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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2366/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/10/2025, alle ore 9:42, innanzi al dott. Antonio Pianoforte e della g.o.p. Anna Maria Di Maria, sono comparsi: per ), oggi l'avv. CUSI Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
PAOLO; per , l'avv. CASCONE VINCENZO;
CP_1 per , nessuno compare. Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come da comparsa conclusionale, da intendersi riportata e trascritta.
Discute evidenziando che la decisione è fondata su mera ipotesi del c.t.u., che invece dal punto di vista tecnico ha negato lo scontro tra veicoli. Chiede la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado.
L'avv. di parte appellata precisa come da comparsa conclusionale, da intendersi riportata e trascritta.
Chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Discute rappresentando che nell'atto di citazione non si parla di scontro tra veicoli. Insiste nel rigetto dell'appello.
A domanda del giudice, parte appellata conferma che le somme oggetto di condanna sono state pagate in forza della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 2366/2019 pendente tra:
(già, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_1 con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45 (p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO P.IVA_1
CUSI (c.f.: ) ( con elezione di C.F._1 Email_1 domicilio ad Avola (Sr), via Mazzini n. 49 bis, presso lo studio dell'avv. Cusi.
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. VINCENZO CASCONE (c.f.: ) C.F._3
, con elezione di domicilio in Ragusa, via Carlo collodi n. 4; Email_2
APPELLATO
e contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a [...]Controparte_2 C.F._4
(Rg) via Giarratana 114.
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (ora, proponeva Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 84/2019, emessa dal giudice di pace di Modica in data 26/2/2019, depositata in pari data, all'interno del procedimento r.g.n. 1353/2017, avente ad oggetto una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale, notificata telematicamente in data 10/5/2019, con la quale veniva deciso: “preliminarmente dichiara la contumacia di;
in accoglimento della Controparte_2 domanda attrice, condanna i convenuti a pagare in solido ed in favore del sig. la somma CP_1 di euro 722,00 per i danni materiali sofferti ed euro 480,00 per le lesioni personali subite, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge. Condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore delle spese di lite nella complessiva somma di euro 1.167,06 di cui euro 600,00 per compensi professionali ed euro 567,06 per spese vive comprensive di ctu tecnica (euro 442,06), oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge”.
Deduceva che la sentenza impugnata era errata e che il giudice di prime cure avrebbe, Parte_1 erroneamente, ritenuto esistente la turbativa del traffico veicolare, causata dal convenuto CP_2
pagina 2 di 8 , travisando le prove acquisite, ed in particolare disattendendo apoditticamente la relazione CP_2 tecnica d'ufficio, dalla quale si ricava oggettivamente che non c'è stata collisione tra i due veicoli.
L'appellante sosteneva infatti che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui il giudice di pace di Modica, in violazione dell'art. 115 c.p.c., affermava che “l'assenza della collisione tra i due veicoli però, a detta dello stesso ctu, non esclude che l'urto della Fiat Punto tg AE417RM, del sig.
[...]
, contro il muro alla sua destra sia stato causato dalla turbativa effettuata dell'autovettura CP_1 convenuta”.
L'appellante chiedeva, pertanto, che la sentenza impugnata venisse riformata statuendo che “non è stata provata la presenza sui luoghi del veicolo di e la sua incidenza nella verificazione Controparte_2 dell'evento; e, in ogni caso, che l'assenza della collisione tra i due veicoli esclude che l'urto della Fiat
Punto tg AE417RM del sig. contro il muro alla sua destra sia stato causato da CP_1 [...]
”. CP_2
Allegava, a tal fine, che:
- in primo grado, con atto di citazione regolarmente notificato, aveva in giudizio la CP_1 compagnia di assicurazione e chiedendo di “ritenere e dichiarare che i danni materiali Controparte_2 all'autovettura Fiat Punto tg AE417RM e i danni fisici subiti dal signor sono CP_1 direttamente ed esclusivamente riconducibili alla condotta di guida del signor e quindi Controparte_2 alla sua responsabilità e per l'effetto condannare la e il sig. in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore pari ad euro 2.267,15, per come meglio specificati in narrativa, oltre i sostenendi costi di trasporto e rottamazione, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
- instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto e in diritto la Parte_1 domanda attorea e ne chiedeva il rigetto siccome infondata, sostenendo che le perizie effettuate sui due veicoli consegnavano un dato oggettivo ed incontrovertibile: le quote dei punti di impatto rilevati sui due veicoli erano diverse e quindi non sovrapponibili;
pertanto, era impossibile che i due veicoli fossero venuti a contatto con le modalità indicate nell'atto di citazione. rimaneva contumace. Controparte_2
Chiusa la fase istruttoria con l'escussione dei testi ammessi di parte attrice e di parte convenuta, esperito l'interrogatorio formale di e di , fatte precisare le conclusioni alle parti, CP_1 Controparte_2 la causa veniva posta in decisione, con le decisione infine appellata.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva nell'odierno giudizio , il quale chiedeva “rigettare, CP_1 per le motivazioni in premessa e/o con qualunque altra statuizione, l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 84/2019 del giudice di pace di Modica, in quanto infondato Parte_1
pagina 3 di 8 in fatto e in diritto, oltre che carente di prova. Con vittoria dei compensi difensivi del presente grado, ivi compresi quelli della fase di sospensiva, ex art 93 c.p.c. da distrarre in sentenza in favore dello scrivente difensore, che dichiara sin d'ora di non aver riscosso onorari”.
Deduceva a tal fine che:
- dal decorso del processo in primo grado si deduceva che le due autovetture si erano appena sfiorate e che i danni richiesti erano stati maggiormente determinati dalla perdita di controllo del mezzo da parte di;
CP_1
- il c.t.u. suffragava le proprie conclusioni con adeguate motivazioni, desunte dall'analisi del rapporto di sistema satellitare installato nell'auto di Dall'analisi delle quali si evinceva che solo una CP_1 turbativa creata da altro veicolo, quindi la necessità di una repentina sterzata verso destra, poteva creare le condizioni per il ribaltamento del veicolo dell'odierno appellato.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza appellata, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni alle parti, data la parola ai difensori per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'appello è fondato.
Nel presente giudizio, essendo sin da subito contestati gli elementi costitutivi della domanda, l'onere della relativa prova incombe sulla parte attrice con la domanda di risarcimento, oggi appellata.
A riprova della dinamica del sinistro allegata in atti e, in particolare, della responsabilità del convenuto
, nonché dell'applicabilità della polizza r.c.a. sottoscritta dal medesimo , Controparte_2 CP_1 sono state richieste prove orali (interrogatorio formale di e testimonianza di Controparte_2 Tes_1
, ma solo sul recupero del proprio veicolo, non sull'altrui responsabilità) e prodotto il modulo
[...]
CAI sottoscritto da ambo i proprietari dei veicoli asseritamente coinvolti.
oggi ha viceversa sin da subito negato che ci fosse Controparte_3 Parte_2 compatibilità tra gli urti lamentati con il modulo CAI con quanto emerso a seguito di perizia di parte.
Deve, in primo luogo, ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall'assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell'assicuratore, nei confronti del quale la confessione è pagina 4 di 8 liberamente apprezzabile dal giudice;
tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte (cfr., già in passato, Cass. civ., sez. III, sent., 23/02/2004, n. 3544: “[i]n via generale, è pacifico che la confessione, ossia la dichiarazione di una parte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte
(art. 2730 c.c.), forma piena prova contro colui che l'ha resa (art. 2733 c.c., comma 2°). Devesi escludere, peraltro, che tale efficacia (di piena prova) possa valere nei riguardi di soggetto diverso dal confitente, sia esso o no condebitore solidale, come si evince in modo inequivoco dal terzo comma della norma in esame. Secondo tale norma, infatti, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione, se può avere rilevanza nei confronti di chi l'abbia effettuata e di chi l'abbia provocata, non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche, che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e di trarne elementi probatori, nei confronti delle altre parti, traendone elementi di convincimento, valutabili secondo i principi della logica comune”; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 03/03/2023, n. 6452: “la confessione giudiziale resa soltanto da uno dei litisconsorti in caso di litisconsorzio necessario non costituisce piena prova ma è liberamente apprezzabile dal giudice”;
Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 13/01/2021, n. 414: “quanto, invece, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, deve qui ribadirsi che "in caso di litisconsorzio necessario, la confessione se può avere rilevanza nei confronti di chi l'abbia effettuata e di chi l'abbia provocata, non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche, che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale" (Cass. Sez. 2, sent. 10 gennaio 1972, n. 65, Rv. 355755-01); - che, dunque, ai fini della decisione sull'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, bene ha fatto la Corte territoriale ad apprezzare liberamente le dichiarazioni rese, in sede stragiudiziale come giudiziale”).
Quanto, invece, all'efficacia probatoria del modulo CAI/CID sottoscritto dai proprietari dei veicoli coinvolti, ancorché sussumibile all'interno dell'istituto della confessione stragiudiziale, la relativa sottoscrizione da parte di ambo i conducenti, determina, in virtù dell'art. 143, co. 2, d.lgs. 209/2005, una presunzione salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, ord., 11/04/2025, n. 9488: “occorre rammentare al riguardo che l'art. 143, comma 2,
D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina la presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (ma già altrettanto era previsto pagina 5 di 8 dall'art. 5, secondo comma, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39); tale presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato;
è certamente vero che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova, ma è evidente che con ciò l'onere della stessa viene posto a carico dell'assicuratore e non è dunque il danneggiato a dover fornire la prova della storicità e della dinamica del sinistro, come invece l'impugnata sentenza ha ritenuto nel caso in esame (v. in argomento, tra le altre, Cass. 06/12/2017, n. 29146 e, da ultimo, Cass.
03/06/2024, n. 15431); […] l'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante, ma non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare (v., in termini, Cass. n.
15431 del 2024)” (in passato, in forza della precedente disciplina, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, sent., 01/07/2002, n. 9548).
Nella vicenda giuridica che ci occupa, la compia di constatazione amichevole è stata sottoposta al c.t.u. con l'incarico di accertare la dinamica del sinistro e la sua compatibilità con i punti di urto con ambo i veicoli.
Sulla dinamica , seppure non costituitosi in giudizio, ha riposto positivamente Controparte_2 all'interrogatorio formale richiesto dall'originario attore e ammesso in primo grado, con capitoli volti a confermare la dinamica rappresentata.
Dopo aver rilevato che nel modulo CAI era dichiarato che il 13/8/2016, , alla guida della CP_1 sua Fiat Punto, targata AE 417RM, veniva coinvolto, in via Modica-Gerratana, in un incidente e, nello specifico, che la sua “autovettura collideva con l'autovettura Punto targata LU 586597 di proprietà del sig. ”, il c.t.u., effettuate le foto dei luoghi ed esaminate le foto dei veicoli, nonché Controparte_2 acquisito il rapporto di Alpha Evolution Technology sui dati di registrazione del 13/8/2016 del sistema satellitare installato sull'autovettura di ha così concluso: “si evidenzia che il veicolo CP_1 convenuto presenta danni alla porta posteriore sinistra di tipo strisciante ad una quota tra i 42 e 85 cm da terra con un interruzione Ehi di continuità tra i 62 e i 75 cm dovuta alla Ehi conformazione ondulata CP_ della porta posteriore destra. Indipendentemente dal confronto con la punto di parte attrice per poter individuare un riscontro altimetrico di punti di contatto tra i due veicoli coinvolti si evidenzia pagina 6 di 8 immediatamente che la natura dei danni presenti sul veicolo di parte convenuta […] non sono riconducibili ad anni di contatto tra parti metalliche o tra parti metalliche e parti plastiche che sono le tipologie tipiche di urti tra veicoli. In definitiva, sulla base della documentazione agli atti, dei dati acquisiti, dei danni e delle deformazioni rilevate sui veicoli, a giudizio dello scrivente, i danni riportati dall'autovettura Fiat Punto targata LU586597 di proprietà del sig. non trovano Controparte_2 riscontro sull'autovettura Fiat Punto targata AE417RM e pertanto si può affermare che non ci sia stato contatto tra i due veicoli in occasione del sinistro”.
Sulla scorta di queste conclusioni adeguatamente motivate, supportate nonché di carattere logico, deve ritenersi superate le dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli delle parti coinvolte, anche in atti (cfr., atto di citazione, p. 1, ult. cpv.) e non fornita la prova della responsabilità di controparte e dell'applicabilità della polizza della compagnia di ass.ni per l'r.c.a.
Parimenti, il teste escusso, , titolare dell'autofficina e soccorso stradale New Web Car, Testimone_1 pur essendo intervenuto per la rimozione del mezzo incidentato, non ha chiarito esattamente chi fosse presente in quel frangente (“quando sono intervenuto ricordo che c'erano altre auto in strada ma non ricordo altro”).
Essendo superata la presunzione della dinamica descritta, in quanto non vi è stata alcuna collisione, viene meno persino l'unica prova della presenza dell'auto di sul luogo del sinistro in tale Controparte_2 frangente, e del suo coinvolgimento nello stesso, per inattendibilità altresì della confessione giudiziale.
Il sistema satellitare ha potuto, infatti, solo accertare la presenza del veicolo di , non anche CP_1 quello di . Inoltre, essendo stata urtata anche la fiancata laterale sinistra, e non con Controparte_2
l'autoveicolo di , non è nemmeno chiaro quale sia l'oggetto contro cui l'auto di Controparte_2 CP_1
si è schiantata, atteso che nell'atto di citazione, si legge, che a causa dell'urto con il signor
[...] CP_2
“lungo la fiancata lato guida”, perdeva il “controllo del mezzo che impattava sul muro, CP_1 alla propria destra, e poi si ribaltava”.
Alla luce della superiore disamina, l'appello deve essere accolto e la domanda di rigettata. CP_1
Conseguentemente, quest'ultimo deve essere condannato a restituire, in favore dell'appellante, le somme da quest'ultima pacificamente corrisposte in forza della sentenza di primo grado, pari ad euro 2.647,90, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 8/11/2019 (trattandosi di debito di valuta non può accogliersi la richiesta rivalutazione).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
CP_1
Tenuto conto delle note spese depositate, considerato il valore della domanda (tra 1.101,00 e 5.200,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, per il primo grado, pagina 7 di 8 in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 35,51 per esborsi, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 320,92 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• riforma la sentenza di primo grado n. 84/2019, giudice di pace di Modica, r.g. 1353/2017 e, per l'effetto:
• rigetta la domanda di;
CP_1
• condanna a restituire a a somma di euro 2.647,90, oltre CP_1 Parte_2 interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 8/11/2019;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_2 liquidano, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 35,51 per esborsi, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 320,92 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 28/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/10/2025, alle ore 9:42, innanzi al dott. Antonio Pianoforte e della g.o.p. Anna Maria Di Maria, sono comparsi: per ), oggi l'avv. CUSI Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
PAOLO; per , l'avv. CASCONE VINCENZO;
CP_1 per , nessuno compare. Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come da comparsa conclusionale, da intendersi riportata e trascritta.
Discute evidenziando che la decisione è fondata su mera ipotesi del c.t.u., che invece dal punto di vista tecnico ha negato lo scontro tra veicoli. Chiede la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado.
L'avv. di parte appellata precisa come da comparsa conclusionale, da intendersi riportata e trascritta.
Chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Discute rappresentando che nell'atto di citazione non si parla di scontro tra veicoli. Insiste nel rigetto dell'appello.
A domanda del giudice, parte appellata conferma che le somme oggetto di condanna sono state pagate in forza della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 2366/2019 pendente tra:
(già, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_1 con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45 (p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO P.IVA_1
CUSI (c.f.: ) ( con elezione di C.F._1 Email_1 domicilio ad Avola (Sr), via Mazzini n. 49 bis, presso lo studio dell'avv. Cusi.
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. VINCENZO CASCONE (c.f.: ) C.F._3
, con elezione di domicilio in Ragusa, via Carlo collodi n. 4; Email_2
APPELLATO
e contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a [...]Controparte_2 C.F._4
(Rg) via Giarratana 114.
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (ora, proponeva Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 84/2019, emessa dal giudice di pace di Modica in data 26/2/2019, depositata in pari data, all'interno del procedimento r.g.n. 1353/2017, avente ad oggetto una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale, notificata telematicamente in data 10/5/2019, con la quale veniva deciso: “preliminarmente dichiara la contumacia di;
in accoglimento della Controparte_2 domanda attrice, condanna i convenuti a pagare in solido ed in favore del sig. la somma CP_1 di euro 722,00 per i danni materiali sofferti ed euro 480,00 per le lesioni personali subite, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge. Condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore delle spese di lite nella complessiva somma di euro 1.167,06 di cui euro 600,00 per compensi professionali ed euro 567,06 per spese vive comprensive di ctu tecnica (euro 442,06), oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge”.
Deduceva che la sentenza impugnata era errata e che il giudice di prime cure avrebbe, Parte_1 erroneamente, ritenuto esistente la turbativa del traffico veicolare, causata dal convenuto CP_2
pagina 2 di 8 , travisando le prove acquisite, ed in particolare disattendendo apoditticamente la relazione CP_2 tecnica d'ufficio, dalla quale si ricava oggettivamente che non c'è stata collisione tra i due veicoli.
L'appellante sosteneva infatti che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui il giudice di pace di Modica, in violazione dell'art. 115 c.p.c., affermava che “l'assenza della collisione tra i due veicoli però, a detta dello stesso ctu, non esclude che l'urto della Fiat Punto tg AE417RM, del sig.
[...]
, contro il muro alla sua destra sia stato causato dalla turbativa effettuata dell'autovettura CP_1 convenuta”.
L'appellante chiedeva, pertanto, che la sentenza impugnata venisse riformata statuendo che “non è stata provata la presenza sui luoghi del veicolo di e la sua incidenza nella verificazione Controparte_2 dell'evento; e, in ogni caso, che l'assenza della collisione tra i due veicoli esclude che l'urto della Fiat
Punto tg AE417RM del sig. contro il muro alla sua destra sia stato causato da CP_1 [...]
”. CP_2
Allegava, a tal fine, che:
- in primo grado, con atto di citazione regolarmente notificato, aveva in giudizio la CP_1 compagnia di assicurazione e chiedendo di “ritenere e dichiarare che i danni materiali Controparte_2 all'autovettura Fiat Punto tg AE417RM e i danni fisici subiti dal signor sono CP_1 direttamente ed esclusivamente riconducibili alla condotta di guida del signor e quindi Controparte_2 alla sua responsabilità e per l'effetto condannare la e il sig. in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore pari ad euro 2.267,15, per come meglio specificati in narrativa, oltre i sostenendi costi di trasporto e rottamazione, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
- instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto e in diritto la Parte_1 domanda attorea e ne chiedeva il rigetto siccome infondata, sostenendo che le perizie effettuate sui due veicoli consegnavano un dato oggettivo ed incontrovertibile: le quote dei punti di impatto rilevati sui due veicoli erano diverse e quindi non sovrapponibili;
pertanto, era impossibile che i due veicoli fossero venuti a contatto con le modalità indicate nell'atto di citazione. rimaneva contumace. Controparte_2
Chiusa la fase istruttoria con l'escussione dei testi ammessi di parte attrice e di parte convenuta, esperito l'interrogatorio formale di e di , fatte precisare le conclusioni alle parti, CP_1 Controparte_2 la causa veniva posta in decisione, con le decisione infine appellata.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva nell'odierno giudizio , il quale chiedeva “rigettare, CP_1 per le motivazioni in premessa e/o con qualunque altra statuizione, l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 84/2019 del giudice di pace di Modica, in quanto infondato Parte_1
pagina 3 di 8 in fatto e in diritto, oltre che carente di prova. Con vittoria dei compensi difensivi del presente grado, ivi compresi quelli della fase di sospensiva, ex art 93 c.p.c. da distrarre in sentenza in favore dello scrivente difensore, che dichiara sin d'ora di non aver riscosso onorari”.
Deduceva a tal fine che:
- dal decorso del processo in primo grado si deduceva che le due autovetture si erano appena sfiorate e che i danni richiesti erano stati maggiormente determinati dalla perdita di controllo del mezzo da parte di;
CP_1
- il c.t.u. suffragava le proprie conclusioni con adeguate motivazioni, desunte dall'analisi del rapporto di sistema satellitare installato nell'auto di Dall'analisi delle quali si evinceva che solo una CP_1 turbativa creata da altro veicolo, quindi la necessità di una repentina sterzata verso destra, poteva creare le condizioni per il ribaltamento del veicolo dell'odierno appellato.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza appellata, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni alle parti, data la parola ai difensori per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'appello è fondato.
Nel presente giudizio, essendo sin da subito contestati gli elementi costitutivi della domanda, l'onere della relativa prova incombe sulla parte attrice con la domanda di risarcimento, oggi appellata.
A riprova della dinamica del sinistro allegata in atti e, in particolare, della responsabilità del convenuto
, nonché dell'applicabilità della polizza r.c.a. sottoscritta dal medesimo , Controparte_2 CP_1 sono state richieste prove orali (interrogatorio formale di e testimonianza di Controparte_2 Tes_1
, ma solo sul recupero del proprio veicolo, non sull'altrui responsabilità) e prodotto il modulo
[...]
CAI sottoscritto da ambo i proprietari dei veicoli asseritamente coinvolti.
oggi ha viceversa sin da subito negato che ci fosse Controparte_3 Parte_2 compatibilità tra gli urti lamentati con il modulo CAI con quanto emerso a seguito di perizia di parte.
Deve, in primo luogo, ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall'assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell'assicuratore, nei confronti del quale la confessione è pagina 4 di 8 liberamente apprezzabile dal giudice;
tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte (cfr., già in passato, Cass. civ., sez. III, sent., 23/02/2004, n. 3544: “[i]n via generale, è pacifico che la confessione, ossia la dichiarazione di una parte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte
(art. 2730 c.c.), forma piena prova contro colui che l'ha resa (art. 2733 c.c., comma 2°). Devesi escludere, peraltro, che tale efficacia (di piena prova) possa valere nei riguardi di soggetto diverso dal confitente, sia esso o no condebitore solidale, come si evince in modo inequivoco dal terzo comma della norma in esame. Secondo tale norma, infatti, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione, se può avere rilevanza nei confronti di chi l'abbia effettuata e di chi l'abbia provocata, non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche, che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e di trarne elementi probatori, nei confronti delle altre parti, traendone elementi di convincimento, valutabili secondo i principi della logica comune”; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 03/03/2023, n. 6452: “la confessione giudiziale resa soltanto da uno dei litisconsorti in caso di litisconsorzio necessario non costituisce piena prova ma è liberamente apprezzabile dal giudice”;
Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 13/01/2021, n. 414: “quanto, invece, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, deve qui ribadirsi che "in caso di litisconsorzio necessario, la confessione se può avere rilevanza nei confronti di chi l'abbia effettuata e di chi l'abbia provocata, non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche, che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale" (Cass. Sez. 2, sent. 10 gennaio 1972, n. 65, Rv. 355755-01); - che, dunque, ai fini della decisione sull'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, bene ha fatto la Corte territoriale ad apprezzare liberamente le dichiarazioni rese, in sede stragiudiziale come giudiziale”).
Quanto, invece, all'efficacia probatoria del modulo CAI/CID sottoscritto dai proprietari dei veicoli coinvolti, ancorché sussumibile all'interno dell'istituto della confessione stragiudiziale, la relativa sottoscrizione da parte di ambo i conducenti, determina, in virtù dell'art. 143, co. 2, d.lgs. 209/2005, una presunzione salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, ord., 11/04/2025, n. 9488: “occorre rammentare al riguardo che l'art. 143, comma 2,
D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina la presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (ma già altrettanto era previsto pagina 5 di 8 dall'art. 5, secondo comma, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39); tale presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato;
è certamente vero che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova, ma è evidente che con ciò l'onere della stessa viene posto a carico dell'assicuratore e non è dunque il danneggiato a dover fornire la prova della storicità e della dinamica del sinistro, come invece l'impugnata sentenza ha ritenuto nel caso in esame (v. in argomento, tra le altre, Cass. 06/12/2017, n. 29146 e, da ultimo, Cass.
03/06/2024, n. 15431); […] l'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante, ma non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare (v., in termini, Cass. n.
15431 del 2024)” (in passato, in forza della precedente disciplina, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, sent., 01/07/2002, n. 9548).
Nella vicenda giuridica che ci occupa, la compia di constatazione amichevole è stata sottoposta al c.t.u. con l'incarico di accertare la dinamica del sinistro e la sua compatibilità con i punti di urto con ambo i veicoli.
Sulla dinamica , seppure non costituitosi in giudizio, ha riposto positivamente Controparte_2 all'interrogatorio formale richiesto dall'originario attore e ammesso in primo grado, con capitoli volti a confermare la dinamica rappresentata.
Dopo aver rilevato che nel modulo CAI era dichiarato che il 13/8/2016, , alla guida della CP_1 sua Fiat Punto, targata AE 417RM, veniva coinvolto, in via Modica-Gerratana, in un incidente e, nello specifico, che la sua “autovettura collideva con l'autovettura Punto targata LU 586597 di proprietà del sig. ”, il c.t.u., effettuate le foto dei luoghi ed esaminate le foto dei veicoli, nonché Controparte_2 acquisito il rapporto di Alpha Evolution Technology sui dati di registrazione del 13/8/2016 del sistema satellitare installato sull'autovettura di ha così concluso: “si evidenzia che il veicolo CP_1 convenuto presenta danni alla porta posteriore sinistra di tipo strisciante ad una quota tra i 42 e 85 cm da terra con un interruzione Ehi di continuità tra i 62 e i 75 cm dovuta alla Ehi conformazione ondulata CP_ della porta posteriore destra. Indipendentemente dal confronto con la punto di parte attrice per poter individuare un riscontro altimetrico di punti di contatto tra i due veicoli coinvolti si evidenzia pagina 6 di 8 immediatamente che la natura dei danni presenti sul veicolo di parte convenuta […] non sono riconducibili ad anni di contatto tra parti metalliche o tra parti metalliche e parti plastiche che sono le tipologie tipiche di urti tra veicoli. In definitiva, sulla base della documentazione agli atti, dei dati acquisiti, dei danni e delle deformazioni rilevate sui veicoli, a giudizio dello scrivente, i danni riportati dall'autovettura Fiat Punto targata LU586597 di proprietà del sig. non trovano Controparte_2 riscontro sull'autovettura Fiat Punto targata AE417RM e pertanto si può affermare che non ci sia stato contatto tra i due veicoli in occasione del sinistro”.
Sulla scorta di queste conclusioni adeguatamente motivate, supportate nonché di carattere logico, deve ritenersi superate le dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli delle parti coinvolte, anche in atti (cfr., atto di citazione, p. 1, ult. cpv.) e non fornita la prova della responsabilità di controparte e dell'applicabilità della polizza della compagnia di ass.ni per l'r.c.a.
Parimenti, il teste escusso, , titolare dell'autofficina e soccorso stradale New Web Car, Testimone_1 pur essendo intervenuto per la rimozione del mezzo incidentato, non ha chiarito esattamente chi fosse presente in quel frangente (“quando sono intervenuto ricordo che c'erano altre auto in strada ma non ricordo altro”).
Essendo superata la presunzione della dinamica descritta, in quanto non vi è stata alcuna collisione, viene meno persino l'unica prova della presenza dell'auto di sul luogo del sinistro in tale Controparte_2 frangente, e del suo coinvolgimento nello stesso, per inattendibilità altresì della confessione giudiziale.
Il sistema satellitare ha potuto, infatti, solo accertare la presenza del veicolo di , non anche CP_1 quello di . Inoltre, essendo stata urtata anche la fiancata laterale sinistra, e non con Controparte_2
l'autoveicolo di , non è nemmeno chiaro quale sia l'oggetto contro cui l'auto di Controparte_2 CP_1
si è schiantata, atteso che nell'atto di citazione, si legge, che a causa dell'urto con il signor
[...] CP_2
“lungo la fiancata lato guida”, perdeva il “controllo del mezzo che impattava sul muro, CP_1 alla propria destra, e poi si ribaltava”.
Alla luce della superiore disamina, l'appello deve essere accolto e la domanda di rigettata. CP_1
Conseguentemente, quest'ultimo deve essere condannato a restituire, in favore dell'appellante, le somme da quest'ultima pacificamente corrisposte in forza della sentenza di primo grado, pari ad euro 2.647,90, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 8/11/2019 (trattandosi di debito di valuta non può accogliersi la richiesta rivalutazione).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
CP_1
Tenuto conto delle note spese depositate, considerato il valore della domanda (tra 1.101,00 e 5.200,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, per il primo grado, pagina 7 di 8 in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 35,51 per esborsi, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 320,92 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• riforma la sentenza di primo grado n. 84/2019, giudice di pace di Modica, r.g. 1353/2017 e, per l'effetto:
• rigetta la domanda di;
CP_1
• condanna a restituire a a somma di euro 2.647,90, oltre CP_1 Parte_2 interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 8/11/2019;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_2 liquidano, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 35,51 per esborsi, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 320,92 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 28/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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