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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 6095 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Milano alla via Vivaio n. 24 presso l'Avv. Romagnoli Maurizio (C.F.
) dal quale è rapp.ta e difesa unitamente C.F._1
all'Avv. Esposito Gianfrancesco (C.F. in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale
Olimpico n. 182, presso lo studio dell'Avv. Scaringia Vittorio (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 20 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/04/2025, le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/05/2022 Parte_1
esponeva che: l'attrice stipulava con il
[...] Controparte_1
polizza RCA n. 136227105 per il veicolo Fiat Iveco tg. DG482GS; in data 08/03/2016, in , all'altezza di Via Nino Bixio n. 8, il CP_1
conducente del veicolo scuolabus non si avvedeva della presenza della minore per cui, nel ripartire dalla sosta, la investiva Persona_1
procurandole gravissime lesioni che ne determinavano il decesso;
il conducente, peraltro, era sprovvisto di idonea patente di guida;
nonostante l'inoperatività della polizza, la Compagnia era comunque costretta ex lege a versare somme a titolo di risarcimento per complessivi
€ 899.440,00, rivalendosi, in questa sede, sul soggetto assicurato;
l'esercizio dell'azione di rivalsa non può essere paralizzato da un'eventuale eccezione di incongruità delle somme offerte, posto che l'assicurato può intervenire nella procedura stragiudiziale e, in tale sede, formulare mezzi di prova sulla dinamica e sui criteri di quantificazione del danno.
Tanto premesso, l'attore ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 20 DICHIARARE legittima l'azione di rivalsa esperita, ai sensi dell'art.
144 del D.lgs. 209/2005, dall'attrice nei Parte_1
confronti del e per l'effetto; - CONDANNARE il Controparte_1
convenuto al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
della somma complessiva di € 899.440,00 o comunque nella minor somma accertata oltre interessi legali a far data dai rispettivi pagamenti
sino al saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre
IVA e CPA”.
Con comparsa del 19/09/2022 si costituiva nel giudizio il CP_1
, che ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del
[...]
procedimento in attesa dell'esito del processo penale in corso e, sempre in via preliminare, darsi atto del difetto di legittimazione passiva del alla luce del rapporto instaurato tra quest'ultimo e il conducente CP_1
dello scuolabus (lavoro socialmente utile) e nel merito ha insistito per il rigetto della domanda, evidenziando come difetti, nella fattispecie, il nesso di casualità tra condotta ed evento, non potendo attribuirsi alcun addebito di responsabilità per l'evento in capo all'autista poiché dalla propria posizione non aveva modo di avvedersi della presenza della bambina, evidenziando altresì che la circostanza che il conducente fosse sprovvisto del rinnovo della patente di tipo “D”, necessaria per la guida del veicolo adibito a scuolabus, non ha inciso in alcun modo sull'evento dannoso e non è circostanza sufficiente affinché possa configurarsi il diritto alla rivalsa nei confronti dell'assicurato, previsto solo laddove questi sia del tutto sprovvisto di titolo abilitativo;
la convenuta ha altresì
contestato il quantum, frutto di un frettoloso ed impreciso calcolo che
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 20 non tiene conto degli esiti del procedimento penale in esito al quale è
stato escluso qualsivoglia addebito di responsabilità.
Alla luce di quanto affermato, concludeva la convenuta come qui di seguito riportato: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, 1. In via pregiudiziale di rito, ai sensi dell'art. 295 cpc, disporre la sospensione del presente procedimento civile in attesa della conclusione del
processo penale di primo grado RGNR 3851/16- rg App. 11081/20 in
appello alla sentenza di non luogo a procedere n 220/20 avente
prossima udienza il 20/10/22; 2. In via preliminare di merito, si chiede
di acclararsi la Carenza di legittimazione passiva del CP_1
in persona del Sindaco p.t., non sussistendo il rapporto di
[...]
lavoro subordinato tra l'Ente e l' L.S.U. sig. , per i motivi esposti Pt_2
in parte motiva.
3. Nel merito rigettare la domanda formulata da parte
attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti,
nessuna eccezione esclusa;
4. accertare il proscioglimento per non
luogo a procedere nei confronti del in virtù dei Controparte_1
motivi spiegati in parte narrativa, e per l'effetto 5. acclarare la “culpa in vigilando” della madre della piccola sig.ra , Per_1 Parte_3
e per l'effetto 6. disporsi la rideterminazione della percentuale di responsabilità nei confronti del conducente dello scuolabus- Sindaco
p.t. convenuto, nella causazione dell'evento.
7. In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione nei confronti del
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 20 procuratore di parte convenuta”.
Con ordinanza del 24/02/2023, preso atto della pendenza del giudizio penale di appello RGNR 3851/16-rg App. 11081/20, in cui veniva impugnata la sentenza di non luogo a procedere n. 220/20 e nel quale il fatto-reato contestato è lo stesso da cui trae origine la domanda avanzata in questa sede, il Giudice disponeva la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento penale.
Con ricorso del 21/02/2024, la Parte_1
riassumeva la domanda, dando atto del deposito della sentenza penale di appello intervenuto in data 14/12/2023.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
non ritenuta necessaria alcuna attività istruttoria attesa la natura documentale della controversia, all'esito dell'udienza cartolare del
03/04/2025 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. In prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in rito, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e ciò in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 20 Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per un'applicazione del c.d. principio della “ragione più liquida” anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass., n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr., da ultimo, Cass., n. 9370/2018; Cass., n. 2909/2017; Cass., n.
2853/2017; Cass., n. 2977/2016; Cass., Sez. Un., n. 23542/2015; Cass.,
Sez. Un., n. 9936/2014; Cass., n. 12202/2014; Cass., n. 15106/2013;
Cass., Sez. Un., n. 6826/2010). In definitiva, il principio della ragione più liquida - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della
Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass., n. 9370/2018).
In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta l'eccezione preliminare di rito sollevata dal convenuto e non rinunciate
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 20 in sede di memoria conclusionale, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2. Venendo al merito della controversia, parte attrice ha proposto azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144, co. 2 cod. ass. nei confronti del
[...]
. CP_1
In proposito, asseriva l'attrice che in data 08/03/2016, in , alla CP_1
Via Nino Bixio, il conducente del veicolo Fiat Iveco tg. DG482GS, di proprietà dell'Ente comunale e adibito a scuolabus, investiva la minore che all'epoca aveva tre anni, la quale tragicamente Persona_1
perdeva la vita sul colpo, evidenziando, in particolare, che il
[...]
giunto in prossimità del civico 8 di via Nino Bixio, dopo aver Pt_4
atteso la discesa di un minore, alla ripartenza, “pur avendo -il predetto-
una chiara e limpida visibilità della carreggiata, non si avvide della
presenza della piccola che, uscita dal portone di ingresso Persona_1
della sua abitazione sito al civico 8 della via Nino Bixio, si aggirava sul davanti dello scuolabus”, così investendola mortalmente.
A seguito di richiesta risarcitoria avanzata dagli aventi diritto, la
Compagnia ha liquidato ai congiunti della vittima, in fase stragiudiziale, la complessiva somma di € 899.440,00, come risultanze dalle quietanze di pagamento in atti.
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, che, come si è anticipato, ha solo contestato il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal conducente del veicolo assicurato, di proprietà del e l'evento. CP_1
E' stata oggetto di contestazione la circostanza, evidenziata dall'attrice,
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 20 di inoperatività della polizza per effetto dell'art. C2 delle condizioni generali di assicurazione (guida del veicolo assicurato in mancanza di patente di guida): sebbene sia pacifico, poiché incontestato, che il
, al momento del fatto, era sprovvisto della patente necessaria per Pt_2
guidare il veicolo, ha tuttavia replicato il Comune come in realtà il fosse in realtà in possesso del requisito soggettivo necessario (in Pt_2
quanto provvisto della patente di categoria “D”) che tuttavia non venne rinnovata.
Più nello specifico, il , al momento del fatto, “era in possesso del Pt_2
titolo abilitativo alla guida, aveva la patente di guida per categoria “A”
e “B” ciò di cui era sprovvisto era il RINNOVO della categoria “D” che non richiede un esame, un test: per avere il rinnovo della categorica
“D” C.Q.C (certificato di qualifica del conducente) basta effettuare un versamento”.
3. Tale essendo la posizione assunta dalle parti in causa, la domanda appare infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui appresso si dirà.
In punto di diritto, giova premettere che l'azione di rivalsa esercitata in questa sede dalla Compagnia trova la propria disciplina e fonte normativa nell'art. 144, co. 2 cod. ass..
Tale disposizione prevede che nel caso di azione diretta, da parte del danneggiato, ai sensi del co. 1 della medesima norma, nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile di un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, la compagnia non potrà “opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 20 prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”, potendo tuttavia esercitare il “diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La ratio della norma è evidentemente quella di garantire un'ampia tutela in favore del terzo danneggiato anche nei casi in cui l'impresa assicuratrice potrebbe eccepire l'inoperatività della garanzia a causa di violazioni contrattuali poste in essere dall'assicurato, prevedendo dunque un meccanismo volto ad evitare che le vittime dei sinistri possano incontrare maggiori difficoltà nell'ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Circa la validità di simili clausole, di cui costituisce espressione tipica l'esclusione dell'operatività della garanzia per il conducente non abilitato alla guida, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che esse vanno inquadrate come “clausole delimitative del rischio”, attinenti cioè all'oggetto del contratto e, come tali, mai vessatorie (cfr. Cass. n.
12119/20).
Chiarito ciò, si rende necessaria una breve digressione a proposito degli oneri probatori gravanti sulle parti.
In primo luogo, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma secondo, cod.
ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di
delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto
o la riduzione del pagamento dell'indennizzo” (cfr., tra le altre, Cass.
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 20 civ., sez. III, 22/02/2024, n. 4756).
Secondo la cennata pronuncia, l'art. 144 cod. ass. attribuisce all'assicuratore un diritto (quello cioè di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato) che scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, di natura contrattuale,
quello cioè di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio: “in presenza dunque
d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di
rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se,
però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto”.
Appare evidente, quindi, che l'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo.
Ciò in quanto l'azione di rivalsa ha natura contrattuale ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (in forza di Cass., Sez. U, sent. n. 13533 del
30/10/2001).
L'Assicuratore, dunque, è chiamato a provare l'esistenza del contratto assicurativo, la previsione della clausola di rivalsa e, infine, l'avvenuto pagamento del danno in favore dei terzi danneggiati.
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 20 E' stato altresì sostenuto che “la disposizione dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 - in base alla quale l'assicuratore,
quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei
suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa
verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione
anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della
semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento
della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia
consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può
contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili
eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità del risarcimento” (cfr. Cass. civ., n. 25429/2018).
4.1. Venendo allora al merito della controversia, è pacifica, come detto,
l'esistenza del rapporto contrattuale tra attrice e convenuta (in forza di polizza assicurativa n. 136227105) come pure è pacifico che il conducente del mezzo adibito a scuolabus fosse sprovvisto nel necessario titolo abilitativo alla guida di tale veicolo.
Viene dunque in rilievo la previsione della clausola di cui all'art. C2
delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricata “esclusioni e rivalsa”, la quale sancisce l'inoperatività della garanzia “se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”.
Allo stesso modo, è incontestata, oltre che documentalmente provata, in forza delle quietanze versate in atti, la circostanza del pagamento effettuato nelle mani degli stretti congiunti della giovane vittima, per
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 20 complessivi € 899.440,00.
Tuttavia, dall'analisi dagli atti del giudizio penale ritualmente acquisiti al presente giudizio non può muoversi alcun addebito di responsabilità per l'accaduto in capo al , conducente del veicolo in questione. Pt_2
4.2. Prima di procedere all'esame delle risultanze dei procedimenti penali, occorre però chiarire in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli, per il quale deve trovare applicazione il principio espresso dal comma 1° dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un
veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore è
destinata, dunque, a venir meno laddove lo stesso ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Occorre, in buona sostanza, che il conducente dimostri di aver fatto il possibile per evitare il danno;
una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. Civ., n. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 20 evitare l'investimento.
In sostanza, “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale
è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili” (Cass. civ., sez. III, 28/02/2020, n. 5627 in Guida dir., 2020, 22, 77).
In un caso similare a quello oggi in esame (Cass. civ., sez. III,
04/04/2017, n. 8663) è stato ad esempio sostenuto che nel caso di investimento di pedone che, appena sceso dal bus, attraversa la strada passando davanti al mezzo pubblico, la liceità del sorpasso dell'autobus da parte dell'autovettura, nonché la bassa velocità da essa mantenuta in fase di sorpasso, non rappresentano circostanze sufficienti ad escludere una responsabilità dell'automobilista
Con tale pronuncia la S.C. ha affermato che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Occorre, cioè, che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta,
in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile.
4.3. Orbene, alla luce del quadro istruttorio acquisito nel corso delle
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 20 indagini preliminari, può ritenersi che i fatti si siano svolti secondo la seguente dinamica: il 08/03/2016, alle ore 16:30 circa, lo scuolabus condotto da si fermava nei pressi dell'abitazione di Parte_4
sita in , alla Via Nino Bixio;
la Parte_3 CP_1 Parte_3
usciva da sola dalla propria abitazione per aiutare suo figlio a Per_2
scendere dallo scuolabus, lasciando tuttavia il cancello d'ingresso aperto;
l'altra figlia della , nel mentre, usciva, repentinamente, Parte_3
dall'abitazione e, senza che la madre o nessun'altro si sia accorto di ciò, si portava nei pressi della zona anteriore destra dello scuolabus, più alta di lei, il quale, purtroppo, ripartendo la investiva, procurandole lesioni gravissime che ne provocavano il decesso.
Tanto si desume dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Parte_3
(“oggi la bambina stava dormendo, evidentemente si è
[...]
svegliata e quindi è scesa in strada da sola senza che io potessi accorgermi della sua presenza”), dall'esito dell'esame necroscopico disposto in sede penale (che individua la causa del decesso nella “azione diretta bipolare (schiacciamento)” esercitata dall'autobus sulla regione cranio-encefalica della vittima), nonché dalle risultanze della
Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal PM e svolta dall'Ing.
(il quale proponeva una ricostruzione dei fatti sovrapponibile Per_3
a quella sopra riportata).
In quella sede, sebbene il consulente ing. P. abbia precisato Per_3
che il conduceva lo scuolabus senza prestare la dovuta Pt_2
attenzione, per altro verso si evidenziava come lo stesso, fermatosi in prossimità del civico n. 8 per consentire la discesa di , Parte_5
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 20 nel riprendere la marcia non si sarebbe avveduto né avrebbe potuto avvedersi che in quel momento la piccola (alta circa 96 Persona_1
cm.) si sarebbe collocata dinnanzi lo scuolabus nella parte anteriore destra, non risultando allo stesso in alcun modo visibile, dato che il bordo inferiore del cofano motore dello scuolabus era alto da terra circa
102 cm.; dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria, è emerso che la minore sarebbe uscita autonomamente all'insaputa della madre, e d'altra parte lo stesso Ctu non ha escluso eventuali spostamenti improvvisi e pericolosi della piccola l'impatto sarebbe Per_1
avvenuto a bassa velocità, in fase di ripartenza del mezzo, e la morte della minore sopraggiunta immediatamente quale conseguenza immediata e diretta delle gravi ferite riportate dalla stessa in conseguenza del sinistro.
A tal proposito, all'esito del giudizio penale veniva emessa la sentenza di non luogo a procedere n. 220/20 del Tribunale di Napoli Nord, poi confermata dalla sentenza di appello n. 6670/23 del medesimo
Tribunale, le cui motivazioni sono state depositate il 13.03.2024, ove veniva acclarato come “non vi è prova che il si sia comportato Pt_2
in maniera imprudente o priva di cautele, né che per lui fosse
prevedibile un quadro di cautele ulteriore rispetto a quello concretamente percepito” (cfr. pag. 14 della sentenza n. 6670/23).
In quella sede, il giudice penale ha rilevato, e tale affermazione deve essere in questa sede condivisa, che il – il quale ripartì Pt_2
lentamente – non poteva certamente “prevedere la situazione di
pericolo, non poteva, sulla scorta degli elementi a lui noti, andare al di
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 20 là con l'inventiva ed ipotizzare che una bambina lui non visibile si fosse collocata in prossimità di una ruota del mezzo”, rimanendo peraltro del tutto ininfluente la circostanza per cui il da qualche mese non Pt_2
avesse più l'abilitazione richiesta per condurre il mezzo.
Per ciò che riguarda dunque la posizione dell'autista dello scuolabus, il
Giudice penale ha rilevato, condivisibilmente, che “l'angolo di visuale del , in virtù della conformazione del Fiat Iveco, nonché della Pt_2
piccola statura della vittima, avrebbe impedito all'imputato di vedere la bambina anche se egli avesse attivamente cercato la stessa, a meno che essa non fosse a debita distanza dal furgone”, come si evince anche dalla già richiamata perizia a firma dell'Ing. , la quale ha peraltro Per_3
evidenziato che “il bordo inferiore del cofano motore dello scuolabus è alto da terra circa 102 cm, quindi più alto della piccola Per_1
pertanto se la bambina è passata in aderenza (o nelle immediate adiacenze) dell'anteriore del mezzo, non era visibile al suo conducente”. Inoltre, nell'elaborato peritale si è appurato anche che
“l'impatto tra la piccola e lo scuolabus avviene certamente a bassa Per_1
velocità”, circostanza deducibile dalla natura delle lesioni riportate, dalla dinamica dell'evento e dai punti dove sono state rilevate tracce ematiche sul veicolo.
D'altra parte, lo stesso GIP presso il Tribunale di Napoli nord, con sent.
n. 220/20 del 10.06.2020, non è potuto giungere ad un addebito di responsabilità in capo al , tenuto conto del fatto: - che la piccola Pt_2
è sgattaiolata fuori di casa approfittando di un momento di Per_4
distrazione della madre, che pare aver lasciato la porta aperta;
- che
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 20 nessuno si era accorto della presenza della minore in strada;
- che la minore era più bassa del dato anteriore della carrozzeria dello scuolabus,
il che significa che il conducente non avrebbe potuto vederla stando seduto alla guida;
- che, peraltro, la violazione dell'art. 116 del Codice
della Strada (guida senza patente) non è sufficiente, da sola, a far presumere che ci sia un nesso causale tra la condotta del soggetto
( ) e l'evento dannoso, poiché quest'ultimo si sarebbe verificato Pt_2
anche se il soggetto avesse guidato con regolare patente di guida.
Alla luce di quanto detto, pare evidente come alcun addebito di responsabilità può riconoscersi in capo al alla luce della Pt_2
condotta, del tutto inaspettata e imprevedibile, posta in essere dalla minore, sfuggita in quel momento al controllo della madre, che per la sua bassa statura non era concretamente visibile ed è stata, dunque, di per sé idonea a rescindere il nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento.
4.4. In definitiva, vanno dunque senz'altro condivise le motivazioni della già richiamata sentenze.
Ed invero, richiamando i precedenti giurisprudenziali che precedono,
osserva il Tribunale come appaia assodato, nel caso in disamina, che la posizione della minore – la quale, si badi, non era stata notata da alcuno dei soggetti presenti sui luoghi, inclusa la madre – non solo impedisse all'autista di avvedersi della sua presenza, ma costituisse un evento completamente estraneo alla sfera di controllo di quest'ultimo, il quale non poteva prevedere che si verificasse tale circostanza né fare alcunché
per evitarla.
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 20 Ai fini della responsabilità civile va quindi rimarcato come nessuna condotta diligente e ragionevolmente esigibile avrebbe potuto prevenire l'evento, considerato peraltro che l'autista ripartiva dalla sosta a bassa velocità, facendo dunque “tutto il possibile per evitare il danno”, ex art. 2054, co. 1, c.c..
Appare, in altri termini, pienamente condivisibile la motivazione della sentenza penale laddove statuisce che il nulla poteva fare per Pt_2
scongiurare l'impatto se non “affacciarsi dal lato destro” del veicolo, comportamento che sarebbe però “volto a impedire l'irrazionale,
l'illogico e lo scarsamente probabile, andando ben al di là dell'ordinaria diligenza e non costituendo espressione delle competenze di un conducente con patente K, le quali, come specificato dal Codice
della Strada, constano della conoscenza delle strade, delle norme di
sicurezza per i trasportati, della manutenzione dei veicoli e delle norme
di pronto soccorso, tutte nozioni che in alcun modo avrebbero salvato la piccola ” (cfr. p. 14 della sentenza 6770/23). Per_1
Appare poi del tutto irrilevante la questione dell'assenza (rectius: il mancato rinnovo) del titolo abilitativo alla guida da parte del , dal Pt_2
momento che, come efficacemente sostenuto dal giudice penale, “tale omissione non riveste alcuna efficacia causale rispetto alla produzione di un evento del tutto imprevedibile ed eccezionale”.
In buona sostanza, quindi, l'evento si sarebbe verificato a prescindere dal rinnovo della specifica patente necessaria per guidare regolarmente il veicolo, attesa la sua imprevedibilità ed eccezionalità sulle quali alcuna influenza hanno avuto – o avrebbero potuto avere – le nozioni
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 18 di 20 tecniche e di sicurezza acquisite da chi abbia ottenuto il rilascio del titolo in questione.
In conclusione, l'esame della documentazione agli atti e delle risultanze probatorie del procedimento penale induce a ritenere che alcuna responsabilità per i fatti di causa possa essere attribuita al e, Pt_2
conseguentemente, al in qualità di proprietario del veicolo CP_1
scuolabus e contraente della polizza RCA stipulata con la
[...]
Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda di rivalsa formulata dall'attrice,
con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
5. Le spese seguono la soccombenza della Parte_1
e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M.
[...]
55/2014 s.m.i., parametri minimi (in ragione del tenore degli atti depositati dalla convenuta, ivi compresa la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c. e quella depositata ex art. 190 c.p.c., che costituiscono mere e acritiche ripetizioni dell'atto introduttivo del giudizio) per tutte le fasi processuali espletate – con esclusione, quindi,
di quella istruttoria in quanto non espletata – secondo lo scaglione sino ad euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 19 di 20 S.P.A.;
2) condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite che qui si liquidano in euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. SCARINGIA VITTORIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 20/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 6095/2022 R.G – Sentenza Pagina 20 di 20