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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1243/2023
Il Giudice dott. ER CE, all'esito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 Parte_1 P.IVA_1
RI DI e CE De IC, presso il cui studio, sito in Livorno, alla Via
Pieroni 26, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FR NI, presso il cui studio, sito in Arezzo alla Via P. Uccello 6, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e dall'Avv. Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione esattoriale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 4.10.2023, la società ricorrente ha introdotto ex art. 616
c.p.c. il giudizio di merito relativo all'opposizione avanzata avverso “l'atto di pignoramento di crediti verso terzi promosso ai sensi dell'artt. 72-bis e 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 n. 08784202300000075001 (doc_01), notificato a mezzo PEC il 7/3/2023 (doc_02) per la somma complessiva di € 116.839,03 con riferimento all'avviso di addebito n. 38720190001445905000, “formato il 24 settembre
2019” e notificato via pec il 1.10.2019”. Ha rappresentato che l'avviso di addebito oggetto di esecuzione scaturiva dal Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018003252/DDL del 27/7/18, atto impugnato con ricorso depositato il 1/8/2019 ed iscritto al ruolo di questo Tribunale con n. RG n. 1037/2019. Anche l'avviso di addebito n. 38720190001445905000 era stato impugnato con altro ricorso iscritto al ruolo di questo Tribunale al n. RG 1352/2019 per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
46/1999, ovvero per essere stato emesso dopo che era stato instaurato il citato giudizio recante RG n. 1037/2019 avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018003252/DDL del 27/7/18.
2. Con memoria depositata in data 22.4.2024 si è costituita l'
[...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_4 della domanda, dal momento che il terzo aveva pagato le somme con esaurimento della procedura esecutiva mobiliare e, nel merito, si è opposta al suo accoglimento.
3. Con memoria depositata in data 6.5.2024 si è costituita l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, la quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda.
4. La domanda è inammissibile.
In via preliminare deve darsi atto di come entrambi i giudizi, recanti RG n. 1037/2019 e
1352/2019, instaurati innanzi a questo Tribunale sono stati decisi, previa loro riunione, con la sentenza n. 401/2022 che ha “rigettato il ricorso”. Anche il giudizio di appello
Pag. 2 di 3 avverso tale decisione è stato deciso dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.
212/2024 che ha rigettato il gravame.
5. Con il presente giudizio la società ricorrente si duole del fatto che l'avviso di addebito n. 3872019 0001445905000 sia stato formato in violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, e ciò in quanto è stato emesso dopo che era stato instaurato il citato giudizio recante RG n. 1037/2019 avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018003252/DDL del 27/7/18.
Ebbene, tale ordine di censure avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione dell'Avviso di addebito n. 3872019 0001445905000 cit. il quale risulta altresì definito dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 212/2024, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 401/2022 di rigetto del ricorso, tra i cui motivi risultava, per l'appunto, il “contrasto con le previsioni di cui all'art. 24 co. 3
d.lgs. 46/99”.
Tanto comporta l'inammissibilità della domanda, con assorbimento delle altre questioni.
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate e della sopravvenuta emanazione della sentenza n. 212/2024 della
Corte di Appello di Firenze nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 3 gennaio 2023 Il giudice del lavoro
ER CE
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1243/2023
Il Giudice dott. ER CE, all'esito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 Parte_1 P.IVA_1
RI DI e CE De IC, presso il cui studio, sito in Livorno, alla Via
Pieroni 26, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FR NI, presso il cui studio, sito in Arezzo alla Via P. Uccello 6, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e dall'Avv. Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione esattoriale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 4.10.2023, la società ricorrente ha introdotto ex art. 616
c.p.c. il giudizio di merito relativo all'opposizione avanzata avverso “l'atto di pignoramento di crediti verso terzi promosso ai sensi dell'artt. 72-bis e 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 n. 08784202300000075001 (doc_01), notificato a mezzo PEC il 7/3/2023 (doc_02) per la somma complessiva di € 116.839,03 con riferimento all'avviso di addebito n. 38720190001445905000, “formato il 24 settembre
2019” e notificato via pec il 1.10.2019”. Ha rappresentato che l'avviso di addebito oggetto di esecuzione scaturiva dal Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018003252/DDL del 27/7/18, atto impugnato con ricorso depositato il 1/8/2019 ed iscritto al ruolo di questo Tribunale con n. RG n. 1037/2019. Anche l'avviso di addebito n. 38720190001445905000 era stato impugnato con altro ricorso iscritto al ruolo di questo Tribunale al n. RG 1352/2019 per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
46/1999, ovvero per essere stato emesso dopo che era stato instaurato il citato giudizio recante RG n. 1037/2019 avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018003252/DDL del 27/7/18.
2. Con memoria depositata in data 22.4.2024 si è costituita l'
[...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_4 della domanda, dal momento che il terzo aveva pagato le somme con esaurimento della procedura esecutiva mobiliare e, nel merito, si è opposta al suo accoglimento.
3. Con memoria depositata in data 6.5.2024 si è costituita l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, la quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda.
4. La domanda è inammissibile.
In via preliminare deve darsi atto di come entrambi i giudizi, recanti RG n. 1037/2019 e
1352/2019, instaurati innanzi a questo Tribunale sono stati decisi, previa loro riunione, con la sentenza n. 401/2022 che ha “rigettato il ricorso”. Anche il giudizio di appello
Pag. 2 di 3 avverso tale decisione è stato deciso dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.
212/2024 che ha rigettato il gravame.
5. Con il presente giudizio la società ricorrente si duole del fatto che l'avviso di addebito n. 3872019 0001445905000 sia stato formato in violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, e ciò in quanto è stato emesso dopo che era stato instaurato il citato giudizio recante RG n. 1037/2019 avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018003252/DDL del 27/7/18.
Ebbene, tale ordine di censure avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione dell'Avviso di addebito n. 3872019 0001445905000 cit. il quale risulta altresì definito dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 212/2024, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 401/2022 di rigetto del ricorso, tra i cui motivi risultava, per l'appunto, il “contrasto con le previsioni di cui all'art. 24 co. 3
d.lgs. 46/99”.
Tanto comporta l'inammissibilità della domanda, con assorbimento delle altre questioni.
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate e della sopravvenuta emanazione della sentenza n. 212/2024 della
Corte di Appello di Firenze nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 3 gennaio 2023 Il giudice del lavoro
ER CE
Pag. 3 di 3