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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1529/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Giudice Dott. Augusto SALUSTRI
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES
C.P.C.
All'udienza del 1/10/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Maria Callipari la quale esibisce originale del ricorso notificato già prodotto in via telematica.
Alle ore 9.40. nessuno è comparso per il convenuto.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Callipari. discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Il Giudice
Alle ore 12.55 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Maria CALLIPARI;
- ricorrente contro
, residente in [...] CP_1
- resiste nte
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da verbale allegato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c. p. c., ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio deducendo di averlo rappresentato e difeso, CP_1 quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 2, c.p.p., nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione penale, in composizione collegiale n. 528/2024 del 18/07/2024 depositata il 24/7/2024 (R.G.N.R.
4793/2020), espletando tutte le attività indicate nella parcella pro forma 63 del
27.08.2024.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.431,95 inerente all'attività svolta avanti il Tribunale
Penale di Ivrea.
All'udienza del 01.10.2025, il convenuto benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito in giudizio.
La domanda svolta dall'attore è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere
Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 introduce una presunzione in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo- di regola dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
L'avv. ha dimostrato con la documentazione prodotta in giudizio Parte_1
Per_ di essere stato nominato dal GUP dott.ssa difensore d'ufficio ex art. 97, comma
4, c. p. p. del convenuto imputato in concorso con altri, giudicati CP_1 separatamente, dei delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 644, comma 1, c.p. e di averlo rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado.
3 L'attore, inoltre, ha allegato di non aver ricevuto alcun compenso per nessuna delle fasi di attività prestate.
Risultano prodotti in atti la nomina ex art. 97 c. p. p. disposta dal Giudice per le Per_ Indagini Preliminari dott.ssa all'udienza del 16.06.2022, i verbali di udienza (ivi inclusi quelli di escussione dei testi ed esame dell'imputato) attestanti la presenza e l'attività espletata dal difensore, il decreto che dispone il giudizio, nonché la sentenza n. 528/24 con cui il Tribunale di Ivrea ha disposto l'assoluzione dell'odierno per non aver commesso i fatti.
L'attore ha, inoltre, allegato lettera e proposta di parcella del 27.08.2024 a mezzo delle quali ha quantificato e chiesto al convenuto il pagamento degli onorari.
restando contumace, non ha offerto prova di avere provveduto al CP_1 pagamento dell'onorario spettante al professionista per l'attività resa e, pertanto, lo stesso è tenuto a corrispondere in favore dell'attore il compenso, che deve essere determinato secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'opera prestata, della non elevata complessità delle questioni decise, dei motivi articolati, dell'unicità del capo di imputazione e dell'esito della decisione.
Devono dunque liquidarsi a tale titolo in favore dell'avv. le Parte_1 seguenti somme: € 851,00 per la fase di studio GUP, € 756,00 per la fase introduttiva
GUP, € 1.418,00 per la fase decisionale GUP, € 756,00 per la fase introduttiva
Tribunale Collegiale € 1.418,00 per la fase istruttoria Tribunale Collegiale, € 1.418,00 per la fase decisionale Tribunale Collegiale, oltre C.A. ed I.V.A. nonché per le spese esenti (€ 36,30).
È, dunque, complessivamente dovuto per l'attività svolta l'importo di euro 8.431,95
(onorario € 6.617,00; CPA € 264,68; IVA € 1513,97; spese esenti € 36,30).
Su tale somma il convenuto è, altresì, obbligato a corrispondere gli interessi legali a decorrere dalla richiesta stragiudiziale sino al saldo.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento;
missiva del 27.08.2024), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice,
4 eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, dell'assenza della fase istruttoria e della discussione resa in forma orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1529/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accogliendo della domanda spiegata dall'avv. condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.431,95, oltre interessi come
[...]
in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Ivrea, 01 ottobre 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Giudice Dott. Augusto SALUSTRI
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES
C.P.C.
All'udienza del 1/10/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Maria Callipari la quale esibisce originale del ricorso notificato già prodotto in via telematica.
Alle ore 9.40. nessuno è comparso per il convenuto.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Callipari. discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Il Giudice
Alle ore 12.55 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Maria CALLIPARI;
- ricorrente contro
, residente in [...] CP_1
- resiste nte
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da verbale allegato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c. p. c., ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio deducendo di averlo rappresentato e difeso, CP_1 quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 2, c.p.p., nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione penale, in composizione collegiale n. 528/2024 del 18/07/2024 depositata il 24/7/2024 (R.G.N.R.
4793/2020), espletando tutte le attività indicate nella parcella pro forma 63 del
27.08.2024.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.431,95 inerente all'attività svolta avanti il Tribunale
Penale di Ivrea.
All'udienza del 01.10.2025, il convenuto benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito in giudizio.
La domanda svolta dall'attore è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere
Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 introduce una presunzione in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo- di regola dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
L'avv. ha dimostrato con la documentazione prodotta in giudizio Parte_1
Per_ di essere stato nominato dal GUP dott.ssa difensore d'ufficio ex art. 97, comma
4, c. p. p. del convenuto imputato in concorso con altri, giudicati CP_1 separatamente, dei delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 644, comma 1, c.p. e di averlo rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado.
3 L'attore, inoltre, ha allegato di non aver ricevuto alcun compenso per nessuna delle fasi di attività prestate.
Risultano prodotti in atti la nomina ex art. 97 c. p. p. disposta dal Giudice per le Per_ Indagini Preliminari dott.ssa all'udienza del 16.06.2022, i verbali di udienza (ivi inclusi quelli di escussione dei testi ed esame dell'imputato) attestanti la presenza e l'attività espletata dal difensore, il decreto che dispone il giudizio, nonché la sentenza n. 528/24 con cui il Tribunale di Ivrea ha disposto l'assoluzione dell'odierno per non aver commesso i fatti.
L'attore ha, inoltre, allegato lettera e proposta di parcella del 27.08.2024 a mezzo delle quali ha quantificato e chiesto al convenuto il pagamento degli onorari.
restando contumace, non ha offerto prova di avere provveduto al CP_1 pagamento dell'onorario spettante al professionista per l'attività resa e, pertanto, lo stesso è tenuto a corrispondere in favore dell'attore il compenso, che deve essere determinato secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto dell'opera prestata, della non elevata complessità delle questioni decise, dei motivi articolati, dell'unicità del capo di imputazione e dell'esito della decisione.
Devono dunque liquidarsi a tale titolo in favore dell'avv. le Parte_1 seguenti somme: € 851,00 per la fase di studio GUP, € 756,00 per la fase introduttiva
GUP, € 1.418,00 per la fase decisionale GUP, € 756,00 per la fase introduttiva
Tribunale Collegiale € 1.418,00 per la fase istruttoria Tribunale Collegiale, € 1.418,00 per la fase decisionale Tribunale Collegiale, oltre C.A. ed I.V.A. nonché per le spese esenti (€ 36,30).
È, dunque, complessivamente dovuto per l'attività svolta l'importo di euro 8.431,95
(onorario € 6.617,00; CPA € 264,68; IVA € 1513,97; spese esenti € 36,30).
Su tale somma il convenuto è, altresì, obbligato a corrispondere gli interessi legali a decorrere dalla richiesta stragiudiziale sino al saldo.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento;
missiva del 27.08.2024), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice,
4 eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, dell'assenza della fase istruttoria e della discussione resa in forma orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1529/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accogliendo della domanda spiegata dall'avv. condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.431,95, oltre interessi come
[...]
in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Ivrea, 01 ottobre 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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