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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 27.06.2022, rimessa al
Collegio con in data 27.12.2024 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], AR C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARINACCIO BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. RT
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
FACINELLI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte resistente-
nato il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_3
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 13.07.2022.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Per parte ricorrente (precisate con foglio di PC depositato in data 19.12.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito:
- confermare la sentenza parziale n. 6805/23 del 19.8.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Como tra la signora e il signor AR [...] in data 27.8.2005; RT
- confermare l'affido condiviso di ai genitori;
Controparte_2
- confermare il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto di Controparte_2 visita del padre secondo le modalità stabilite in sede di separazione, ovvero secondo le diverse modalità ritenute congrue dall'Autorità giudicante;
- confermare l'assegnazione della casa familiare, con quanto l'arreda e la correda, sita in Milano, via
Guerrazzi, 13, alla madre;
- disporre a carico del signor l'obbligo di RT contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo Persona_1 Controparte_2 mensile di € 800,00 a figlio, per un totale di € 1.600,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della signora AR
;
[...]
- disporre a carico del signor l'obbligo di RT RT Per_ contribuire, altresì, alle spese stroardinarie relative ai figli e CP_2 CP_2 nella misura del 60%, secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;
[...]
- confermare che l'assegno unico familiare in favore di sia destinato Controparte_2 direttamente al ragazzo;
- accertare e dichiarare che sussistono i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora e, per l'effetto, disporre a carico AR del signor l'obbligo di corrispondere alla signora RT
, a tale titolo, l'importo mensile di € 1.000,00, ovvero la diversa somma che AR risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della signora
. AR
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate ex adverso.
Per parte resistente (precisate con foglio di PC depositato in data 18.12.2024)
Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, voglia così provvedere: nel merito
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
CP_2
pagina 2 di 15 - stabilire il collocamento del figlio minore più rispondente ai bisogni psicofisici dello stesso, CP_2 anche in considerazione delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali incaricati, valorizzando adeguatamente la figura paterna, e conseguentemente assegnare la casa coniugale;
- stabilire che entrambi i genitori provvedano ciascuno al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi tempi di accudimento;
- confermare a carico del padre, a fini perequativi, e nella sola ipotesi in cui venisse confermato il collocamento prevalente presso la madre, la somma di € 500,00 mensili annualmente rivalutabili (€
250,00 per ciascun figlio), da corrispondere in ogni caso alla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori le spese scolastiche, mediche, sportive e straordinarie, come da vigente Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno;
- respingere le domande tutte della ricorrente in ordine all'aumento del contributo al mantenimento dei figli ed al riconoscimento dell'assegno divorzile, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per in persona del curatore speciale Avv. Controparte_2 CP_3
(precisate con note scritte depositate in data 17.12.2024)
[...]
1) confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento CP_2 presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale di Milano, Via Guerrazzi
13;
2) quanto alle frequentazioni di con il padre, disporre un regime libero, secondo accordi CP_2 diretti tra lo stesso e i genitori;
3) disporre in merito al contributo perequativo del padre al mantenimento dei minori come ritenuto di giustizia e, in ogni caso, in misura non inferiore ai provvedimenti in atto, ovvero € 500,00 mensili (€
250,00 a figlio) oltre il 60% delle spese extra di cui alla cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
4) dare atto che i genitori hanno concordato di destinare l'assegno unico universale direttamente ai figli. Con vittoria di spese e competenze di causa ove il Tribunale non ritenga di confermare il patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e AR RT
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Como il 27.08.2005 (atto
[...] trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Como al n.
94, parte II, serie A, anno 2005). Per_ Dall'unione sono nati (30.5.2006) e (20.5.2009). CP_2
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 06.07.2020 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del 20.09.2020.
pagina 3 di 15 Con ricorso depositato in data 24.06.2022 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare le condizioni stabilite in separazione in punto di affido dei minori, collocamento degli stessi e regolamentazione delle frequentazioni padre- figli, chiedendo altresì l'assegnazione della casa coniugale a sé e la rideterminazione del contributo paterno nel mantenimento dei figli nella somma mensile di € 1.600 (€ 800 per ciascun figlio), oltre al
70% delle spese straordinarie.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 10.11.2022 e, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di stabilire il collocamento dei minori più rispondente ai loro bisogni psicofisici con mantenimento diretto degli stessi da parte di entrambi i genitori, confermando, solo in caso di collocamento prevalente presso la mamma, il contributo paterno nel mantenimento dei minori stabilito in sede di separazione (€ 300 oltre 50% spese extra assegno).
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente f.f. per la prima volta in data 29.11.2022 e con ordinanza presidenziale del 02.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in pari data alla successiva udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
Letti gli atti ed i documenti di causa sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta osserva
Sulla genitorialità.
Devono esser confermati in via provvisoria le concordi determinazioni assunte dai genitori con riferimenti ai due figli adolescenti (che complici i loro impegni e le loro problematiche e fatiche sono stati lasciati liberi dai genitori di modulare diversamente i tempi di frequentazione con il padre secondo le loro necessità). Per_ Deve però essere nominato a 30 maggio 2006 e maggio 2009, un curatore speciale le Per_2
a cui va delgato, nella temporanea incapacità dei genitori ex art 78 u.c.c.p.c il compito di farsi interprete dell'interesse dei ragazzi e di garantire e tutelare il loro benessere e la loro posizione sostanziale e processuale. Il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato CP_3 del Foro di Milano - dovrà interfacciarsi con tutti i professionisti rappresentare i minori
[...] anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale. Per_ La relazione Uonpia del 19 gennaio 2023 impone di attivare a tutela die – e di CP_2 egualmente coinvolto nella disfunzionale dinamica dei genitori- i SS del Comune di Milano a cui deve essere delegato, in collaborazione con le ASST competenti, il compito di:
- Attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Prendere contatti con gli Istituti scolastici frequentati dai ragazzi Per_
- Garantire la prosecuzione del percorso di cura di presso lo Uonpia con prosecuzione del percorso di presa in carico intensivo presso il CDTA con verifica di eventuali interventi di maggior intensità e cura;
- Garantire la riattivazione di colloqui periodici di supporto ai genitori nell'ambito del percorso di Per_ cura di;
pagina 4 di 15 - Garantire l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità (inizialmente anche disgiunto)
e di un percorso di mediazione che faciliti la comunicazione tra i genitori,
- Trasmettere una relazione di aggiornamneto entro la data del 30 luglio 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio Per_ Sulla casa famigliare. A fronte della relazione dell' e delle necessità di i genitori in Pt_2 udienza hanno concordato di confermare l'assegnazione della casa famigliare di Milano Via
Guerrazzi 13, alla madre senza il termine di rilascio convenzionalmente apposto in separazione consensuale (30 settembre 2024) così da garantire ai figli stabilità e continuità abitativa.
Sul contributo perequativo.
Dalla separazione consensuale del 6 luglio 2020 omologata il 20 settembre 2020 dal Tribunale di
Milano nell'ambito della quale i genitori, assisti dai legali, avevano concordato con assegno perequativo a carico del padre pari a 150,00 euro a figlio sono sopravvenute le seguenti circostanze di fatto come apprezzabili in questa fase e salvi futuri approfondimenti istruttori: Per_
- , anche in ragione delle sue fatiche personali, ha sensibilmente ridotto la frequentazione del padre con correlativi maggiori oneri di mantenimento diretto in capo alla madre anche tenuto conto dei bisogni di cura intensivi e multipli;
- Il padre ha sensibilmente incrementato i propri redditi (dalla disclosure in atti emergono redditi lordi 2019 pari a 36,380,00 euro, nel 2020 pari a 30.773,00 euro e nel 2021 (ultima annualità disponibile) pari a 43.577,00 euro) ed i propri risparmi 2019: 53.390,00 2020 18.034; 2021
67.700,17)
- la madre, di contro, ha avuto una flessione reddituale (dalla disclosure in atti emergono redditi lordi 2019 pari a 38.535,00 euro, nel 2020 pari 21.174,00 euro e nel 2021 (ultima annualità disponibile) pari a 14.652,00 euro). Sono però aumentati i risparmi: 2019: 26.453,10; 2020:
25.956,86; 2021 41.694,89;
- che quanto sopra, valutato luce dell'assegnazione senza termine alla madre della casa famigliare (in separazione la madre si era impegnata al rilascio dell'immobile di proprietà esclusiva del padre entro il 30 settembre 2024) e delle minori frequentazioni con il padre porta a rideterminare il contributo paterno per i dei due ragazzi in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione febbraio 2024. La diversità reddituale tra le parti porta a ripartire le spese extra assegno per i ragazzi nella misura del 60% al padre e del
40% a carico della madre come da linee guida
P.Q.M.
Per_ 1. Nomina in favore di 30 maggio 2006 e Riccardo20 maggio 2009 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato Alessia Pasquali Milano iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori, di garantire l'attivazione dei percorsi di supporto e delle attività di indagine indicate;
2. Assegna al nominato curatore speciale termine al 30 giugno 2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse dei minori;
3. Dispone che SS del Comune di Milano a cui deve essere delegato, in collaborazione con le ASST competenti, il compito di:
pagina 5 di 15 - Attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Prendere contatti con gli Istituti scolastici frequentati dai ragazzi;
Per_
- Garantire la prosecuzione del percorso di cura di presso lo Uonpia con prosecuzione del percorso di presa in carico intensivo presso il CDTA con verifica di eventuali interventi di maggior intensità e cura;
- Garantire la riattivazione di colloqui periodici di supporto ai genitori nell'ambito del percorso di Per_ cura di;
- Garantire l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità (inizialmente anche disgiunto)
e di un percorso di mediazione che faciliti la comunicazione tra i genitori;
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 20 giugno 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4. Assegna la casa famigliare di Milano Via Guerrazzi 13 alla madre;
5. Ridetermina il contributo perequativo paterno in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione (febbraio 2024);
6. Pone a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del 40%
l'obbligo di sostenere le spese extra assegno per i figli come e Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, (…) 7. Da atto che i genitori hanno concordato di destinare l'assegno unico universale direttamente ai ragazzi.
8. Conferma nel resto le condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05.07.2023 il Giudice Istruttore, preso atto della richiesta delle parti di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore e concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1, 2 e 3, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 6805/2023, emessa il 19.07.2023 e pubblicata il 19.08.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024 il Giudice Istruttore ha così provveduto: lette le note di udienza depositate dalle parti il 24 giugno 2024 ; letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c e nelle note conclusive dei genitori devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito;
che le produzioni documentali parti devono ritenersi ammissibili, fatta salva in ogni caso la valutazione delle stesse da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
ritenuto
pagina 6 di 15 che le istanze di prova costituenda avanzate da parte ricorrente sono superflue ai fini della decisione che le parte convenuta non ha articolato istanze di prova costituenda ritenuto inoltre che il Giudice dispone di poteri istruttori ex officio (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre
2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I
18.3.2010 n. 6606, Cass. Sez. VI- I 23.10.2017 n. 250559), in forza dei quali deve essere ordinato alle parti di depositare le 'Informazioni sulle condizioni economiche' debitamente compilato sulla base delle 'Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi' approvate dal Tribunale in data
27.7.2023 nonché, ove non già depositati, tutti i documenti ivi indicati
Ritenuto infine Per_ che occorre procedere all'ascolto dei figli e e richiedere ai SS del Comune di Milano CP_2 Per_ una relazione di aggiornamento con riferimento alla situazione del solo in quanto è CP_2 divenuta maggiorenne il 30 maggio 2024
P.Q.M.
Per_ 1) Dà atto che è divenuta maggiorenne il 30 maggio 2024;
2) Respinge le istanze di prova costituenda articolate da parte attrice
3) Dispone che entrambe le parti depositino entro il 20 settembre 2024 di depositare le
'Informazioni sulle condizioni economiche' debitamente compilato sulla base delle 'Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi' approvate dal Tribunale in data 27.7.2023 nonché, ove non già depositati, tutti i documenti ivi indicati. Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso del giudice nella acquisizione della prova.
4) Fissa l'udienza del 15 ottobre 2024 ore per 15.00 procedere all'ascolto dei figli ed CP_2 Per_
5) Richiede ai SS del Comune di Milano una relazione di aggiornamento da depositarsi entro il 10 ottobre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice, all'esito dell'ascolto di , preso atto della proposta CP_2 formulata da parte ricorrente, con cui la madre si è resa disponibile ad accettare il contributo paterno nel mantenimento dei figli di € 1.000 oltre al 60% di spese straordinarie e l'assegno divorzile in favore della moglie di € 200, ferma l'assegnazione della casa familiare a sé, e della richiesta di parte resistente di un termine per valutare detta proposta, preso altresì atto della concorde volontà dei genitori e del Per_ curatore sulla non opportunità di procedere all'ascolto di alla luce della sua condizione psicofisica, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. In data 27.12.2024 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, con cui le stesse, alla luce della mancata adesione del resistente alla proposta conciliativa della ricorrente, hanno rassegnato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio e assegnando alle parti termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
pagina 7 di 15 ***
Sulle istanze istruttorie.
Osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande formulate dalle parti, dovendo pertanto confermarsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie dalle stesse articolate, come già statuito con ordinanza dell'11.07.2024.
In particolare, gli elementi emersi nel corso del presente procedimento (gli accordi medio tempore raggiunti dalle parti e la documentazione dalle stesse prodotta) consentono di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 6805/2023 emessa in data 19.07.2023 e pubblicata in data 19.08.2023, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sulla responsabilità genitoriale. Per_ Nulla deve disporsi con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], considerato che la stessa, nelle more del processo, ha raggiunto la maggiore età.
Il Collegio dà peraltro atto dei miglioramenti che la coppia genitoriale ha registrato nella condivisione Per_ delle scelte dei percorsi di cura di , considerata la delicata situazione psico-fisica della stessa che la vede ricoverata, a partire da novembre 2024, presso la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza
(CRA) del CPS, sita in Milano, via Ripamonti (dalla quale esce per il fine settimana, che trascorre a casa, frequentando, secondo tempi e modalità che più l'aggradano, entrambi i genitori). Un clima maggiormente disteso può essere rinvenuto anche nell'esercizio della responsabilità genitoriale su , che consente alle parti di rassegnare conclusioni condivise in punto di affido CP_2 del minore.
In particolare, genitori e curatore speciale si sono dichiarati concordi nell'individuare nel regime della genitorialità condivisa l'assetto maggiormente rispondente al primario interesse del figlio.
Sul punto, osserva il Collegio che la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale del
Comune di Milano ha evidenziato che: il ragazzo è apparso sereno e ben inserito nel contesto scolastico e sociale di riferimento;
i genitori hanno entrambi instaurato un rapporto, anche affettivo, approfondito e sincero col minore, condividendo le scelte ritenute più adeguate per rispondere alle sue esigenze, nel rispetto del suo primario interesse, e assestandosi su un confronto maggiormente disteso e positivo anche rispetto alla gestione della quotidianità; i genitori hanno infine concluso il percorso di mediazione presso il Centro GEA, condividendone l'utilità (cfr. relazione SS del 28.11.2024).
Pertanto, attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per il minore, deve essere confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori, che CP_2 continueranno ad esercitare la responsabilità sul minore in via condivisa.
pagina 8 di 15 Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Quanto al collocamento e alla frequentazione con il genitore non collocatario in via prevalente, il
Collegio ritiene opportuno, anche alla luce della volontà di e delle sue esigenze in termini di CP_2 abitudini e impegni scolastici/sportivi, tenuto conto dell'età dello stesso (ormai quasi 16 anni), che il minore rimanga collocato presso la madre e possa frequentare il padre previ liberi accordi assunti di volta in volta direttamente con il genitore.
Nel contesto dato non è più necessario l'inetrvento supportivo dei SS
Sull'assegnazione della casa familiare.
Come concordemente richiesto dalle parti, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Guerrazzi n. 13, di proprietà del padre, alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole, facendosi carico delle spese ordinarie dell'immobile.
Sul mantenimento dei figli.
Il vero nodo della vicenda familiare è rappresentato dall'aspetto economico, rispetto al quale le parti hanno mantenuto prospettazioni diverse durante tutto il corso del procedimento.
Con ordinanza del 02.02.2023 il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 500 (€ 250 a figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, disponendo altresì, sull'accordo delle parti, che l'AUU fosse versato direttamente ai figli a titolo di “paghetta mensile” (€ 50 ciascuno).
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno ad €
1.600 (€ 800 a figlio) oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto la conferma dei suddetti provvedimenti.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che la madre:
- svolge la professione di avvocato penalista, sostenendo un canone mensile di circa € 350 (aumentati, secondo quanto dichiarato in comparsa conclusionale, ad € 500 a decorrere dal 1° gennaio 2025) a titolo di locazione di una postazione per svolgere la propria attività professionale;
- ha prodotto nel 2023 un reddito pari ad € 22.959 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2024), nel 2022 un reddito pari ad € 17.778 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2023), nel 2021 un reddito pari ad € 16.105 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2022), per una media pari a poco più di €
1.600 netti mensili;
- è titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Como, Via Vincenzo Vela, ove vive la madre, che ne è usufruttuaria;
- è altresì titolare di un conto corrente acceso presso BPS, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 29.572.
pagina 9 di 15 La ricorrente allega un ammontare complessivo di spese ordinarie relative ai minori (comprensive di vitto e alloggio, quindi di sole spese alimentari e condominiali) pari a circa € 700/750 mensili.
A tale ammontare vanno aggiunte le somme sostenute per i figli a titolo di spese straordinarie, da concordare con l'altro genitore stante la genitorialità condivisa, relative a scuola, sport e salute.
Il padre, anch'egli avvocato penalista:
- svolge la propria attività professionale all'interno dell'abitazione padre, avendo recentemente abbattuto i costi di locazione per l'immobile prima adibito a studio professionale;
- ha prodotto nel 2023 un reddito pari ad € 30.160 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2024), nel 2022 un reddito pari ad € 33.439 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2023), nel 2021 un reddito pari ad € 35.266 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2022), per una media pari a circa € 2.700 netti mensili;
- è proprietario della casa familiare sita in Milano, Via Guerrazzi n. 13, attualmente assegnata alla madre, che la abita insieme ai figli;
- vive in un immobile poco distante dall'abitazione familiare, per il quale sostiene un canone di locazione (comprensivo di spese condominiali) pari a circa € 1.350 mensili;
- è altresì titolare di un conto corrente acceso presso BPS, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 4.214;
- in data 04.02.2021 ha ricevuto dalla madre la donazione di € 75.000;
- con dichiarazione di successione del 19.10.2023, ha accettato l'eredità della madre, il cui asse ereditario netto presenta un valore di € 79.366. Dall'equilibrio delle condizioni reddituali delle parti come sopra descritto risulta che il CP_2 ha una capacità retributiva maggiore della , la quale invece registra un reddito più contenuto. Pt_1
Le parti, tuttavia, risultano titolari di un patrimonio immobiliare sostanzialmente equivalente, per essere la proprietà di entrambi limitata qualitativamente, nell'un caso, dall'assegnazione e, nell'altro caso, dall'usufrutto.
Quanto al patrimonio mobiliare del sebbene dagli estratti di conto corrente (la cui CP_2 produzione è, peraltro, limitata all'indicazione del saldo contabile e disponibile e non all'integrale movimentazione intercorsa nell'ultimo triennio) emergano risparmi limitati, non può prescindersi dalla circostanza per cui lo stesso abbia sempre potuto beneficiare del sostegno economico dei genitori, come dimostrato dall'ingente donazione compiuta dalla madre e dalla disponibilità immobiliare concessa dal padre. Inoltre, i risparmi per come dichiarati non giustificano le spese fisse che lo stesso allega di sostenere (ad esempio: noleggio auto a lungo termine per circa € 3.000 annui;
colf per circa €
150 mensili).
Lo stesso dicasi per la , che ha dichiarato di essere supportata economicamente dalla madre, la Pt_1 quale “quando viene a casa mi dà del contante” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.02.2023).
Risulta, infine, che il sostiene oneri abitativi maggiori della , assegnataria della CP_2 Pt_1 casa coniugale, ma spese ordinarie relative ai figli di ammontare inevitabilmente più contenuto, in considerazione del collocamento prevalente di presso la madre e dell'assenza quasi totale di CP_2 pernottamenti del minore presso il padre, oltre che della netta limitazione di tempi e modalità di pagina 10 di 15 Per_ frequentazione di presso e con ciascun genitore in quanto attualmente ricoverata presso una
Comunità Riabilitativa.
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti come emersa, tenuto conto dell'età di Per_
(quasi 16 anni) e di (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e delle esigenze CP_2 degli stessi, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 500 oltre al 60% delle spese straordinarie.
L'AUU, sull'accordo delle parti, verrà versato direttamente ai figli a titolo di “paghetta mensile” (circa
€ 50 ciascuno).
Sull'assegno divorzile. La ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di versare alla stessa l'importo mensile di
1.000 euro a titolo di assegno divorzile, rappresentando che, a partire dalla nascita della primogenita
(2006) la moglie ha sacrificato la sua attività lavorativa a favore della gestione familiare, a differenza del marito che, non dovendosi occupare di alcuna incombenza casalinga, ha potuto incrementare la propria capacità reddituale e godere oggi di una ben maggiore produttività economica.
Di contro, il resistente ha chiesto rigettarsi tale istanza, contestando che la moglie avesse dovuto – nel corso del matrimonio – rinunciare alla sua attività lavorativa, avendo entrambi i genitori contribuito indistintamente alla gestione dei figli (ad es., accompagnamento alle attività sportive o alle visite mediche) secondo i rispettivi impegni lavorativi e delegando quanto possibile a una colf/baby-sitter.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
pagina 11 di 15 Dalla documentazione acquisita agli atti (con la precisazione che rispetto alla sono stati Pt_1 depositati soltanto gli estremi della dichiarazione reddituale e che dagli stessi non è nemmeno evincibile il nominativo del soggetto dichiarante) emerge, infatti, che:
- nel 2014 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 28.333 mentre la moglie pari ad € 12.822;
- nel 2015 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 28.838 mentre la moglie pari ad € 3.727;
- nel 2016 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 59.329 mentre la moglie pari ad € 9.948;
- nel 2017 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 19.804 mentre la moglie pari ad € 20.356;
- nel 2018 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 33.391 mentre la moglie pari ad € 38.535;
In mancanza dei redditi relativi agli anni 2019 e 2020, non è possibile effettuare un confronto con riferimento agli anni adiacenti alla separazione e quindi verificare se la moglie abbia potuto, anche in considerazione della crescita dei figli, dedicarsi successivamente all'incremento della propria capacità lavorativa.
In ogni caso, pur essendo evidente che il reddito della moglie negli anni 2014, 2015 e 2016 sia stato nettamente inferiore rispetto a quello del marito, non può prescindersi dalle seguenti circostanze:
1. le parti svolgono la medesima professione e non è dato sapere se e in che limiti abbiano tra loro collaborato (lui non dichiara niente sul punto);
2. rispetto agli anni immediatamente successivi alla nascita dei figli (dal 2006 al 2013), in assenza di alcuna prova in ordine ai redditi percepiti dalle parti o alla diversa allocazione delle incombenze familiari, non è possibile accertare il disequilibrio economico lamentato dalla ricorrente;
3. il curriculum vitae della moglie registra che la stessa tra il 2013 e il 2018 ha investito nella propria formazione personale, il che porta quindi a presumere che la scelta di circoscrivere la prestazione di attività lavorativa fosse dettata anche dall'intenzione di approfondire le proprie competenze professionali;
4. negli anni 2017 e 2018 il reddito della moglie è stato, sebbene di poco, superiore a quello del marito;
5. attualmente la sproporzione reddituale delle parti non può definirsi rilevante al punto da ritenere che la moglie sia priva dei di mezzi adeguati ovvero impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 12 di 15 Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa” in assenza di rilevante divario tra le rispettive disponibilità economico-patrimoniali delle parti e non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della alla propria professionalità e ai relativi guadagni per Pt_1 dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il abbia per ciò solo incrementato la CP_2 propria capacità lavorativa dedicandosi full time e con serenità alla propria attività di avvocato.
Invero, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia scelto, in accordo col marito o comunque con la tacita adesione di quest'ultimo, di rinunciare alla propria crescita professionale ovvero di ridurre la sua attività lavorativa perché maggiormente dedita alla conduzione del ménage familiare. Né è provato che tale determinazione abbia avuto una ricaduta positiva sulla carriera del marito e abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della soccombenza della ricorrente in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata al pagamento , nella misura di ½ AR delle spese di lite sostenute da , importo da RT calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori avv: CP_3
ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.500, 00 euro oltre
[...] spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Provvede come da separato decreto sulla richiesta di liquidazione del curatore speciale
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 24690/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, richiamata integralmente la pronuncia non definitiva n. 6805/2023, emessa il 19.07.2023 e pubblicata il
19.08.2023, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, così provvede:
1) Dispone l'affidamento di , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 con collocamento prevalente del minore presso la madre;
2) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Guerrazzi n. 13, alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole;
3) Dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio sia rimessa ai liberi accordi tra gli stessi, nel rispetto della volontà, del benessere psico-fisico e degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
CP_2
4) Revoca gli incarichi conferiti ai SS del Comune di Milano con riferimento a;
CP_2
5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie individuate come pagina 13 di 15 da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il
14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
pagina 14 di 15 6) Dà atto dell'accordo delle parti a versare direttamente ai figli l'AUU, a titolo di “paghetta mensile”, nella misura di 50 euro ciascuno;
7) Respinge la richiesta della moglie di ottenere un assegno divorzile;
8) Condanna al pagamento , nella misura di ½ delle spese di lite sostenute da AR
, importo da calcolarsi sulla liquidazione CP_2 RT complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
9) Condanna e ex art AR RT
133 DPR 115/2002 al pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.500,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 27.06.2022, rimessa al
Collegio con in data 27.12.2024 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], AR C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARINACCIO BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. RT
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
FACINELLI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte resistente-
nato il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_3
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 13.07.2022.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Per parte ricorrente (precisate con foglio di PC depositato in data 19.12.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito:
- confermare la sentenza parziale n. 6805/23 del 19.8.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Como tra la signora e il signor AR [...] in data 27.8.2005; RT
- confermare l'affido condiviso di ai genitori;
Controparte_2
- confermare il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto di Controparte_2 visita del padre secondo le modalità stabilite in sede di separazione, ovvero secondo le diverse modalità ritenute congrue dall'Autorità giudicante;
- confermare l'assegnazione della casa familiare, con quanto l'arreda e la correda, sita in Milano, via
Guerrazzi, 13, alla madre;
- disporre a carico del signor l'obbligo di RT contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo Persona_1 Controparte_2 mensile di € 800,00 a figlio, per un totale di € 1.600,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della signora AR
;
[...]
- disporre a carico del signor l'obbligo di RT RT Per_ contribuire, altresì, alle spese stroardinarie relative ai figli e CP_2 CP_2 nella misura del 60%, secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;
[...]
- confermare che l'assegno unico familiare in favore di sia destinato Controparte_2 direttamente al ragazzo;
- accertare e dichiarare che sussistono i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora e, per l'effetto, disporre a carico AR del signor l'obbligo di corrispondere alla signora RT
, a tale titolo, l'importo mensile di € 1.000,00, ovvero la diversa somma che AR risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della signora
. AR
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate ex adverso.
Per parte resistente (precisate con foglio di PC depositato in data 18.12.2024)
Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, voglia così provvedere: nel merito
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
CP_2
pagina 2 di 15 - stabilire il collocamento del figlio minore più rispondente ai bisogni psicofisici dello stesso, CP_2 anche in considerazione delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali incaricati, valorizzando adeguatamente la figura paterna, e conseguentemente assegnare la casa coniugale;
- stabilire che entrambi i genitori provvedano ciascuno al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi tempi di accudimento;
- confermare a carico del padre, a fini perequativi, e nella sola ipotesi in cui venisse confermato il collocamento prevalente presso la madre, la somma di € 500,00 mensili annualmente rivalutabili (€
250,00 per ciascun figlio), da corrispondere in ogni caso alla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori le spese scolastiche, mediche, sportive e straordinarie, come da vigente Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno;
- respingere le domande tutte della ricorrente in ordine all'aumento del contributo al mantenimento dei figli ed al riconoscimento dell'assegno divorzile, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per in persona del curatore speciale Avv. Controparte_2 CP_3
(precisate con note scritte depositate in data 17.12.2024)
[...]
1) confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento CP_2 presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale di Milano, Via Guerrazzi
13;
2) quanto alle frequentazioni di con il padre, disporre un regime libero, secondo accordi CP_2 diretti tra lo stesso e i genitori;
3) disporre in merito al contributo perequativo del padre al mantenimento dei minori come ritenuto di giustizia e, in ogni caso, in misura non inferiore ai provvedimenti in atto, ovvero € 500,00 mensili (€
250,00 a figlio) oltre il 60% delle spese extra di cui alla cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
4) dare atto che i genitori hanno concordato di destinare l'assegno unico universale direttamente ai figli. Con vittoria di spese e competenze di causa ove il Tribunale non ritenga di confermare il patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e AR RT
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Como il 27.08.2005 (atto
[...] trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Como al n.
94, parte II, serie A, anno 2005). Per_ Dall'unione sono nati (30.5.2006) e (20.5.2009). CP_2
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 06.07.2020 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del 20.09.2020.
pagina 3 di 15 Con ricorso depositato in data 24.06.2022 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare le condizioni stabilite in separazione in punto di affido dei minori, collocamento degli stessi e regolamentazione delle frequentazioni padre- figli, chiedendo altresì l'assegnazione della casa coniugale a sé e la rideterminazione del contributo paterno nel mantenimento dei figli nella somma mensile di € 1.600 (€ 800 per ciascun figlio), oltre al
70% delle spese straordinarie.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 10.11.2022 e, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di stabilire il collocamento dei minori più rispondente ai loro bisogni psicofisici con mantenimento diretto degli stessi da parte di entrambi i genitori, confermando, solo in caso di collocamento prevalente presso la mamma, il contributo paterno nel mantenimento dei minori stabilito in sede di separazione (€ 300 oltre 50% spese extra assegno).
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente f.f. per la prima volta in data 29.11.2022 e con ordinanza presidenziale del 02.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in pari data alla successiva udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
Letti gli atti ed i documenti di causa sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta osserva
Sulla genitorialità.
Devono esser confermati in via provvisoria le concordi determinazioni assunte dai genitori con riferimenti ai due figli adolescenti (che complici i loro impegni e le loro problematiche e fatiche sono stati lasciati liberi dai genitori di modulare diversamente i tempi di frequentazione con il padre secondo le loro necessità). Per_ Deve però essere nominato a 30 maggio 2006 e maggio 2009, un curatore speciale le Per_2
a cui va delgato, nella temporanea incapacità dei genitori ex art 78 u.c.c.p.c il compito di farsi interprete dell'interesse dei ragazzi e di garantire e tutelare il loro benessere e la loro posizione sostanziale e processuale. Il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato CP_3 del Foro di Milano - dovrà interfacciarsi con tutti i professionisti rappresentare i minori
[...] anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale. Per_ La relazione Uonpia del 19 gennaio 2023 impone di attivare a tutela die – e di CP_2 egualmente coinvolto nella disfunzionale dinamica dei genitori- i SS del Comune di Milano a cui deve essere delegato, in collaborazione con le ASST competenti, il compito di:
- Attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Prendere contatti con gli Istituti scolastici frequentati dai ragazzi Per_
- Garantire la prosecuzione del percorso di cura di presso lo Uonpia con prosecuzione del percorso di presa in carico intensivo presso il CDTA con verifica di eventuali interventi di maggior intensità e cura;
- Garantire la riattivazione di colloqui periodici di supporto ai genitori nell'ambito del percorso di Per_ cura di;
pagina 4 di 15 - Garantire l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità (inizialmente anche disgiunto)
e di un percorso di mediazione che faciliti la comunicazione tra i genitori,
- Trasmettere una relazione di aggiornamneto entro la data del 30 luglio 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio Per_ Sulla casa famigliare. A fronte della relazione dell' e delle necessità di i genitori in Pt_2 udienza hanno concordato di confermare l'assegnazione della casa famigliare di Milano Via
Guerrazzi 13, alla madre senza il termine di rilascio convenzionalmente apposto in separazione consensuale (30 settembre 2024) così da garantire ai figli stabilità e continuità abitativa.
Sul contributo perequativo.
Dalla separazione consensuale del 6 luglio 2020 omologata il 20 settembre 2020 dal Tribunale di
Milano nell'ambito della quale i genitori, assisti dai legali, avevano concordato con assegno perequativo a carico del padre pari a 150,00 euro a figlio sono sopravvenute le seguenti circostanze di fatto come apprezzabili in questa fase e salvi futuri approfondimenti istruttori: Per_
- , anche in ragione delle sue fatiche personali, ha sensibilmente ridotto la frequentazione del padre con correlativi maggiori oneri di mantenimento diretto in capo alla madre anche tenuto conto dei bisogni di cura intensivi e multipli;
- Il padre ha sensibilmente incrementato i propri redditi (dalla disclosure in atti emergono redditi lordi 2019 pari a 36,380,00 euro, nel 2020 pari a 30.773,00 euro e nel 2021 (ultima annualità disponibile) pari a 43.577,00 euro) ed i propri risparmi 2019: 53.390,00 2020 18.034; 2021
67.700,17)
- la madre, di contro, ha avuto una flessione reddituale (dalla disclosure in atti emergono redditi lordi 2019 pari a 38.535,00 euro, nel 2020 pari 21.174,00 euro e nel 2021 (ultima annualità disponibile) pari a 14.652,00 euro). Sono però aumentati i risparmi: 2019: 26.453,10; 2020:
25.956,86; 2021 41.694,89;
- che quanto sopra, valutato luce dell'assegnazione senza termine alla madre della casa famigliare (in separazione la madre si era impegnata al rilascio dell'immobile di proprietà esclusiva del padre entro il 30 settembre 2024) e delle minori frequentazioni con il padre porta a rideterminare il contributo paterno per i dei due ragazzi in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione febbraio 2024. La diversità reddituale tra le parti porta a ripartire le spese extra assegno per i ragazzi nella misura del 60% al padre e del
40% a carico della madre come da linee guida
P.Q.M.
Per_ 1. Nomina in favore di 30 maggio 2006 e Riccardo20 maggio 2009 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato Alessia Pasquali Milano iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori, di garantire l'attivazione dei percorsi di supporto e delle attività di indagine indicate;
2. Assegna al nominato curatore speciale termine al 30 giugno 2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse dei minori;
3. Dispone che SS del Comune di Milano a cui deve essere delegato, in collaborazione con le ASST competenti, il compito di:
pagina 5 di 15 - Attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Prendere contatti con gli Istituti scolastici frequentati dai ragazzi;
Per_
- Garantire la prosecuzione del percorso di cura di presso lo Uonpia con prosecuzione del percorso di presa in carico intensivo presso il CDTA con verifica di eventuali interventi di maggior intensità e cura;
- Garantire la riattivazione di colloqui periodici di supporto ai genitori nell'ambito del percorso di Per_ cura di;
- Garantire l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità (inizialmente anche disgiunto)
e di un percorso di mediazione che faciliti la comunicazione tra i genitori;
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 20 giugno 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4. Assegna la casa famigliare di Milano Via Guerrazzi 13 alla madre;
5. Ridetermina il contributo perequativo paterno in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione (febbraio 2024);
6. Pone a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del 40%
l'obbligo di sostenere le spese extra assegno per i figli come e Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, (…) 7. Da atto che i genitori hanno concordato di destinare l'assegno unico universale direttamente ai ragazzi.
8. Conferma nel resto le condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05.07.2023 il Giudice Istruttore, preso atto della richiesta delle parti di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore e concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1, 2 e 3, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 6805/2023, emessa il 19.07.2023 e pubblicata il 19.08.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024 il Giudice Istruttore ha così provveduto: lette le note di udienza depositate dalle parti il 24 giugno 2024 ; letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c e nelle note conclusive dei genitori devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito;
che le produzioni documentali parti devono ritenersi ammissibili, fatta salva in ogni caso la valutazione delle stesse da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
ritenuto
pagina 6 di 15 che le istanze di prova costituenda avanzate da parte ricorrente sono superflue ai fini della decisione che le parte convenuta non ha articolato istanze di prova costituenda ritenuto inoltre che il Giudice dispone di poteri istruttori ex officio (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre
2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I
18.3.2010 n. 6606, Cass. Sez. VI- I 23.10.2017 n. 250559), in forza dei quali deve essere ordinato alle parti di depositare le 'Informazioni sulle condizioni economiche' debitamente compilato sulla base delle 'Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi' approvate dal Tribunale in data
27.7.2023 nonché, ove non già depositati, tutti i documenti ivi indicati
Ritenuto infine Per_ che occorre procedere all'ascolto dei figli e e richiedere ai SS del Comune di Milano CP_2 Per_ una relazione di aggiornamento con riferimento alla situazione del solo in quanto è CP_2 divenuta maggiorenne il 30 maggio 2024
P.Q.M.
Per_ 1) Dà atto che è divenuta maggiorenne il 30 maggio 2024;
2) Respinge le istanze di prova costituenda articolate da parte attrice
3) Dispone che entrambe le parti depositino entro il 20 settembre 2024 di depositare le
'Informazioni sulle condizioni economiche' debitamente compilato sulla base delle 'Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi' approvate dal Tribunale in data 27.7.2023 nonché, ove non già depositati, tutti i documenti ivi indicati. Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso del giudice nella acquisizione della prova.
4) Fissa l'udienza del 15 ottobre 2024 ore per 15.00 procedere all'ascolto dei figli ed CP_2 Per_
5) Richiede ai SS del Comune di Milano una relazione di aggiornamento da depositarsi entro il 10 ottobre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice, all'esito dell'ascolto di , preso atto della proposta CP_2 formulata da parte ricorrente, con cui la madre si è resa disponibile ad accettare il contributo paterno nel mantenimento dei figli di € 1.000 oltre al 60% di spese straordinarie e l'assegno divorzile in favore della moglie di € 200, ferma l'assegnazione della casa familiare a sé, e della richiesta di parte resistente di un termine per valutare detta proposta, preso altresì atto della concorde volontà dei genitori e del Per_ curatore sulla non opportunità di procedere all'ascolto di alla luce della sua condizione psicofisica, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. In data 27.12.2024 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, con cui le stesse, alla luce della mancata adesione del resistente alla proposta conciliativa della ricorrente, hanno rassegnato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio e assegnando alle parti termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
pagina 7 di 15 ***
Sulle istanze istruttorie.
Osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande formulate dalle parti, dovendo pertanto confermarsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie dalle stesse articolate, come già statuito con ordinanza dell'11.07.2024.
In particolare, gli elementi emersi nel corso del presente procedimento (gli accordi medio tempore raggiunti dalle parti e la documentazione dalle stesse prodotta) consentono di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 6805/2023 emessa in data 19.07.2023 e pubblicata in data 19.08.2023, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sulla responsabilità genitoriale. Per_ Nulla deve disporsi con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], considerato che la stessa, nelle more del processo, ha raggiunto la maggiore età.
Il Collegio dà peraltro atto dei miglioramenti che la coppia genitoriale ha registrato nella condivisione Per_ delle scelte dei percorsi di cura di , considerata la delicata situazione psico-fisica della stessa che la vede ricoverata, a partire da novembre 2024, presso la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza
(CRA) del CPS, sita in Milano, via Ripamonti (dalla quale esce per il fine settimana, che trascorre a casa, frequentando, secondo tempi e modalità che più l'aggradano, entrambi i genitori). Un clima maggiormente disteso può essere rinvenuto anche nell'esercizio della responsabilità genitoriale su , che consente alle parti di rassegnare conclusioni condivise in punto di affido CP_2 del minore.
In particolare, genitori e curatore speciale si sono dichiarati concordi nell'individuare nel regime della genitorialità condivisa l'assetto maggiormente rispondente al primario interesse del figlio.
Sul punto, osserva il Collegio che la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale del
Comune di Milano ha evidenziato che: il ragazzo è apparso sereno e ben inserito nel contesto scolastico e sociale di riferimento;
i genitori hanno entrambi instaurato un rapporto, anche affettivo, approfondito e sincero col minore, condividendo le scelte ritenute più adeguate per rispondere alle sue esigenze, nel rispetto del suo primario interesse, e assestandosi su un confronto maggiormente disteso e positivo anche rispetto alla gestione della quotidianità; i genitori hanno infine concluso il percorso di mediazione presso il Centro GEA, condividendone l'utilità (cfr. relazione SS del 28.11.2024).
Pertanto, attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per il minore, deve essere confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori, che CP_2 continueranno ad esercitare la responsabilità sul minore in via condivisa.
pagina 8 di 15 Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Quanto al collocamento e alla frequentazione con il genitore non collocatario in via prevalente, il
Collegio ritiene opportuno, anche alla luce della volontà di e delle sue esigenze in termini di CP_2 abitudini e impegni scolastici/sportivi, tenuto conto dell'età dello stesso (ormai quasi 16 anni), che il minore rimanga collocato presso la madre e possa frequentare il padre previ liberi accordi assunti di volta in volta direttamente con il genitore.
Nel contesto dato non è più necessario l'inetrvento supportivo dei SS
Sull'assegnazione della casa familiare.
Come concordemente richiesto dalle parti, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Guerrazzi n. 13, di proprietà del padre, alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole, facendosi carico delle spese ordinarie dell'immobile.
Sul mantenimento dei figli.
Il vero nodo della vicenda familiare è rappresentato dall'aspetto economico, rispetto al quale le parti hanno mantenuto prospettazioni diverse durante tutto il corso del procedimento.
Con ordinanza del 02.02.2023 il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 500 (€ 250 a figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, disponendo altresì, sull'accordo delle parti, che l'AUU fosse versato direttamente ai figli a titolo di “paghetta mensile” (€ 50 ciascuno).
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno ad €
1.600 (€ 800 a figlio) oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto la conferma dei suddetti provvedimenti.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che la madre:
- svolge la professione di avvocato penalista, sostenendo un canone mensile di circa € 350 (aumentati, secondo quanto dichiarato in comparsa conclusionale, ad € 500 a decorrere dal 1° gennaio 2025) a titolo di locazione di una postazione per svolgere la propria attività professionale;
- ha prodotto nel 2023 un reddito pari ad € 22.959 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2024), nel 2022 un reddito pari ad € 17.778 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2023), nel 2021 un reddito pari ad € 16.105 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2022), per una media pari a poco più di €
1.600 netti mensili;
- è titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Como, Via Vincenzo Vela, ove vive la madre, che ne è usufruttuaria;
- è altresì titolare di un conto corrente acceso presso BPS, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 29.572.
pagina 9 di 15 La ricorrente allega un ammontare complessivo di spese ordinarie relative ai minori (comprensive di vitto e alloggio, quindi di sole spese alimentari e condominiali) pari a circa € 700/750 mensili.
A tale ammontare vanno aggiunte le somme sostenute per i figli a titolo di spese straordinarie, da concordare con l'altro genitore stante la genitorialità condivisa, relative a scuola, sport e salute.
Il padre, anch'egli avvocato penalista:
- svolge la propria attività professionale all'interno dell'abitazione padre, avendo recentemente abbattuto i costi di locazione per l'immobile prima adibito a studio professionale;
- ha prodotto nel 2023 un reddito pari ad € 30.160 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2024), nel 2022 un reddito pari ad € 33.439 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2023), nel 2021 un reddito pari ad € 35.266 al netto dell'imposta sostitutiva (PF2022), per una media pari a circa € 2.700 netti mensili;
- è proprietario della casa familiare sita in Milano, Via Guerrazzi n. 13, attualmente assegnata alla madre, che la abita insieme ai figli;
- vive in un immobile poco distante dall'abitazione familiare, per il quale sostiene un canone di locazione (comprensivo di spese condominiali) pari a circa € 1.350 mensili;
- è altresì titolare di un conto corrente acceso presso BPS, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 4.214;
- in data 04.02.2021 ha ricevuto dalla madre la donazione di € 75.000;
- con dichiarazione di successione del 19.10.2023, ha accettato l'eredità della madre, il cui asse ereditario netto presenta un valore di € 79.366. Dall'equilibrio delle condizioni reddituali delle parti come sopra descritto risulta che il CP_2 ha una capacità retributiva maggiore della , la quale invece registra un reddito più contenuto. Pt_1
Le parti, tuttavia, risultano titolari di un patrimonio immobiliare sostanzialmente equivalente, per essere la proprietà di entrambi limitata qualitativamente, nell'un caso, dall'assegnazione e, nell'altro caso, dall'usufrutto.
Quanto al patrimonio mobiliare del sebbene dagli estratti di conto corrente (la cui CP_2 produzione è, peraltro, limitata all'indicazione del saldo contabile e disponibile e non all'integrale movimentazione intercorsa nell'ultimo triennio) emergano risparmi limitati, non può prescindersi dalla circostanza per cui lo stesso abbia sempre potuto beneficiare del sostegno economico dei genitori, come dimostrato dall'ingente donazione compiuta dalla madre e dalla disponibilità immobiliare concessa dal padre. Inoltre, i risparmi per come dichiarati non giustificano le spese fisse che lo stesso allega di sostenere (ad esempio: noleggio auto a lungo termine per circa € 3.000 annui;
colf per circa €
150 mensili).
Lo stesso dicasi per la , che ha dichiarato di essere supportata economicamente dalla madre, la Pt_1 quale “quando viene a casa mi dà del contante” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.02.2023).
Risulta, infine, che il sostiene oneri abitativi maggiori della , assegnataria della CP_2 Pt_1 casa coniugale, ma spese ordinarie relative ai figli di ammontare inevitabilmente più contenuto, in considerazione del collocamento prevalente di presso la madre e dell'assenza quasi totale di CP_2 pernottamenti del minore presso il padre, oltre che della netta limitazione di tempi e modalità di pagina 10 di 15 Per_ frequentazione di presso e con ciascun genitore in quanto attualmente ricoverata presso una
Comunità Riabilitativa.
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti come emersa, tenuto conto dell'età di Per_
(quasi 16 anni) e di (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e delle esigenze CP_2 degli stessi, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 500 oltre al 60% delle spese straordinarie.
L'AUU, sull'accordo delle parti, verrà versato direttamente ai figli a titolo di “paghetta mensile” (circa
€ 50 ciascuno).
Sull'assegno divorzile. La ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di versare alla stessa l'importo mensile di
1.000 euro a titolo di assegno divorzile, rappresentando che, a partire dalla nascita della primogenita
(2006) la moglie ha sacrificato la sua attività lavorativa a favore della gestione familiare, a differenza del marito che, non dovendosi occupare di alcuna incombenza casalinga, ha potuto incrementare la propria capacità reddituale e godere oggi di una ben maggiore produttività economica.
Di contro, il resistente ha chiesto rigettarsi tale istanza, contestando che la moglie avesse dovuto – nel corso del matrimonio – rinunciare alla sua attività lavorativa, avendo entrambi i genitori contribuito indistintamente alla gestione dei figli (ad es., accompagnamento alle attività sportive o alle visite mediche) secondo i rispettivi impegni lavorativi e delegando quanto possibile a una colf/baby-sitter.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
pagina 11 di 15 Dalla documentazione acquisita agli atti (con la precisazione che rispetto alla sono stati Pt_1 depositati soltanto gli estremi della dichiarazione reddituale e che dagli stessi non è nemmeno evincibile il nominativo del soggetto dichiarante) emerge, infatti, che:
- nel 2014 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 28.333 mentre la moglie pari ad € 12.822;
- nel 2015 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 28.838 mentre la moglie pari ad € 3.727;
- nel 2016 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 59.329 mentre la moglie pari ad € 9.948;
- nel 2017 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 19.804 mentre la moglie pari ad € 20.356;
- nel 2018 il marito ha prodotto un reddito, detratte le spese, pari ad € 33.391 mentre la moglie pari ad € 38.535;
In mancanza dei redditi relativi agli anni 2019 e 2020, non è possibile effettuare un confronto con riferimento agli anni adiacenti alla separazione e quindi verificare se la moglie abbia potuto, anche in considerazione della crescita dei figli, dedicarsi successivamente all'incremento della propria capacità lavorativa.
In ogni caso, pur essendo evidente che il reddito della moglie negli anni 2014, 2015 e 2016 sia stato nettamente inferiore rispetto a quello del marito, non può prescindersi dalle seguenti circostanze:
1. le parti svolgono la medesima professione e non è dato sapere se e in che limiti abbiano tra loro collaborato (lui non dichiara niente sul punto);
2. rispetto agli anni immediatamente successivi alla nascita dei figli (dal 2006 al 2013), in assenza di alcuna prova in ordine ai redditi percepiti dalle parti o alla diversa allocazione delle incombenze familiari, non è possibile accertare il disequilibrio economico lamentato dalla ricorrente;
3. il curriculum vitae della moglie registra che la stessa tra il 2013 e il 2018 ha investito nella propria formazione personale, il che porta quindi a presumere che la scelta di circoscrivere la prestazione di attività lavorativa fosse dettata anche dall'intenzione di approfondire le proprie competenze professionali;
4. negli anni 2017 e 2018 il reddito della moglie è stato, sebbene di poco, superiore a quello del marito;
5. attualmente la sproporzione reddituale delle parti non può definirsi rilevante al punto da ritenere che la moglie sia priva dei di mezzi adeguati ovvero impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 12 di 15 Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa” in assenza di rilevante divario tra le rispettive disponibilità economico-patrimoniali delle parti e non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della alla propria professionalità e ai relativi guadagni per Pt_1 dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il abbia per ciò solo incrementato la CP_2 propria capacità lavorativa dedicandosi full time e con serenità alla propria attività di avvocato.
Invero, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia scelto, in accordo col marito o comunque con la tacita adesione di quest'ultimo, di rinunciare alla propria crescita professionale ovvero di ridurre la sua attività lavorativa perché maggiormente dedita alla conduzione del ménage familiare. Né è provato che tale determinazione abbia avuto una ricaduta positiva sulla carriera del marito e abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della soccombenza della ricorrente in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata al pagamento , nella misura di ½ AR delle spese di lite sostenute da , importo da RT calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori avv: CP_3
ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.500, 00 euro oltre
[...] spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Provvede come da separato decreto sulla richiesta di liquidazione del curatore speciale
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 24690/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, richiamata integralmente la pronuncia non definitiva n. 6805/2023, emessa il 19.07.2023 e pubblicata il
19.08.2023, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, così provvede:
1) Dispone l'affidamento di , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 con collocamento prevalente del minore presso la madre;
2) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Guerrazzi n. 13, alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole;
3) Dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio sia rimessa ai liberi accordi tra gli stessi, nel rispetto della volontà, del benessere psico-fisico e degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
CP_2
4) Revoca gli incarichi conferiti ai SS del Comune di Milano con riferimento a;
CP_2
5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie individuate come pagina 13 di 15 da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il
14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
pagina 14 di 15 6) Dà atto dell'accordo delle parti a versare direttamente ai figli l'AUU, a titolo di “paghetta mensile”, nella misura di 50 euro ciascuno;
7) Respinge la richiesta della moglie di ottenere un assegno divorzile;
8) Condanna al pagamento , nella misura di ½ delle spese di lite sostenute da AR
, importo da calcolarsi sulla liquidazione CP_2 RT complessiva di 7.200,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
9) Condanna e ex art AR RT
133 DPR 115/2002 al pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.500,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
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