellante: visto l'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate ovvero fissare “nuova udienza per discutere, nel contraddittorio delle parti, gli effetti della normativa entrata in vigore in data odierna”; 3
- per parte appellata: “...richiamando ogni atto e scritto difensivo precedentemente depositato, insistendo nelle deduzioni, istanze e domande proposte, preso atto della normativa che ha estinto le multe de quo si rimette alla decisione del giudice”;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla Legge
n. 69/2008ì9, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premessa
Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 depositato il 17.10.2023, l'
(d'ora in avanti, per brevità, ) ha promosso appello Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Saluzzo n. 164/2023 (R.G.n. 6/2023), depositata e notificata il 9.10.2023, con cui è stata accolta l'opposizione di parte appellata avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria dell'importo di euro 100,00 emesso da dall' ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 3 del D.L. n. Pt_3 Parte_2
44/2021 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2, chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.3.2024 si è costituita l'appellata, , CP_1 evidenziando l'impossibilità materiale di effettuare il pagamento della sanzione per cui è causa
(in forza della sospensione disposta ex lege dal c.d. Decreto Mille Proroghe) e contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto, con conferma della pronuncia di primo grado e vittoria delle spese di lite.
Diritto
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto al co. 4 – con espresso e specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L. n.
44/2021 – che “l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è abrogato”.
Il successivo comma 5 dispone che “i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n.
76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Controparte_2
[...] [...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti
[...]
sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La norma prevede, quindi, da un lato, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate e, dall'altro, che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto anche delle conclusioni formulate dalle parti e senza necessità di esaminare le questioni proposte dalle stesse nei rispettivi atti difensivi, occorre limitarsi a dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello in applicazione della normativa sopravvenuta, la quale ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata mediante l'avviso di addebito originariamente impugnato dall'appellante, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
Spese
Le spese del giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate, conformemente a quanto disposto dalla citata novella normativa, espressiva di una precisa scelta del Legislatore di provvedere ad una definizione “tombale” delle questioni inerenti l'obbligo vaccinale per
Covid-19 degli ultracinquantenni, frutto di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze in gioco, scelta rispetto alla quale non vi è modo di discostarsi, stante il chiaro tenore letterale della disposizione né ravvisandosi alcuna fondata ragione di incostituzionalità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Cuneo il 22/07/2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa
n. 2528/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
2528/2023 mediante “TRATTAZIONE SCRITTA”
Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che, con decreto del 19.6.2025 è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza
(fissata per la discussione e decisione) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte;
P.Q.M.
pronuncia sentenza allegata in calce al presente provvedimento, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Cuneo, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa 2
n. 2528/2023 r.g.a.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giusy
Ciampa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: avente ad oggetto: appello avvero sentenza del giudice di pace (in tema di opposizione a sanzione amministrativa) promossa con ricorso di:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Arsenale n. 21;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Laura MANA (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio legale in Savigliano (CN), via Duccio Galimberti n. 24;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del
22.7.2025. In particolare:
- per parte appellante: visto l'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate ovvero fissare “nuova udienza per discutere, nel contraddittorio delle parti, gli effetti della normativa entrata in vigore in data odierna”; 3
- per parte appellata: “...richiamando ogni atto e scritto difensivo precedentemente depositato, insistendo nelle deduzioni, istanze e domande proposte, preso atto della normativa che ha estinto le multe de quo si rimette alla decisione del giudice”;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla Legge
n. 69/2008ì9, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premessa
Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 depositato il 17.10.2023, l'
(d'ora in avanti, per brevità, ) ha promosso appello Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Saluzzo n. 164/2023 (R.G.n. 6/2023), depositata e notificata il 9.10.2023, con cui è stata accolta l'opposizione di parte appellata avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria dell'importo di euro 100,00 emesso da dall' ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 3 del D.L. n. Pt_3 Parte_2
44/2021 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2, chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.3.2024 si è costituita l'appellata, , CP_1 evidenziando l'impossibilità materiale di effettuare il pagamento della sanzione per cui è causa
(in forza della sospensione disposta ex lege dal c.d. Decreto Mille Proroghe) e contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto, con conferma della pronuncia di primo grado e vittoria delle spese di lite.
Diritto
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto al co. 4 – con espresso e specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L. n.
44/2021 – che “l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è abrogato”.
Il successivo comma 5 dispone che “i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n.
76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Controparte_2
[...] [...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti
[...]
sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La norma prevede, quindi, da un lato, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate e, dall'altro, che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto anche delle conclusioni formulate dalle parti e senza necessità di esaminare le questioni proposte dalle stesse nei rispettivi atti difensivi, occorre limitarsi a dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello in applicazione della normativa sopravvenuta, la quale ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata mediante l'avviso di addebito originariamente impugnato dall'appellante, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
Spese
Le spese del giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate, conformemente a quanto disposto dalla citata novella normativa, espressiva di una precisa scelta del Legislatore di provvedere ad una definizione “tombale” delle questioni inerenti l'obbligo vaccinale per
Covid-19 degli ultracinquantenni, frutto di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze in gioco, scelta rispetto alla quale non vi è modo di discostarsi, stante il chiaro tenore letterale della disposizione né ravvisandosi alcuna fondata ragione di incostituzionalità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Cuneo il 22/07/2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa